Sentenza 23 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/09/2025, n. 7412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7412 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07412/2025REG.PROV.COLL.
N. 02541/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2541 del 2023, proposto da Eurocom 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Germana Cassar, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, corso del Rinascimento, n. 11 e con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
nei confronti
dell’Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza stralcio, n. 17477 del 23 dicembre 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della società per azioni Gestore dei Servizi Energetici - Gse;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati Germana Cassar e Gianluigi Pellegrino;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla nota del Gestore dei servizi energetici prot. GSE/P20150079038 del 14 ottobre 2015, con cui, a conclusione dell’attività di controllo ai sensi degli articoli 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, 28 e de1 decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, è stata comunicata all’Eurocom s.r.l. (i cui rapporti attivi e passivi inerenti al presente giudizio sono stati successivamente trasferiti in data 19 maggio 2021 all’Eurocom 2 s.r.l.) la rideterminazione dei certificati verdi spettanti a un proprio impianto idroelettrico munito di qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (“IAFR”) n. 98 per il periodo 1° settembre 2001 al 31 agosto 2013, con conseguente obbligo di restituzione di 5.408 certificati verdi indebitamente percepiti.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) la Eurocom s.r.l. chiese e ottenne (con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato n. 15/019/2000 del 30 marzo 2000) il riconoscimento del regime di incentivazione CIP 6/92 (Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992), limitatamente alla potenza dell’impianto pari a 1.100 kW, in relazione ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idraulica di potenza nominale massima pari a 1.400 kW, regolarmente autorizzato e realizzato nel Comune di Bellino (CN), in contrada Borgo Sant’Anna;
b) in data 6 luglio 2000 detto impianto entrò in esercizio;
c) in data 23 ottobre 2000 l’Eurocom s.r.l. ed Enel s.p.a. stipularono la convenzione CIP 6/92, con decorrenza dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2009;
d) in data 18 dicembre 2000, l’interessata presentò al Gestore della rete di trasmissione nazionale (attualmente Gestore dei servizi energetici) la domanda di riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (“IAFR”), ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 1999, con riferimento all’intera potenza dell’impianto di 1.400 kW;
e) con nota prot. GRTN/P2001008030 del 6 aprile 2001, il Gestore riconobbe all’impianto la qualifica “IAFR” n. 98 in relazione all’intera potenza di 1.400 kW, precisando che l’interessata, nella vigenza della convenzione CIP 6/92 e per la quota di energia così incentivata, non avrebbe potuto richiedere il rilascio dei certificati verdi;
f) conseguentemente l’impianto nel periodo 2001/2009 beneficiò del regime di incentivazione della convenzione CIP 6/92, limitatamente alla potenza di 1.100 kW, e nel periodo 2006/2009 beneficiò del regime di incentivazione dei certificati verdi per la sola potenza di 300 kW non incentivata con CIP 6/92 (1.400 kW – 1.100 kW);
g) in data 31 agosto 2009 cessò il regime di incentivazione CIP 6/92;
h) l’Eurocom s.r.l. chiese il riconoscimento dei certificati verdi per gli anni 2010 e 2011, ottenendo l’emissione da parte del Gestore di provvedimenti di riconoscimento di 2.824 certificati verdi l’anno 2010 e di 3.290 certificati verdi per l’anno 2011;
i) l’interessata chiese l’emissione dei certificati verdi anche per gli anni 2012 e 2013;
l) con nota prot. GSE/P20150014369 del 27 febbraio 2015 il Gestore comunicò all’interessata l’avvio di un procedimento di controllo ai sensi degli articoli 42 del decreto legislativo 28/2011 e 1 del d.m. 31 gennaio 2014;
m) in data 5 marzo 2015 il Gestore svolse un sopralluogo sull’impianto;
n) con nota prot. GSE/P20150054120 dell’11 giugno 2015 il GSE trasmise all’interessata le risultanze
istruttorie, da cui si desumeva che la qualifica “IAFR” n. 98 era stata rilasciata soltanto sulla potenza in eccedenza rispetto a quella oggetto di incentivazione CIP 6/92 (pari a 1.100 kW), con la conseguenza che i certificati verdi avrebbero potuto esseri erogati non su tutta la potenza di impianto (pari a 1.400 kW), bensì soltanto sulla minore potenza di 300 kW;
o) con nota prot. GSE/P20150057815 del 23 giugno 2015 il Gestore informò l’allora Autorità garante per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi, attualmente Arera) di tale irregolarità;
p) in data 1° luglio 2015 Eurocom S.r.l. trasmise al GSE e all’Aeegsi osservazioni e documentazione;
q) con nota prot. GSE/P20150079038 del 14 ottobre 2015 il Gestore, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.m. 31 gennaio 2014, ha rideterminato il numero di certificati verdi spettanti e ha calcolato 5.408 certificati verdi indebitamente percepiti e da restituire per un valore di euro 456.585,52.
3. Tale nota e gli atti presupposti sono stati impugnati dalla Eurocom s.r.l. con ricorso n. 15466 del 2015 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato a tre motivi di: « VIOLAZIONE DELLA QUALIFICA IAFR 98, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DEL DM 11.11.1999 E DELL’ART. 11 COMMA 3 DEL D.LGS. 79/99, VIOLAZIONE DEL DM 18 DICEMBRE 2008, VIOLAZIONE DELL’ART. 20 COMMA 5 DEL D.LGS. 387/2003, VIOLAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 3 DEL DM 31 GENNAIO 2014, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 COST., CARENZA DI POTERE DEL GSE, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI », « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 3 D.M. 31 GENNAIO 2014, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 E DELL’ART. 21-NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NECESSARIETÀ, ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITÀ – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO ED INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 28 DELLA LEGGE 689/1981 » e « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 79/99, VIOLAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 15/019/2000 DEL 30 MARZO 2000, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “FACTUM PRINCIPIS”, ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ E DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ, CARENZA DI POTERE DEL GSE, VIOLAZIONE DELL’ART. 10-BIS E DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ».
4. La società per azioni Gse si è costituita, in resistenza, nel giudizio di primo grado.
4.1. L’allora Autorità garante per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (attualmente Arera) si è costituita.
5. Con l’impugnata sentenza n. n. 17477 del 23 dicembre 2022, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza stralcio ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre agli accessori di legge, in favore della società Gse e li ha compensati tra la ricorrente e l’Autorità di regolazione.
5.1. In particolare, il collegio di primo grado innanzi tutto ha precisato che, « attesa la palese infondatezza del ricorso, ritiene di soprassedere dal sollevare la questione di inammissibilità dello stesso per mancata tempestiva impugnazione degli atti in epigrafe, nel rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 41, co.2 c.p.a. (il ricorso, avverso un provvedimento recante la data del 14 ottobre 2015 e ricevuto via pec in pari data per stessa ammissione del ricorrente, è stato infatti portato per la notifica a mezzo posta solo in data 14 dicembre 2015, ossia il sessantunesimo giorno dal ricevimento del provvedimento) » e poi ha reputato infondati tutti e tre i motivi del ricorso.
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 13 marzo 2023 e in data 17 marzo 2023 – la Eurocom 2 s.r.l. (succeduta medio tempore , come già evidenziato, a Eurocom s.r.l.) ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando tre motivi.
8. In data 27 marzo 2023 la società per azioni Gse si è costituita in giudizio, resistendo al gravame.
9. L’Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, peraltro ritualmente evocata soltanto per notizia, non si è costituita.
10. In vista dell’udienza di discussione, in data 20 giugno 2025 l’appellata ha depositato memoria e l’appellante ha depositato memoria di replica in data 1° luglio 2025. Con tali atti defensionali ambedue le parti hanno illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.
11. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 22 luglio 2025.
12. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
13. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 11 a pagina 12 del gravame – l’appellante ha lamentato « ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO - CARENZA DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41, CO. 2 CPA, 52, CO. 3 CPA E 155 C.P.C. ».
14. L’esame di tale censura è assorbito dall’infondatezza degli altri motivi di gravame.
Invero, esso è diretto a contestare l’asserzione del T.a.r. in merito ad una possibile tardività del ricorso (dubbio espresso d’ufficio), che il giudice di primo grado ha comunque reputato di non analizzare, stante la ritenuta « palese infondatezza del ricorso ».
In ogni caso, il motivo è anche inammissibile, giacché la questione non è stata sollevata, ma solo adombrata (il T.a.r., infatti, ha specificato « di soprassedere dal sollevare la questione di inammissibilità »), né essa è stata oggetto di rilievi da parte del Gestore, con la conseguenza che la tempestività del ricorso di primo grado è coperta da giudicato interno implicito.
15. Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 12 a pagina 18 del gravame – l’interessata ha dedotto « ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO – CARENZA DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE – VIOLAZIONE DELL’ART. 64 CPA – IN RELAZIONE AL SECONDO MOTIVO DI DIRITTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO RECANTE “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 3 D.M. 31 GENNAIO 2014, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 E DELL’ART. 21-NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NECESSARIETÀ, ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITÀ – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO ED INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 28 DELLA LEGGE 689/1981 ” ».
16. Siffatto motivo è infondato.
L’ordinamento – e, in particolare, gli articoli 42 del decreto legislativo n. 28/2011 e 18, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 – attribuisce al Gestore un potere di verifica e di valutazione della correttezza dei dati dichiarati dai produttori di energia, che esula dall’area dell’autotutela decisoria, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, anche nella memoria di replica.
Come precisato dall’adunanza plenaria, la decadenza si differenzia dall’autotutela, tra l’altro, « per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto » (Cons. Stato, ad. plen., 11 settembre 2020, n. 18).
A differenza che nell’area dell’autotutela, a fronte di una decadenza non vi è alcun affidamento del privato (o comunque esso non è tutelabile), poiché « questi non vanta alcun affidamento “legittimo”, laddove abbia presentato documenti o dichiarazioni false, e perché la violazione delle prescrizioni e la sopravvenuta carenza dei requisiti sono successivi alla concessione del beneficio » (Cons. Stato, sez. II, 6 settembre 2024, n. 7461).
In definitiva, per consolidato indirizzo di questo Consiglio, da cui il Collegio non intende discostarsi, « Il controllo e il connesso esito hanno infatti a fondamento l’arco temporale del rapporto incentivante e dunque la sussistenza e la permanenza di tutti i requisiti previsti per l’erogazione degli incentivi stessi, nonché la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato in sede di accesso agli incentivi. Una volta verificata l’assenza o comunque il difetto degli stessi, il GSE deve provvedere senza alcuna valutazione in ordine al bilanciamento degli interessi (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 12 gennaio 2017, n. 50). (…) Il GSE è titolare di un potere intrinseco di verifica della spettanza degli incentivi alla produzione di energia elettrica, potere, la cui sussistenza è giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e che può essere esercitato per tutta la durata dello stesso rapporto. E il potere di disporre la decadenza dagli incentivi ha natura doverosa ed esito vincolato. Esso non è, infatti, teso al riesame della legittimità di una precedente determinazione amministrativa di carattere provvedimentale, ma è finalizzato al controllo circa la veridicità e la completezza delle dichiarazioni formulate da un privato nell’ambito di un procedimento volto ad attribuire sovvenzioni pubbliche, esulando in radice le caratteristiche proprie degli atti di autotutela e l’applicabilità dell’art. 21 nonies , della legge n. 241/1990. Dunque, il provvedimento di decadenza accerta la mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l’ammissione al finanziamento pubblico » (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2022, n. 2583; in senso analogo cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 25 marzo 2024, n. 2832).
Ne discende l’irrilevanza di ogni contestazione inerente al lamentato mancato rispetto della disciplina sull’autotutela.
Inoltre, il limite temporale all’esercizio del potere di controllo di cui al citato art. 42 vige a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 56 del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020, ovverosia dal 17 luglio 2020 e, pertanto, non è applicabile ratione temporis al caso di specie, dove il provvedimento di rideterminazione dei certificati verdi è stato adottato nel 2015.
In sostanza, in base al quadro ordinamentale vigente ratione temporis , il Gestore esercita funzioni, di carattere vincolato, di vigilanza, controllo e verifica sull’erogazione degli incentivi economici durante tutto il periodo del rapporto d’incentivazione e anche dopo la sua conclusione, per riscontrare incentivi indebitamente corrisposti e recuperarli, con il solo limite della prescrizione decennale.
Pertanto, del tutto legittimamente e doverosamente – trattandosi di attività vincolata – il Gestore, nell’esercizio del suo potere di controllo, ha riscontrato che, successivamente alla scadenza della convenzione CIP 6/92, erano stati rilasciati, su istanza dell’interessata e su un dato da essa fornito (non limitato alla eccedenza rispetto alla potenza già incentivata e remunerata nell’ambito della convenzione CIP 6/92), certificati verdi per tutta la potenza dell’impianto, con conseguente ottenimento di un numero di certificati superiore a quello realmente conseguibile.
Si tratta, invero, di violazione dell’espresso divieto di cumulo richiamato nell’atto di accoglimento della qualifica “IAFR”, sicché non vi è stato alcun riesame della precedente determinazione, bensì una decadenza degli incentivi erogati a fronte dell’emersione di una violazione di un divieto.
La circostanza, evidenziata dall’appellante (anche nella memoria di replica), che, in sede di domanda di qualifica “IAFR”, l’interessata aveva informato il Gestore dell’ammissione agli incentivi CIP 6/92 è irrilevante, in quanto il divieto non riguarda il cumulo di due o più tipi di incentivi per lo stesso impianto, ma il cumulo di incentivi in relazione alla medesimo porzione di potenza, ben potendo una parte dell’energia derivante da una porzione della potenza di un impianto afferire a un meccanismo incentivante e un’altra parte – derivante dallo stesso impianto, ma da un altro segmento della sua potenza – ad altro meccanismo, fermo restando che, come già precisato, nel caso de quo il Gestore aveva espressamente sottolineato l’impossibilità del cumulo nel provvedimento di accoglimento della qualifica “IAFR”.
17. Con il terzo motivo – esteso da pagina 18 a pagina 22 del gravame – l’appellante ha lamentato « ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO – CARENZA DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE – VIOLAZIONE DELL’ART. 64 CPA – IN RELAZIONE AL PRIMO MOTIVO DI DIRITTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO, RECANTE “ VIOLAZIONE DELLA QUALIFICA IAFR 98, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DEL DM 11.11.1999 E DELL’ART. 11 COMMA 3 DEL D.LGS. 79/99, VIOLAZIONE DEL DM 18 DICEMBRE 2008, VIOLAZIONE DELL’ART. 20 COMMA 5 DEL D.LGS. 387/2003, VIOLAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 3 DEL DM 31 GENNAIO 2014, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 COST., CARENZA DI POTERE DEL GSE, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI ” ».
18. Il motivo è infondato.
In sostanza, ad avviso dell’appellante, tra i due meccanismi incentivanti CIP 6/92 e IAFR sarebbe applicabile soltanto un divieto di cumulo di tipo contestuale sulla medesima energia prodotta nello stesso periodo e non di tipo assoluto, essendo quest’ultimo stato previsto dall’art. 18 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dall’art. 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, quindi, in epoca successiva all’ammissione agli incentivi.
Il divieto di cumulo, pertanto, non sussisterebbe tra annualità differenti, con la conseguenza che, secondo l’appellante, nella vicenda in esame « non vi è mai stato alcun fenomeno di doppia incentivazione della medesima energia prodotta nelle medesime annualità ».
Tale affermazione non è condivisibile.
Al riguardo si osserva che il divieto di cumulo tra incentivi derivanti dalla convenzione CIP 6/92 e certificati verdi, « in quanto corollario del divieto di cumuli premiali a unicità di iniziativa imprenditoriale, è da ritenere immanente al sistema, comunque incentrato sulla elargizione di risorse non illimitate » (Cons. Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7409; cfr., in termini analoghi, Cons. Stato, sez. II, 14 febbraio 2024, n. 1479).
Il cumulo rilevante ai fini del divieto non può essere confinato temporalmente, in quanto l’incentivo CIP 6/92 non è finalizzato soltanto alla produzione, ma altresì alla messa in funzione dell’impianto, cosicché concedere i certificati verdi anche alla quota di energia di un impianto che è già stata per otto anni incentivata con il meccanismo CIP n. 6/92, discriminerebbe altri produttori di energia da fonti rinnovabili, finendo per avere un effetto distorsivo anche sulla finalità di efficientamento degli impianti. La circostanza che la quota di energia doppiamente incentivata (e relativa nel caso di specie alla potenza di 1.000 kW su 1.400 kW di potenza installata) non si riferisca necessariamente agli stessi periodi è irrilevante, poiché una parte della potenza dell’impianto non può ottenere due incentivi, sebbene in tratti temporali successivi e con riferimento a diverse immissioni in rete di energia elettrica. Quel che rileva, invero, è la parte di potenza dell’impianto incentivata, che non può esserlo due volte.
Pertanto, in via assorbente ogni ulteriore considerazione sul punto, non essendo legittimo incentivare due volte la stessa potenza del medesimo impianto, i certificati verdi potevano e dovevano essere riconosciuti in relazione alla sola quota di energia elettrica netta eccedente quella convenzionata in regime CIP 6/92, non essendo peraltro predicabili difetti di istruttoria e di motivazione, trattandosi di attività vincolata derivante dal riscontro dell’illegittimo cumulo, congruamente rilevato.
Conseguentemente il Gestore, nel corretto esercizio del proprio potere/dovere, ha accertato l’illegittima percezione di 5.408 certificati verdi attinenti a energia già incentivata mediante la convenzione CIP 6/92 e doverosamente ne ha disposto il recupero.
19. In conclusione l’appello deve essere respinto.
20. La peculiarità, anche in fatto, della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2541 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO