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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/05/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1683/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente rel.
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1683/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv. Claudio Parte_1 C.F._1 de Simone e Eliana Viganò, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori sito in Milano – via Quadronno, 4
appellante contro
corrente in Nova Milanese, via Rossini 15/17 (C.F. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Guido Alberto Bagalà, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Desio – via
Garibaldi, 6
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2760/2023 del Tribunale di Monza, pubblicata il
30/11/2023.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Monza – Sezione
II civile – G.U. dott. Andrea Canepa - n. 2760/2023 pubblicata in data 30/11/2023 e mai notificata, riformare il punto 2) del dispositivo della sentenza de qua relativamente all'integrale compensazione delle spese di giudizio;
per l'effetto
pagina 1 di 5 - Condannare il n persona del proprio Amministratore pro tempore Controparte_1 signor alla refusione a favore dell'appellante delle spese e dei compensi di CP_2 entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in ossequio ai Parametri Ministeriali Forensi di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., oltre alle spese del procedimento di mediazione obbligatoria, come da note spese che si depositano.”
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello respingere le domande formulate dall'appellante.
In ogni caso con vittoria di competenze del grado di appello, oltre accessori di legge come da nota spese depositata.”
FATTO E DIRITTO
1. Nel corso del giudizio di primo grado, impugnava la delibera Parte_1 assembleare emessa in data 4.3.2021 del (di seguito, per Controparte_1 brevità, ), eccependo la tardiva e irrituale convocazione dell'assemblea, in CP_1 violazione dell'art. 66 disp. att. cod. civ.
La parte convenuta si costituiva senza contestare l'irrituale modalità di convocazione dell'assemblea ma, al contempo, osservava che l'attore era venuto comunque a conoscenza di detta convocazione in virtù dell'affissione del relativo avviso nelle parti comuni dello stabile condominiale.
Il Tribunale di Monza accoglieva la domanda attorea, annullando la delibera assembleare del
4.3.2021 in ragione del fatto che “le formalità di convocazione dell'assemblea previste dall'art.
66 disp. att. cod. civ. sono espressamente previste a pena di annullabilità della delibera”.
Inoltre, il primo giudice dichiarava integralmente compensate le spese di lite affermando che
“l'attore non ha mai puntualmente contestato le allegazioni del circa la sua CP_1 effettiva conoscenza dell'assemblea che sarebbe avvenuta con modalità (affissione nelle parti comuni dello stabile) in passato addirittura approvate dallo stesso ”. Parte_1
2. Con atto di citazione in appello del 6.6.2024, regolarmente notificato, il Parte_1 impugnava la sentenza chiedendo di riformare il punto 2) del dispositivo nella parte in cui il
Tribunale aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di giudizio e, per l'effetto, di condannare il alla rifusione delle spese e dei compensi in suo favore. CP_1
Si costituiva il , in persona dell'amministratore pro tempore, chiedendo respingersi CP_1
l'appello.
3. All'udienza dell'8.10.2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione anche per la riferita pendenza fra le parti di altri contenziosi, sulla concorde richiesta dei difensori, il
Presidente istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al Collegio l'udienza del 18.3.2025, che si teneva con rito cartolare.
4. Con l'unico motivo di appello, la difesa ha dedotto la “violazione degli artt. 91 e Parte_1
92 c.p.c.” stante la “inesistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di giudizio”, dovendo la statuizione in punto spese essere regolata dal principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.
Nel caso di specie, avendo la sentenza di primo grado integralmente accolto le domande avanzate dall'attore, “stante la pacifica soccombenza del solo , non Controparte_1 avrebbe potuto trovare applicazione il disposto di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., non ricorrendo pagina 2 di 5 alcuna delle ipotesi ivi disciplinate (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”). In particolare, secondo l'appellante, “il carattere assorbente dell'accoglimento integrale della domanda attorea (irritualità della convocazione ai sensi dell'art. 66 disp att. c.c e conseguente annullamento della delibera impugnata), le non contestate eccezioni di annullabilità della delibera del 4/3/2021 da parte dell'odierno appellato nel giudizio di primo grado, in forza delle non contestate irrituali modalità da parte del convenuto e la conoscenza della CP_1 convocazione dell'assemblea attraverso l'irrituale affissione della convocazione stessa nella bacheca condominiale da parte dell'attore non sono idonei a integrare le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, nell'accezione descritta dalla Corte Costituzionale”.
5. La Corte ritiene che tale censura non meriti accoglimento.
Prendendo le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale invocata dall'appellante, occorre innanzi tutto osservare che, con tale pronuncia, la Corte ha ribadito, richiamando sue precedenti pronunce, come “l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice del singolo processo, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge - con riguardo al tipo di procedimento - in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale” sicché è ben possibile “una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”. Muovendo da questa possibile derogabilità della regola che prescrive la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, ribadita dalla Corte Costituzionale al fine di consentire al giudice di valutare le peculiarità della fattispecie concreta per decidere se derogare alla regola della soccombenza in caso di ricorrenza di circostanze qualificabili come gravi ed eccezionali, si deve altresì osservare che, nel caso concreto, il
, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non ha contrastato né contestato la CP_1 domanda attorea, sostanzialmente riconoscendone la fondatezza, laddove normalmente l'alea del processo grava sulla parte soccombente proprio perché è quella che ha dato causa alla lite contrastando il diritto della parte vittoriosa.
Non solo ma, come correttamente osservato dal primo giudice, avendo il dedotto CP_1
l'effettiva (e non contestata) conoscenza da parte dell'attore della convocazione assembleare, tale conoscenza “sarebbe avvenuta con modalità (affissione nelle parti comuni dello stabile) in passato addirittura approvate dallo stesso ”. Parte_1
Dall'esame degli atti di causa risulta infatti che, durante il periodo ventennale di “autogestione” da parte degli stessi condomini durato fino alla nomina nel 2020 di un amministratore professionista, la convocazione assembleare veniva effettuata mediante affissione della relativa convocazione nelle cinque scale condominiali, prassi alla quale lo stesso aveva Parte_1 aderito.
Risulta inoltre, dalla lettura degli atti depositati dal , che il , anche dopo CP_1 Parte_1 la nomina dell'amministratore, fosse abitualmente incaricato, in qualità di consigliere condominiale, dell'affissione degli avvisi di convocazione assembleare nelle parti comuni dello stabile, modalità mai contestata da nessun condomino né tantomeno dall'appellante. pagina 3 di 5 A riscontro dell'effettiva adesione del a una simile modalità di convocazione Parte_1 dell'assemblea, seppur irrituale, già prima di quella indetta per l'assemblea del 4.3.2021, si veda il doc. 1 fascicolo di primo grado del , dal quale si evince che in data 23.9.2020 CP_1
l'amministratore scriveva al nei seguenti termini: “Gent.mo Sig. , in Parte_1 Parte_1 allegato quanto in oggetto con preghiera di affiggere il tutto presso le parti comuni dello stabile. Ringraziando anticipatamente per la collaborazione accordataci " , mail alla quale così rispondeva il : "Buongiorno Amministratore La ringrazio per il messaggio. Parte_1 CP_2
Purtroppo, sono impossibilitato a stampare la convocazione per l'affissione in quanto non dispongo di stampante funzionante. Le chiedo la cortesia di rivolgersi ad un altro Consigliere
o Condomino. Mi dispiace di non essere d'aiuto in quest'occasione. Cordiali saluti".
L'amministratore rivolgeva pertanto analoga richiesta al signor il quale Persona_1 provvedeva a stampare le 5 copie per le scale consegnandole “al Signor per Pt_2
l'affissione” e dichiarando che avrebbe provveduto personalmente all'affissione per quanto riguarda la scala D.
L'assemblea, convocata mediante affissione dell'avviso di convocazione nelle scale condominiali, si teneva regolarmente in data 29 settembre 2020 con la presenza del Parte_1
e senza impugnative di sorta.
Al netto della questione, pure sollevata in primo grado dalla difesa del relativa CP_1 alla sussistenza di un concreto ed effettivo interesse del ad impugnare la successiva Parte_1 delibera del 4.3.2021 deducendo quale unico motivo la tardiva convocazione, non vi è dubbio che il comportamento tenuto dallo stesso nel corso degli anni abbia creato nella controparte un
“affidamento” in merito alle modalità di convocazione delle assemblee tale da giustificare, in un'ottica di buona fede, l'applicabilità della norma di cui all'art. 92 c.p.c., “rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare [le spese] in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” e ciò in ragione della “elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa” (Cass. n. 6424/2024). Come affermato dalla Corte Suprema, l'art. 92 c.p.c. “è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. 26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012, n. 2572)” (Cass. n.
21157/2019).
6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, in base alla nota spese in atti - redatta secondo il D.M. 147/2022 in base al valore indeterminabile della controversia di bassa complessità - in € 3.397,00 per compensi di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Deve, altresì, darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2760/23, pubblicata il Parte_1
30.11.2023, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado liquidate in complessivi €
3.397,00 per compensi, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed
€ 1.701,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1- quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente rel.
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1683/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv. Claudio Parte_1 C.F._1 de Simone e Eliana Viganò, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori sito in Milano – via Quadronno, 4
appellante contro
corrente in Nova Milanese, via Rossini 15/17 (C.F. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Guido Alberto Bagalà, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Desio – via
Garibaldi, 6
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2760/2023 del Tribunale di Monza, pubblicata il
30/11/2023.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Monza – Sezione
II civile – G.U. dott. Andrea Canepa - n. 2760/2023 pubblicata in data 30/11/2023 e mai notificata, riformare il punto 2) del dispositivo della sentenza de qua relativamente all'integrale compensazione delle spese di giudizio;
per l'effetto
pagina 1 di 5 - Condannare il n persona del proprio Amministratore pro tempore Controparte_1 signor alla refusione a favore dell'appellante delle spese e dei compensi di CP_2 entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in ossequio ai Parametri Ministeriali Forensi di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., oltre alle spese del procedimento di mediazione obbligatoria, come da note spese che si depositano.”
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello respingere le domande formulate dall'appellante.
In ogni caso con vittoria di competenze del grado di appello, oltre accessori di legge come da nota spese depositata.”
FATTO E DIRITTO
1. Nel corso del giudizio di primo grado, impugnava la delibera Parte_1 assembleare emessa in data 4.3.2021 del (di seguito, per Controparte_1 brevità, ), eccependo la tardiva e irrituale convocazione dell'assemblea, in CP_1 violazione dell'art. 66 disp. att. cod. civ.
La parte convenuta si costituiva senza contestare l'irrituale modalità di convocazione dell'assemblea ma, al contempo, osservava che l'attore era venuto comunque a conoscenza di detta convocazione in virtù dell'affissione del relativo avviso nelle parti comuni dello stabile condominiale.
Il Tribunale di Monza accoglieva la domanda attorea, annullando la delibera assembleare del
4.3.2021 in ragione del fatto che “le formalità di convocazione dell'assemblea previste dall'art.
66 disp. att. cod. civ. sono espressamente previste a pena di annullabilità della delibera”.
Inoltre, il primo giudice dichiarava integralmente compensate le spese di lite affermando che
“l'attore non ha mai puntualmente contestato le allegazioni del circa la sua CP_1 effettiva conoscenza dell'assemblea che sarebbe avvenuta con modalità (affissione nelle parti comuni dello stabile) in passato addirittura approvate dallo stesso ”. Parte_1
2. Con atto di citazione in appello del 6.6.2024, regolarmente notificato, il Parte_1 impugnava la sentenza chiedendo di riformare il punto 2) del dispositivo nella parte in cui il
Tribunale aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di giudizio e, per l'effetto, di condannare il alla rifusione delle spese e dei compensi in suo favore. CP_1
Si costituiva il , in persona dell'amministratore pro tempore, chiedendo respingersi CP_1
l'appello.
3. All'udienza dell'8.10.2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione anche per la riferita pendenza fra le parti di altri contenziosi, sulla concorde richiesta dei difensori, il
Presidente istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al Collegio l'udienza del 18.3.2025, che si teneva con rito cartolare.
4. Con l'unico motivo di appello, la difesa ha dedotto la “violazione degli artt. 91 e Parte_1
92 c.p.c.” stante la “inesistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di giudizio”, dovendo la statuizione in punto spese essere regolata dal principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.
Nel caso di specie, avendo la sentenza di primo grado integralmente accolto le domande avanzate dall'attore, “stante la pacifica soccombenza del solo , non Controparte_1 avrebbe potuto trovare applicazione il disposto di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., non ricorrendo pagina 2 di 5 alcuna delle ipotesi ivi disciplinate (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”). In particolare, secondo l'appellante, “il carattere assorbente dell'accoglimento integrale della domanda attorea (irritualità della convocazione ai sensi dell'art. 66 disp att. c.c e conseguente annullamento della delibera impugnata), le non contestate eccezioni di annullabilità della delibera del 4/3/2021 da parte dell'odierno appellato nel giudizio di primo grado, in forza delle non contestate irrituali modalità da parte del convenuto e la conoscenza della CP_1 convocazione dell'assemblea attraverso l'irrituale affissione della convocazione stessa nella bacheca condominiale da parte dell'attore non sono idonei a integrare le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, nell'accezione descritta dalla Corte Costituzionale”.
5. La Corte ritiene che tale censura non meriti accoglimento.
Prendendo le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale invocata dall'appellante, occorre innanzi tutto osservare che, con tale pronuncia, la Corte ha ribadito, richiamando sue precedenti pronunce, come “l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice del singolo processo, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge - con riguardo al tipo di procedimento - in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale” sicché è ben possibile “una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”. Muovendo da questa possibile derogabilità della regola che prescrive la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, ribadita dalla Corte Costituzionale al fine di consentire al giudice di valutare le peculiarità della fattispecie concreta per decidere se derogare alla regola della soccombenza in caso di ricorrenza di circostanze qualificabili come gravi ed eccezionali, si deve altresì osservare che, nel caso concreto, il
, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non ha contrastato né contestato la CP_1 domanda attorea, sostanzialmente riconoscendone la fondatezza, laddove normalmente l'alea del processo grava sulla parte soccombente proprio perché è quella che ha dato causa alla lite contrastando il diritto della parte vittoriosa.
Non solo ma, come correttamente osservato dal primo giudice, avendo il dedotto CP_1
l'effettiva (e non contestata) conoscenza da parte dell'attore della convocazione assembleare, tale conoscenza “sarebbe avvenuta con modalità (affissione nelle parti comuni dello stabile) in passato addirittura approvate dallo stesso ”. Parte_1
Dall'esame degli atti di causa risulta infatti che, durante il periodo ventennale di “autogestione” da parte degli stessi condomini durato fino alla nomina nel 2020 di un amministratore professionista, la convocazione assembleare veniva effettuata mediante affissione della relativa convocazione nelle cinque scale condominiali, prassi alla quale lo stesso aveva Parte_1 aderito.
Risulta inoltre, dalla lettura degli atti depositati dal , che il , anche dopo CP_1 Parte_1 la nomina dell'amministratore, fosse abitualmente incaricato, in qualità di consigliere condominiale, dell'affissione degli avvisi di convocazione assembleare nelle parti comuni dello stabile, modalità mai contestata da nessun condomino né tantomeno dall'appellante. pagina 3 di 5 A riscontro dell'effettiva adesione del a una simile modalità di convocazione Parte_1 dell'assemblea, seppur irrituale, già prima di quella indetta per l'assemblea del 4.3.2021, si veda il doc. 1 fascicolo di primo grado del , dal quale si evince che in data 23.9.2020 CP_1
l'amministratore scriveva al nei seguenti termini: “Gent.mo Sig. , in Parte_1 Parte_1 allegato quanto in oggetto con preghiera di affiggere il tutto presso le parti comuni dello stabile. Ringraziando anticipatamente per la collaborazione accordataci " , mail alla quale così rispondeva il : "Buongiorno Amministratore La ringrazio per il messaggio. Parte_1 CP_2
Purtroppo, sono impossibilitato a stampare la convocazione per l'affissione in quanto non dispongo di stampante funzionante. Le chiedo la cortesia di rivolgersi ad un altro Consigliere
o Condomino. Mi dispiace di non essere d'aiuto in quest'occasione. Cordiali saluti".
L'amministratore rivolgeva pertanto analoga richiesta al signor il quale Persona_1 provvedeva a stampare le 5 copie per le scale consegnandole “al Signor per Pt_2
l'affissione” e dichiarando che avrebbe provveduto personalmente all'affissione per quanto riguarda la scala D.
L'assemblea, convocata mediante affissione dell'avviso di convocazione nelle scale condominiali, si teneva regolarmente in data 29 settembre 2020 con la presenza del Parte_1
e senza impugnative di sorta.
Al netto della questione, pure sollevata in primo grado dalla difesa del relativa CP_1 alla sussistenza di un concreto ed effettivo interesse del ad impugnare la successiva Parte_1 delibera del 4.3.2021 deducendo quale unico motivo la tardiva convocazione, non vi è dubbio che il comportamento tenuto dallo stesso nel corso degli anni abbia creato nella controparte un
“affidamento” in merito alle modalità di convocazione delle assemblee tale da giustificare, in un'ottica di buona fede, l'applicabilità della norma di cui all'art. 92 c.p.c., “rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare [le spese] in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” e ciò in ragione della “elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa” (Cass. n. 6424/2024). Come affermato dalla Corte Suprema, l'art. 92 c.p.c. “è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. 26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012, n. 2572)” (Cass. n.
21157/2019).
6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, in base alla nota spese in atti - redatta secondo il D.M. 147/2022 in base al valore indeterminabile della controversia di bassa complessità - in € 3.397,00 per compensi di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Deve, altresì, darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2760/23, pubblicata il Parte_1
30.11.2023, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado liquidate in complessivi €
3.397,00 per compensi, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed
€ 1.701,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1- quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
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