Articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 238
Articolo 5Articolo 7
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28 gennaio 2011
Art. 6. (Tutela dei diritti acquisiti) 1. Il Governo promuove la stipulazione di accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale.
Alla ratifica degli accordi di cui al presente comma si provvede solo successivamente all'individuazione, con apposito provvedimento legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie.

Entrata in vigore il 28 gennaio 2011