Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/1987, n. 7156
CASS
Sentenza 1 settembre 1987

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Con riguardo alla liquidazione degli onorari d'avvocato e ai diritti di procuratore, per le spese relative alla corrispondenza informativa con il cliente il riconoscimento del relativo diritto di procuratore non richiede la prova dell'intervenuta corrispondenza, essendo le stesse assistite da presunzione, sempre che risulti non la mera esistenza del rapporto di clientela bensì, attraverso la documentazione od altro elemento idoneo presuntivo, l'effettività della prestazione professionale. ( V 6973/87, mass n 455152).*

Con riguardo alla liquidazione degli onorari d'avvocato ed ai diritti di procuratore, nelle spese di lite relative al giudizio di cognizione devono comprendersi anche quelle conseguenti alla sentenza conclusiva del giudizio e quindi nella liquidazione delle stesse il giudice deve tener conto dei diritti relativi al ritiro del fascicolo di parte e all'esame della sentenza. ( V 6973/87, mass n 455153; ( V 3991/69, mass n 344458).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/1987, n. 7156
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7156
    Data del deposito : 1 settembre 1987

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