TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/04/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1823/2021 R.G.
TRA
– in persona del Sindaco pro tempore – rappresentato e difeso, Parte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli Avv.ti
Ernesta Iuorio e Carla Concilio dell'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in alla Piazza Aldo Moro, 1 Parte_1
– attore – opponente –
CONTRO
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
– rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Vincenzo Landi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla Via Serroni, n. 43 Parte_1
1 – convenuta – opposta –
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2658/2020, reso dal Tribunale di
Salerno in data 3 Dicembre 2020 e notificato in data 19 Gennaio 2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza dell'1 Aprile 2025, all'esito della discussione, il Giudice decide la presente controversia dando pubblicamente lettura del dispositivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il di proponeva Pt_1 Parte_1
opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 2658/2020, reso dal Tribunale di Salerno in forma esecutiva in data 3 Dicembre 2020 e notificato in data 19 Gennaio 2021, con il quale,
ad istanza della , gli era ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma di € 41.344,09, oltre accessori, a titolo di canoni di locazione, penali ed interessi non corrisposti. Deduceva l'opponente l'inopponibilità del credito azionato dalla ricorrente
, nella qualità di cessionaria del credito vantato dal CP_1 Controparte_1
cedente ed originario creditore Sig. , per violazione dell'art. 69, comma Parte_2
primo, del R.D. 2440/1923, a mente del quale l'opponibilità della cessione al creditore presuppone che la stessa sia stata redatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Eccepiva altresì il mancato assenso alla cessione del contratto da parte del
[...]
, instando conseguentemente per la revoca del decreto ingiuntivo impugnato, Parte_1
previa sospensione della provvisoria esecuzione, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la ricorrente Controparte_1
deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione ed instando per il rigetto
[...]
della stessa con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ..
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo,
disposto il mutamento del rito, stante la natura locatizia del credito, con assegnazione di termine alle parti per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria, la causa perveniva all'udienza di discussione dell'1 Aprile 2025
ed ivi era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza, presenti i procuratori delle parti.
L'opposizione deve essere dichiarata improcedibile in quanto tardivamente proposta.
Trattandosi, infatti, di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di canoni di locazione,
essa era soggetta al rito locativo ex art. 447 bis cod. proc. civ. e doveva essere dunque proposta con ricorso, depositato in cancelleria entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo e non invece, come erroneamente avvenuto, con atto di citazione.
Peraltro la Suprema Corte ha precisato a questo riguardo che la citazione può tenere luogo,
ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, del tempestivo deposito del ricorso, qualora la sua notificazione sia seguita l'iscrizione a ruolo ed il suo deposito entro il termine di legge,
poiché in questo modo la forma dell'opposizione, pur se erronea, non impedisce comunque il raggiungimento dello scopo dell'atto ai fini della tempestività dell'opposizione (cfr.;
Cass. Civ., 15 aprile 1985, n. 2496; Cass. Civ., 6 giugno 1988, n. 3828; Cass. Civ., 9 giugno
1989, n. 2801).
Orbene nel caso di specie la notificazione del decreto ingiuntivo opposto è avvenuta, per come documentato in atti, in data 19 Gennaio 2021. La notificazione dell'atto di citazione
3 alla controparte è avvenuta in data 25 Febbraio 2021 e l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 5 Marzo 2021, cioè oltre il quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto ingiuntivo (termine scadente in data 1° Marzo 2021).
L'opposizione è dunque tardiva, essendo il decreto ingiuntivo già passato in giudicato al momento della sua proposizione, e va dunque dichiarata improcedibile. Ogni ulteriore questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte attrice (in senso formale) al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte convenuta
(in senso formale), stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal
D.M. 147 del 13 Agosto 2022 scaglione di riferimento da € 26.001,00 ad € 52.000,00 –
riduzione del 50% trattandosi di pronuncia in rito.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1823/2021, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza,
difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione formulata da parte attrice-opponente, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto
2) DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2658/2020, reso dal
Tribunale di Salerno in data 3 Dicembre 2020 e notificato in data 19 Gennaio 2021;
4 3) CONDANNA l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.950,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito di parte opposta Avv. Vincenzo Landi;
Riserva gg. 15 per il deposito della sentenza.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 1 Aprile 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1823/2021 R.G.
TRA
– in persona del Sindaco pro tempore – rappresentato e difeso, Parte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli Avv.ti
Ernesta Iuorio e Carla Concilio dell'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in alla Piazza Aldo Moro, 1 Parte_1
– attore – opponente –
CONTRO
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
– rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Vincenzo Landi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla Via Serroni, n. 43 Parte_1
1 – convenuta – opposta –
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2658/2020, reso dal Tribunale di
Salerno in data 3 Dicembre 2020 e notificato in data 19 Gennaio 2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza dell'1 Aprile 2025, all'esito della discussione, il Giudice decide la presente controversia dando pubblicamente lettura del dispositivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il di proponeva Pt_1 Parte_1
opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 2658/2020, reso dal Tribunale di Salerno in forma esecutiva in data 3 Dicembre 2020 e notificato in data 19 Gennaio 2021, con il quale,
ad istanza della , gli era ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma di € 41.344,09, oltre accessori, a titolo di canoni di locazione, penali ed interessi non corrisposti. Deduceva l'opponente l'inopponibilità del credito azionato dalla ricorrente
, nella qualità di cessionaria del credito vantato dal CP_1 Controparte_1
cedente ed originario creditore Sig. , per violazione dell'art. 69, comma Parte_2
primo, del R.D. 2440/1923, a mente del quale l'opponibilità della cessione al creditore presuppone che la stessa sia stata redatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Eccepiva altresì il mancato assenso alla cessione del contratto da parte del
[...]
, instando conseguentemente per la revoca del decreto ingiuntivo impugnato, Parte_1
previa sospensione della provvisoria esecuzione, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la ricorrente Controparte_1
deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione ed instando per il rigetto
[...]
della stessa con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ..
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo,
disposto il mutamento del rito, stante la natura locatizia del credito, con assegnazione di termine alle parti per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria, la causa perveniva all'udienza di discussione dell'1 Aprile 2025
ed ivi era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza, presenti i procuratori delle parti.
L'opposizione deve essere dichiarata improcedibile in quanto tardivamente proposta.
Trattandosi, infatti, di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di canoni di locazione,
essa era soggetta al rito locativo ex art. 447 bis cod. proc. civ. e doveva essere dunque proposta con ricorso, depositato in cancelleria entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo e non invece, come erroneamente avvenuto, con atto di citazione.
Peraltro la Suprema Corte ha precisato a questo riguardo che la citazione può tenere luogo,
ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, del tempestivo deposito del ricorso, qualora la sua notificazione sia seguita l'iscrizione a ruolo ed il suo deposito entro il termine di legge,
poiché in questo modo la forma dell'opposizione, pur se erronea, non impedisce comunque il raggiungimento dello scopo dell'atto ai fini della tempestività dell'opposizione (cfr.;
Cass. Civ., 15 aprile 1985, n. 2496; Cass. Civ., 6 giugno 1988, n. 3828; Cass. Civ., 9 giugno
1989, n. 2801).
Orbene nel caso di specie la notificazione del decreto ingiuntivo opposto è avvenuta, per come documentato in atti, in data 19 Gennaio 2021. La notificazione dell'atto di citazione
3 alla controparte è avvenuta in data 25 Febbraio 2021 e l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 5 Marzo 2021, cioè oltre il quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto ingiuntivo (termine scadente in data 1° Marzo 2021).
L'opposizione è dunque tardiva, essendo il decreto ingiuntivo già passato in giudicato al momento della sua proposizione, e va dunque dichiarata improcedibile. Ogni ulteriore questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte attrice (in senso formale) al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte convenuta
(in senso formale), stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal
D.M. 147 del 13 Agosto 2022 scaglione di riferimento da € 26.001,00 ad € 52.000,00 –
riduzione del 50% trattandosi di pronuncia in rito.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1823/2021, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza,
difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione formulata da parte attrice-opponente, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto
2) DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2658/2020, reso dal
Tribunale di Salerno in data 3 Dicembre 2020 e notificato in data 19 Gennaio 2021;
4 3) CONDANNA l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.950,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito di parte opposta Avv. Vincenzo Landi;
Riserva gg. 15 per il deposito della sentenza.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 1 Aprile 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
5