Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2784/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Latina II Sezione CIVILE
Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, iscritta al n. 2784/2020 del R.g.a.c., trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art. 127 ter c.p.c. assegnati in sostituzione della udienza del 18.07.2024 e vertente
tra
, C.F.: ; , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
; , C.F.: ; C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F.: , ex lege domiciliati presso il Parte_4 C.F._4 domicilio digitale dell'Avv. Raffaele Di Giuseppe, che li rappresenta e difende per procura in atti;
(attori)
e
, P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
P.I. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore;
entrambe ex lege domiciliate presso il domicilio digitale dell'Avv FRANCESCO RUDILOSSO Consolo che le rappresenta e difende come da procura in atti;
(convenuta)
(terza chiamata)
nonchè
C.F.: elettivamente Controparte_3 C.F._5 domiciliata in Cori, in Piazza Romana n. 14, presso lo studio dell'Avv. Luigi Civitella, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: risarcimento danni derivanti da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. decreto del 18.07.2024).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_4
Tribunale, e la Controparte_3 Controparte_1
(rispettivamente proprietaria e impresa assicuratrice per la
[...] R.C.A. dell'autovettura Daewoo Matiz targata CP085HS), al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale di seguito indicato.
Gli attori deducevano che il giorno 22.7.2016, alle ore 10:10, Persona_1 veniva investito mentre era alla guida del suo motociclo nel Comune di Latina Scalo, sulla Via della Stazione in corrispondenza dell'intersezione con Via Verri, a causa della repentina manovra di svolta della . CP_3 Quest'ultima, venendo nel senso di marcia opposto, svoltava improvvisamente a sinistra nell'intento di immettersi su via Verri, così travolgendo il motociclo Aprilia Scarabeo targato CX21147 del che Pt_1 sopraggiungeva nella direzione contraria. Trasportato immediatamente all'ospedale, decedeva dopo una degenza di 14 giorni. Persona_1
Gli odierni attori, in qualità di familiari del defunto agivano nel Pt_1 presente giudizio sia iure proprio (chiedendo il risarcimento del danno parentale con personalizzazione dello stesso), sia iure hereditatis, domandando il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (segnatamente, i danni tanatologico, biologico-terminale e morale-terminale), nonché del danno patrimoniale derivante dalle spese per il rito funebre e per lucro cessante, il tutto, al netto dell'importo di euro 300.000, già trattenuto dagli stessi a seguito di offerta formulata in via stragiudiziale dalla controparte.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva il concorso di colpa del CP_3 danneggiato e formulava richiesta di manleva a carico dell'assicurazione anch'essa regolarmente costituita), la quale, Controparte_1 oltre a contestare i rilievi attorei e il quantum dovuto, eccepiva prioritariamente il difetto di legittimazione passiva asserendo che, alla data
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del sinistro, l'autovettura fosse garantita dalla diversa compagnia assicuratrice di cui è stato disposto l'intervento ope Controparte_2 judicis. Quest'ultima si costituiva pertanto in giudizio associandosi alle contestazioni già articolate dai convenuti. Prodotta la documentazione, svolte le prove orali e la CTU cinematica, addì
18.7.2024, la causa era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. vecchio rito, per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente, in rito, deve essere accolta l'eccezione della
[...] sul suo difetto di legittimazione passiva. Controparte_1
Dall'istruttoria espletata emerge infatti come, alla data del sinistro, l'assicurazione che garantiva la responsabilità civile automobilistica dell'autovettura della era la diversa compagnia CP_3 assicurativa – come evincibile dal Controparte_2 rapporto redatto dalla polizia municipale al momento del fatto (cfr. doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'
[...]
. Controparte_1
2.2 Nel merito, le domande attoree sono solo parzialmente fondate e vanno accolte nei termini di cui alla seguente motivazione. In primo luogo, risulta provato il danno evento, consistente nell'investimento del nonché la imputabilità dello stesso alla condotta imprudente della Pt_1
. CP_3
Dalla sentenza penale agli atti e dal verbale della polizia municipale allegato dalle parti emerge, invero, che la condotta colposa della CP_3
(conducente dell'autovettura DAEWOO targata CP085HS) ha Pt_5 provocato il sinistro stradale con il . Persona_1
Tale condotta colposa è consistita nella violazione dell'art. 145, commi 1 e 2 C.d.s., norma che, oltre a prevedere una prescrizione generale di prudenza in prossimità di un punto di intersezione stradale, prescrive anche l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione. Tale regola cautelare non è stata tuttavia rispettata dalla , la quale CP_3 ha effettuato la manovra di svolta senza concedere alcuna preferenza al motoveicolo che sopraggiungeva alla sua destra.
L'accertamento dell'imprudente condotta della convenuta non esime tuttavia il Giudice civile dall'accertare la sussistenza di una concorrente responsabilità del sinistro a opera del danneggiato.
Infatti, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, «in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non
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può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta» (cfr. ex multiis, Cass. civ. n. 7476/2020).
Tale principio è vieppiù vero nel caso di giudicato penale intervenuto sul fatto oggetto di causa;
ed infatti: “Nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato - il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c. - ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato” ( cfr. Cass. civ. 15392/18).
Opera, dunque, nel caso di specie il principio di diritto ex art. 651 comma 2
c.p.p., come corretto dalla pronuncia da ultimo indicata, secondo cui l'accertamento della colpa di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro non esonera l'altro conducente dal fornire la prova di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro.
Ebbene, nel caso in esame, non emergono prove della diligente guida del che consentano di superare del tutto la presunzione di cui all'art. Pt_1
2054, comma 2, c.c.
Al contrario, dalla CTU cinematica espletata in questo giudizio si riscontra il concorso di colpa del danneggiato per avere lo stesso proceduto a una velocità di 60 km/h, superiore a quella consentita su quel tratto stradale. Più precisamente, nell'elaborato peritale si evince che «se il conducente del motociclo Aprilia avesse proceduto alla velocità massima imposta da cartellonistica stradale di 40 km/h, […] avrebbe potuto fermarsi prima del punto d'urto in circa 15-16 metri, frenando con una decelerazione moderata di 4 m/s2, controllando agevolmente il proprio mezzo ed evitando la perdita di equilibrio, oppure avrebbe potuto rallentare e far completare all'autoveicolo la svolta senza intercettarlo» (cfr. pag. 29 CTU).
In sintesi, la condotta del conducente del motociclo, , essendo Persona_1 anch'essa in contrasto con le norme del Codice della strada (segnatamente con l'art. 141 C.d.S.) «ha concorso nell'accadimento dell'evento, in quanto viaggiava, in presenza di un'intersezione, a una velocità superiore al limite imposto, che non gli ha permesso di avere il controllo del proprio veicolo e reagire davanti a una situazione prevedibile» (cfr. pag. 29 CTU).
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A tanto consegue che occorre, secondo un primo profilo, richiamare il principio in forza del quale il conducente del veicolo che intenda convergere a sinistra ha l'obbligo, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi che non sopravvengano veicoli dall'opposto senso di marcia o da tergo, ai quali spetta la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso (Cass., n. 4585/1999) e detto obbligo resta fermo anche quando il conducente che si accinga a svoltare abbia segnalato con il lampeggiate detta intenzione (Cass.,
n. 5332/2003; Cass., pen., sez. IV, 22.10.1992, ivi richiamata).
Peraltro, il conducente di un veicolo a motore ha l'onere di prevedere le altrui imprudenze, tenendo, ai sensi dell'art. 141 C.d.S., una condotta di guida adeguata ai luoghi e alle circostanze, in modo da potere interrompere la marcia in qualsiasi momento, per scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose (Cfr. Cass. civ. n. 27501/09).
Ebbene, non solo tale prova liberatoria non è stata fornita nel caso di specie, ma, al contrario, il concorso di colpa del danneggiato emerge dalla CTU cinematica espletata. Con riferimento alle contestazioni alle valutazioni del ctu riportate all'allegato 17 alla ctu che si richiamano e a cui si presta adesione per il rigore logico-scientifico delle conclusioni.
3. Quanto all'accertamento della ripartizione delle rispettive quote di responsabilità, secondo il contributo causale rilevante da ciascuno apportato nella produzione dell'evento, appare condivisibile graduare la responsabilità dei conducenti nella misura prevalente del 70% a carico della per aver violato la precedenza e del 30% CP_3
a carico del per non aver osservato i limiti di velocità, Persona_1 seppure nel caso di specie tale violazione è stata accertata in misura lieve (58-60 km\h anziché 40 km\h seppure con moderato margine approssimativo espresso dal ctu ).
4. Tanto premesso sull'accertamento del fatto storico, è necessario procedere all'individuazione degli eventuali danni-conseguenza risarcibili.
Con riferimento ai danni azionati iure hereditatis, occorre in primo luogo escludere la configurabilità – e conseguentemente la risarcibilità – del c.d. danno tanatologico (intendendosi per tale il danno che la parte subisce per la perdita della vita).
A differenza di quanto sostenuto dagli attori, la giurisprudenza, con indirizzo interpretativo unanime, esclude la risarcibilità del danno c.d. tanatologico: nonostante esso identifichi la lesione di un diritto fondamentale costituzionalmente tutelato, quale il diritto alla vita, quest'ultimo viene considerato dalla giurisprudenza come bene giuridico autonomo, fruibile solo
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dal suo titolare e, pertanto, non trasmissibile iure successionis (cfr. sul punto,
Cass. Sez. Unite n. 15350/2015).
Diverso il caso in cui il decesso del danneggiato – come nel caso di specie – non avvenga nell'immediatezza del fatto, ma si verifichi dopo un apprezzabile periodo di tempo. Il quest'ultimo caso, la vittima ha il tempo per maturare pretese risarcitorie verso il danneggiante trasferibili iure hereditatis: segnatamente, il c.d. danno biologico terminale (danno alla salute per le lesioni che la vittima subisce prima di morire), e il c.d. danno morale terminale – altresì nominato come “danno catastrofale” o “da lucida agonia” – che consiste nella sofferenza psichica che il danneggiato prova per la consapevolezza di dover morire.
Come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste per il tempo di permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo» (cfr. Cass. civ. n. 7923/2024).
Più precisamente, con specifico riferimento al danno biologico terminale, la
Suprema Corte ha sottolineato che lo stesso è da considerarsi quale danno biologico da invalidità temporanea e, essendo quest'ultima misurata in giorni, il lasso di tempo minimo necessario affinché lo stesso venga ristorato – e risulti pertanto trasmissibile in via ereditaria – deve essere di 24 ore (cfr. Cass. civ. n. 32372/2018).
Diverse sono invece le regole di risarcibilità del c.d. danno da lucida agonia, per ristorare il quale è sufficiente che la vittima sia in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, «essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida”» (così, Cass. civ. n. 26727/2018).
Sul tema dalla lettura della relazione tecnica del PM dott. ssa traspare Tes_1 che il motociclista era affetto da broncopolmonite (cfr. pag 47) ritenuta concausa ma non efficiente. Sotto altro profilo non emerge la prova né della
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coscienza del paziente durante la degenza ospedaliera e della percezione della morte imminente né è stata fornita la prova medico-legale della invalidità temporanea subita durante la degenza. Tali aspetti non si evincono nè dalla consulenza del pm o da altre consulenze di parte né dalla documentazione sanitaria ostesa.
5. Passando all'esame delle domande risarcitorie proposte dagli attori iure proprio: la madre, il padre, e le due sorelle hanno agito per il risarcimento del danno non patrimoniale, nella forma del pregiudizio esistenziale e biologico subito, per l'uccisione del e Persona_1 per la conseguente compromissione del rapporto parentale.
Giova considerare che in caso di lesione degli interessi essenziali relativi alla sfera degli affetti e alla reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, garantiti dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. che risultano irrimediabilmente violati in caso di uccisione o lesione gravissima del familiare, non è la perdita della relazione parentale in sé a essere ristorata, ma le conseguenze derivanti dalla grave o definitiva compromissione dell'assetto esistenziale dei superstiti. L'interesse fatto valere è, in questo caso, quello “alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29, 30 Cost.”. Il danno consiste, dunque, in una perdita coincidente con l'alterazione o con la definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali in cui si sostanziava il rapporto familiare, ovvero di tutte quelle attività, attuate sia dalla vittima che dal superstite, in cui si concretizzavano il reciproco supporto morale e materiale, l'affettività, le gratificazioni che connotano tale tipologia di relazione personale.
Va anche ricordato che la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 26972 dell'11.11.2008 ha chiarito che il danno non patrimoniale non coincide con la lesione di un interesse della persona di rango costituzionale, ma ne è conseguenza e consiste nelle ripercussioni negative sul valore uomo che possono manifestarsi attraverso la sofferenza morale, transeunte o durevole, nella perdita dell'integrità psico-fisica, nell'alterazione dello stile di vita, nella perdita di attività in cui prima dell'illecito si manifestava la personalità del danneggiato e che è il soggetto che chiede il risarcimento ad essere gravato dell'onere di dimostrare il vulnus subito. Attesa l'impossibilità di fornire una prova diretta di un pregiudizio derivante dalla compromissione o dalla perdita di un bene immateriale, la pronuncia richiamata ha ribadito anche la possibilità del ricorso alla prova presuntiva, onerando il danneggiato di tutti gli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, rappresentato dalla sofferenza morale.
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Ebbene, nel caso di specie sono state offerte sufficienti allegazioni dall'evento occorso e, dalle evidenze processuali tratte si è potuto apprezzare la sussistenza e la gravità del pregiudizio occorso agli attori venutisi a trovare, rispettivamente, con un figlio e un fratello improvvisamente venuti a mancare, peraltro in età giovanissima (33 anni).
In particolare, la prova testimoniale espletata ha dimostrato il legame affettivo che il aveva con ciascuno degli attori: in primo luogo, con entrambi i Pt_1 genitori.
In sede di espletamento della prova testimoniale, il teste Testimone_2
(amico del defunto) ha confermato sia il rapporto con il padre, con il quale condivideva anche delle passioni – quali il ciclismo, che Persona_1 svolgevano insieme il fine settimana a livello amatoriale;
sia il rapporto con la madre. Rispetto a quest'ultima, il teste ne riferisce il profondo cambiamento esistenziale asserendo di aver visto che non usciva più di casa, che aveva smesso di dedicarsi alla cura di sé e del giardino, e di non aver più aperto la finestra della dependance in cui alloggiava il figlio.
Riferisce infine il teste, con riguardo a entrambi i genitori, che la profonda sofferenza di vivere nella casa in cui è cresciuto il figlio, ha spinto loro alla decisione di metterla in vendita (cfr. risposte del teste ai cap. dal 41 al 46 della II memoria istruttoria di parte attrice).
Anche la relazione affettiva con entrambe le sorelle è confermata dal testimone: deduce invero che avevano amici in comune, che erano soliti andare a pesca e uscire insieme nel week end e che, quando la sorella si trovava a Londra, aveva cercato di maturare più ferie possibili per Per_1 andarla a trovare. Tutte circostanze idonee a ricostruire lo stretto legame famigliare e ritenere fondata la sofferenza provata dagli attori per la perdita di tale legame famigliare.
6.1 Non risulta invece fornita la prova del danno biologico jure proprio patito singolarmente dai congiunti superstiti per la stabilizzazione dei postumi derivanti dall'insorgenza di una vera e propria malattia, in senso medico-legale, a seguito della morte del congiunto.
Viene in rilievo il danno psichico cui si applicano i principi generali in materia di onere assertorio e probatorio sanciti dall'art. 2697 c.c., in forza dei quali la consulenza tecnica non può certo costituire strumento di ricerca della prova, con specifico riferimento alla riferibilità eziologica della malattia psichica al fatto dedotto in giudizio;
cionondimeno tale onere può ritenersi assolto ove la parte offra una prova di verosimiglianza (il fumus) dell'esistenza di tale nesso causale. Un elemento di prova dell'esistenza di un disturbo psichico insorto successivamente ai fatti di causa è stato offerto unicamente per
[...]
, da parte attrice, attraverso la produzione della certificazione Parte_1
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della dott.ssa datata 13.6.2019 in cui si attesta la necessità del Persona_2 supporto psicologico della paziente. Il centro Neuromed attesta invece che la paziente già operata nel 2013 per epilessia focale secondaria a lesione intracranica: “dopo la scomparsa prematura del fratello avvenuta nell'agosto 2016 ha lamentato una condizione di depressione maggiore con disturbo da attacchi di panico” per la quale è in cura con terapia farmacologica. (cfr. doc. 4 allegato alla II memoria ex art. 183 comma 6 cpc di parte attrice). Pur trattandosi, all'evidenza, di prova puramente indiziaria (e segnatamente di prova atipica), in quanto consistente in uno scritto in parte valutativo e in parte ricognitivo, proveniente da una struttura non pubblica, la stessa, considerata di per sé sola ed in mancanza di prescrizioni e di ulteriori certificazioni prodotte nel corso del processo non può essere ritenuta sufficiente a giustificare uno specifico approfondimento medico legale.
6.2. Alla luce dei rilievi svolti, appare possibile riconoscere il danno parentale sofferto dagli odierni attori, da liquidarsi sulla base delle Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano (come richiesto dalle parti), adeguatamente parametrate ai valori medi di riferimento, secondo la distinzione che segue.
Ai genitori, e deve essere Parte_4 Parte_3 corrisposta la somma di euro 280.000,00 cadauno (importo comprensivo della personalizzazione risultante dalla prova testimoniale eseguita sulla scorta della differenza della rispettiva età rispetto al congiunto deceduto), cui va detratta la percentuale del 30% per il concorso di colpa del Persona_1 nella causazione del sinistro, per un totale di euro 196.000 cadauno.
Tale importo deve infine essere devalutato al momento del fatto e poi rivalutato all'attualità: si applicano dunque gli interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente decisione, anche se non richiesti (cfr.
Cass. civ. n. 39376/2021).
Infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato, e, pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta. Ne deriva che nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta – id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889;
Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione.
Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto
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adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale.
Ne consegue che al credito devalutato al mese di agosto 2016 (pari a euro
163.333,33) vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione.
Al totale dei danni liquidati, già valutati ai valori attuali, devono essere aggiunti gli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza del 17.2.95 n.1712. In considerazione dei predetti rilievi, deve essere adeguatamente corrisposta al e a la somma di € Parte_3 Parte_4
215.260,10 cadauno.
6.3 Alla sorella non convivente della vittima,
[...]
, tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto, deve Parte_1 essere corrisposta la somma di euro 91.692,00 cui va detratta la percentuale del 30% per il concorso di colpa del nella causazione del Persona_1 sinistro, per un totale di euro 64.184,40.
Anche in questo caso, a tale importo devono essere applicati gli interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente decisione.
Pertanto, una volta devalutata la somma al momento del fatto e poi rivalutata all'attualità, deve essere definitivamente corrisposto a
[...]
un totale di € 70.491,98. Parte_1
6.4 Infine, a , sorella non convivente con la Parte_2 vittima al momento del fatto, considerata l'età della stessa al momento alla data del sinistro, deve essere corrisposta la somma di euro 95.088,00, cui va detratta la percentuale del 30% per il concorso di colpa del Persona_1 nella causazione del sinistro, per un totale di euro 66.561,60. Tale importo, devalutato al momento del fatto e rivalutato all'attualità, determina la corresponsione alla di un totale di € Parte_2
73.102,32
6.5 Si deve rigettare la richiesta di personalizzazione massima di tali importi in quanto, né sotto il profilo assertorio né sotto quello probatorio, si ravvisano elementi idonei a giustificare uno scostamento dai valori tabellari che sono stati calcolati per i soli genitori del congiunto defunto con uno scostamento del 35%.
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7.In definitiva, l' deve essere Controparte_2 condannata alla corresponsione, a titolo risarcitorio, dell'importo di € 215.260,10, cadauno, in favore di e di Parte_4 Pt_3
(quali genitori superstiti di ); e ancora all'importo
[...] Persona_1 di € 70.491,98 in favore di e di € 73.102,32 in Parte_1 favore di , quali sorelle superstiti del danneggiato. Parte_2
Ai predetti importi va sottratta la somma complessiva pari a 300.000 euro già corrisposta dall'assicuratrice e accettata come acconto sul maggior danno da accertare (vedi pagina 2 della citazione). A tanto consegue che spetta definitivamente:
• a e la somma, cadauno Parte_4 Parte_3 Contr pari ad euro 215.260,10 – 115.000 (già corrisposti da ) per un totale di euro 100.260,10 cadauno;
• a la somma pari ad euro 73.102,32 – 35.000 Parte_2 Contr (già corrisposti da per un totale di euro 38.102,32;
• a la somma pari ad euro 70.491,98 – Parte_1 Contr 35.000 (già corrisposti da per un totale di euro 35.491,98;
Deve infine darsi atto che, ai sensi dell'art. 283, comma 3 d.lgs. n. 209/2005, nel caso in cui gli importi risarcitori da ultimo liquidati siano superiori al massimale previsto dalla legge, gli stessi devono essere proporzionalmente ridotti (cfr. Cass. civ. n. 10817/2004).
8. Passando a esaminare la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale svolta dagli attori – nell'accezione del danno emergente – occorre rammentare che in virtù del richiamo, ad opera dell'art. 2056 c.c., agli artt. 1223, 1226, 1227 c.c., l'area del danno risarcibile va interpretata secondo i principi della teoria della regolarità causale, per cui il danno è risarcibile nella misura in cui esso possa considerarsi un effetto ordinario normale, e quindi regolare, del fatto del danneggiante, con la conseguenza che nell'area del danno risarcibile contrattuale rientrano solo le conseguenze immediate e dirette di esso, nel danno extracontrattuale, di contro, rientrano anche i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il principio della regolarità causale (cfr. C. App. Roma 2.4.2008).
Ne deriva che possono essere riconosciute le spese funebri sostenute dagli attori in € 5.004,12, come adeguatamente documentato agli atti (cfr. all. 5 dell'atto di citazione) previa falcidia del 30% ex artt. 2056- 1227 c.c. Su tale somma deve essere applicata la rivalutazione automatica dalla data dell'esborso alla data del saldo effettivo, ribadendosi quanto agli interessi
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compensativi quanto già affermato per il danno non patrimoniale, per un totale di € 5.475,17, ridotto ex artt. 2056 - 1227 c.c. ad euro 3.832,61.
8.2 Veniamo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante. Vale al riguardo il seguente principio di diritto:
“A norma dell'art. 2043 cod. civ., ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo (come nel caso di morte del lavoratore dovuta ad infortunio sul lavoro imputabile al datore di lavoro), compete il risarcimento del danno anche patrimoniale, purché sia accertato in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro”. ( cfr. Cass. civ. 4980/2006). Ed ancora:_ “I genitori di persona deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, hanno l'onere di allegare e provare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia, fornendo la relativa prova sulla scorta di apposite circostanze di fatto collegate al caso di specie” ( cfr. Cass. civ. 18177/07) Orbene, dall'istruttoria espletata non risulta provato che il defunto Per_1 condivideva stabilmente i suoi guadagni con i famigliari e in che
[...] misura ( cfr. verbale di udienza del 20.06.2023).
9. Ai predetti rilievi consegue il parziale accoglimento delle domande attoree, nei limiti e per le motivazioni precedentemente indicati.
10. Le spese di lite, rapportate al decisum e liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente dei convenuti, con compensazione di 1/2 per il rigetto delle domande indicate in parte motiva (danno psichico, danno esistenziale, danno catastrofale e da lucida agonia e per la accertata corresponsabilità del defunto ex art. 1227 c.c.). Di conseguenza, le convenute e Controparte_2 Controparte_3 devono essere condannate in solido alla rifusione delle spese di lite degli attori, che vanno liquidate in € 6.000 per compensi, già maggiorati ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 ( cfr. art. 4 comma 2), oltre alla quota di 1\2 dell'importo del contributo unificato dovuto per il procedimento, per spese, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv.to Raffaele Di Giuseppe, con compensazione della sorte residua (1/2).
11. Le spese di CTU devono essere ripartite tra le parti nella misura di 1\3 a carico degli attori e di 2\3 dei convenuti in ragione delle conclusioni
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12. Con riferimento alle spese per il difetto di legittimazione passiva di
[...] occorre dare atto che nel medesimo errore sono incorse CP_2 tanto parte attrice quanto la convenuta che vanno pertanto CP_3 condannate in solido secondo valori inferiori ai medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
accerta che la responsabilità del sinistro di causa è da porre a carico di per il 30% e a carico di Persona_1 Controparte_3 per il 70%
condanna in solido e Controparte_3 Controparte_2
alla corresponsione, a titolo di danno non patrimoniale, dei
[...] seguenti importi:
• a e la somma, cadauno, Parte_4 Parte_3 pari ad euro 100.260,10;
• a la somma pari ad euro 38.102,32; Parte_2
• a la somma pari ad euro 35.491.98; Parte_1
Dispone che la assicuratrice manlevi di ogni Controparte_3 somma escussa dagli attori in esecuzione della presente sentenza.
Condanna alla corresponsione, Controparte_2 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dell'importo di 3.832,61 in favore degli attori;
accerta che l'importo risarcitorio così liquidato è stato computato detraendo la somma di € 300.000 già corrisposta dall'impresa assicuratrice;
accerta che i predetti importi risarcitori debbono essere ridotti proporzionalmente qualora il massimale previsto dall'art. 283 comma 3 d.lgs. n. 209/05 dovesse essere superato dal cumulo dei predetti importi;
rigetta la domanda relativa ai danni non patrimoniali diversi quello parentale e quella patrimoniale per lucro cessante, presente e futuro;
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condanna in solido tutte le convenute, eccezion fatta Controparte_2
alla rifusione di metà delle spese di lite in favore degli attori, che
[...] liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alla quota di 1/2 dell'importo del contributo unificato dovuto per il procedimento, per spese, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv.to Raffaele Di Giuseppe, con compensazione della sorte residua (1/2);
condanna parte attrice e alla refusione in solido Controparte_3 delle spese processuali in favore di he liquida Controparte_2 in complessive euro 3.809,00 oltre accessori di legge;
pone le spese di CTU a carico definitivo solidale di tutte le parti con ripartizione interna di 1\3 a carico degli attori e 2\3 a carico dei convenuti eccetto Controparte_2
Latina, 02.02.2025
Il Giudice dott. Gaetano Negro
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