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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 5925/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
CUI , rappresentato e difeso dall'Avv.to Caterina C.F._1 Pt_2
Bove Muto del Foro di Trieste
ricorrente contro
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
QUESTURA DI UDINE resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024, ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore della Provincia di Udine, emanato il 24 settembre 2024 e notificato il 3 ottobre 2024, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto che:
- egli, proveniente dalla provincia del Punjab in Pakistan, è orfano dei genitori dal 2014, ha un fratello in Spagna e un altro fratello e una sorella in
Pakistan insieme allo zio paterno;
- a seguito dell'occupazione abusiva della propria casa dopo il decesso dei suoi genitori, all'età di 14 anni ha iniziato a lavorare, vivendo con lo zio paterno, per poi partire per la Turchia due anni dopo, insieme al fratello maggiore, da cui si
è diviso durante il lungo viaggio verso l'Europa;
- egli è giunto in Italia da solo nel 2020 ed ha presentato richiesta di protezione internazionale, rigettata dalla commissione territoriale con provvedimento successivamente impugnato dinanzi al tribunale di Trieste nell'ambito del proc. n. 568/2022 R.G., ancora pendente;
- sin dal suo arrivo in Italia egli ha sviluppato un forte legame affettivo con il signor cittadino italiano che la ha accolto come un figlio Parte_3 supportandolo nelle difficoltà burocratiche e di reperimento di un alloggio;
- nel corso degli anni passati in Italia ha prestato attività lavorativa in diversi settori, nonché frequentato corsi di italiano.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, nonché della situazione di insicurezza della zona di origine, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, in via principale, che venga dichiarato il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1, del D.Lgs.
286/1998.
A seguito della decisione sull'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, si è costituito il , Controparte_1 con memoria depositata il 27 gennaio 2025, deducendo che:
- il ricorrente è arrivato in Italia il 12 febbraio 2020, presentando domanda di protezione internazionale e godendo delle misure di accoglienza disposte dalla
Pag. 2 di 11 prefettura di Gorizia, da cui veniva tuttavia allontanato a seguito del decreto di revoca dell'accoglienza, adottato in conseguenza di una denuncia per furto aggravato, per la quale lo straniero è stato poi condannato dal Tribunale di Gorizia con sentenza n. 448/2023 del 12 aprile 2023, divenuta irrevocabile il 17 ottobre
2023;
- a seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale e del ricorso proposto dall'odierno ricorrente, egli ha presentato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale presso la questura di Udine la quale, su parere negativo della
Commissione, emetteva il decreto di rifiuto in questa sede impugnato;
- la documentazione prodotta con il ricorso introduttivo è insufficiente a considerare assolto l'onere probatorio gravante sulla controparte circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 19 comma 1.1 del D.Lgs.
286/1998;
- infatti, la relazione con il signor non può essere qualificata come Parte_3 relazione familiare;
inoltre, vi è da considerare che il ricorrente non è estraneo all'abuso di sostanze alcoliche, come da verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 688 c.p. del 5 ottobre 2024, redatto dalla squadra volanti della questura di Udine;
ancora, non è dimostrata la conoscenza della lingua italiana e il richiedente non appare avere ad oggi un impiego lavorativo, di cui ha goduto solo per periodi limitati in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e solo dal 2024.
Alla luce di tali circostanze, documentate con gli allegati alla memoria, della pericolosità sociale del richiedente e delle carenze documentali del ricorso, il ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di Controparte_1 spese.
All'udienza del 5 febbraio 2025, a seguito dell'interrogatorio libero del ricorrente, reso in lingua italiana, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo termine per il deposito di ulteriore documentazione e di una nota conclusiva.
Pag. 3 di 11 Il Giudice ha dunque concesso termine per il deposito di ulteriore documentazione e di una nota conclusiva ad entrambe le parti, riservando all'esito la decisione al Collegio.
Il 10 febbraio 2025, nel termine assegnato, il ricorrente ha depositato una nota conclusiva con documentazione relativa alla sua integrazione in Italia;
il
, nel termine assegnato, ha depositato una nota di replica Controparte_1 deducendo l'inammissibilità delle produzioni documentali di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità della nuova documentazione prodotta da parte ricorrente all'esito dell'udienza.
Infatti, l'art. 281 undecies c.p.c., che stabilisce il contenuto necessario del ricorso introduttivo con rinvio all'art. 163 c.p.c., non prevede espressamente alcuna decadenza relativamente all'indicazione dei mezzi di prova e, pertanto, questi possono ben essere indicati alla prima udienza (cfr. in tal senso Cass., Sev.
VI, 7 gennaio 2021, n. 46, i cui principi, pur essendo stati espressi relativamente al rito abrogato di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., risultano applicabili anche al rito ex art. 281 undecies e ss. c.p.c.).
Nel merito, preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del
Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione
Pag. 4 di 11 speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione speciale in relazione alle quali l'istante avesse già ricevuto l'appuntamento per la formalizzazione prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per
Pag. 5 di 11 ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Nel corso del giudizio, le parti hanno prodotto la seguente documentazione, relativa alla situazione in Italia del ricorrente:
- documento d'identità pakistano del ricorrente;
- documentazione relativa alla domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente rigettata dalla Commissione territoriale;
- certificato di residenza presso il Comune di San Giorgio di Nogaro del 17 settembre 2021;
- dichiarazione manoscritta del sig. del 5 novembre Parte_3
2021, in cui dà atto di aver accolto e aiutato il ricorrente dal suo arrivo in Italia, che
è un ragazzo di buona volontà, disponibile ad imparare e lavorare, desiderosa di integrarsi in Italia e in cui dà atto del cammino di conoscenza e conversione al cattolicesimo intrapreso dal ricorrente in Italia;
- lista movimenti del centro per l'impiego di Cervignano del Friuli relativo al ricorrente;
Pag. 6 di 11 - contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 14 luglio al 31 agosto 2021 e relativa comunicazione unilav, con successiva proroga sino al 31 dicembre 2021;
- buste paga relative alle mensilità di luglio 2021;
- modulo di recesso dal rapporto di lavoro del 14 settembre 2021;
- contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1° dicembre 2021;
- contratto di lavoro somministrato a tempo determinato decorrente dalla data dell'otto luglio 2022 con scadenza il 31 luglio 2022 e successive proroghe fino al 31 dicembre 2022;
- contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2023;
- contratto di lavoro somministrato a tempo determinato decorrente dal 4 al
18 ottobre 2024;
- contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal 21 dicembre 2024 al
20 gennaio 2025 e relativa busta paga;
- comunicazione unilav relativa ad un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 29 gennaio al 28 febbraio 2025;
- CU 2023 relativa ai redditi percepiti dal ricorrente nel 2022 pari a euro
7434,00;
- CU 2024 relativa ai redditi percepiti dal ricorrente nel 2023 pari a euro
7.934,70;
- richiesta di iscrizione del ricorrente ad un corso di alfabetizzazione per l'anno scolastico 2021 2022 presso il CPIA di Monfalcone;
- scheda di iscrizione alla biblioteca comunale del 1° febbraio 2023 del ricorrente;
- certificato di lingua italiana per stranieri di livello A1-A2 conseguito il 9 gennaio 2025;
- avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'articolo 415 bis c.p.p. emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia nei confronti del ricorrente per il reato di furto in concorso aggravato con il seguente capo di
Pag. 7 di 11 imputazione: “perché al fine di trarne profitto, in concorso di volontà e/o azione tra loro, si impossessavano di bevande, generi alimentari e monete (per circa 41 €) da uno dei distributori automatici posizionati all'interno del centro di accoglienza richiedenti asilo;
un tanto previa effrazione dello stesso all'altezza del serratura con un elemento di metallo. Con l'aggravante della violenza sulle cose, nell'aver commesso il fatto in tre persone e su cose destinate a pubblica utilità. Commesso in
Gradisca D'Isonzo tra il 9 ed il 10 dicembre 2020”;
- certificato di Stato di famiglia presso il Comune di San Giorgio di Nogaro, da cui risulta che il richiedente e nello stesso nucleo familiare del signor
[...]
; Parte_3
- dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'Isee:
- rapporto della Questura di Udine - Ufficio Immigrazione del 1° luglio 2024 in cui si fa presente che dalla consultazione delle banche dati a carico del prevenuto risulta una comunicazione di notizia di reato del 20 gennaio 2021 per furto aggravato, che è divenuto destinatario di un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza del 18 dicembre 2020; che ha iniziato a svolgere attività lavorativa già dal 2020 con reddito superiore all'importo dell'assegno sociale per gli anni 2022 e 2023 e che lo stesso ha percepito alcune mensilità di assegno di disoccupazione in entrambi gli anni, con allegato l'estratto contributivo del ricorrente e la comunicazione unilav relativa ad un rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 7 giugno al 30 settembre 2024;
- annotazione di polizia in cui si dà atto che il sig. il 5 Parte_3 dicembre 2024 si è recato presso la Questura di Udine per segnalare l'allontanamento da circa tre giorni dall'abitazione del ricorrente, in stato di disagio psicologico dovuto ad una crisi di solitudine e di incomprensione con una manifesta volontà di farla finita con la vita e che lo stesso era solito recarsi ad
Udine con altri suoi connazionali abusando di sostanze alcoliche;
che successivamente il sig. riusciva ad avere contatti telefonici con il Parte_3 ricorrente, che veniva poi rintracciato in compagnia di altri suoi connazionali, non manifestando alcun problema o disagio psicologico né tantomeno intenti suicidi;
Pag. 8 di 11 - nota della Questura di Udine - ufficio immigrazione del 15 gennaio 2025, riassuntiva della situazione del ricorrente in Italia e alla sua domanda di protezione speciale;
- certificato del casellario giudiziale del ricorrente, da cui risulta una condanna divenuta irrevocabile il 17 ottobre per furto aggravato in concorso, alla pena di quattro mesi di reclusione e 200 € di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione;
- verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo nei confronti del ricorrente per la fattispecie di cui all'articolo 688 CP. Virgola in quanto veniva trovato in luogo pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ubriachezza del 5 ottobre 2024.
Ebbene, da tali documenti emerge che si trova in Parte_1
Italia ormai da circa 5 anni, nel corso dei quali ha dato prova di una seria volontà di integrazione, prestando attività lavorativa con una certa continuità, pur in forza di contratti di lavoro talvolta a tempo determinato, frequentando corsi di lingua italiana, che ha imparato come dimostrato in udienza nel corso dell'interrogatorio libero.
Va poi considerato che egli è giunto in Italia all'età di vent'anni, dopo essere rimasto orfano dall'adolescenza nel Paese di origine e, pertanto, egli ha sostanzialmente trascorso la maggior parte della sua vita adulta sul territorio nazionale, ove peraltro ha rinvenuto nel signor un appoggio Parte_3 morale e affettivo, come dimostrato dalla dichiarazione agli atti.
Non risulta che egli abbia più fatto ritorno al Paese di origine.
Alla luce degli elementi presentati dalla difesa, il Collegio ritiene che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, tenuto conto della sussistenza di un significativo inserimento sociale in Italia del ricorrente, dalla continuativa attività lavorativa sin dai primi mesi sul territorio, della durata del suo soggiorno in Italia, e dei deboli legami familiari, culturali e sociale con il suo
Paese d'origine, l'eventuale ritorno dell'istante nel Paese di origine costituirebbe una lesione del suo diritto al rispetto della propria vita privata.
Pag. 9 di 11 Per quanto riguarda la possibile sussistenza di ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione del ricorrente, va rilevato quanto segue.
Come risulta dal casellario giudiziale in atti, ha Parte_1 riportato, ad oggi, una sola condanna definitiva per il reato di furto aggravato, avendo sottratto da un distributore automatico, in concorso con altre persone, beni per il valore di circa 40 €.
Va sottolineato che la condanna è stata inflitta con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, circostanza già sufficiente per escludere una pericolosità sociale del ricorrente, che, a maggior ragione, puoi escludersi tenendo conto della condotta successiva al fatto di reato
(commesso nel 2020, nei primissimi tempi di presenza sul territorio), in cui il ricorrente, come visto, ha frequentato corsi di italiano e ha prestato regolare attività lavorativa.
Si ritiene poi che sia irrilevante la sanzione amministrativa applicata per essere stato sorpreso in stato di ubriachezza, condotta che di per sé non dimostra, da sola, una pericolosità particolarmente grave, tale da giustificare l'interruzione del percorso di integrazione del ricorrente sul territorio italiano, considerando altresì che, in caso di ritorno in Pakistan, egli non troverebbe neppure alcun familiare.
il Collegio non ritiene, dunque, che tali evidenze siano ostative al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Gli elementi di pericolosità emersi, infatti, devono essere bilanciati con la lesione del diritto al rispetto della sua vita privata che, nel caso di specie, risulta particolarmente radicata sul territorio.
In conclusione, le circostanze descritte, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta pur non del tutto regolare tenuta dal richiedente in Italia ma non idonea ad integrare la sua pericolosità sociale - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pag. 10 di 11 In ordine alle spese, sussistono gravi ragioni per la compensazione, nonostante la soccombenza del , in considerazione del fatto che parte CP_1 significativa della documentazione prodotta nel presente giudizio non era stata fornita nella fase amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei motivi che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.Lgs. 286/1998, nella versione antecedente al D.L.
20/2023, impediscono il rientro nel Paese di origine di
[...]
nato in [...] il [...], C.F. Pt_1
CUI , e conseguentemente dispone la C.F._1 Pt_2 trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa le spese tra le parti.
Trieste, 07/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Carmela Giuffrida
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 5925/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
CUI , rappresentato e difeso dall'Avv.to Caterina C.F._1 Pt_2
Bove Muto del Foro di Trieste
ricorrente contro
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
QUESTURA DI UDINE resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024, ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore della Provincia di Udine, emanato il 24 settembre 2024 e notificato il 3 ottobre 2024, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto che:
- egli, proveniente dalla provincia del Punjab in Pakistan, è orfano dei genitori dal 2014, ha un fratello in Spagna e un altro fratello e una sorella in
Pakistan insieme allo zio paterno;
- a seguito dell'occupazione abusiva della propria casa dopo il decesso dei suoi genitori, all'età di 14 anni ha iniziato a lavorare, vivendo con lo zio paterno, per poi partire per la Turchia due anni dopo, insieme al fratello maggiore, da cui si
è diviso durante il lungo viaggio verso l'Europa;
- egli è giunto in Italia da solo nel 2020 ed ha presentato richiesta di protezione internazionale, rigettata dalla commissione territoriale con provvedimento successivamente impugnato dinanzi al tribunale di Trieste nell'ambito del proc. n. 568/2022 R.G., ancora pendente;
- sin dal suo arrivo in Italia egli ha sviluppato un forte legame affettivo con il signor cittadino italiano che la ha accolto come un figlio Parte_3 supportandolo nelle difficoltà burocratiche e di reperimento di un alloggio;
- nel corso degli anni passati in Italia ha prestato attività lavorativa in diversi settori, nonché frequentato corsi di italiano.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, nonché della situazione di insicurezza della zona di origine, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, in via principale, che venga dichiarato il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1, del D.Lgs.
286/1998.
A seguito della decisione sull'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, si è costituito il , Controparte_1 con memoria depositata il 27 gennaio 2025, deducendo che:
- il ricorrente è arrivato in Italia il 12 febbraio 2020, presentando domanda di protezione internazionale e godendo delle misure di accoglienza disposte dalla
Pag. 2 di 11 prefettura di Gorizia, da cui veniva tuttavia allontanato a seguito del decreto di revoca dell'accoglienza, adottato in conseguenza di una denuncia per furto aggravato, per la quale lo straniero è stato poi condannato dal Tribunale di Gorizia con sentenza n. 448/2023 del 12 aprile 2023, divenuta irrevocabile il 17 ottobre
2023;
- a seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale e del ricorso proposto dall'odierno ricorrente, egli ha presentato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale presso la questura di Udine la quale, su parere negativo della
Commissione, emetteva il decreto di rifiuto in questa sede impugnato;
- la documentazione prodotta con il ricorso introduttivo è insufficiente a considerare assolto l'onere probatorio gravante sulla controparte circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 19 comma 1.1 del D.Lgs.
286/1998;
- infatti, la relazione con il signor non può essere qualificata come Parte_3 relazione familiare;
inoltre, vi è da considerare che il ricorrente non è estraneo all'abuso di sostanze alcoliche, come da verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 688 c.p. del 5 ottobre 2024, redatto dalla squadra volanti della questura di Udine;
ancora, non è dimostrata la conoscenza della lingua italiana e il richiedente non appare avere ad oggi un impiego lavorativo, di cui ha goduto solo per periodi limitati in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e solo dal 2024.
Alla luce di tali circostanze, documentate con gli allegati alla memoria, della pericolosità sociale del richiedente e delle carenze documentali del ricorso, il ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di Controparte_1 spese.
All'udienza del 5 febbraio 2025, a seguito dell'interrogatorio libero del ricorrente, reso in lingua italiana, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo termine per il deposito di ulteriore documentazione e di una nota conclusiva.
Pag. 3 di 11 Il Giudice ha dunque concesso termine per il deposito di ulteriore documentazione e di una nota conclusiva ad entrambe le parti, riservando all'esito la decisione al Collegio.
Il 10 febbraio 2025, nel termine assegnato, il ricorrente ha depositato una nota conclusiva con documentazione relativa alla sua integrazione in Italia;
il
, nel termine assegnato, ha depositato una nota di replica Controparte_1 deducendo l'inammissibilità delle produzioni documentali di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità della nuova documentazione prodotta da parte ricorrente all'esito dell'udienza.
Infatti, l'art. 281 undecies c.p.c., che stabilisce il contenuto necessario del ricorso introduttivo con rinvio all'art. 163 c.p.c., non prevede espressamente alcuna decadenza relativamente all'indicazione dei mezzi di prova e, pertanto, questi possono ben essere indicati alla prima udienza (cfr. in tal senso Cass., Sev.
VI, 7 gennaio 2021, n. 46, i cui principi, pur essendo stati espressi relativamente al rito abrogato di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., risultano applicabili anche al rito ex art. 281 undecies e ss. c.p.c.).
Nel merito, preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del
Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione
Pag. 4 di 11 speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione speciale in relazione alle quali l'istante avesse già ricevuto l'appuntamento per la formalizzazione prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per
Pag. 5 di 11 ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Nel corso del giudizio, le parti hanno prodotto la seguente documentazione, relativa alla situazione in Italia del ricorrente:
- documento d'identità pakistano del ricorrente;
- documentazione relativa alla domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente rigettata dalla Commissione territoriale;
- certificato di residenza presso il Comune di San Giorgio di Nogaro del 17 settembre 2021;
- dichiarazione manoscritta del sig. del 5 novembre Parte_3
2021, in cui dà atto di aver accolto e aiutato il ricorrente dal suo arrivo in Italia, che
è un ragazzo di buona volontà, disponibile ad imparare e lavorare, desiderosa di integrarsi in Italia e in cui dà atto del cammino di conoscenza e conversione al cattolicesimo intrapreso dal ricorrente in Italia;
- lista movimenti del centro per l'impiego di Cervignano del Friuli relativo al ricorrente;
Pag. 6 di 11 - contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 14 luglio al 31 agosto 2021 e relativa comunicazione unilav, con successiva proroga sino al 31 dicembre 2021;
- buste paga relative alle mensilità di luglio 2021;
- modulo di recesso dal rapporto di lavoro del 14 settembre 2021;
- contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1° dicembre 2021;
- contratto di lavoro somministrato a tempo determinato decorrente dalla data dell'otto luglio 2022 con scadenza il 31 luglio 2022 e successive proroghe fino al 31 dicembre 2022;
- contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2023;
- contratto di lavoro somministrato a tempo determinato decorrente dal 4 al
18 ottobre 2024;
- contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal 21 dicembre 2024 al
20 gennaio 2025 e relativa busta paga;
- comunicazione unilav relativa ad un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 29 gennaio al 28 febbraio 2025;
- CU 2023 relativa ai redditi percepiti dal ricorrente nel 2022 pari a euro
7434,00;
- CU 2024 relativa ai redditi percepiti dal ricorrente nel 2023 pari a euro
7.934,70;
- richiesta di iscrizione del ricorrente ad un corso di alfabetizzazione per l'anno scolastico 2021 2022 presso il CPIA di Monfalcone;
- scheda di iscrizione alla biblioteca comunale del 1° febbraio 2023 del ricorrente;
- certificato di lingua italiana per stranieri di livello A1-A2 conseguito il 9 gennaio 2025;
- avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'articolo 415 bis c.p.p. emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia nei confronti del ricorrente per il reato di furto in concorso aggravato con il seguente capo di
Pag. 7 di 11 imputazione: “perché al fine di trarne profitto, in concorso di volontà e/o azione tra loro, si impossessavano di bevande, generi alimentari e monete (per circa 41 €) da uno dei distributori automatici posizionati all'interno del centro di accoglienza richiedenti asilo;
un tanto previa effrazione dello stesso all'altezza del serratura con un elemento di metallo. Con l'aggravante della violenza sulle cose, nell'aver commesso il fatto in tre persone e su cose destinate a pubblica utilità. Commesso in
Gradisca D'Isonzo tra il 9 ed il 10 dicembre 2020”;
- certificato di Stato di famiglia presso il Comune di San Giorgio di Nogaro, da cui risulta che il richiedente e nello stesso nucleo familiare del signor
[...]
; Parte_3
- dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'Isee:
- rapporto della Questura di Udine - Ufficio Immigrazione del 1° luglio 2024 in cui si fa presente che dalla consultazione delle banche dati a carico del prevenuto risulta una comunicazione di notizia di reato del 20 gennaio 2021 per furto aggravato, che è divenuto destinatario di un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza del 18 dicembre 2020; che ha iniziato a svolgere attività lavorativa già dal 2020 con reddito superiore all'importo dell'assegno sociale per gli anni 2022 e 2023 e che lo stesso ha percepito alcune mensilità di assegno di disoccupazione in entrambi gli anni, con allegato l'estratto contributivo del ricorrente e la comunicazione unilav relativa ad un rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 7 giugno al 30 settembre 2024;
- annotazione di polizia in cui si dà atto che il sig. il 5 Parte_3 dicembre 2024 si è recato presso la Questura di Udine per segnalare l'allontanamento da circa tre giorni dall'abitazione del ricorrente, in stato di disagio psicologico dovuto ad una crisi di solitudine e di incomprensione con una manifesta volontà di farla finita con la vita e che lo stesso era solito recarsi ad
Udine con altri suoi connazionali abusando di sostanze alcoliche;
che successivamente il sig. riusciva ad avere contatti telefonici con il Parte_3 ricorrente, che veniva poi rintracciato in compagnia di altri suoi connazionali, non manifestando alcun problema o disagio psicologico né tantomeno intenti suicidi;
Pag. 8 di 11 - nota della Questura di Udine - ufficio immigrazione del 15 gennaio 2025, riassuntiva della situazione del ricorrente in Italia e alla sua domanda di protezione speciale;
- certificato del casellario giudiziale del ricorrente, da cui risulta una condanna divenuta irrevocabile il 17 ottobre per furto aggravato in concorso, alla pena di quattro mesi di reclusione e 200 € di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione;
- verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo nei confronti del ricorrente per la fattispecie di cui all'articolo 688 CP. Virgola in quanto veniva trovato in luogo pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ubriachezza del 5 ottobre 2024.
Ebbene, da tali documenti emerge che si trova in Parte_1
Italia ormai da circa 5 anni, nel corso dei quali ha dato prova di una seria volontà di integrazione, prestando attività lavorativa con una certa continuità, pur in forza di contratti di lavoro talvolta a tempo determinato, frequentando corsi di lingua italiana, che ha imparato come dimostrato in udienza nel corso dell'interrogatorio libero.
Va poi considerato che egli è giunto in Italia all'età di vent'anni, dopo essere rimasto orfano dall'adolescenza nel Paese di origine e, pertanto, egli ha sostanzialmente trascorso la maggior parte della sua vita adulta sul territorio nazionale, ove peraltro ha rinvenuto nel signor un appoggio Parte_3 morale e affettivo, come dimostrato dalla dichiarazione agli atti.
Non risulta che egli abbia più fatto ritorno al Paese di origine.
Alla luce degli elementi presentati dalla difesa, il Collegio ritiene che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, tenuto conto della sussistenza di un significativo inserimento sociale in Italia del ricorrente, dalla continuativa attività lavorativa sin dai primi mesi sul territorio, della durata del suo soggiorno in Italia, e dei deboli legami familiari, culturali e sociale con il suo
Paese d'origine, l'eventuale ritorno dell'istante nel Paese di origine costituirebbe una lesione del suo diritto al rispetto della propria vita privata.
Pag. 9 di 11 Per quanto riguarda la possibile sussistenza di ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione del ricorrente, va rilevato quanto segue.
Come risulta dal casellario giudiziale in atti, ha Parte_1 riportato, ad oggi, una sola condanna definitiva per il reato di furto aggravato, avendo sottratto da un distributore automatico, in concorso con altre persone, beni per il valore di circa 40 €.
Va sottolineato che la condanna è stata inflitta con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, circostanza già sufficiente per escludere una pericolosità sociale del ricorrente, che, a maggior ragione, puoi escludersi tenendo conto della condotta successiva al fatto di reato
(commesso nel 2020, nei primissimi tempi di presenza sul territorio), in cui il ricorrente, come visto, ha frequentato corsi di italiano e ha prestato regolare attività lavorativa.
Si ritiene poi che sia irrilevante la sanzione amministrativa applicata per essere stato sorpreso in stato di ubriachezza, condotta che di per sé non dimostra, da sola, una pericolosità particolarmente grave, tale da giustificare l'interruzione del percorso di integrazione del ricorrente sul territorio italiano, considerando altresì che, in caso di ritorno in Pakistan, egli non troverebbe neppure alcun familiare.
il Collegio non ritiene, dunque, che tali evidenze siano ostative al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Gli elementi di pericolosità emersi, infatti, devono essere bilanciati con la lesione del diritto al rispetto della sua vita privata che, nel caso di specie, risulta particolarmente radicata sul territorio.
In conclusione, le circostanze descritte, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta pur non del tutto regolare tenuta dal richiedente in Italia ma non idonea ad integrare la sua pericolosità sociale - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pag. 10 di 11 In ordine alle spese, sussistono gravi ragioni per la compensazione, nonostante la soccombenza del , in considerazione del fatto che parte CP_1 significativa della documentazione prodotta nel presente giudizio non era stata fornita nella fase amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei motivi che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.Lgs. 286/1998, nella versione antecedente al D.L.
20/2023, impediscono il rientro nel Paese di origine di
[...]
nato in [...] il [...], C.F. Pt_1
CUI , e conseguentemente dispone la C.F._1 Pt_2 trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa le spese tra le parti.
Trieste, 07/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Carmela Giuffrida
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