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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, G o p avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 4386/2022 ed avente ad oggetto: proprietà.
TRA
(C.F. rappresentato e difeso, in virtù di mandato Parte_1 C.F._1
rilasciato su foglio separato all'atto di citazione, dal Prof. Avv. Francesco Maiello elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via Vannella
Gaetani 15.
ATTORE
E
(C.F. ) e per essa il suo Controparte_1 C.F._2
tutore rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce su foglio Controparte_2
separato all'atto di comparsa e costituzione di risposta, nonché autorizzazione del G.T. del
26/7/2022, dall'avv. Mario Fuschino, elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale: Email_1
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte istante, con note di trattazione scritta si riportava ai rispettivi atti, memorie e documenti prodotti, concludendo per l'accoglimento delle richieste, eccezioni e deduzioni formulate e vittoria di spese e all'udienza cartolare del 13.02.2025 la causa veniva assegnata a sentenza.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 03.06.2022, il IG. Parte_1
premesso di essere proprietario del veicolo – tipo macchina agricola – tg. BB757M – n. di telaio 559620, di aver lasciato detto bene presso i terreni di , in virtù di Controparte_1
un rapporto di lavoro avente ad oggetto la cura dei campi, intercorso, fino al 2019, dapprima con il padre, , e poi con il fratello, (entrambi deceduti), Persona_1 Persona_2
citava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la IG.ra e per Controparte_1
essa il suo tutore, IGn.ra , per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Nel merito: 1) Accertare e dichiarare il diritto di proprietà del IG. del Parte_1
veicolo - tipo macchina agricola - tg. BB757M – n. di telaio 559620; 2) Per l'effetto condannare la IG.ra , in persona del tutore e l.r.p.t. IG.ra Controparte_1
, alla restituzione del veicolo e al pagamento di una somma a titolo di Controparte_2
compenso e/o a titolo di indebito arricchimento non inferiore al canone locativo di una macchina agricola di pari caratteristiche, a far data dal 06.04.2022, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta congrua dall'On.le Giudice adito;
In ogni caso 3) condannare la controparte al pagamento di spese e compensi professionali, sulla base dei parametri ex
D.M. n. 147 del 13/08/2022 – scaglione da 5.200 a 26.000, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, con rituale comparsa di costituzione e risposta si costituiva, a mezzo dell'avvocato Mario Fuschino, la IG.ra , tramite il suo Controparte_1
tutore, IG.ra , instando, nel merito, per il rigetto della domanda attorea, in Controparte_2
quanto infondata, essendole stata trasferita la proprietà del bene per successione del padre, IG. , e, per l'effetto, chiedeva di condannare la parte attrice al pagamento Persona_1
in suo favore della somma di € 5.000,00 – o diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e liquidata, d'ufficio, in via equitativa – a titolo di risarcimento danni ex art. 96 co. I c.p.c., con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfetario da determinarsi nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge.
Alla prima udienza, il Giudice rinviava la causa per consentire alle parti di esperire la procedura di mediazione, stante la sua obbligatorietà in relazione alla materia dei diritti reali.
Preso atto che il tentativo di mediazione si era concluso con esito negativo, si concedevano
2 i termini ex art. 183 c.p.c., come richiesto dalle parti, e veniva disposta la trattazione del processo nella forma del processo cartolare telematico di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Espletata, dunque, l'istruttoria a mezzo della prova per testi, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, riteneva la causa matura per la decisione, per cui venivano rassegnate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione di merito.
* * *
La domanda attorea, nel merito, è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
L'istanza proposta dall'attore, innanzitutto, deve qualificarsi, ai sensi dell'art. 948 c.c., come azione di rivendicazione, posto che con essa chi agisce mira non solo a veder accertato il suo diritto di proprietà (azione di accertamento), ma anche a riavere il possesso della cosa. A tal fine, l'attore ha l'onere di fornire la prova del proprio titolo di acquisto, nonché quello del proprio dante causa fino ad arrivare all'acquisto a titolo originario del primo dante causa o, in alternativa, adempie a tale onere dimostrando di avere posseduto il bene per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. Sia la prova dell'acquisto a titolo originario che quella a titolo derivativo, che risale ad un acquisto a titolo originario, sulla base di una catena di acquisti a titolo derivativo, che copre un ventennio (termine di compimento dell'usucapione), costituiscono, pertanto, una probatio diabolica (Si veda Cass.
Civ.19.10.2021, n. 28865).
L'azione esperita è diretta alla rivendica dei beni mobili, dei beni immobili e dei beni mobili registrati. Questi ultimi essendo dotati di una rilevante importanza economica, ai sensi dell'art. 815 c.c., sono sottoposti al regime di iscrizione nei pubblici registi, prevedendo per il loro trasferimento il rispetto di determinate formalità. Tra i beni mobili iscritti in pubblici registri vi rientrano le macchine agricole, per le quali, in tema di immatricolazione, il codice della strada detta una specifica disciplina.
L'art. 110 c.d.s., infatti, prevede che l'intestazione di un mezzo agricolo possa essere autorizzata soltanto a nome dei titolari di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, di enti e consorzi pubblici, nonché di persona privata o di rivenditori agricoli, purché, in quest'ultimo caso, la massa complessiva del veicolo sia inferiore alle sei tonnellate (codice FH). L'Ufficio della
Motorizzazione Civile avente sede nella provincia dove è ubicato il terreno agricolo è abilitato a ricevere le relative richieste.
Sul piano probatorio, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, la prova inconfutabile della titolarità giuridica di un bene mobile registrato è fornita dal libretto di
3 circolazione, il quale costituisce un documento ufficiale idoneo a dimostrare il diritto di proprietà vantato sul mezzo, perché indicante la targa, il modello, il numero di telaio, nonché
i dati del proprietario del veicolo (Cass. Civ., 22.03.2011, n. 6531).
Nella fattispecie de qua, si ritiene che l'attore abbia adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante, avendo dimostrato, mediante la documentazione allegata in atti, la sussistenza del diritto di proprietà da lui vantato sul bene mobile registrato oggetto della controversia, quale il veicolo – tipo macchina agricola – tg. BB757M – n. di telaio 559620.
Nel dettaglio, il suddetto diritto trova pieno riscontro nel libretto di circolazione allegato agli atti n. S000070IS140307, dal quale emerge chiaramente che la “trattrice agricola a 4 RM”, tipo “Goldoni, Tipo T, variante TPA2”, tg. BB757M, n. di telaio 559620, omologata in data
12.03.2007, è intestata al titolare dell'azienda agricola, individuato nella persona dell'attore,
. Parte_1
Ciò trova conferma, peraltro, nelle risultanze dell'interrogazione Archivio Nazionale
Veicoli, risultando la macchina agricola iscritta nell'apposito registro istituito per garantire certezza in merito alla titolarità giuridica del bene, attraverso la registrazione della storia del mezzo. L'Archivio Nazionale Veicoli, di fatti, riporta i dati relativi all'anagrafica dei titolari o dei conducenti che l'hanno in uso, all'omologazione, all'immatricolazione, alle carte di circolazione, alle autorizzazioni al trasporto merci e alle informazioni su eventuali incidenti.
Si tratta di un documento che corrobora quanto emerso dal libretto di circolazione, specificando che l'attore è l'unico ed esclusivo proprietario della macchina agricola oggetto del giudizio.
Al contrario, invece, nessun valore probatorio può essere attribuito alla fattura d'acquisto prodotta da parte convenuta. Essa costituisce documento contabile che, in mancanza di ulteriori elementi, non è di per sé sufficiente a provare l'effettiva compravendita e, di conseguenza a dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà in capo al presunto acquirente
(ordinanza Cass. Civ., 02.02.2023, n. 3149).
Ciò posto, la produzione del libretto di circolazione, dalla cui lettura risulta la proprietà in capo a della macchina agricola, e le risultanze dell'interrogazione Parte_1
Archivio Nazionale Veicoli, che confermano quest'ultima circostanza, in difetto di idonea prova contraria, soddisfano lo standard probatorio richiesto circa la titolarità attiva in capo all'attore.
Non può, invece, ritenersi accolta la domanda attorea di condanna al pagamento di una somma a titolo di compenso e/o a titolo di indebito arricchimento della parte convenuta.
4 L'azione di indebito arricchimento è disciplinata dall'art. 2041 c.c., la cui disposizione evidenzia come il nostro ordinamento non ammette che un soggetto si avvantaggi in danno di qualcun altro, in assenza di una causa di giustificazione. Pertanto, i presupposti necessari ad esperire il rimedio sono l'arricchimento di un soggetto ai danni di un altro che subisce l'impoverimento e il nesso di causalità tra l'arricchimento e l'impoverimento stesso. Il primo può consistere in un risparmio di spesa, invece, il secondo può essere rappresentato dalla mancata remunerazione in relazione ad una prestazione eseguita in favore di terzi così come nella perdita o mancata utilizzazione di un bene (Cass. Civ., 25.09.2018, n. 22556).
Nel caso in esame, la prova della detenzione senza giusta causa della macchina agricola da parte della convenuta non è circostanza idonea ad esonerare l'attore dall'onere di dimostrare la sussistenza dell'altro requisito richiesto dalla legge, quale l'arricchimento che avrebbe conseguito la parte convenuta.
Tuttavia, il non ha adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante, poiché, nel Parte_1 corso dell'istruttoria, non è emerso l'utilizzo a vantaggio della della macchina CP_1
agricola, posto che la mera detenzione non è di per sé sufficiente a ritenere accertato l'utilizzo del bene stesso.
Per quanto riguarda, infine, le spese di lite, ritenendo sussistenti giusti ed equi motivi, le stesse vengono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e dichiara il diritto di proprietà del IG. del veicolo - tipo macchina agricola - tg. BB757M – n. di telaio Parte_1
559620;
− conseguentemente ordina alla convenuta, e per essa al suo Controparte_1
tutore l'immediata restituzione del veicolo – tipo macchina agricola – Controparte_2
tg. BB757M – n. di telaio 559620 al IG. ; Parte_1
− compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria C.V. 26/03/2025
IL GOP
Avv. Angela Verolla
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