Articolo 20 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 19Articolo 21
Versione
15 luglio 1964
Art. 20.
Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco numero 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964