Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3776/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio degli avv. DE LUCA DONATO, BLANCO CINZIA VINCI GIUSEPPE;
elettivamente domiciliato in VIA LAGO DI NICITO,14 95124 CATANIA ITALIA, presso il difensore avv. DE
LUCA DONATO
ATTORE
contro
:
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA e elettivamente P.IVA_2
domiciliato presso l' AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 9.12.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 10
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec la Parte_1 all' conveniva in giudizio
[...] Parte_2
innanzi questo Tribunale l' proponendo Parte_2
domanda volta alla condanna, nei confronti dell'Autorità Portuale di Catania, oggi
[...]
, al pagamento della somma complessiva di € 1.634.750,52, oltre Parte_2
interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, a titolo di mancato pagamento delle somme dovute a per i lavori eseguiti in esecuzione dei contratti nolo a caldo di mezzi marittimi CP_1
stipulati con la società consortile “RS OM” per il taglio e le operazioni di conseguente recupero di relitti sommersi nel fondale dello specchio acqueo antistante la darsena.
A fondamento delle proprie pretese, parte attrice in fatto riferiva che:
- Con bando inviato alla G.U.U.E. in data 06.10.2008, l'Autorità Portuale di Catania, volendo realizzare nel porto predetto una darsena polifunzionale, indiceva una procedura aperta per l'assegnazione della progettazione esecutiva e della realizzazione delle relative opere, per l'importo complessivo di € 100.000.000,00 di cui € 87.362.717,36 per lavori a corpo, € 983.000,00 per progettazione esecutiva, € 2.606.198,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. All'esito della gara, risultava aggiudicataria l'ATI costituita da (impresa mandataria Controparte_3 capogruppo) e l' (impresa mandante). Controparte_4
- Con atto del 20.06.2012, per notar di Roma, Rep. 30661/Racc. 9140, le società Persona_1 [...]
Tecnis s.p.a., ing. Parte_3 Controparte_5 Controparte_6 tutte facenti parte del nonché l'impresa , costituivano una società Controparte_3 CP_4 consortile a responsabilità limitata, denominata “RS OM Catania”, cui veniva affidata l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante. Con nota del
15.10.2012, prot. n. 1021 del 16.10.2012, il dava comunicazione all'Autorità portuale Controparte_3
della costituzione della predetta società consortile, delegata all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 93 D.P.R. n. 207/2010.
- Durante l'esecuzione dei lavori insorgevano rilevanti difficoltà per la presenza di relitti nel fondale dello specchio acqueo antistante la darsena, cosicché veniva stipulato in data 01.07.2014 con il contratto di nolo a caldo di mezzi marittimi per il taglio e recupero dei predetti relitti. Il CP_1
programma dei lavori (del 02.07.2014) prevedeva l'esecuzione di un numero di tagli pari a 4 per ogni singolo relitto mediante l'uso della piattaforma stabilizzata II A e, poi, il sollevamento con i CP_1 mezzi da parte della con l'utilizzo di gru. Parte_4
pagina 2 di 10 - A seguito del fallimento dei tentativi di sollevamento da parte della Coop. S. Martino, i predetti lavori di sollevamento venivano poi affidati a con un ulteriore contratto avente ad oggetto CP_1
il noleggio di un pontone dotato di una gru di maggiore portata: il contratto del 01.07.2014 stabiliva i prezzi unitari per le singole attività ed il pagamento nei 60 giorni dall'emissione della relativa fattura;
il contratto aggiuntivo prevedeva, invece, nuovi prezzi di noleggio.
- completava tutti i lavori il 06.05.2015 per l'importo complessivo di € 3.944.687,00 e CP_1
incassava da RS OM sino al 21.7.2015 la minor somma di € 2.618.713,00 con una scopertura di € 1.325.974,00.
- alla luce dell'inadempimento nel pagamento dei corrispettivi da parte di RS CP_1
OM, chiedeva più volte all'Autorità Portuale il pagamento diretto di quanto dovuto per i lavori eseguiti, senza ottenere riscontro alcuno, tanto che l'Autorità ha continuato, durante l'esecuzione dei lavori, a versare all'appaltatore le somme dovute a CP_1
- Successivamente, alla luce di alcune controversie emerse, l'appaltatore, con nota del 21.04.2015, prot. US-210415-02-UTR-CT, chiedeva alla Stazione appaltante l'attivazione del procedimento transattivo ex art. 239 D.lgs. 163/06, vigente ratione temporis, al fine di dirimere e definire le criticità insorte. Alla luce di ciò, il D.L. redigeva la relazione del 22.09.2015, sulla scorta della quale veniva, poi, stipulato l'atto di transazione dell'1.10.2015, ritenendo congrua per tutti i costi sostenuti da per l'esecuzione dei lavori la somma complessiva di € 4.581.763,59. CP_1
- incassava la somma di € 2.618.713,00, residuando per i lavori eseguiti un credito di € CP_1
1.325.970,00.
- L'Autorità convenuta, pur essendo a conoscenza dell'inadempimento dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore in ordine al pagamento dei corrispettivi, corrispondeva CP_1 all'aggiudicataria, a seguito della transazione ex art. 239 D.lgs. 163/2006, le somme residue riguardanti i lavori eseguiti dal . CP_3
- Con atto di transazione dell'1.10.2015 l'Autorità Portuale liquidava all'appaltatore la complessiva somma di € 7.100.000,00, a tacitazione di ogni pretesa per i lavori eseguiti, comprensiva delle somme dovute ai subappaltatori e fra questi, a C.O.M.A.P.
i lavori in esecuzione dei CP_1Parte_5 Pt_6
contratti nolo stipulati con la società consortile RS OM sarebbe imputabile a colpa dell'Autorità Portuale, trovandosi l'attore costretto ad agire nella presente sede dopo il vano tentativo di recupero delle somme direttamente dalla RS OM, che medio tempore veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Catania del 13.07.2018, n. 118.
pagina 3 di 10 Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale Adito, di: “- [...] condannare l'
[...]
, al pagamento della somma complessiva di euro 1.634.750,52, Parte_2
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito dei mezzi di prova che saranno esperiti nel corso del giudizio;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi di causa”.
Si costituiva in giudizio l' con comparsa Parte_2
ritualmente depositata in data 30.05.2023, contestando le avverse pretese e chiedendo al Tribunale di rigettare le domande proposte dalla società attrice nei confronti della Autorità convenuta, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto, con conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali in capo all'attore.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 31.05.2023, questo Giudice, su richiesta della parte attrice comparsa in udienza, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 4.12.2023.
All'udienza del 4.12.2023 questo Giudice, stante l'assenza di richieste istruttorie, su richiesta delle parti rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.12.2024.
Indi all'udienza del 9.12.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
In primo luogo va osservato che il credito vantato da e di cui lamenta la lesione, viene CP_1
dallo stesso quantificato nella somma pari ad € 1.325.974,00.
Tale somma viene calcolata dalla società attrice sulla scorta della domanda di ammissione al passivo del Fallimento della RS OM (Trib. Catania, sent. n. 118/2018 supra citata), ritualmente depositata in data 7.11.2018 nell'ambito della relativa procedura concorsuale.
Tale credito deriva dal mancato pagamento da parte di RS OM di € 1.235.970,00 (a titolo di sorte capitale a titolo di saldo dei lavori eseguiti dal attore e non pagati), somma CP_3
ingiunta mediante decreto ingiuntivo n. 431/2016, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 1.4.2016
(cfr. doc. 20) regolarmente notificato e non opposto, munito di formula esecutiva in data 6/6/2016. A tale richiesta di pagamento seguiva, senza riscontro alcuno, l'atto di precetto notificato in data
24/1/2018 (cfr. doc.1), l'atto di pignoramento presso terzi (cfr. doc.2) notificato a RS
OM e al nonché alla della Controparte_3 Parte_2 Parte_2
quale terzo pignorato, al quale seguivano dichiarazioni negative dello stesso terzo.
pagina 4 di 10 A conferma di tale importo viene altresì prodotto lo Stato Passivo del Parte_7
(cfr. doc. 5), la Relazione del Curatore sullo Stato delle Scritture Contabili (cfr. doc. 23, pag.13), la
Relazione della Direzione Lavori in data 22/9/2015 (cfr.doc.18), nonché il Programma di Liquidazione ex art. 104 ter l.fall. del (cfr. doc.8). Parte_7
A tale sorte capitale vanno, poi, aggiunti: € 298.693,82 per interessi di mora ex art. 231/2002, calcolati dalla scadenza dell'ultima fattura (21.09.2015) alla data di apertura del Fallimento (13.07.2018); €
8.754,52 per spese liquidata nel provvedimento monitorio;
ed € 1.332,18 per spese legali del precetto.
Il tutto, quindi, per la somma complessiva di € 1.634.750,52.
Ciò posto, lamenta e deduce la lesione del proprio diritto di credito ad opera della Autorità CP_1
Portuale. L'Amministrazione, infatti, in base al disposto dell'art. 118 D.lgs. n. 163/2006 vigente ratione temporis, aveva l'onere di acquisire le fatture quietanzate da parte dell'appaltatore prima di dar luogo al mandato di pagamento ed in mancanza di sospendere il pagamento.
La ratio dell'art 118, comma 3, D.lgs. n. 163/2006, espressione della tutela accordata dalla norme comunitarie, risiede, ex aliis, nella tutela apprestata ai lavoratori impiegati dalle ditte subappaltatrici e cottimiste che non hanno alcun rapporto diretto con la P.A.
Orbene, dalla documentazione in atti risulta, invece, che l'Autorità Portuale non ha mai ricevuto alcuna fattura (né tantomeno quietanzata) dall'Appaltatore , come dalla stessa dichiarato Controparte_3
con comunicazione (cfr. doc. 11 prod. attrice) e ciononostante ha provveduto al pagamento in favore dell'appaltatore di € 7.100.000,00 come si evince dall'atto di transazione allegato, senza assicurarsi che i subappaltatori, fra cui la fossero stati soddisfatti per i lavori svolti, sebbene fosse già CP_1
evidente una situazione di crisi di liquidità finanziaria dell'Appaltatore.
Giova a questo punto ricordare che l'art. 12 del contratto di appalto stipulato tra il e Controparte_3
l'Autorità portuale (prodotto da parte attrice) dispone che “ai subappalti per come classificati dall'art.
118 del D.lgs. 163/2006 si applica la relativa regolamentazione ivi contenuta”.
L'art. 118, 3° comma, del d.lgs. n. 163/2006, nel testo vigente all'epoca dei fatti, non prevedeva il pagamento diretto del subappaltatore. La norma citata disponeva che: “è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. [...] Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo
pagina 5 di 10 compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite”.
Tale disposizione pone a carico della Stazione Appaltante un dovere di “vigilanza”, che si sostanzia nell'obbligo di sospendere il pagamento in assenza di fatture quietanzate dai subappaltatori ove in contratto non si sia optato per il pagamento diretto, e nell'obbligo del pagamento diretto pur quando in contratto si sia optato per il pagamento all'appaltatore, qualora si manifesti una crisi di liquidità finanziaria dell'appaltatore accertate dalla Stazione Appaltante.
Coerentemente da quanto espresso dalla società attrice, sussistono tutti gli elementi necessari alla affermazione di una responsabilità piena della Autorità convenuta per la lesione del credito atteso che quest'ultima, all'atto del pagamento della somma transattiva al non era in possesso Controparte_3
delle fatture quietanzate.
Come si evince dalla comparsa responsiva depositata in data 30.05.2023, si apprende come essa fosse stata resa edotta della situazione di difficoltà finanziaria in cui versava l'Appaltatore per l'avvenuta risoluzione dei due contratti principali di mutuo, rep. n. 25289 e rep. n. 25290, sottoscritti in data
22.12.2005 con l'Istituto di Credito DEXIA CREDIOP, per un importo complessivo di oltre €
52.000.000,00, che avrebbero dovuto assicurare il finanziamento dell'opera in questione.
Nelle premesse dell'Atto di Transazione (pag. 7 par. 1,2) infatti, si legge che: “[...] a seguito di detta risoluzione contrattuale le Parti comparenti hanno subito gravi pregiudizi e, in particolare, alcuni SAL maturati sono stati liquidati all' Impresa con ritardo, causando gravi pregiudizi finanziari che sono stati oggetto di espresse riserve”. Si legge ancora (pagg. 7,9 e ss.) che l'Impresa aveva apposto nel
Giornale di Contabilità 138 Riserve attinenti a criticità di ordine tecnico, amministrativo e finanziario per complessivi € 165.182.009,19, tra cui nn. 6 riserve (nn. 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 15) per complessivi € 63.629.734,13 per "mancato (ritardato) pagamento di varie rate di acconto".
Ancora nelle premesse dell'Atto di Transazione si dà atto che, sin dal 21.04.2015, con nota in pari data prot.US-210415-02-UTR-CT, l'Impresa aveva chiesto alla Stazione appaltante l'attivazione del procedimento transattivo ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 163/06, al fine di dirimere e definire le criticità insorte durante l'esecuzione dei lavori di cui alle Riserve formulate.
L'Autorità Portuale era stata, inoltre, resa edotta del ricorrere non solo di condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Appaltatore, ma anche dei ritardi nei pagamenti dei subappaltatori.
pagina 6 di 10 Invero, tenuto conto che la richiesta di procedimento transattivo ex art. 239 D.lgs. 163/06, avente come presupposto, inter alia, i ritardi nella liquidazione dei S.A.L. all'Appaltatore per effetto della risoluzione dei contratti di mutuo, data al 21/4/2015, e che a tale data (in quanto indicate nella richiesta) già erano state apposte Riserve per la ritardata liquidazione dei S.A.L., è di tutta evidenza come l'Autorità convenuta fosse consapevole delle inadempienze dell'Appaltatore quantomeno sin dal
21/4/2015.
Vieppiù, la Stazione appaltante veniva resa edotta della emissione da parte di delle fatture CP_1
n. 26 e n. 30/2015 (non quietanzate), in quanto trasmesse all'Autorità Portuale per il tramite dell'ATI,
Consorzio Uniter - Impresa Pietro Cidonio. La trasmissione di tali fatture ai fini del pagamento risultava documentalmente, come si evince dalla Relazione del Direttore dei Lavori in data 22/9/2015
(cfr. doc. 18 prod. attrice). A pag. 31, 32 e 33 della Predetta Relazione, il Direttore dei Lavori elencava tutte le fatture emesse da fino al 31/3/2015, nonché quelle emesse successivamente fino al CP_1
27/5/2015, menzionando espressamente la n. 26 del 13/4/2015 e la n. 30 del 27/5/2015 e liquida le somme ancora dovute a n € 1.324.413,59. CP_1
La disponibilità di tali documenti contabili da parte del Direttore dei Lavori, nominato dalla Autorità
Portuale giusta provvedimento di incarico di prosecuzione n. 92 C.S./ del 9,10/2014 (cfr. pag. 3
Relazione D.L.), rende dunque evidente che l'Autorità Portuale aveva piena contezza sia della emissione ed esistenza delle fatture sia del loro mancato pagamento. CP_1
Come evidenziato dalle difese della società attrice, non paiono esservi ulteriori elementi atti ad escludere che l'Autorità Portuale non ne abbia avuto contezza a seguito della ricezione della Relazione della Direzione Lavori in data 22/9/2015 e della sua disamina propedeutica all'Atto di Transazione, e dunque prima della stipula della Transazione avvenuta in data 1/10/2015 e del pagamento dell'importo concordato da effettuarsi entro 7 giorni da tale stipula (cfr. art. 5 Atto di Transazione).
Nondimeno, la condotta colpevole della Autorità Portuale risulta, inoltre, evidente se si prende atto della Relazione n. 22 del Curatore del del 23/10/2019 (cfr. doc. 6 Parte_7
prod. attrice) laddove a pag. 5 lo stesso espressamente attesta, previo accesso agli atti della Autorità
Portuale, che: “Dall'esame della documentazione resa si rileva che l'Autorità Portuale eseguiva tutti i pagamenti dovuti a RS, probabilmente senza osservare le dovute precauzioni e, segnatamente, senza previamente verificare il reale pagamento dei fornitori, oggi creditori insinuati ed ammessi al passivo fallimentare”.
La condotta della Autorità Portuale, pertanto, integra la violazione dell'art. 118, comma 3, D.lgs. n.
163/2006, non solo per avere ignorato i solleciti di pagamento, ma anche e soprattutto per avere corrisposto all'appaltatore l'intera somma di cui in transazione senza tenere conto Controparte_3
pagina 7 di 10 – sebbene ne fosse a conoscenza – che i subappaltatori di cui alla relazione della D.L. non erano stati pagati e, in particolare, che RS OM non aveva ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto alla società CP_1
Sul punto, le difese formulate dall'Autorità convenuta non colgono nel segno.
L'Autorità, in primo luogo, rileva come nel periodo in cui il avrebbe sollecitato il CP_3
pagamento l'Autorità Portuale non avrebbe effettuato alcun pagamento e, quindi, non avrebbe potuto violare il disposto dell'art. 118, comma 3, D.lgs. n. 163/2003.
Tale argomento non trova, invero, fondamento, atteso che la condotta dell'Autorità Portuale è stata non solo quella di avere ignorato i solleciti di pagamento, ma anche quella di avere corrisposto all'aggiudicataria l'intera somma di cui in transazione senza tenere conto, sebbene ne fosse perfettamente a conoscenza, che la stessa non avesse ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto a CP_1
L'Autorità sostiene, poi, che la domanda risarcitoria avanzata da per lesione colposa del CP_1
suo credito sarebbe sfornita di prova, non essendo stata documentata né l'ultimazione dei lavori, né
l'invio delle fatture all'appaltatore ai fini del pagamento.
Anche tale eccezione non coglie nel segno, atteso che le fatture non quietanzate sono state trasmesse all'Autorità Portuale per il tramite dell'ATI Consorzio Uniter - Impresa Pietro Cidonio, e che l'ultimazione dei lavori e la trasmissione delle fatture ai fini del pagamento risultano comunque dalla
Relazione del Direttore dei lavori, prodotta in atti.
Difatti, a pagg. 31 e 32 della Predetta Relazione, il Direttore dei Lavori elenca tutte le fatture emesse da fino al 31/03/2015, nonché quelle emesse successivamente fino al 27/05/2015. Detto elenco CP_1
include anche la fattura n. 26 del 13/04/2015 e la fattura n. 30 del 27/05/2015, ovvero quelle rimaste impagate.
La disponibilità di tali documenti contabili da parte del D.L., nominato dall'Autorità Portuale giusta provvedimento di incarico di prosecuzione n. 92 C.S./ del 09/10/2014, dimostra che l'Autorità Portuale aveva avuto piena contezza dell'emissione ed esistenza di tutte le fatture, in particolare di quelle rimaste non pagate. Inoltre, emerge come l'Autorità Portuale ne sarebbe stata resa edotta in data
22/09/2016, data della Relazione del D.L., e dunque prima della conclusione della transazione
(01/10/2015) e del successivo pagamento all'aggiudicataria.
Ne è altresì prova la circostanza, allegata dalle difese di parte attrice, che, rimanendo impagate la fattura n. 26/2015 per il residuo importo di €. 481.734,00, e la fattura n. 30/15 per l'intero importo di €.
927.126,80, la fattura n. 46/15 dell'importo di €. 58.560,00 veniva invece stornata con nota di credito.
pagina 8 di 10 L'Autorità convenuta ritiene, da ultimo, che alla fattispecie in esame non sarebbe applicabile l'art. 118 del D.lgs 163/2006 che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti all'appaltatore in attesa del pagamento dei subappaltatori. Sostiene, infatti, che l'art. 239 del codice ratione temporis vigente, attribuiva all'Amministrazione la facoltà di transigere le controversie in corso, senza che in relazione a tali fattispecie potesse venire in rilievo l'art. 118, comma 3, applicabile unicamente ai pagamenti dei S.A.L. nel corso dell'esecuzione del contratto.
Anche tale argomento non trova fondamento, atteso che l'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 detta una disciplina di tutela a favore dei subappaltatori di un pubblico appalto, stabilendo che il bando di gara e, poi, il contratto, devono prevedere, in alternativa, o il pagamento diretto in loro favore dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o la prova a carico dell'appaltatore dell'avvenuto loro pagamento. In quest'ultimo caso è sancito l'obbligo, in capo all'appaltatore, “di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”.
La recente giurisprudenza di merito ha, infatti, chiarito che nell'art. 118 D.lgs. 163/2006 si ravvisa “il dovere della stazione appaltante di verificare sempre l'avvenuto tempestivo pagamento del subappaltatore, verifica che poi costituisce il dovuto controllo in ordine alla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali” (cfr. Tribunale Roma, sent. 8 aprile 2021 n. 5944). La stazione appaltante deve perciò sempre verificare l'avvenuto tempestivo pagamento del subappaltatore: tale verifica rientra nel doveroso controllo sulla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali ed esclude la configurabilità di una sua responsabilità ex art. 2043 c.c. per lesione colposa del diritto di credito del terzo (cfr. Tribunale Roma, sez. II, 27 settembre 2022, n. 13949).
Alla luce di quanto dette deve ritenersi, quindi, che la condotta adottata dalla Stazione Appaltante, che ha fatto sì che il attore, per effetto della insolvenza di RS OM CP_3
successivamente manifestatasi, perdesse la possibilità di soddisfare il proprio credito, integra la lesione del diritto di credito di con la conseguente responsabilità extracontrattuale dell'Autorità CP_1
Portuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.
La condotta dell'Autorità Portuale è stata lesiva del credito in sé, a prescindere dalle ragioni fattuali che, a valle del pagamento all'appaltatore, potrebbero avere causato l'inadempienza di RS
OM.
Tali ragioni non avrebbero avuto incidenza sul diritto di credito di ove l'Autorità Portuale, CP_1
trovandosi obbligato per legge ad adottare un determinato comportamento (pagamento diretto al subappaltatore o sospensione di quello all'appaltatore), non avesse invece optato per la violazione di pagina 9 di 10 tale obbligo (cfr. Relazione n. 22 del Curatore del Curatore del del Parte_7
23/10/2019 sub doc. 6 cit.).
L'efficacia causale di tale violazione di legge fa sì che essa si ponga come causa efficiente e diretta della lesione del credito, in quanto ogni altra eventuale causa di inadempimento, quale eventuali difficoltà finanziarie di RS OM, negligente gestione finanziaria, distrazione di somme ad altri fini ecc., non avrebbe potuto avere incidenza alcuna sul credito in quanto già soddisfatto.
Ed infatti, laddove l'Autorità Portuale si fosse conformata al precetto di cui all'art. 118, comma 3, già oggetto di analisi ed avesse direttamente pagato il subappaltatore, l'insolvenza di RS
OM non avrebbe causato la mancata soddisfazione del credito di CP_1
Come ormai affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, la configurazione della responsabilità civile per lesione di un diritto di credito è subordinata all'individuazione di due presupposti: a) la sussistenza di una connessione oggettiva tra evento imputabile al terzo e lesione del credito, b) la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del terzo.
Essendo invocata la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. per lesione del credito, non rileva poi la circostanza per cui il non avesse dovuto ricevere direttamente i pagamenti dalla CP_3
Stazione appaltante, in quanto è fatta valere una responsabilità che – prescindendo dall'esistenza di una relazione contrattuale diretta – consiste nel pregiudizio subito dal soggetto danneggiato ad una propria ragione di credito da parte di un terzo estraneo al rapporto giuridico nel quale tale credito trae origine.
L'Autorità va pertanto condannata al pagamento in Parte_2
favore di parte attrice della somma di € 1.634.750,52, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3776/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
AN l' al pagamento in favore di Parte_2
parte attrice della somma di € 1.634.750,52, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
AN parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in
€ 1.713,00 per spese e € 15.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania,l'8 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
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