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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3638/2020
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale collegiale composto da:
- dott. Michele GUERNELLI Presidente rel. est.
- dott. Antonio COSTANZO Giudice
- dott. Vittorio SERRA Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3638/2020 promossa da:
(avv. R. Vagnoli, R. Pellegrino) Parte_1
ATTORE
Nei confronti di
(Avv. F. Canelli) CP_1
CONVENUTA
Con la chiamata in causa di
H2 RL (avv. A. Pellegrino)
TERZA CHIAMATA
Le parti hanno così precisato le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c.:
Per l' attore:
“ L'attore conferma le conclusioni già rassegnate per l'udienza del 29.2.2024 e cioè: -in via istruttoria per l'ammissione delle richieste istruttorie non ammesse;
-nel merito come in memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc.
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejecta,
-in tesi, accertato che il brevetto è stato rilasciato a invece che all'attore, CP_1 disporre il trasferimento a suo nome del brevetto per invenzioni industriali di cui alla domanda n. 102014902257382 presentata in data 30.4.2014 (MO2014A000117) rilasciato in data 26.8.2016 al n. 0001423986 e del brevetto europeo di cui alla domanda numero
502018000013659 presentata il 10.5.2018;
1 -in ipotesi accertare la violazione del patto fiduciario e/o di quei diversi patti inter-corsi tra l'attore e la e conseguentemente disporre, anche ex art. 2932 cc o per effetto CP_1 della risoluzione per inadempimento degli accordi intercorsi, il trasferimento da CP_1
[... all'attore del brevetto per invenzioni industriali di cui alla domanda n. 102014902257382 presentata in data 30.4.2014 (MO2014A000117) rilasciato in data
26.8.2016 al n. 0001423986 e del brevetto europeo di cui alla domanda numero
502018000013659 presentata il 10.5.2018;
-in ulteriore ipotesi disporre il trasferimento a suo nome della comproprietà per ½ del brevetto per invenzioni industriali di cui alla domanda n. 102014902257382 presentata in data 30.4.2014 (MO2014A000117) rilasciato in data 26.8.2016 al n. 0001423986 e del brevetto europeo di cui alla domanda numero 502018000013659 presentata il 10.5.2018;
-condannare in ogni caso a risarcire tutti i danni cagionati all'attore che CP_1 vengono quantificati allo stato in euro 200.000,00 o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria. Ordinare la trascrizione di detta sentenza”.
Per la convenuta:
“ Piaccia all'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Rigettare le domande tutte svolte da parte attrice nei confronti di in quanto CP_1 infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., accertata e dichiarato che parte attrice ha agito in giudizio con malafede, condannare la stessa al risarcimento dei danni in favore di
da liquidarsi in via equitativa. CP_1
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e di accoglimento delle domande svolte da parte attrice, dichiarare che in ogni caso nessun danno ha subito il signor avendo rinunciato allo sfruttamento Parte_1 economico del , ovvero ridurre il danno stesso ad equità anche avuto riguardo alla Pt_2 somma ottenuta da per la cessione del , detratte le spese per il CP_1 Pt_2 mantenimento dello stesso e la perizia estimativa.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e di accoglimento delle domande svolte da parte attrice, anche in ordine al risarcimento del danno, rigettare le domande di manleva e di restituzione svolte in via riconvenzionale dalla terza chiamata in quanto (i) la domanda di manleva è inammissibile non avendo parte attrice concluso
contro
H2Off S.r.l., né sostenuto che vi Parte_1 sia responsabilità solidale tra le convenute e (ii) la domanda di restituzione infondata avuto riguardo alla tardività della trascrizione del trasferimento del brevetto da parte di H2Off S.r.l..
IN VIA ISTRUTTORIA
Ferme le produzioni e le richieste istruttorie in atti.
IN OGNI CASO
2 Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge, formulando istanza di distrazione in favore dell'avv. Federica Canelli degli onorari non riscossi e delle spese anticipate (come da nota spese che si produce) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93
c.p.c..”
Per la chiamata in causa:
“Nel merito: Rigettare tutte le domande proposte dall'attore siccome infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata e riconvenzionale: Condannare la in persona del legale rapp.te p.t., a garantire e manlevare la CP_1 H2 S.r.l., ai sensi di legge e dell'art. 5 del contratto di cessione del brevetto in data 22.7.2019, per quanto quest'ultima dovesse essere chiamata a corrispondere in favore dell'attore a qualsiasi titolo;
in caso di accoglimento delle domande attoree, condannare la in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., alla restituzione in favore della H2 S.r.l., di quanto dalla prima indebitamente percepito a titolo di corrispettivo per la cessione del brevetto per cui è causa, e dunque della somma di € 62.704,46, oltre ai frutti ed interessi maturati dal giorno del pagamento fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o comunque a titolo di risarcimento dei danni, oltre ai maggiori danni che verranno provati in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio nei Parte_1
confronti di l fine di ottenere il trasferimento a suo nome del brevetto CP_1
per invenzioni industriali di cui alla domanda n. 102014902257382 presentata in data
30.4.2014 (MO2014A000117) rilasciato in data 26.8.2016 al n. 0001423986 e del brevetto europeo di cui alla domanda numero 502018000013659 presentata il 10.5.2018 ottenuto il
14.2.2018 n. EP 3136920 denominato “metodo e dispositivo per la pulizia delle mani”.
A sostegno della domanda l'attore esponeva:
-di essere stato socio paritario assieme a di Controparte_2 [...]
società operante nel campo della produzione e del commercio di Controparte_3
prodotti di sanificazione ed igienizzazione e di tecnologie per la gestione dei rifiuti;
-che la aveva depositato due domande di brevetto, una per invenzione industriale CP_3
e l'altra per modello di utilità, quando , e Parte_1 Controparte_2 Per_1
3 decidevano di costituire la società con l'intento di sfruttare il Per_2 CP_1
brevetto per invenzioni non ancora rilasciato e il modello di utilità nel frattempo rilasciato
(brevetti c.d. “Deotrash”); -che, in particolare, la veniva costituita in data CP_1
06/06/12 con quote egualitarie di (figlio dell'odierno attore), Controparte_4 CP_2
e e con nomina di quale presidente del CDA;
[...] CP_5 Persona_3
-che nel mese di giugno 2013 il socio usciva dalla compagine sociale Controparte_2
di e le sue quote venivano acquistate dagli altri due soci CP_1 Controparte_4
e (che divenivano titolari ciascuno del 50% delle partecipazioni sociali) e che CP_5
contestualmente la acquistava da sia il brevetto per CP_1 CP_3
invenzione (nel frattempo rilasciato) che quello per modello di utilità;
-che, nel mentre, egli provvedeva a sviluppare autonomamente un'altra idea assolutamente innovativa per la realizzazione di un metodo e dispositivo per la pulizia delle mani, che attuava poi per il tramite di una ditta di Poggibonsi;
-di avere condiviso l'idea del dispositivo con , Presidente del CDA di Persona_3
, il quale si occupava di delegare la procedura di registrazione del brevetto CP_1
alla società Bugnion spa, e di avere con lui raggiunto un accordo tale per cui, tra le altre, la titolarità del brevetto sarebbe rimasta all'odierno attore e la Parte_1 CP_1
avrebbe sfruttato il brevetto economicamente senza poterne disporne;
[...]
-che, a far data dalla presentazione della domanda di brevetto da parte della società Bugnion spa (i.e. 30/04/14) egli intraprendeva attività di commercializzazione, promozione e vendita del dispositivo con esiti notevolmente positivi;
-che negli ultimi mesi del 2016 riceveva una comunicazione dall'EUIPO dalla quale evinceva di figurare quale mero inventore, e non titolare, del brevetto in questione e che la titolarità dello stesso era stata attribuita alla società ; CP_1
-che, svolti gli accertamenti del caso, in data 26/02/20 apprendeva che nel frattempo il brevetto era stato ceduto da alla società H2 RL. CP_1
Contestava quindi la titolarità del brevetto in capo, prima, a e poi a H2 CP_1
RL e ne domandava il trasferimento a suo nome, in via principale, ai sensi dell'art. 118
4 c.p.i. ovvero, in via subordinata, ex art. 2932 c.c. a titolo di intestazione meramente fiduciaria o, in via ulteriormente subordinata, quale comproprietario per la metà.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 26/06/20 si costituiva in giudizio la quale contestava in fatto e in diritto le CP_1
allegazioni e deduzioni avversarie e concludeva per il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice a norma dell'art. 96 c.p.c.
Le parti comparivano dinnanzi al giudice in data 09/07/20 e, in quella sede, il difensore di parte attrice domandava di essere autorizzato a chiamare in causa la società H2 RL, cessionaria del brevetto di cui è causa, sostenendo la avvenuta trascrizione dell'atto di acquisto del brevetto in data successiva alla trascrizione della domanda giudiziale e, quindi,
l'opponibilità alla stessa degli esiti della controversia. Con ordinanza del 09/07/2020, emessa a verbale durante la prima udienza, il Giudice riteneva l'opportunità della chiamata in causa di H2 RL e rinviava la causa all'udienza del 26/11/20.
3. In data 09/11/20 si costituiva in giudizio la terza chiama H2 RL, la quale contestava le difese avversarie evidenziando la propria estraneità alla controversia e domandava, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea. In via riconvenzionale, chiedeva di essere manlevata da delle eventuali conseguenze pregiudizievoli CP_1 derivanti all'accoglimento della domanda nonché e, sempre in ipotesi di accoglimento della domanda, domandava la restituzione del prezzo corrisposto a per l'acquisto CP_1
del brevetto di cui è causa.
4. Assunti gli interrogatori formali dell'attore e del l.r. della convenuta, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione prima il 29.2.2024 poi rimessa in istruttoria per nuove p.c. causa trasferimento del giudice relatore/istruttore, e nuovamente rimessa al collegio il
28.11.2024.
5. Le domande dell'attore non possono essere accolte.
5.1. In via principale è stato richiesto il trasferimento ex art. 118 CPI “del brevetto per invenzioni industriali di cui alla domanda n. 102014902257382 presentata in data
30.4.2014 (MO2014A000117) rilasciato in data 26.8.2016 al n. 0001423986 e del brevetto
5 europeo di cui alla domanda numero 502018000013659 presentata il 10.5.2018” (rectius: domanda del 28.4.2015 con la medesima priorità del brevetto italiano, doc. 10 attore) ottenuto il 14.2.2018 n. EP 3136920 (doc. 5 H2) denominato “metodo e dispositivo per la pulizia delle mani”.
Brevetti in cui figura inventore lo stesso e titolare , che poi ha Pt_1 CP_1
ceduto la privativa alla terza chiamata H2, con contratto del 22.7.2019.
La domanda giudiziale di uanto al brevetto europeo risulta trascritta all'UIBM Pt_1
il 5.3.2020, mentre la cessione del brevetto europeo fu trascritta il giorno precedente
(4.3.2020 ,doc. 5 H2); viceversa la domanda giudiziale per il brevetto italiano risulta trascritta il 2.3.2020 (data anche della notifica della citazione a;
la chiamata in CP_1
causa di H2 è stata notificata il 20.7.2020) e la cessione sempre il 4.3.2020.
Si premette che parte convenuta e terza chiamata non hanno eccepito la decadenza biennale rispetto alle date di concessione delle privative, termine ricavabile dall'art. ex art. 118 c. 4
CPI. La domanda va dunque esaminata nel merito.
Essa è tuttavia infondata.
Assume STOPPONI che fu costituita per decisione sua e dei Sigg. e CP_1 CP_2
per lo sfruttamento economico di un precedente brevetto e modello, era partecipata Per_2
anche dal figlio e che successivamente egli aveva sviluppato autonomamente altro CP_4 brevetto per cui è causa con l'aiuto di altra ditta e senza alcun tipo di supporto da parte di
. CP_1
L'accordo quindi raggiunto con di avrebbe previsto la titolarità della Per_2 CP_1
privativa a lui, che quindi ne avrebbe potuto disporre, lo sfruttamento economico a
(senza potere di disporne), le spese di brevettazione a metà, spese di promozione CP_1
a chi le avrebbe sostenute, valutazione dell'invenzione dopo una prima fase di lancio.
Tale ricostruzione non è stata suffragata da sufficienti riscontri probatori. Il presunto accordo
è stato negato da l.r. di nel suo interrogatorio, mentre le prove Per_2 CP_1
testimoniali proposte e reiterate da correttamente non ammesse dal G.I., Pt_1
riguardavano circostanze in effetti generiche e valutative o ininfluenti (la promozione del
6 dispositivo da parte di il suo sviluppo attraverso ditte terze produttrici dei Pt_1
macchinari poi ceduti a , la comunicazione di a un terzo che CP_1 Per_2 ra “proprietario e titolare” del brevetto). Pt_1
D'altronde il contenuto dell'allegato accordo sarebbe articolato in più punti ben precisi, e ognuno di questi dovrebbe essere partitamente dimostrato;
sicché , nonostante la cessione o licenza di brevetto non necessiti di per sé di forma scritta e quindi possa essere provato per testi e presunzioni salvi gli artt. 2721 e ss. c.c., non sarebbe sufficiente neppure il generico
(e giuridicamente valutativo) riscontro sull'affermazione suddetta attribuita a Per_2 rivolta a un terzo. In particolare, sono poco chiari anche i confini del dedotto “sfruttamento economico” concesso a , che parrebbe consistere secondo l'attore in una licenza CP_1
esclusiva a tempo indeterminato e senza corrispettivo, e conclusivamente appare poco verosimile che un'articolazione come prospettata non necessitasse di alcuna puntuazione, sia pure nel pacifico contesto di assenza di ogni posizione formalizzata all'interno di da parte di per i motivi economico -patrimoniali che le parti hanno CP_1 Pt_1
accennato. In più – e anche tali elementi confliggono con la ricostruzione proposta dall'attore - avrebbe saputo dell'attribuzione della titolarità dei brevetti a Pt_1
già dalla fine del 2016, ma avrebbe deciso di agire anni dopo, solo dopo la notizia CP_1
della delibera di (non impugnata) e successiva valutazione del brevetto a fini di CP_1 cessione nel 2019, e dell'effettivo conseguente trasferimento. A tacer del fatto che le spese per la brevettazione presupponevano una comunicazione allo stesso a parte di Pt_1
qualcuno in , e che il figlio era socio e amministratore della stessa, quindi con CP_1
accesso immediato a tutta la documentazione necessaria per venire a sapere come fosse (o fosse stata) effettivamente articolata la domanda di brevetto.
Quanto alla deduzione per la quale avrebbe palesato nel doc. 22 attore (business CP_1
plan) a pag. 26 la titolarità del brevetto in capo ad un terzo (in tesi, , nota Pt_1 correttamente la convenuta che la menzione nel “dettaglio investimenti” e “acquisto e licenze per brevetti e/o software da fonti esterne” è del tutto generica, non potendosene ricavare a quali brevetti e software ci si riferisca, e per quali distinti valori.
7 Viceversa la convenuta e la chiamata in causa hanno proposto una ricostruzione alternativa dei fatti, notando come on intendesse comparire personalmente né come socio Pt_1 né come amministratore, ma figurando come “responsabile commerciale” o “sales manager”
(e in alcuni documenti anche come “titolare”, doc. 11,12,13 , doc. 1, 2 H2, CP_1
mentre i pagamenti assunti per spese brevettuali dei cui ai doc. 7 bis e ss. attore provenivano da ulteriore soggetto terzo, sia pure in ipotesi connesso allo stesso in realtà, Pt_1
attraverso la partecipazione e la carica amministrativa del figlio, gestisse la società e ne fosse socio di fatto. In tale veste avrebbe conferito in società il brevetto (non necessariamente il conferimento deve effettuarsi solo al momento della costituzione), cioè la sua titolarità comprendente appunto lo sfruttamento economico, pur rimanendone il palese inventore.
Corrobora tale ricostruzione, maggiormente credibile, anche il fatto che non sia stato dedotto né emerso alcun corrispettivo per l'attività effettivamente e pacificamente svolta da in quale “responsabile commerciale”, e la scansione Parte_1 CP_1
temporale sopra delineata in merito alla concessione delle privative, alle iniziative di alla posizione del figlio nella società. Pt_1
5.2. Neppure può essere accolta la tesi, evidentemente avanzata dall'attore in via subordinata e a sua volta alternativa, dell'intestazione fiduciaria della titolarità del brevetto a , CP_1
con pactum fiduciae sottostante consistente nell'obbligo di ritrasferire la titolarità a
Pt_1
Militano per il rigetto i medesimi argomenti sopra esposti, cui si aggiunge in questo caso la totale e non solo insufficiente mancanza di prova del contenuto dell'accordo sottostante all'invocata interposizione (reale) di persona, che a sua volta costituisce peraltro ricostruzione fattuale alternativa incompatibile con l'accordo prospettato in via principale da
Pt_1
5.3. Infine, non può essere accolta neppure l'ulteriore subordinata rivendicante la
“comproprietà” di ½ del brevetto in ragione della (ex adverso) prospettata qualifica di socio di fatto di In realtà qui l'attore prospetta di essere socio di una società di fatto Pt_1 con , mentre afferma che ra socio di fatto all'interno di CP_1 CP_1 Pt_1
. Nessuna prova specifica viene fornita dall'attore di questa ulteriore alternativa, CP_1
8 altrettanto incompatibile con le altre due dallo stesso prospettate, e neanche della misura della presunta quota di proprietà della privativa che in tal caso gli spetterebbe, e tantomeno di un sottostante accordo in tal senso.
6. Non possono essere accolte le reiterate istanze istruttorie hinc et inde riproposte, per i medesimi condivisibili motivi di cui alle ordinanze del G.I. del 9.11.2021 e 25.5.2022, cui qui si rinvia.
Tutte le domande dell'attore vanno conclusivamente rigettate, assorbita ogni altra questione, fra cui quella inerente la realizzazione dell'invenzione ex art. 64 CPI.
E' inoltre irrilevante e assorbita, stante il rigetto delle domande attoree, ogni questione sulla tardività o meno del punto D aggiunto da H2 alle sue conclusioni solo dalla seconda comparsa conclusionale in avanti (“D. in subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, tenuto conto della preventiva trascrizione del brevetto europeo presso il Registro italiano dei brevetti europei, tenere conto degli effetti derivanti ex lege dal c.d. degli artt. 138, co. 1, lett. n) e 139, co. 2 e 5, c.p.i. e 2650, co. 2, c.c., e, per
l'effetto, escludere l'opponibilità della sentenza nei confronti della H2 per quanto concerne il brevetto europeo.”) e sulla rilevabilità d'ufficio o meno della inerente eccezione.
7. Non può infine essere accolta le domanda di ex art. 96 c.p.c. nei confronti di CP_1
che non risulta aver agito in malafede, essendosi resa del resto necessaria Pt_1
istruttoria orale ed esame di un certo compendio documentale per concludere in merito all'insufficienza delle allegazioni e prove offerte particolarmente in ordine alla domanda principale dell'attore.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (parametri fra i minimi e i medi per la ridotta fase istruttoria)
Le spese della parte chiamata vanno a carico dell'attore soccombente (Cass. 7674/2008 “Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio”; 23552/2011, 31889/2019, 18710/2021).
9 Distrazione in favore del difensore della convenuta.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande di;
Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite della convenuta Parte_1 CP_1
che si liquidano in euro 89,60 di spese ed euro 10.000 per onorari, oltre spese generali
[...]
15%, CP ed IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore ER NE dichiaratasi antistataria;
e della terza chiamata H2 RL, che si liquidano in euro 10.000 per onorari, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Bologna 12.3.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele GUERNELLI
10
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale collegiale composto da:
- dott. Michele GUERNELLI Presidente rel. est.
- dott. Antonio COSTANZO Giudice
- dott. Vittorio SERRA Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3638/2020 promossa da:
(avv. R. Vagnoli, R. Pellegrino) Parte_1
ATTORE
Nei confronti di
(Avv. F. Canelli) CP_1
CONVENUTA
Con la chiamata in causa di
H2 RL (avv. A. Pellegrino)
TERZA CHIAMATA
Le parti hanno così precisato le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c.:
Per l' attore:
“ L'attore conferma le conclusioni già rassegnate per l'udienza del 29.2.2024 e cioè: -in via istruttoria per l'ammissione delle richieste istruttorie non ammesse;
-nel merito come in memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc.
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejecta,
-in tesi, accertato che il brevetto è stato rilasciato a invece che all'attore, CP_1 disporre il trasferimento a suo nome del brevetto per invenzioni industriali di cui alla domanda n. 102014902257382 presentata in data 30.4.2014 (MO2014A000117) rilasciato in data 26.8.2016 al n. 0001423986 e del brevetto europeo di cui alla domanda numero
502018000013659 presentata il 10.5.2018;
1 -in ipotesi accertare la violazione del patto fiduciario e/o di quei diversi patti inter-corsi tra l'attore e la e conseguentemente disporre, anche ex art. 2932 cc o per effetto CP_1 della risoluzione per inadempimento degli accordi intercorsi, il trasferimento da CP_1
[... all'attore del brevetto per invenzioni industriali di cui alla domanda n. 102014902257382 presentata in data 30.4.2014 (MO2014A000117) rilasciato in data
26.8.2016 al n. 0001423986 e del brevetto europeo di cui alla domanda numero
502018000013659 presentata il 10.5.2018;
-in ulteriore ipotesi disporre il trasferimento a suo nome della comproprietà per ½ del brevetto per invenzioni industriali di cui alla domanda n. 102014902257382 presentata in data 30.4.2014 (MO2014A000117) rilasciato in data 26.8.2016 al n. 0001423986 e del brevetto europeo di cui alla domanda numero 502018000013659 presentata il 10.5.2018;
-condannare in ogni caso a risarcire tutti i danni cagionati all'attore che CP_1 vengono quantificati allo stato in euro 200.000,00 o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria. Ordinare la trascrizione di detta sentenza”.
Per la convenuta:
“ Piaccia all'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Rigettare le domande tutte svolte da parte attrice nei confronti di in quanto CP_1 infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., accertata e dichiarato che parte attrice ha agito in giudizio con malafede, condannare la stessa al risarcimento dei danni in favore di
da liquidarsi in via equitativa. CP_1
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e di accoglimento delle domande svolte da parte attrice, dichiarare che in ogni caso nessun danno ha subito il signor avendo rinunciato allo sfruttamento Parte_1 economico del , ovvero ridurre il danno stesso ad equità anche avuto riguardo alla Pt_2 somma ottenuta da per la cessione del , detratte le spese per il CP_1 Pt_2 mantenimento dello stesso e la perizia estimativa.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e di accoglimento delle domande svolte da parte attrice, anche in ordine al risarcimento del danno, rigettare le domande di manleva e di restituzione svolte in via riconvenzionale dalla terza chiamata in quanto (i) la domanda di manleva è inammissibile non avendo parte attrice concluso
contro
H2Off S.r.l., né sostenuto che vi Parte_1 sia responsabilità solidale tra le convenute e (ii) la domanda di restituzione infondata avuto riguardo alla tardività della trascrizione del trasferimento del brevetto da parte di H2Off S.r.l..
IN VIA ISTRUTTORIA
Ferme le produzioni e le richieste istruttorie in atti.
IN OGNI CASO
2 Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge, formulando istanza di distrazione in favore dell'avv. Federica Canelli degli onorari non riscossi e delle spese anticipate (come da nota spese che si produce) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93
c.p.c..”
Per la chiamata in causa:
“Nel merito: Rigettare tutte le domande proposte dall'attore siccome infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata e riconvenzionale: Condannare la in persona del legale rapp.te p.t., a garantire e manlevare la CP_1 H2 S.r.l., ai sensi di legge e dell'art. 5 del contratto di cessione del brevetto in data 22.7.2019, per quanto quest'ultima dovesse essere chiamata a corrispondere in favore dell'attore a qualsiasi titolo;
in caso di accoglimento delle domande attoree, condannare la in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., alla restituzione in favore della H2 S.r.l., di quanto dalla prima indebitamente percepito a titolo di corrispettivo per la cessione del brevetto per cui è causa, e dunque della somma di € 62.704,46, oltre ai frutti ed interessi maturati dal giorno del pagamento fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o comunque a titolo di risarcimento dei danni, oltre ai maggiori danni che verranno provati in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio nei Parte_1
confronti di l fine di ottenere il trasferimento a suo nome del brevetto CP_1
per invenzioni industriali di cui alla domanda n. 102014902257382 presentata in data
30.4.2014 (MO2014A000117) rilasciato in data 26.8.2016 al n. 0001423986 e del brevetto europeo di cui alla domanda numero 502018000013659 presentata il 10.5.2018 ottenuto il
14.2.2018 n. EP 3136920 denominato “metodo e dispositivo per la pulizia delle mani”.
A sostegno della domanda l'attore esponeva:
-di essere stato socio paritario assieme a di Controparte_2 [...]
società operante nel campo della produzione e del commercio di Controparte_3
prodotti di sanificazione ed igienizzazione e di tecnologie per la gestione dei rifiuti;
-che la aveva depositato due domande di brevetto, una per invenzione industriale CP_3
e l'altra per modello di utilità, quando , e Parte_1 Controparte_2 Per_1
3 decidevano di costituire la società con l'intento di sfruttare il Per_2 CP_1
brevetto per invenzioni non ancora rilasciato e il modello di utilità nel frattempo rilasciato
(brevetti c.d. “Deotrash”); -che, in particolare, la veniva costituita in data CP_1
06/06/12 con quote egualitarie di (figlio dell'odierno attore), Controparte_4 CP_2
e e con nomina di quale presidente del CDA;
[...] CP_5 Persona_3
-che nel mese di giugno 2013 il socio usciva dalla compagine sociale Controparte_2
di e le sue quote venivano acquistate dagli altri due soci CP_1 Controparte_4
e (che divenivano titolari ciascuno del 50% delle partecipazioni sociali) e che CP_5
contestualmente la acquistava da sia il brevetto per CP_1 CP_3
invenzione (nel frattempo rilasciato) che quello per modello di utilità;
-che, nel mentre, egli provvedeva a sviluppare autonomamente un'altra idea assolutamente innovativa per la realizzazione di un metodo e dispositivo per la pulizia delle mani, che attuava poi per il tramite di una ditta di Poggibonsi;
-di avere condiviso l'idea del dispositivo con , Presidente del CDA di Persona_3
, il quale si occupava di delegare la procedura di registrazione del brevetto CP_1
alla società Bugnion spa, e di avere con lui raggiunto un accordo tale per cui, tra le altre, la titolarità del brevetto sarebbe rimasta all'odierno attore e la Parte_1 CP_1
avrebbe sfruttato il brevetto economicamente senza poterne disporne;
[...]
-che, a far data dalla presentazione della domanda di brevetto da parte della società Bugnion spa (i.e. 30/04/14) egli intraprendeva attività di commercializzazione, promozione e vendita del dispositivo con esiti notevolmente positivi;
-che negli ultimi mesi del 2016 riceveva una comunicazione dall'EUIPO dalla quale evinceva di figurare quale mero inventore, e non titolare, del brevetto in questione e che la titolarità dello stesso era stata attribuita alla società ; CP_1
-che, svolti gli accertamenti del caso, in data 26/02/20 apprendeva che nel frattempo il brevetto era stato ceduto da alla società H2 RL. CP_1
Contestava quindi la titolarità del brevetto in capo, prima, a e poi a H2 CP_1
RL e ne domandava il trasferimento a suo nome, in via principale, ai sensi dell'art. 118
4 c.p.i. ovvero, in via subordinata, ex art. 2932 c.c. a titolo di intestazione meramente fiduciaria o, in via ulteriormente subordinata, quale comproprietario per la metà.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 26/06/20 si costituiva in giudizio la quale contestava in fatto e in diritto le CP_1
allegazioni e deduzioni avversarie e concludeva per il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice a norma dell'art. 96 c.p.c.
Le parti comparivano dinnanzi al giudice in data 09/07/20 e, in quella sede, il difensore di parte attrice domandava di essere autorizzato a chiamare in causa la società H2 RL, cessionaria del brevetto di cui è causa, sostenendo la avvenuta trascrizione dell'atto di acquisto del brevetto in data successiva alla trascrizione della domanda giudiziale e, quindi,
l'opponibilità alla stessa degli esiti della controversia. Con ordinanza del 09/07/2020, emessa a verbale durante la prima udienza, il Giudice riteneva l'opportunità della chiamata in causa di H2 RL e rinviava la causa all'udienza del 26/11/20.
3. In data 09/11/20 si costituiva in giudizio la terza chiama H2 RL, la quale contestava le difese avversarie evidenziando la propria estraneità alla controversia e domandava, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea. In via riconvenzionale, chiedeva di essere manlevata da delle eventuali conseguenze pregiudizievoli CP_1 derivanti all'accoglimento della domanda nonché e, sempre in ipotesi di accoglimento della domanda, domandava la restituzione del prezzo corrisposto a per l'acquisto CP_1
del brevetto di cui è causa.
4. Assunti gli interrogatori formali dell'attore e del l.r. della convenuta, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione prima il 29.2.2024 poi rimessa in istruttoria per nuove p.c. causa trasferimento del giudice relatore/istruttore, e nuovamente rimessa al collegio il
28.11.2024.
5. Le domande dell'attore non possono essere accolte.
5.1. In via principale è stato richiesto il trasferimento ex art. 118 CPI “del brevetto per invenzioni industriali di cui alla domanda n. 102014902257382 presentata in data
30.4.2014 (MO2014A000117) rilasciato in data 26.8.2016 al n. 0001423986 e del brevetto
5 europeo di cui alla domanda numero 502018000013659 presentata il 10.5.2018” (rectius: domanda del 28.4.2015 con la medesima priorità del brevetto italiano, doc. 10 attore) ottenuto il 14.2.2018 n. EP 3136920 (doc. 5 H2) denominato “metodo e dispositivo per la pulizia delle mani”.
Brevetti in cui figura inventore lo stesso e titolare , che poi ha Pt_1 CP_1
ceduto la privativa alla terza chiamata H2, con contratto del 22.7.2019.
La domanda giudiziale di uanto al brevetto europeo risulta trascritta all'UIBM Pt_1
il 5.3.2020, mentre la cessione del brevetto europeo fu trascritta il giorno precedente
(4.3.2020 ,doc. 5 H2); viceversa la domanda giudiziale per il brevetto italiano risulta trascritta il 2.3.2020 (data anche della notifica della citazione a;
la chiamata in CP_1
causa di H2 è stata notificata il 20.7.2020) e la cessione sempre il 4.3.2020.
Si premette che parte convenuta e terza chiamata non hanno eccepito la decadenza biennale rispetto alle date di concessione delle privative, termine ricavabile dall'art. ex art. 118 c. 4
CPI. La domanda va dunque esaminata nel merito.
Essa è tuttavia infondata.
Assume STOPPONI che fu costituita per decisione sua e dei Sigg. e CP_1 CP_2
per lo sfruttamento economico di un precedente brevetto e modello, era partecipata Per_2
anche dal figlio e che successivamente egli aveva sviluppato autonomamente altro CP_4 brevetto per cui è causa con l'aiuto di altra ditta e senza alcun tipo di supporto da parte di
. CP_1
L'accordo quindi raggiunto con di avrebbe previsto la titolarità della Per_2 CP_1
privativa a lui, che quindi ne avrebbe potuto disporre, lo sfruttamento economico a
(senza potere di disporne), le spese di brevettazione a metà, spese di promozione CP_1
a chi le avrebbe sostenute, valutazione dell'invenzione dopo una prima fase di lancio.
Tale ricostruzione non è stata suffragata da sufficienti riscontri probatori. Il presunto accordo
è stato negato da l.r. di nel suo interrogatorio, mentre le prove Per_2 CP_1
testimoniali proposte e reiterate da correttamente non ammesse dal G.I., Pt_1
riguardavano circostanze in effetti generiche e valutative o ininfluenti (la promozione del
6 dispositivo da parte di il suo sviluppo attraverso ditte terze produttrici dei Pt_1
macchinari poi ceduti a , la comunicazione di a un terzo che CP_1 Per_2 ra “proprietario e titolare” del brevetto). Pt_1
D'altronde il contenuto dell'allegato accordo sarebbe articolato in più punti ben precisi, e ognuno di questi dovrebbe essere partitamente dimostrato;
sicché , nonostante la cessione o licenza di brevetto non necessiti di per sé di forma scritta e quindi possa essere provato per testi e presunzioni salvi gli artt. 2721 e ss. c.c., non sarebbe sufficiente neppure il generico
(e giuridicamente valutativo) riscontro sull'affermazione suddetta attribuita a Per_2 rivolta a un terzo. In particolare, sono poco chiari anche i confini del dedotto “sfruttamento economico” concesso a , che parrebbe consistere secondo l'attore in una licenza CP_1
esclusiva a tempo indeterminato e senza corrispettivo, e conclusivamente appare poco verosimile che un'articolazione come prospettata non necessitasse di alcuna puntuazione, sia pure nel pacifico contesto di assenza di ogni posizione formalizzata all'interno di da parte di per i motivi economico -patrimoniali che le parti hanno CP_1 Pt_1
accennato. In più – e anche tali elementi confliggono con la ricostruzione proposta dall'attore - avrebbe saputo dell'attribuzione della titolarità dei brevetti a Pt_1
già dalla fine del 2016, ma avrebbe deciso di agire anni dopo, solo dopo la notizia CP_1
della delibera di (non impugnata) e successiva valutazione del brevetto a fini di CP_1 cessione nel 2019, e dell'effettivo conseguente trasferimento. A tacer del fatto che le spese per la brevettazione presupponevano una comunicazione allo stesso a parte di Pt_1
qualcuno in , e che il figlio era socio e amministratore della stessa, quindi con CP_1
accesso immediato a tutta la documentazione necessaria per venire a sapere come fosse (o fosse stata) effettivamente articolata la domanda di brevetto.
Quanto alla deduzione per la quale avrebbe palesato nel doc. 22 attore (business CP_1
plan) a pag. 26 la titolarità del brevetto in capo ad un terzo (in tesi, , nota Pt_1 correttamente la convenuta che la menzione nel “dettaglio investimenti” e “acquisto e licenze per brevetti e/o software da fonti esterne” è del tutto generica, non potendosene ricavare a quali brevetti e software ci si riferisca, e per quali distinti valori.
7 Viceversa la convenuta e la chiamata in causa hanno proposto una ricostruzione alternativa dei fatti, notando come on intendesse comparire personalmente né come socio Pt_1 né come amministratore, ma figurando come “responsabile commerciale” o “sales manager”
(e in alcuni documenti anche come “titolare”, doc. 11,12,13 , doc. 1, 2 H2, CP_1
mentre i pagamenti assunti per spese brevettuali dei cui ai doc. 7 bis e ss. attore provenivano da ulteriore soggetto terzo, sia pure in ipotesi connesso allo stesso in realtà, Pt_1
attraverso la partecipazione e la carica amministrativa del figlio, gestisse la società e ne fosse socio di fatto. In tale veste avrebbe conferito in società il brevetto (non necessariamente il conferimento deve effettuarsi solo al momento della costituzione), cioè la sua titolarità comprendente appunto lo sfruttamento economico, pur rimanendone il palese inventore.
Corrobora tale ricostruzione, maggiormente credibile, anche il fatto che non sia stato dedotto né emerso alcun corrispettivo per l'attività effettivamente e pacificamente svolta da in quale “responsabile commerciale”, e la scansione Parte_1 CP_1
temporale sopra delineata in merito alla concessione delle privative, alle iniziative di alla posizione del figlio nella società. Pt_1
5.2. Neppure può essere accolta la tesi, evidentemente avanzata dall'attore in via subordinata e a sua volta alternativa, dell'intestazione fiduciaria della titolarità del brevetto a , CP_1
con pactum fiduciae sottostante consistente nell'obbligo di ritrasferire la titolarità a
Pt_1
Militano per il rigetto i medesimi argomenti sopra esposti, cui si aggiunge in questo caso la totale e non solo insufficiente mancanza di prova del contenuto dell'accordo sottostante all'invocata interposizione (reale) di persona, che a sua volta costituisce peraltro ricostruzione fattuale alternativa incompatibile con l'accordo prospettato in via principale da
Pt_1
5.3. Infine, non può essere accolta neppure l'ulteriore subordinata rivendicante la
“comproprietà” di ½ del brevetto in ragione della (ex adverso) prospettata qualifica di socio di fatto di In realtà qui l'attore prospetta di essere socio di una società di fatto Pt_1 con , mentre afferma che ra socio di fatto all'interno di CP_1 CP_1 Pt_1
. Nessuna prova specifica viene fornita dall'attore di questa ulteriore alternativa, CP_1
8 altrettanto incompatibile con le altre due dallo stesso prospettate, e neanche della misura della presunta quota di proprietà della privativa che in tal caso gli spetterebbe, e tantomeno di un sottostante accordo in tal senso.
6. Non possono essere accolte le reiterate istanze istruttorie hinc et inde riproposte, per i medesimi condivisibili motivi di cui alle ordinanze del G.I. del 9.11.2021 e 25.5.2022, cui qui si rinvia.
Tutte le domande dell'attore vanno conclusivamente rigettate, assorbita ogni altra questione, fra cui quella inerente la realizzazione dell'invenzione ex art. 64 CPI.
E' inoltre irrilevante e assorbita, stante il rigetto delle domande attoree, ogni questione sulla tardività o meno del punto D aggiunto da H2 alle sue conclusioni solo dalla seconda comparsa conclusionale in avanti (“D. in subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, tenuto conto della preventiva trascrizione del brevetto europeo presso il Registro italiano dei brevetti europei, tenere conto degli effetti derivanti ex lege dal c.d. degli artt. 138, co. 1, lett. n) e 139, co. 2 e 5, c.p.i. e 2650, co. 2, c.c., e, per
l'effetto, escludere l'opponibilità della sentenza nei confronti della H2 per quanto concerne il brevetto europeo.”) e sulla rilevabilità d'ufficio o meno della inerente eccezione.
7. Non può infine essere accolta le domanda di ex art. 96 c.p.c. nei confronti di CP_1
che non risulta aver agito in malafede, essendosi resa del resto necessaria Pt_1
istruttoria orale ed esame di un certo compendio documentale per concludere in merito all'insufficienza delle allegazioni e prove offerte particolarmente in ordine alla domanda principale dell'attore.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (parametri fra i minimi e i medi per la ridotta fase istruttoria)
Le spese della parte chiamata vanno a carico dell'attore soccombente (Cass. 7674/2008 “Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio”; 23552/2011, 31889/2019, 18710/2021).
9 Distrazione in favore del difensore della convenuta.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande di;
Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite della convenuta Parte_1 CP_1
che si liquidano in euro 89,60 di spese ed euro 10.000 per onorari, oltre spese generali
[...]
15%, CP ed IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore ER NE dichiaratasi antistataria;
e della terza chiamata H2 RL, che si liquidano in euro 10.000 per onorari, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Bologna 12.3.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele GUERNELLI
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