TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13095/2024
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 13095/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il
13.11.2024 da
nata a [...] l'[...] con l'avv. Claudia Visentin Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Claudia Camani Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “omologarsi la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Conselve (PD), Via Aldobrandino, 38/B, è di proprietà della Sig.ra così come mobili, arredi e pertinenze;
ivi manterranno la residenza i Parte_1
figli, stabilmente conviventi con la madre.
Si dà atto che il Sig. ha già provveduto a rilasciare la casa coniugale portando con Controparte_1
sé ogni effetto personale e trasferendo la propria dimora a Tribano (PD), Via G. Mazzini n. 24/D impegnandosi a trasferire anche la residenza entro quindici giorni dal deposito del presente ricorso.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli e minorenni e non economicamente autosufficienti rimangono affidati ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a non far frequentare ai figli eventuali nuovi compagni.
4. I figli e rimarranno collocati prevalentemente presso la dimora materna;
Per_1 Per_2 considerato l'età della figlia e il fatto che entrambi i figli hanno tutte le loro amicizie e Per_1
frequentazioni nel paese in cui vivono stabilmente, i figli staranno con il padre il martedì ed il mercoledì dal termine dell'attività scolastica al dopocena con rientro in serata entro al massimo le ore
21.00.
Il padre potrà inoltre stare con i figli a week alternati il sabato pomeriggio o sabato per cena o la domenica a pranzo. Al momento non saranno previsti pernottamenti presso il padre atteso che i figli hanno espresso di poter rientrare a casa la sera anche in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi degli stessi e della collocazione della nuova abitazione del Sig. in Tribano. In CP_1
futuro il padre potrà concordare direttamente con i figli stessi un eventuale ampliamento del diritto di visita con l'inserimento anche del pernotto.
4/b) maggiori festività alternate e concordate tra i genitori.
5. Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra tramite accredito in c/c, Controparte_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per entrambe i figli pari complessivamente ad € 400 oltre alla propria quota di assegno unico attualmente ammontante ad €
82,00 entrambe le somme saranno aggiornate automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. I coniugi pattuiscono e precisano che la somma corrisposta dal Sig. alla moglie a corrispondente alla propria quota CP_1 di assegno unico continuerà ad essere versata anche nell'ipotesi in cui non dovesse essere più prevista in futuro da una legge finanziaria, così come precisano che rimarrà versata per tale importo anche nel caso di eventuali aumenti o diminuzioni dell'importo erogato e sarà soggetta unicamente ad aumento
ISTAT;
6. Le spese straordinarie, facendosi per essere riferimento al protocollo delle spese straordinarie stilate dal Tribunale di Padova nell'interesse dei figli, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% da versare entro il 5 del mese successivo a quando sostenute.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. I coniugi si danno di essere economicamente autosufficienti
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 13.11.2024; Parte_1 Controparte_1 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 14.01.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli (nata il [...]) e (nato Per_1 Per_2 il 27.05.2015), minori e non economicamente indipendenti, in conformità all'art. 337 bis e ss. c.c. e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto al punto 5) delle conclusioni di cui in premessa, limitatamente alla parte relativa all'assegno unico universale, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] l'[...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...];
[...]
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Conselve di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Conselve al n. 19, parte II, serie A dell'anno 2007;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per l'udienza; Controparte_1
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.01.2025. Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 13095/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il
13.11.2024 da
nata a [...] l'[...] con l'avv. Claudia Visentin Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Claudia Camani Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “omologarsi la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Conselve (PD), Via Aldobrandino, 38/B, è di proprietà della Sig.ra così come mobili, arredi e pertinenze;
ivi manterranno la residenza i Parte_1
figli, stabilmente conviventi con la madre.
Si dà atto che il Sig. ha già provveduto a rilasciare la casa coniugale portando con Controparte_1
sé ogni effetto personale e trasferendo la propria dimora a Tribano (PD), Via G. Mazzini n. 24/D impegnandosi a trasferire anche la residenza entro quindici giorni dal deposito del presente ricorso.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli e minorenni e non economicamente autosufficienti rimangono affidati ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a non far frequentare ai figli eventuali nuovi compagni.
4. I figli e rimarranno collocati prevalentemente presso la dimora materna;
Per_1 Per_2 considerato l'età della figlia e il fatto che entrambi i figli hanno tutte le loro amicizie e Per_1
frequentazioni nel paese in cui vivono stabilmente, i figli staranno con il padre il martedì ed il mercoledì dal termine dell'attività scolastica al dopocena con rientro in serata entro al massimo le ore
21.00.
Il padre potrà inoltre stare con i figli a week alternati il sabato pomeriggio o sabato per cena o la domenica a pranzo. Al momento non saranno previsti pernottamenti presso il padre atteso che i figli hanno espresso di poter rientrare a casa la sera anche in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi degli stessi e della collocazione della nuova abitazione del Sig. in Tribano. In CP_1
futuro il padre potrà concordare direttamente con i figli stessi un eventuale ampliamento del diritto di visita con l'inserimento anche del pernotto.
4/b) maggiori festività alternate e concordate tra i genitori.
5. Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra tramite accredito in c/c, Controparte_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per entrambe i figli pari complessivamente ad € 400 oltre alla propria quota di assegno unico attualmente ammontante ad €
82,00 entrambe le somme saranno aggiornate automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. I coniugi pattuiscono e precisano che la somma corrisposta dal Sig. alla moglie a corrispondente alla propria quota CP_1 di assegno unico continuerà ad essere versata anche nell'ipotesi in cui non dovesse essere più prevista in futuro da una legge finanziaria, così come precisano che rimarrà versata per tale importo anche nel caso di eventuali aumenti o diminuzioni dell'importo erogato e sarà soggetta unicamente ad aumento
ISTAT;
6. Le spese straordinarie, facendosi per essere riferimento al protocollo delle spese straordinarie stilate dal Tribunale di Padova nell'interesse dei figli, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% da versare entro il 5 del mese successivo a quando sostenute.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. I coniugi si danno di essere economicamente autosufficienti
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 13.11.2024; Parte_1 Controparte_1 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 14.01.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli (nata il [...]) e (nato Per_1 Per_2 il 27.05.2015), minori e non economicamente indipendenti, in conformità all'art. 337 bis e ss. c.c. e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto al punto 5) delle conclusioni di cui in premessa, limitatamente alla parte relativa all'assegno unico universale, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] l'[...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...];
[...]
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Conselve di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Conselve al n. 19, parte II, serie A dell'anno 2007;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per l'udienza; Controparte_1
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.01.2025. Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari