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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 18/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Genova - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 Srl - P. IVA
elettivamente domiciliato presso Vindirizzo
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 681/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0482023 0000899701000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 544/2025 depositato il 07/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Agenzia Entrate Riscossione chiede, in riforma della sentenza impugnata, confermare la piena legittimità della cartella esattorial04820230000899701000 vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle entrate chiede la integrale riforma della sentenza impugnata dichiarando la legittimità della cartella esattoriale. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Resistente_1 Srl impugnava la cartella esattoriale n. 04820230000899701000 eccependo nel ricorso introduttivo i seguenti motivi di nullità: inesistenza della notifica della cartella esattoriale in quanto effettuata da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi che rende incerta la provenienza dell'atto. inesistenza per assenza di relata. mancata certificazione di conformità della copia dell'atto notificato;
assenza di fede privilegiata;
difformità della copia informatica;
mancato raggiungimento dello scopo dell'atto; decadenza;
mancata redazione e notifica del processo verbale, omesso rispetto del termine ex art. 12 comma 7 legge 212/2000; mancato contraddittorio endoprocedimentale;
omessa motivazione cartella esattoriale;
mancata notifica atti propedeutici;
illegittimità delle sanzioni;
illegittimità degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio e contestava l'assunto della società ribadendo la legittimità della cartella esattoriale.
L'Agenzia delle Entrate svolgeva intervento volontario aderendo alle difese della Riscossione e contestava specificamente i motivi di nullità avanzati dalla società.
Con successiva Memoria la società eccepiva la tardiva costituzione in giudizio dell'Agenzia.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello ADER che ne denuncia l'erroneità e ribadisce i motivi di legittimità della cartella esattoriale.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta la sentenza dei primi giudici e ribadisce la validità della cartella esattoriale.
La società non si é costituita in questo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione preliminare é relativa alla tardiva costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate.
Orbene la Suprema Corte, peraltro, precisa come il resistente abbia il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa e di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 D.Lgs. n. 546/92 (Cass. sent. n. 6734/2015 e Cass. Ord. n. 2585/2019). L;
'Agenzia delle Entrate può intervenire nel giudizio per il semplice motivo di essere stata edotta della lite tributaria ex art. 39 D.lgs. n.112/1999 così come è avvenuto nel caso di specie. Pertanto nessuna preclusione all'esercizio di difesa nel processo da parte dell'Ufficio.
Nel merito occorre esaminare se le eccezioni sollevata dal contribuente nella prima fase del processo siano o meno fondate. Gli atti prodromici cui fa riferimento riguardano, in primis, la mancata notifica di una comunicazione preventiva ex art. 6 comma 5 legge 212/2000. Tale norma espressamente la prevede soltanto nel caso "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione..."
Nel caso di specie l'Amministrazione, nell'esaminare la dichiarazione del contribuente, ha rilevato l' insufficiente versamento di quanto dichiarato. Non era, pertanto, dovuta la notifica di una comunicazione di irregolarità della dichiarazione in quanto la dichiarazione era regolare. Trattasi, pertanto, di un mera liquidazione ex art. 36 bis DPR 600/73 per cui la Suprema Corte, sent. n.22035/2010 e n. 17396/2010, conferma non essere necessaria alcuna comunicazione di irregolarità se l'iscrizione a ruolo deriva da omesso o insufficiente versamento.
In ogni caso é stata prodotta in atti una Pec notificata al contribuente in data 6/11/2021 in cui si comunica la irregolarità della dichiarazione.
Gli altri motivi di nullità sollevati in primo grado dal ricorrente sono relativi alla carente motivazione della cartella esattoriale. Tale motivo é infondato in quanto la cartella contiene tutti gli elementi previsti dalla legge per la sua validità. Quanto agli interessi, previsti dall'art. 30 DPR 602/73, sono stati calcolati in conformità ai tassi indicati dal decreto del Ministero delle Finanze.
la Suprema Corte ha sancito come il tasso annuo degli interessi é noto e conoscibile in quanto determinato con provvedimento generale e gli elementi di calcolo sono legalmente prefissati e ben individuabili. (Cass. n. 26671/2009).
Quanto all'aggio anch'esso é legislativamente disciplinato, art. 17 D.lgs. n.112/99 e D.L. n. 262/2006 e dal D.L. n. 185/2008 e n. 2008/2009, ed é finalizzato a coprire i costi necessari allo svolgimento di tale servizio costituito da un complessa attività di istituzione e mantenimento del sistema nazionale della riscossione.
Per quanto sopra l'appello é fondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l'appellato alle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 18/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Genova - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 Srl - P. IVA
elettivamente domiciliato presso Vindirizzo
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 681/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0482023 0000899701000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 544/2025 depositato il 07/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Agenzia Entrate Riscossione chiede, in riforma della sentenza impugnata, confermare la piena legittimità della cartella esattorial04820230000899701000 vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle entrate chiede la integrale riforma della sentenza impugnata dichiarando la legittimità della cartella esattoriale. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Resistente_1 Srl impugnava la cartella esattoriale n. 04820230000899701000 eccependo nel ricorso introduttivo i seguenti motivi di nullità: inesistenza della notifica della cartella esattoriale in quanto effettuata da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi che rende incerta la provenienza dell'atto. inesistenza per assenza di relata. mancata certificazione di conformità della copia dell'atto notificato;
assenza di fede privilegiata;
difformità della copia informatica;
mancato raggiungimento dello scopo dell'atto; decadenza;
mancata redazione e notifica del processo verbale, omesso rispetto del termine ex art. 12 comma 7 legge 212/2000; mancato contraddittorio endoprocedimentale;
omessa motivazione cartella esattoriale;
mancata notifica atti propedeutici;
illegittimità delle sanzioni;
illegittimità degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio e contestava l'assunto della società ribadendo la legittimità della cartella esattoriale.
L'Agenzia delle Entrate svolgeva intervento volontario aderendo alle difese della Riscossione e contestava specificamente i motivi di nullità avanzati dalla società.
Con successiva Memoria la società eccepiva la tardiva costituzione in giudizio dell'Agenzia.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello ADER che ne denuncia l'erroneità e ribadisce i motivi di legittimità della cartella esattoriale.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta la sentenza dei primi giudici e ribadisce la validità della cartella esattoriale.
La società non si é costituita in questo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione preliminare é relativa alla tardiva costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate.
Orbene la Suprema Corte, peraltro, precisa come il resistente abbia il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa e di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 D.Lgs. n. 546/92 (Cass. sent. n. 6734/2015 e Cass. Ord. n. 2585/2019). L;
'Agenzia delle Entrate può intervenire nel giudizio per il semplice motivo di essere stata edotta della lite tributaria ex art. 39 D.lgs. n.112/1999 così come è avvenuto nel caso di specie. Pertanto nessuna preclusione all'esercizio di difesa nel processo da parte dell'Ufficio.
Nel merito occorre esaminare se le eccezioni sollevata dal contribuente nella prima fase del processo siano o meno fondate. Gli atti prodromici cui fa riferimento riguardano, in primis, la mancata notifica di una comunicazione preventiva ex art. 6 comma 5 legge 212/2000. Tale norma espressamente la prevede soltanto nel caso "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione..."
Nel caso di specie l'Amministrazione, nell'esaminare la dichiarazione del contribuente, ha rilevato l' insufficiente versamento di quanto dichiarato. Non era, pertanto, dovuta la notifica di una comunicazione di irregolarità della dichiarazione in quanto la dichiarazione era regolare. Trattasi, pertanto, di un mera liquidazione ex art. 36 bis DPR 600/73 per cui la Suprema Corte, sent. n.22035/2010 e n. 17396/2010, conferma non essere necessaria alcuna comunicazione di irregolarità se l'iscrizione a ruolo deriva da omesso o insufficiente versamento.
In ogni caso é stata prodotta in atti una Pec notificata al contribuente in data 6/11/2021 in cui si comunica la irregolarità della dichiarazione.
Gli altri motivi di nullità sollevati in primo grado dal ricorrente sono relativi alla carente motivazione della cartella esattoriale. Tale motivo é infondato in quanto la cartella contiene tutti gli elementi previsti dalla legge per la sua validità. Quanto agli interessi, previsti dall'art. 30 DPR 602/73, sono stati calcolati in conformità ai tassi indicati dal decreto del Ministero delle Finanze.
la Suprema Corte ha sancito come il tasso annuo degli interessi é noto e conoscibile in quanto determinato con provvedimento generale e gli elementi di calcolo sono legalmente prefissati e ben individuabili. (Cass. n. 26671/2009).
Quanto all'aggio anch'esso é legislativamente disciplinato, art. 17 D.lgs. n.112/99 e D.L. n. 262/2006 e dal D.L. n. 185/2008 e n. 2008/2009, ed é finalizzato a coprire i costi necessari allo svolgimento di tale servizio costituito da un complessa attività di istituzione e mantenimento del sistema nazionale della riscossione.
Per quanto sopra l'appello é fondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l'appellato alle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00.