Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 50/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]43 16016 COGOLETO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CALLONI IVO (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._2
da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...]9/B 16016 COGOLETO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CALLONI IVO (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._2
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21/3/2025
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ARENZANO il 03/07/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
ARTICOLO UNO
I coniugi, che vivranno separati nel reciproco rispetto, dichiarano che la casa coniugale sita in
Cogoleto (GE) in via Bricco Falò n. 9/B, rimane nella disponibilità del Sig. , quale Controparte_1
proprietario esclusivo della stessa. I mobili e tutti e gli arredi dell'immobile coniugale, nella loro attuale consistenza, vengono attribuiti in proprietà piena ed esclusiva al sig. , dandosi atto che la moglie ha già portato Controparte_1
con sé i beni di proprietà esclusiva e gli effetti di natura strettamente personale;
ARTICOLO DUE
I figli e restano affidati in via paritaria ad entrambi i genitori con residenza presso la Per_1 Per_2
madre. Salvo diversi accordi, i genitori frequenteranno i figli secondo le seguenti modalità:
a settimane alternate dalla domenica pomeriggio sino al mercoledì con accompagnamento a scuola e dal mercoledì pomeriggio (prelevamento da scuola) alla domenica mattina;
in occasione delle vacanze, delle festività civili e religiose i genitori concorderanno, anche in base ai turni lavorativi, i giorni che i minori trascorreranno in modo paritetico con uno e l'altro genitore;
quanto alle vacanze estive, i genitori concorderanno in base alle di ferie di ciascuno un periodo continuativo (almeno di
15 giorni) in cui tenere con sé i figli. I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dai minori alternativamente con il padre e la madre invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e
Capodanno e ad anni alterni per le festività Pasquali comprendenti il giorno di Pasqua o di Pasquetta, oppure, qualora non tra i genitori si raggiungesse un accordo la viglia con uno e la festività con l'altro, ovvero a pranzo nel giorno festivo con uno ed a cena con l'altro.
Le scelte educative, scolastiche e di salute relative ai minori verranno condivise. Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della figlia presso di sé, sempre rispettando gli impegni dei minori.
Ai fini di una migliore organizzazione, nell'interesse dei figli minori, i coniugi si comunicheranno con il massimo preavviso possibile i propri turni lavorativi.
Nell'esclusivo interesse dei minori i genitori concordano di inserire in modo graduale nuovi eventuali compagni nella vita dei figli, evitando comunque nuove convivenze nelle rispettive residenze per un periodo di almeno 24 mesi.
ARTICOLO TRE
Il mantenimento dei figli minori avverrà in modo diretto e proporzionale da parte di ciascun genitore, durante il periodo di permanenza dei figli presso le rispettive abitazioni.
Si precisa che il suddetto mantenimento è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita della minore e, pertanto, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (comprese le utenze),
l'abbigliamento, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Il Sig.
provvederà al pagamento della mensa scolastica. CP_1 Per spese straordinarie, che saranno per la quota del 100% a carico del Sig. , i Controparte_1
coniugi fanno espresso riferimento alle indicazioni di cui al verbale di riunione della Sezione IV civile del Tribunale di Genova del 15.9.2016, conosciuto dai coniugi, il quale deve intendersi in questa sede integralmente richiamato.
I genitori concordano e precisano, altresì, che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Parte_1
ARTICOLO QUATTRO
I coniugi danno atto di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento personale, essendo entrambi economicamente autosufficienti. Fatte salve le obbligazioni derivanti dal presente atto, i coniugi dichiarano di non vantare alcuna reciproca pretesa patrimoniale e, ove del caso, di rinunciarvi espressamente.
ARTICOLO CINQUE
Ciascun genitore si dispone a fornire l'assenso per il rinnovo e/o rilascio di documento valido per l'espatrio anche per i minori.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2010,
Numero 31, Parte 2, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba