Art. 20.
Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco numero 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco numero 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.