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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1427/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Alessandra Piliego Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1427/2023 R.G.A.C.C., promossa da rappresentato e difeso in atti dall'avv. Luigi Tridente;
Parte_1
–Appellante– nei confronti di in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 CP_ rappresentata e difesa in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
–Appellata–
e
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello
- Interveniente “ex lege” -
Oggetto: appello in materia di querela di falso.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 03.12.2024.
Motivi della decisione.
In data 12.10.2018, l'Agenzia delle Entrate notificava a - in qualità di Parte_1 coobbligato dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletico Ruvo”, ai sensi dell'art. 38 c.c., gli avvisi di accertamento n. TVF061403458 e TVF041403456, per aver sottoscritto la dichiarazione
Mod. Unico ENC 2014, relativa all'anno di imposta 2013 (dichiarazione n. 11494149275 – 000004 del 24.09.2014) e la dichiarazione modello IRAP 2014, anno di imposta 2013 (dichiarazione n.
12370743014 – 0000003 del 24.09.2014).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva querela di falso dinanzi al Parte_1
Tribunale di Trani, per far accertare la falsità materiale e la non attribuibilità ad esso istante delle pagina 1 di 8 due dichiarazioni dei redditi trasmesse telematicamente dall'intermediario abilitato dr. Per_1
non essendo più il legale rappresentante della ASD Atletico Ruvo sin dal 30.06.2012 e
[...] non avendo mai conferito alcuno specifico incarico all'intermediario, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.
n. 322 del 1998.
Si costituiva ritualmente l che si opponeva alla domanda ritenendola per un Controparte_1 verso inammissibile e, per altro verso, infondata.
Con sentenza n. 1475/2023, emessa nell'ambito del giudizio n. R.G. 6496/2019, pubblicata in data 09.10.2023 e notificata in data 10.10.2023, il Tribunale di Trani rigettava la querela di falso proposta dall'odierno appellante, rilevando che essa era stata esperita al fine di impugnare la veridicità del contenuto dell'atto impugnato (c.d. falsità ideologica) e non la falsità materiale dell'atto.
Avverso tale sentenza, proponeva gravame, lamentando: Parte_1
1) l'errata interpretazione dell'art. 221 c.p.c. e l'errata qualificazione delle domande avanzate in primo grado da parte del Giudice di prime cure, posto che non aveva inteso contestare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni impugnate (di cui non poteva avere conoscenza), bensì la asserita sottoscrizione delle stesse e l'incarico conferito all'intermediario abilitato dr. per l'invio telematico delle stesse dichiarazioni, non avendo mai sottoscritto la Per_1 dichiarazione di impegno alla presentazione (viceversa sottoscritto dall'attuale legale rappresentante della ASD Atletico Ruvo, ovvero;
Parte_2
2) l'omessa pronuncia, da parte del Giudice di primo grado, sull'inesistenza di alcun incarico conferito all'intermediario, incaricato appunto della trasmissione delle dichiarazioni, nonostante le dichiarazioni rese all'udienza del 04.05.2021 da parte del commercialista dell'associazione, dr.
Per_1
3) l'errata applicazione, da parte del Tribunale, del principio della soccombenza.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza n.1475/2023 emessa dal
Tribunale di Trani, in persona del Giudice, Dr. Di Molfetta, in data 26.09.2023 e pubblicata in data 09.10.2023, a definizione della causa civile iscritta al n. 6496/2019 R.G., notificata al difensore dell'odierna appellante in data 10.10.2023;
2) accertare e dichiarare la errata interpretazione dell'art. 221 c.p.c. ed errata valutazione delle domande avanzate in primo grado da parte del Giudice di prime cure;
accertare e dichiarare quindi la inesistenza di alcuna domanda, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, avente ad oggetto la falsità ideologica delle dichiarazioni Mod. Unico ENC 2014- anno
d'imposta 2013 (dichiarazione n. 11494149275 – 000004 del 24.09.2014 e modello IRAP 2014 – anno di imposta 2013 (dichiarazione n. 12370743014 – 0000003 del 24.09.2014), ma solo la falsità materiale delle stesse;
pagina 2 di 8 3) accertare e dichiarare, per l'effetto, e per quanto emerso in sede di istruttoria nel giudizio di primo grado, la falsità materiale e la non attribuibilità al Sig. del modello Unico Parte_1
ENC 2014- anno d'imposta 2013 dichiarazione n. 11494149275 – 000004 del 24.09.2014 e del modello IRAP 2014 – anno di imposta 2013 dichiarazione n. 12370743014 – 0000003 del
24.09.2014, per tutte le motivazioni espresse al punto 1) della narrativa del presente atto di citazione;
accertare e dichiarare la mancanza di alcuna sottoscrizione da parte del Sig.
[...]
e/o l'esistenza di una sottoscrizione differente rispetto a quella del Sig. Parte_1 [...]
nell'impegno alla presentazione telematica delle dette dichiarazioni telematiche;
Parte_1
4) accertare e dichiarare la omessa pronuncia da parte dell'Ill.mo Giudice di primo grado in merito ad un punto del petitum, ossia sulla inesistenza di alcun incarico conferito da parte dell'appellante all'intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni;
5) per l'effetto, riformare altresì la sentenza di prime cure oggetto di gravame, nella parte in cui ha condannato al pagamento di spese e competenze legali del primo grado di giudizio il Sig.
; Parte_1 CP_ 3) condannare quindi l Direzione Provinciale di al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi nei confronti dell'Avv. Luigi Tridente, il quale se ne dichiara anticipatario.”
Con comparsa di risposta depositata in data 21.02.2024, si costituiva in giudizio l
[...]
- che resisteva all'appello evidenziando che la sentenza Controparte_1 oggetto di gravame aveva correttamente rigettato la querela di falso proposta dal . Parte_1
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e vittoria delle spese di lite.
Il Sostituto Procuratore Generale, con nota dell'8.3.2024, esprimeva parere negativo all'accoglimento dell'appello.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del
14.1.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Diritto.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado, rilevando l'errata interpretazione dell'art. 221 c.p.c. e l'errata qualificazione delle domande avanzate in primo grado da parte del giudice di prime cure, posto che aveva richiesto, nell'atto introduttivo, di “… 1) accertare e dichiarare la falsità materiale e la non attribuibilità al sig. del Parte_1 modello unico Enc 2014 - anno d'imposta 2013 dichiarazione n. 11494149275 – 000004 del
24.09.2014 e del modello Irap 2014 – anno di imposta 2013 dichiarazione n. 12370743014 –
0000003 del 24.09.2014, per tutte le motivazioni espresse al punto 1) della narrativa del presente atto di citazione;
accertare e dichiarare la mancanza di alcuna sottoscrizione da parte del sig.
e/o l'esistenza di una sottoscrizione differente rispetto a quella del sig. Parte_1 [...]
ed inesistenza di alcun incarico conferito all'intermediario incaricato della trasmissione Parte_1 delle dichiarazioni;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'inidoneità dei predetti documenti a
pagina 3 di 8 costituire prova legale nei confronti del sig. ai sensi dell'art. 2702 c.c.; 2) condannare Parte_1
l in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara sin d'ora anticipatario”.
In dettaglio, ha dedotto l'appellante di aver contestato non già la veridicità delle dichiarazioni compilate (ed inviate telematicamente dal commercialista per l'anno 2013 all CP_1
), bensì la sottoscrizione delle stesse e l'attribuibilità, ad esso istante, delle suindicate
[...] dichiarazioni, nonchè dell'incarico conferito al dott. per l'invio telematico di dette Per_1 dichiarazioni.
A parere della Corte, il motivo è fondato.
Va premesso che il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ. e la verificazione della stessa ex art. 216 stesso codice, attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso - secondo quanto dispone l'art. 2702 cod. civ. - della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, sicché il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi
(Cass., sez 3, 30 giugno 2015, n. 13321; Cass., sez L., 12 maggio 2008, n. 11674; Cass., sez 2,
30 maggio 2007, n. 12695; Cass., sez L., 25 ottobre 1993, n. 10577;Cass., 2 gennaio 1998, n. 5;
Cass., sez 2, 14 luglio 1988, n. 4611; contra solo Cass., 8 maggio 1981, n. 3009 e Cass., 6 dicembre 1972, n. 3532).
Poiché il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta è limitato alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore (non estendendosi al contenuto della medesima), la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale, per rompere il collegamento - quanto alla provenienza - tra dichiarazione e sottoscrizione e non nei casi di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine, può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (v. Cass., sez 1, 10 aprile 2018, n.
8766; Cass., 2 giugno 1999, n. 5383, secondo cui "… il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore e non si estende al contenuto della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quelli di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e manifestazione"; cfr. anche Cass.13.4.1987 n. 3607; Cass. 11.1.1988
n. 47; Cass.
1.4.1993 n. 3914).
Ciò premesso, deve rilevarsi che la dichiarazione dei redditi presentata telematicamente dall'intermediario abilitato non costituisce - a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime pagina 4 di 8 cure - una scrittura privata proveniente da terzi (per la quale non si applica la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., costituendo una prova atipica di valore puramente indiziario, il cui contenuto è contestabile con ogni mezzo di prova;
v. Cass. S.U. n. 15169/2010; conf., fra molte, Cass. n. 38805/2021, Cass. n.
21554/2020, Cass. n. 6650/2020), bensì una scrittura privata proveniente dallo stesso contribuente.
Ed invero, poiché l'intermediario è un soggetto abilitato solamente a trasmettere telematicamente la dichiarazione (in cui sono inseriti i dati del quale “rappresentante della associazione Parte_1 sportiva dilettantistica Atletico Ruvo” e quale “dichiarante diverso dal contribuente”, con firma del dichiarante “presente”), deve ritenersi che la dichiarazione dei redditi costituisca un documento proveniente dallo stesso , in quanto sottoscrittore della medesima. Parte_1
Nella risposta a quesito n. 217/22, l ha tra l'altro chiarito che: «[...] la Controparte_1 dichiarazione (dei redditi n.d.r.) inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto
e non anche dall'intermediario; d) gli obblighi di conservazione sono differenziati in ragione dei soggetti coinvolti, dovendo contribuenti e sostituti d'imposta conservare l'originale sottoscritto
(unitamente ai documenti rilasciati dall'incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati conservare la copia della dichiarazione trasmessa. Sono valide, a questo fine, sia modalità analogiche sia elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e delle disposizioni cui lo stesso rinvia, in primis il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale o "C.A.D.").
Vi è dunque “l'assenza di un obbligo, in capo all'intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie;
le dichiarazioni sono pur sempre documenti fiscalmente rilevanti e la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, ossia, qualora si tratti di documenti informatici (perché originati come tali o in essi trasformati nel rispetto delle prescrizioni di legge), in primis il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d.
"Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD") ed i relativi decreti attuativi, tra cui, per lo specifico ambito tributario, il decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto" (cfr. cit. risposta).
Ne deriva che i documenti rilevanti ai fini tributari, che gli intermediari trasmettono all
[...]
e/o gestiscono, in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti CP_1
(curandone per qualsiasi ragione la conservazione), costituiscono documenti provenienti dagli stessi contribuenti e solo da essi sottoscritti.
Tant'è che, nel caso di specie, è scritto (nella dichiarazione di impegno) che l'intermediario si limita a trasmettere la dichiarazione “predisposta dal soggetto” ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n.
pagina 5 di 8 322/98 e che il dichiarante diverso dalla contribuente (ASD Atletico Ruvo) è (v. Parte_1 doc. 1 note di trattazione scritta del 11.3.2024).
Sempre nel medesimo documento (dichiarazione di impegno), è presente la “firma del contribuente” e, sovrimpressa alla stampigliatura (in stampatello) di , vi è una Parte_1 firma che, in base a quanto emerso dall'istruttoria, è risultata non del , bensì Parte_1 dell'attuale legale rappresentante dell'associazione, ovvero Parte_2
L'errore nella indicazione dell'anagrafica del legale rappresentante dell'associazione sportiva è stato ammesso dall'intermediario nel corso dell'istruttoria.
Ora, a ben vedere, non si tratta di contestare la provenienza della scrittura da quel terzo intermediario (v. Cass. n. 35649/22), ma la contestazione investe la provenienza materiale dell'atto (la dichiarazione dei redditi) dal soggetto che ne ha effettuato la sottoscrizione (Cass.
Sez. 2, sent. 11 gennaio 1988 n. 47), ed ha la finalità di rompere appunto il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione (e non pure di impugnare la veridicità di quanto dichiarato).
Tant'è che il è stato destinatario di due avvisi di accertamento da parte dell Parte_1 [...]
proprio in quanto considerato legale rappresentante, nel 2013, dell'associazione CP_1 sportiva Atletico Ruvo e, in sede di impugnativa dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria, sia la che la Corte di Giustizia hanno rimarcato che il ricorrente Controparte_1 Parte_1 risultava sottoscrittore delle dichiarazioni Mod. Unico ENC 2014 e Mod. Irap 2014, sicchè era da considerarsi l'autore delle violazioni, avendo appunto sottoscritto le dichiarazioni dei redditi.
Per cui, l'effetto avuto di mira dal è quello di far accertare la falsità e/o inesistenza Parte_1 della sottoscrizione, e non poteva che essere fatto valere con la querela di falso, al fine di interrompere quel collegamento tra l'atto e il soggetto che l'aveva (asseritamente) sottoscritto;
quel che si contesta, in effetti, è proprio che fosse “presente” la firma del e che egli Parte_1 avesse – in quanto legale rappresentante dell'associazione – conferito all'intermediario l'impegno a trasmettere i dati contenuti nella dichiarazione in base all'incarico ricevuto.
Come emerso dall'istruttoria, non solo detto incarico non era stato conferito dal (bensì Parte_1 dal nuovo legale rappresentante, ovvero dal sig. , ma la firma apposta quale Parte_2 dichiarante era di quest'ultimo.
A parere della Corte, sussiste, poi, il potere della parte di impugnare con la querela di falso una scrittura privata sfornita dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 4 giugno 1986, n. 3734, Cass. 29 gennaio 2007, n. 1789; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727, Cass.
10 giugno 1996, n. 5350, Cass. 2017, n. 3990), posto che querela di falso e disconoscimento (e conseguente istanza di verificazione) sono rimedi in concorso tra loro, entrambi volti all'accertamento della genuinità del documento privo di efficacia probatoria privilegiata;
ciò in considerazione dell'interesse della parte ad avvalersi di uno strumento (molto più gravoso) rivolto pagina 6 di 8 al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte.
Ne consegue, a giudizio della Corte, la possibilità per la parte di proporre autonomamente la querela di falso, e non solo di attendere di essere convenuta in giudizio dal soggetto titolare di una pretesa fondata su quel documento, ed effettuare - in tale sede - il disconoscimento ex art. 214 c.p.c.
Ciò posto, si possono trarre le seguenti conseguenze.
In primo luogo, va ammessa (ed accolta) la querela di falso avverso la dichiarazione di impegno presentata dal commercialista in cui si legge che il rappresentante dell'associazione è Per_1
(con la stampigliatura in stampatello) e viene apposta la firma del contribuente. Parte_1
La sottoscrizione è stata apposta da un soggetto diverso ( da colui che appare quale Parte_2 sottoscrivente, per cui non è valida e neppure riferibile al;
non ricorre l'ipotesi che il Parte_1 soggetto che ha apposto la firma è stato a ciò autorizzato dall'interessato.
Per ciò che concerne le due dichiarazioni dei redditi (documenti separati rispetto alla dichiarazione di impegno dell'intermediario), anche se non vi è nessuna sottoscrizione, il documento è stato egualmente attribuito alla parte, sicchè l'illegittimità della paternità - e la conseguente presunzione di imputabilità delle dichiarazioni ivi riportate - possono essere rimosse solo mediante la speciale impugnazione di cui agli artt. 221 ss. c.p.c. (v. Cass., 15 maggio 1982, n. 3027).
Rispetto al giudizio di verificazione, infatti, la querela di falso si pone, come è stato detto, su un gradino superiore, poiché, oltre ad avere efficacia erga omnes, ha un oggetto più ampio, dal momento che con essa si può (e si ha l'onere di) far valere anche le falsità ideologiche che concernono la dichiarazione e perché può investire anche l'atto pubblico e la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata (v, Cass. 2152/2021).
Ne deriva che la querela di falso va accolta e che, per l'effetto, va dichiarata la falsità materiale della sottoscrizione apposta in calce all'impegno alla presentazione della dichiarazione telematica, nonché delle due dichiarazioni dei redditi (Mod. Unico ENC 2014 anno di imposta 2013 e modello
Irap 2014 – anno di imposta 2013) presentate ad apparente firma di , in Parte_3 quanto non riconducibili a quest'ultimo.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della novità della questione e della obiettiva controvertibilità in diritto delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da sentenza n. Parte_1
1475/2023, emessa dal Tribunale di Trani nell'ambito del giudizio n. 6496/2019 R.G, pubblicata in data 09.10.2023 e notificata in data 10.10.2023, così provvede:
pagina 7 di 8 - Accoglie l'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara la non attribuibilità al sig.
[...]
del modello unico Enc 2014 - anno d'imposta 2013 dichiarazione n. Parte_1
11494149275 – 000004 del 24.09.2014 e del modello Irap 2014 – anno di imposta 2013 dichiarazione n. 12370743014 – 0000003 del 24.09.2014;
- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite;
Così deciso nella camera di consiglio del 14.1.2025
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Alessandra Piliego Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1427/2023 R.G.A.C.C., promossa da rappresentato e difeso in atti dall'avv. Luigi Tridente;
Parte_1
–Appellante– nei confronti di in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 CP_ rappresentata e difesa in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
–Appellata–
e
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello
- Interveniente “ex lege” -
Oggetto: appello in materia di querela di falso.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 03.12.2024.
Motivi della decisione.
In data 12.10.2018, l'Agenzia delle Entrate notificava a - in qualità di Parte_1 coobbligato dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletico Ruvo”, ai sensi dell'art. 38 c.c., gli avvisi di accertamento n. TVF061403458 e TVF041403456, per aver sottoscritto la dichiarazione
Mod. Unico ENC 2014, relativa all'anno di imposta 2013 (dichiarazione n. 11494149275 – 000004 del 24.09.2014) e la dichiarazione modello IRAP 2014, anno di imposta 2013 (dichiarazione n.
12370743014 – 0000003 del 24.09.2014).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva querela di falso dinanzi al Parte_1
Tribunale di Trani, per far accertare la falsità materiale e la non attribuibilità ad esso istante delle pagina 1 di 8 due dichiarazioni dei redditi trasmesse telematicamente dall'intermediario abilitato dr. Per_1
non essendo più il legale rappresentante della ASD Atletico Ruvo sin dal 30.06.2012 e
[...] non avendo mai conferito alcuno specifico incarico all'intermediario, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.
n. 322 del 1998.
Si costituiva ritualmente l che si opponeva alla domanda ritenendola per un Controparte_1 verso inammissibile e, per altro verso, infondata.
Con sentenza n. 1475/2023, emessa nell'ambito del giudizio n. R.G. 6496/2019, pubblicata in data 09.10.2023 e notificata in data 10.10.2023, il Tribunale di Trani rigettava la querela di falso proposta dall'odierno appellante, rilevando che essa era stata esperita al fine di impugnare la veridicità del contenuto dell'atto impugnato (c.d. falsità ideologica) e non la falsità materiale dell'atto.
Avverso tale sentenza, proponeva gravame, lamentando: Parte_1
1) l'errata interpretazione dell'art. 221 c.p.c. e l'errata qualificazione delle domande avanzate in primo grado da parte del Giudice di prime cure, posto che non aveva inteso contestare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni impugnate (di cui non poteva avere conoscenza), bensì la asserita sottoscrizione delle stesse e l'incarico conferito all'intermediario abilitato dr. per l'invio telematico delle stesse dichiarazioni, non avendo mai sottoscritto la Per_1 dichiarazione di impegno alla presentazione (viceversa sottoscritto dall'attuale legale rappresentante della ASD Atletico Ruvo, ovvero;
Parte_2
2) l'omessa pronuncia, da parte del Giudice di primo grado, sull'inesistenza di alcun incarico conferito all'intermediario, incaricato appunto della trasmissione delle dichiarazioni, nonostante le dichiarazioni rese all'udienza del 04.05.2021 da parte del commercialista dell'associazione, dr.
Per_1
3) l'errata applicazione, da parte del Tribunale, del principio della soccombenza.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza n.1475/2023 emessa dal
Tribunale di Trani, in persona del Giudice, Dr. Di Molfetta, in data 26.09.2023 e pubblicata in data 09.10.2023, a definizione della causa civile iscritta al n. 6496/2019 R.G., notificata al difensore dell'odierna appellante in data 10.10.2023;
2) accertare e dichiarare la errata interpretazione dell'art. 221 c.p.c. ed errata valutazione delle domande avanzate in primo grado da parte del Giudice di prime cure;
accertare e dichiarare quindi la inesistenza di alcuna domanda, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, avente ad oggetto la falsità ideologica delle dichiarazioni Mod. Unico ENC 2014- anno
d'imposta 2013 (dichiarazione n. 11494149275 – 000004 del 24.09.2014 e modello IRAP 2014 – anno di imposta 2013 (dichiarazione n. 12370743014 – 0000003 del 24.09.2014), ma solo la falsità materiale delle stesse;
pagina 2 di 8 3) accertare e dichiarare, per l'effetto, e per quanto emerso in sede di istruttoria nel giudizio di primo grado, la falsità materiale e la non attribuibilità al Sig. del modello Unico Parte_1
ENC 2014- anno d'imposta 2013 dichiarazione n. 11494149275 – 000004 del 24.09.2014 e del modello IRAP 2014 – anno di imposta 2013 dichiarazione n. 12370743014 – 0000003 del
24.09.2014, per tutte le motivazioni espresse al punto 1) della narrativa del presente atto di citazione;
accertare e dichiarare la mancanza di alcuna sottoscrizione da parte del Sig.
[...]
e/o l'esistenza di una sottoscrizione differente rispetto a quella del Sig. Parte_1 [...]
nell'impegno alla presentazione telematica delle dette dichiarazioni telematiche;
Parte_1
4) accertare e dichiarare la omessa pronuncia da parte dell'Ill.mo Giudice di primo grado in merito ad un punto del petitum, ossia sulla inesistenza di alcun incarico conferito da parte dell'appellante all'intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni;
5) per l'effetto, riformare altresì la sentenza di prime cure oggetto di gravame, nella parte in cui ha condannato al pagamento di spese e competenze legali del primo grado di giudizio il Sig.
; Parte_1 CP_ 3) condannare quindi l Direzione Provinciale di al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi nei confronti dell'Avv. Luigi Tridente, il quale se ne dichiara anticipatario.”
Con comparsa di risposta depositata in data 21.02.2024, si costituiva in giudizio l
[...]
- che resisteva all'appello evidenziando che la sentenza Controparte_1 oggetto di gravame aveva correttamente rigettato la querela di falso proposta dal . Parte_1
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e vittoria delle spese di lite.
Il Sostituto Procuratore Generale, con nota dell'8.3.2024, esprimeva parere negativo all'accoglimento dell'appello.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del
14.1.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Diritto.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado, rilevando l'errata interpretazione dell'art. 221 c.p.c. e l'errata qualificazione delle domande avanzate in primo grado da parte del giudice di prime cure, posto che aveva richiesto, nell'atto introduttivo, di “… 1) accertare e dichiarare la falsità materiale e la non attribuibilità al sig. del Parte_1 modello unico Enc 2014 - anno d'imposta 2013 dichiarazione n. 11494149275 – 000004 del
24.09.2014 e del modello Irap 2014 – anno di imposta 2013 dichiarazione n. 12370743014 –
0000003 del 24.09.2014, per tutte le motivazioni espresse al punto 1) della narrativa del presente atto di citazione;
accertare e dichiarare la mancanza di alcuna sottoscrizione da parte del sig.
e/o l'esistenza di una sottoscrizione differente rispetto a quella del sig. Parte_1 [...]
ed inesistenza di alcun incarico conferito all'intermediario incaricato della trasmissione Parte_1 delle dichiarazioni;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'inidoneità dei predetti documenti a
pagina 3 di 8 costituire prova legale nei confronti del sig. ai sensi dell'art. 2702 c.c.; 2) condannare Parte_1
l in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara sin d'ora anticipatario”.
In dettaglio, ha dedotto l'appellante di aver contestato non già la veridicità delle dichiarazioni compilate (ed inviate telematicamente dal commercialista per l'anno 2013 all CP_1
), bensì la sottoscrizione delle stesse e l'attribuibilità, ad esso istante, delle suindicate
[...] dichiarazioni, nonchè dell'incarico conferito al dott. per l'invio telematico di dette Per_1 dichiarazioni.
A parere della Corte, il motivo è fondato.
Va premesso che il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ. e la verificazione della stessa ex art. 216 stesso codice, attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso - secondo quanto dispone l'art. 2702 cod. civ. - della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, sicché il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi
(Cass., sez 3, 30 giugno 2015, n. 13321; Cass., sez L., 12 maggio 2008, n. 11674; Cass., sez 2,
30 maggio 2007, n. 12695; Cass., sez L., 25 ottobre 1993, n. 10577;Cass., 2 gennaio 1998, n. 5;
Cass., sez 2, 14 luglio 1988, n. 4611; contra solo Cass., 8 maggio 1981, n. 3009 e Cass., 6 dicembre 1972, n. 3532).
Poiché il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta è limitato alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore (non estendendosi al contenuto della medesima), la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale, per rompere il collegamento - quanto alla provenienza - tra dichiarazione e sottoscrizione e non nei casi di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine, può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (v. Cass., sez 1, 10 aprile 2018, n.
8766; Cass., 2 giugno 1999, n. 5383, secondo cui "… il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore e non si estende al contenuto della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quelli di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e manifestazione"; cfr. anche Cass.13.4.1987 n. 3607; Cass. 11.1.1988
n. 47; Cass.
1.4.1993 n. 3914).
Ciò premesso, deve rilevarsi che la dichiarazione dei redditi presentata telematicamente dall'intermediario abilitato non costituisce - a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime pagina 4 di 8 cure - una scrittura privata proveniente da terzi (per la quale non si applica la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., costituendo una prova atipica di valore puramente indiziario, il cui contenuto è contestabile con ogni mezzo di prova;
v. Cass. S.U. n. 15169/2010; conf., fra molte, Cass. n. 38805/2021, Cass. n.
21554/2020, Cass. n. 6650/2020), bensì una scrittura privata proveniente dallo stesso contribuente.
Ed invero, poiché l'intermediario è un soggetto abilitato solamente a trasmettere telematicamente la dichiarazione (in cui sono inseriti i dati del quale “rappresentante della associazione Parte_1 sportiva dilettantistica Atletico Ruvo” e quale “dichiarante diverso dal contribuente”, con firma del dichiarante “presente”), deve ritenersi che la dichiarazione dei redditi costituisca un documento proveniente dallo stesso , in quanto sottoscrittore della medesima. Parte_1
Nella risposta a quesito n. 217/22, l ha tra l'altro chiarito che: «[...] la Controparte_1 dichiarazione (dei redditi n.d.r.) inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto
e non anche dall'intermediario; d) gli obblighi di conservazione sono differenziati in ragione dei soggetti coinvolti, dovendo contribuenti e sostituti d'imposta conservare l'originale sottoscritto
(unitamente ai documenti rilasciati dall'incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati conservare la copia della dichiarazione trasmessa. Sono valide, a questo fine, sia modalità analogiche sia elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e delle disposizioni cui lo stesso rinvia, in primis il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale o "C.A.D.").
Vi è dunque “l'assenza di un obbligo, in capo all'intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie;
le dichiarazioni sono pur sempre documenti fiscalmente rilevanti e la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, ossia, qualora si tratti di documenti informatici (perché originati come tali o in essi trasformati nel rispetto delle prescrizioni di legge), in primis il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d.
"Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD") ed i relativi decreti attuativi, tra cui, per lo specifico ambito tributario, il decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto" (cfr. cit. risposta).
Ne deriva che i documenti rilevanti ai fini tributari, che gli intermediari trasmettono all
[...]
e/o gestiscono, in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti CP_1
(curandone per qualsiasi ragione la conservazione), costituiscono documenti provenienti dagli stessi contribuenti e solo da essi sottoscritti.
Tant'è che, nel caso di specie, è scritto (nella dichiarazione di impegno) che l'intermediario si limita a trasmettere la dichiarazione “predisposta dal soggetto” ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n.
pagina 5 di 8 322/98 e che il dichiarante diverso dalla contribuente (ASD Atletico Ruvo) è (v. Parte_1 doc. 1 note di trattazione scritta del 11.3.2024).
Sempre nel medesimo documento (dichiarazione di impegno), è presente la “firma del contribuente” e, sovrimpressa alla stampigliatura (in stampatello) di , vi è una Parte_1 firma che, in base a quanto emerso dall'istruttoria, è risultata non del , bensì Parte_1 dell'attuale legale rappresentante dell'associazione, ovvero Parte_2
L'errore nella indicazione dell'anagrafica del legale rappresentante dell'associazione sportiva è stato ammesso dall'intermediario nel corso dell'istruttoria.
Ora, a ben vedere, non si tratta di contestare la provenienza della scrittura da quel terzo intermediario (v. Cass. n. 35649/22), ma la contestazione investe la provenienza materiale dell'atto (la dichiarazione dei redditi) dal soggetto che ne ha effettuato la sottoscrizione (Cass.
Sez. 2, sent. 11 gennaio 1988 n. 47), ed ha la finalità di rompere appunto il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione (e non pure di impugnare la veridicità di quanto dichiarato).
Tant'è che il è stato destinatario di due avvisi di accertamento da parte dell Parte_1 [...]
proprio in quanto considerato legale rappresentante, nel 2013, dell'associazione CP_1 sportiva Atletico Ruvo e, in sede di impugnativa dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria, sia la che la Corte di Giustizia hanno rimarcato che il ricorrente Controparte_1 Parte_1 risultava sottoscrittore delle dichiarazioni Mod. Unico ENC 2014 e Mod. Irap 2014, sicchè era da considerarsi l'autore delle violazioni, avendo appunto sottoscritto le dichiarazioni dei redditi.
Per cui, l'effetto avuto di mira dal è quello di far accertare la falsità e/o inesistenza Parte_1 della sottoscrizione, e non poteva che essere fatto valere con la querela di falso, al fine di interrompere quel collegamento tra l'atto e il soggetto che l'aveva (asseritamente) sottoscritto;
quel che si contesta, in effetti, è proprio che fosse “presente” la firma del e che egli Parte_1 avesse – in quanto legale rappresentante dell'associazione – conferito all'intermediario l'impegno a trasmettere i dati contenuti nella dichiarazione in base all'incarico ricevuto.
Come emerso dall'istruttoria, non solo detto incarico non era stato conferito dal (bensì Parte_1 dal nuovo legale rappresentante, ovvero dal sig. , ma la firma apposta quale Parte_2 dichiarante era di quest'ultimo.
A parere della Corte, sussiste, poi, il potere della parte di impugnare con la querela di falso una scrittura privata sfornita dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 4 giugno 1986, n. 3734, Cass. 29 gennaio 2007, n. 1789; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727, Cass.
10 giugno 1996, n. 5350, Cass. 2017, n. 3990), posto che querela di falso e disconoscimento (e conseguente istanza di verificazione) sono rimedi in concorso tra loro, entrambi volti all'accertamento della genuinità del documento privo di efficacia probatoria privilegiata;
ciò in considerazione dell'interesse della parte ad avvalersi di uno strumento (molto più gravoso) rivolto pagina 6 di 8 al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte.
Ne consegue, a giudizio della Corte, la possibilità per la parte di proporre autonomamente la querela di falso, e non solo di attendere di essere convenuta in giudizio dal soggetto titolare di una pretesa fondata su quel documento, ed effettuare - in tale sede - il disconoscimento ex art. 214 c.p.c.
Ciò posto, si possono trarre le seguenti conseguenze.
In primo luogo, va ammessa (ed accolta) la querela di falso avverso la dichiarazione di impegno presentata dal commercialista in cui si legge che il rappresentante dell'associazione è Per_1
(con la stampigliatura in stampatello) e viene apposta la firma del contribuente. Parte_1
La sottoscrizione è stata apposta da un soggetto diverso ( da colui che appare quale Parte_2 sottoscrivente, per cui non è valida e neppure riferibile al;
non ricorre l'ipotesi che il Parte_1 soggetto che ha apposto la firma è stato a ciò autorizzato dall'interessato.
Per ciò che concerne le due dichiarazioni dei redditi (documenti separati rispetto alla dichiarazione di impegno dell'intermediario), anche se non vi è nessuna sottoscrizione, il documento è stato egualmente attribuito alla parte, sicchè l'illegittimità della paternità - e la conseguente presunzione di imputabilità delle dichiarazioni ivi riportate - possono essere rimosse solo mediante la speciale impugnazione di cui agli artt. 221 ss. c.p.c. (v. Cass., 15 maggio 1982, n. 3027).
Rispetto al giudizio di verificazione, infatti, la querela di falso si pone, come è stato detto, su un gradino superiore, poiché, oltre ad avere efficacia erga omnes, ha un oggetto più ampio, dal momento che con essa si può (e si ha l'onere di) far valere anche le falsità ideologiche che concernono la dichiarazione e perché può investire anche l'atto pubblico e la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata (v, Cass. 2152/2021).
Ne deriva che la querela di falso va accolta e che, per l'effetto, va dichiarata la falsità materiale della sottoscrizione apposta in calce all'impegno alla presentazione della dichiarazione telematica, nonché delle due dichiarazioni dei redditi (Mod. Unico ENC 2014 anno di imposta 2013 e modello
Irap 2014 – anno di imposta 2013) presentate ad apparente firma di , in Parte_3 quanto non riconducibili a quest'ultimo.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della novità della questione e della obiettiva controvertibilità in diritto delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da sentenza n. Parte_1
1475/2023, emessa dal Tribunale di Trani nell'ambito del giudizio n. 6496/2019 R.G, pubblicata in data 09.10.2023 e notificata in data 10.10.2023, così provvede:
pagina 7 di 8 - Accoglie l'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara la non attribuibilità al sig.
[...]
del modello unico Enc 2014 - anno d'imposta 2013 dichiarazione n. Parte_1
11494149275 – 000004 del 24.09.2014 e del modello Irap 2014 – anno di imposta 2013 dichiarazione n. 12370743014 – 0000003 del 24.09.2014;
- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite;
Così deciso nella camera di consiglio del 14.1.2025
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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