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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/11/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5229 /2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 23 ottobre 2025, promossa da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Carmelo Crisafulli, giusta procura in atti, opponente contro (p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv. Andrea Ornati, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 05.11.2021, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1204/21 del 02.09.2021, notificato il 27.09.2021, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 11.485,92, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di quale cessionaria del credito, a titolo Controparte_2 di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento n. 10347381, sottoscritto in data 02.12.2011 con AS S.p.a. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito la mancanza di prova scritta del credito e dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché la carenza di legittimazione attiva della cessionaria per mancata prova della cessione. Nel merito, ha contestato la difformità dell'ISC/TAEG pattuito rispetto a quello in concreto applicato per mancata inclusione nel ccolo dello stesso delle spese di assicurazione. Ha, altresì, formulato riserva di poter chiamare in causa la compagnia di assicurazione per essere da questa manlevato, chiedendo che fosse ordinato alla banca opposta di esibire in giudizio la documentazione inerente alla polizza assicurativa sottoscritta. Ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Esperito negativamente il tentativo di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione che come è noto, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, è ex art. 5 Dlgs. 28/10 postergato, come si è verificato nella specie, alla fase successiva alle determinazioni del giudice relative alla concessione /sospensione della provvisoria esecuzione, Ai fini della decisione, occorre poi preliminarmente chiarire che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999; Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto.
2 A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e di prova scritta del credito dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione. Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento, sottoscritto dall'opponente, gli estratti conto, il contratto di cessione con l'elenco dei crediti ceduti, su cui si fonda la pretesa monitoria (all. 02 al 08 al fascicolo monitorio), sicchè non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale senza negare il proprio inadempimento. Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, né contestato nel merito specificatamente la debenza della somma ingiunta. Va, infatti, in primo luogo, rigettata l'eccezione di parte opponente di carenza di legittimazione ad agire della cessionaria per mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito.
3 Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, infatti, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di fornire la prova sostanziale della propria legittimazione con ogni mezzo e anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II, 01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146). In tal senso, è stato precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713), sicchè, nel caso di cessioni in blocco ai sensi della Legge n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790). Deve, quindi ritenersi raggiunta la prova dell'inclusione dei crediti in questione tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in favore di CP_3
prima, e di dopo, attraverso la produzione
[...] Controparte_2 documentale del contratto di cessione del 16.01.2017 dei crediti da CP_3 ad che richiama i precedenti contratti di cessione intercorsi tra CP_2
AS Banca e dal 16.04.2013 al 19.05.2016 (all. 07 al CP_3
4 monitorio) - comprensivo di certificazione notarile attestante il deposito e la registrazione dello stesso del 19.10.2021, n. 8277, (all. 05 alla comparsa di costituzione e risposta) - dell'estratto dell'elenco dei crediti ceduti (all. 08 al monitorio), dell'avviso di cessione contenuto nella G.U. n. 21 del 18.02.2017 (all. 04 al monitorio) e, in particolare, della comunicazione al debitore ceduto dell'intervenuta cessione del credito in contestazione - con l'indicazione del numero del contratto originario sottoscritto con AS S.p.a. (Rif.: 0313706351 - Numero Contratto originario: 10347381 – Ndg: 1444520) – ricevuta da in data 24.03.2017, unitamente alla dichiarazione Parte_1 di cessione della cedente (all. 06 e 07 alla comparsa di CP_3 costituzione). Tali adempimenti, in quanto consentono di pervenire all'identificazione, da un lato, delle parti debitrici cedute e, dall'altro, del rapporto di credito ceduto, sono idonei, unitamente alla raccomandata a/r informativa della cessione recante l'indicazione del numero del contratto originario sottoscritto con AS (n. 10347381), trasmessa da unitamente alla medesima CP_2 dichiarazione da parte della cedente in data 24.03.2017 (all. 06 e CP_3
07 alla comparsa di costituzione), non solo a fornire la prova dell'inclusione del contratto di finanziamento, azionato esecutivamente, tra i rapporti pervenuti nella sfera giuridica dell'opposta per effetto della cessione, ma altresì della conoscenza di tale inclusione in capo al debitore ceduto, in aggiunta all'effetto di opponibilità erga omnes garantito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cfr., Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264, co. 1, c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021)”; conf. Tribunale Napoli Nord, 16.01.2025, n. 173, ha precisato che “quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n. 9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014)”).
5 Parimenti infondata è l'eccezione di parte opponente di difformità del TAEG applicato per la mancata inclusione nello stesso delle spese assicurative. L'art. 125 bis, comma 4, TUB, operante solo per i contratti di finanziamento stipulati con il consumatore in data successiva al 19.09.2010, prevede la nullità delle clausole relative ai costi a carico del cliente che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato, con applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7. Dal contratto di finanziamento prodotto in atti dalla banca opposta (v. pag. 1
- all. 03 al fascicolo monitorio), emerge, tuttavia, chiaramente l'inclusione tra i costi del credito, rilevante ai fini del calcolo del TAEG, indicato nella misura del 16,90%, anche del premio assicurativo di € 852,60, versato a copertura del rischio derivante da morte, invalidità permanente, malattia grave ed inabilità temporanea al lavoro del mutuatario (art. 3), sicchè nessuna contestazione può essere mossa sul punto da parte opponente. Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine alla riserva di chiamata in causa della compagnia di assicurazione ed alla richiesta di ordinare all'istituto di credito l'esibizione della polizza sottoscritta, non avendo l'opponente indicato il nominativo della società assicurativa o allegato, né provato, la verificazione di un evento rientrante tra i rischi garantiti ed idoneo, in quanto tale, ad attivare l'invocata copertura assicurativa. Ne consegue che, stante la genericità della richiesta, la mancanza di un sinistro coperto dalla polizza e di denuncia dello stesso, non sussistono i presupposti per autorizzare un'eventuale chiamata in causa della compagnia di assicurazione (cfr., Cass. Civ., Sez. Un., 23.02.2010, n. 4309), né per disporre l'ordine di esibizione richiesto. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. “è uno strumento istruttorio di natura residuale, utilizzabile esclusivamente allorquando la prova dei fatti non possa essere in alcun modo fornita o acquisita con altri mezzi, e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (v., da ultimo, Cass., 8/10/2021, n. 27412; Cass., 1/4/2019, n. 9020; Cass., 25/10/2013, n. 24188). Esclusivamente in tale ipotesi il giudice può esercitare il proprio potere discrezionale officioso al riguardo, non potendo la sua iniziativa invero supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'onerato (v. Cass., 31/8/2020, n. 18152 ). Orbene, nell'affermare che “l'esibizione rappresenta una modalità per acquisire prove documentali durante il processo”, essendo
“un mezzo di prova che si ha quando la parte intende utilizzare come prova di cui non ha la disponibilità, essendo questo in possesso di un terzo o della controparte” pur avendo dato atto della sussistenza di prove documentali – e in particolare del documento di accompagnamento- e testimoniali, e a fortiori là dove ha affermato poter essere “la presente controversia … decisa sulla base del principio di non contestazione e delle risultanze documentali” dando
6 contestualmente atto che “i documenti prodotti” da controparte sono stati
“contestati” dall'odierno ricorrente, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio” (Cass. Civ., 24.09.2024, n. 2552). L'ordine di esibizione può, pertanto, essere emesso nei confronti di una delle parti del processo con esclusivo riguardo ai casi in cui la prova non possa essere fornita con alcun altro mezzo o in alcun altra maniera ed in relazione ai soli atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa (cfr., ex multis, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Ferrara, 14.12.2016, n. 1139; Tribunale Crotone, 04.03.2020), non sussistente nel caso di specie. Sotto altro profilo, deve peraltro ritenersi inammissibile, in quanto esplorativa, la c.t.u. genericamente richiesta dall'opponente nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. al fine di provare “la nullità del contratto, per superamento della soglia legale del tasso di interesse e per anatocismo”, mai contestata negli atti precedenti. Come chiarito dalla giurisprudenza è, infatti, onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Nel caso di specie, le doglianze di parte opponente sono infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità della relativa clausola contrattuale, né ha allegato alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo la parte neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente.
7 Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine alla lamentata applicazione di interessi anatocistici, avendo parte opponente formulato le proprie istanze in termini del tutto vaghi e generici, senza specificamente indicare quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, ma limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, da ritenersi inammissibile. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma, sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602). L'opposizione proposta da va, pertanto, rigettata e il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo nei suoi confronti. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore della banca opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5229/2021 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1204/21, emesso dal Tribunale di Messina in data 02.09.2021;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore della banca opposta, delle spese di giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Messina, il 20 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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