Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/2023, n. 16168
CASS
Sentenza 8 giugno 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, con riferimento al ricorso R.G. 3559/2017. Le parti in causa, da un lato, una cooperativa agricola e, dall'altro, una banca, hanno sollevato questioni giuridiche riguardanti la cancellazione di iscrizioni ipotecarie e il risarcimento danni. La cooperativa ha chiesto la conferma di un provvedimento cautelare per la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale dei Rischi e il risarcimento per danni subiti, sostenendo di aver effettuato un'offerta reale del debito. La banca, invece, ha contestato la legittimità delle richieste, sostenendo che le offerte non coprivano l'intero debito.

Il giudice ha accolto parzialmente le richieste della cooperativa, riducendo l'importo del risarcimento e rigettando la domanda di cancellazione delle ipoteche, ritenendo che le offerte non fossero sufficienti a estinguere il debito. La Corte ha argomentato che, nonostante le pretese della cooperativa, non era stata dimostrata la sussistenza di un danno risarcibile, e ha ritenuto inammissibile la richiesta di risarcimento per un importo significativamente maggiore. La decisione si basa su un'analisi approfondita delle prove e delle normative applicabili, evidenziando l'impossibilità di riesaminare il merito in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/2023, n. 16168
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16168
    Data del deposito : 8 giugno 2023

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