CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/2023, n. 16168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16168 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso R.G. 3559/2017 proposto da: COOPERATIVA AGRICOLA PERCIATA S.R.L. , FUNDARO' GIOVANNI, FUNDARO' NN IA, FUNDARO' CA, FUNDARO' VE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 32, presso lo studio dell'avvocato PATRICIA IA CR CH, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato IU CH;
-ricorrente / c.ricorrenti a ric. incidentale- contro BANCA DON RI – CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE - SOC. COOP., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SAVINI 55, presso lo studio dell'avvocato CARLO D’ERRICO, rappresentata e difesa dall’avvocato ACHILLE PIRITORE, -controricorrente/ric. incidentali- avverso la sentenza n. 2119/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/11/2016; Civile Sent. Sez. 2 Num. 16168 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA IA Relatore: GRASSO IU Data pubblicazione: 08/06/2023 2 di 14 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2023 dal Consigliere Dott. IU GRASSO;
FATTI DI CAUSA 1. Giovanni, Saverio, Franca, AN IA Fundarò, ON AS, Società Cooperativa Agricola Perciata a r.l. citarono in giudizio la Banca ON IZ – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale- Società Cooperativa, chiedendo che il Tribunale confermasse il provvedimento cautelare con il quale era stata ordinata la cancellazione dagli archivi informatici della Centrale dei Rischi il nominativo degli attori, condannasse la convenuta al risarcimento del danno subito e ordinasse la cancellazione delle ipoteche iscritte, avendo gli esponenti provveduto a fare offerta reale del residuo debito derivante da mutuo. 2. Il Tribunale accolse la prima domanda, quantificò in € 50.000,00 per ciascuno degli attori l’entità del risarcimento;
rigettò la chiesta cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e dichiarò inammissibile, per tardività la domanda risarcitoria proposta dalla Cooperativa Agricola per € 8.129.618,43. 3. La Corte d’appello di Palermo, adita in via principale dalla Banca e invia incidentale dagli attori, in parziale accoglimento dell’appello principale, ridusse a € 5.000,00 la misura del risarcimento del danno per ciascuno degli appellanti incidentali;
dichiarata ammissibile la domanda della Cooperativa Agricola, la rigettò, tuttavia, nel merito. 4. Gli appellati-appellanti incidentali (ad ON AS, nelle more deceduta, sono subentrati i Fundarò) ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi. La Banca ON IZ resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale fondato su tre motivi. I ricorrenti principali hanno depositato controricorso avverso il ricorso incidentale, nonché controricorso avverso il ricorso incidentale. 3 di 14 Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. La Banca don IZ ha depositato memoria. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1209, 1210 cd. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. I ricorrenti assumono che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale e dalla Corte locale, tenuto conto dei contributi versati dalla Regione Sicilia alla Banca, l’offerta reale degli esponenti andava convalidata, non essendo costoro più debitori dell’Istituto; ciò in conformità alle risultanze della c.t.u.; di conseguenza, si sarebbe dovuto, del pari, disporre la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie. 5.1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità. La Corte d’appello, sulla base delle indagini peritali (ordinanza del 12/2/2016), ha concluso nel senso che <>. I ricorrenti nel contestare la decisione conforme (sul punto) di primo e secondo grado, invocano, nella sostanza, un nuovo e inammissibile vaglio di merito, sulla base di spurie tabelle, che si assumono tratte dalla consulenza, la cui interpretazione e il cui apprezzamento implicherebbero, appunto, un nuovo giudizio di merito. 4 di 14 È del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 6. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. 104/1996 [“rectius”: 108/1996] e della L. Regione Sicilia n. 31/1991, art. 4, per avere la Corte di Palermo rigettato il terzo motivo incidentale con il quale, in riforma della sentenza di primo grado, era stata chiesta <<la restituzione di quanto indebitamente percepito dalla banca in violazione della legge 104 96; e per avere omesso considerare gli articoli 7 10 dei contratti mutuo consolidamento passività agrarie inter partes del 12 01 1996>>. Con il motivo in esame si afferma che il tasso applicato al contratto di mutuo nella misura del 12,85% superava la soglia usuraria. La circostanza che solo la quota parte del 3,25% era a carico dei mutuatari, stante che il residuo era stato corrisposto dalla Regione Sicilia, non poteva assumere rilievo in quanto il contributo previsto dalla legge regionale era ad esclusivo favore dei mutuatari ed era stato incamerato dalla Banca solo in forza di un mandato irrevocabile all’incasso rilasciato dai mutuatari. A costoro, pertanto, andava restituito quanto percepito dal mutuante oltre la soglia usuraria, nelle misure quantificate in ricorso. 6.1. La doglianza deve essere disattesa. I ricorrenti pretendono, a tutto concedere, gli vengano “restituite”, quale quota d’interesse sopra soglia, somme da loro in 5 di 14 effetti mai corrisposte. L’accoglimento della pretesa implicherebbe una ingiusta locupletazione. 7. Con il terzo motivo i ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata di avere omesso di considerare fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La Corte di Palermo, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, dopo avere confermato l’inammissibilità della domanda risarcitoria della Cooperativa Agricola per l’ammontare di € 8.129.618,43, aveva giudicato ammissibile la pretesa risarcitoria della predetta società limitatamente all’ammontare di € 500.000,00 domandato in citazione. Tuttavia, aveva giudicato non provato il danno lamentato dalla anzidetta società, rigettandone, quindi, la domanda. Sotto un primo profilo i ricorrenti deducono l’erroneità della pronuncia nella parte in cui limita a € 500.000,00 la pretesa risarcitoria scrutinabile della Cooperativa Agricola. La quantificazione in sede di precisazione delle conclusioni del danno patito dalla Cooperativa in complessivi € 8.129.618,43 (di cui € 4.219.745,62 per danno economico, € 1.300.000,00 per danno patrimoniale, € 2.109872,81 per danno da ripristino operatività, € 500.000,00 per danno alla reputazione commerciale) non costituiva domanda nuova, ma una mera, consentita, “emendatio”. Sotto altro profilo contestano il vaglio istruttorio, sulla base del quale la Corte locale è giunta a negare la sussistenza del danno in capo alla Cooperativa. Per un verso, il danno alla reputazione avrebbe dovuto considerarsi in “re ipsa”. Per altro verso, l’istruttoria (della quale il ricorso riporta un congerie di risultanze, ricavate dalle prove orali e dalla consulenza tecnica) aveva pienamente dimostrato il danno sofferto dalla Cooperativa, a cagione dell’imprudente segnalazione 6 di 14 effettuata dalla Banca. Danno che si era concretizzato in mancate opportunità di transazioni commerciali, in mancato accesso a finanziamenti agevolati o in parte a fondo perduto, in perdita di competitività sul mercato e d’immagine. La circostanza, poi, che la Banca d’Italia con comunicazione del 28/5/2003 avesse evidenziato che i Fundarò/AS alla data del 31/3/2003 risultavano segnalati tra le posizioni a rischio con tensione di utilizzo non aveva il significato che gli era stato attribuito dalla sentenza impugnata, stante che la “tensione d’utilizzo” altro non significa che il cliente bancario sta utilizzando al massimo il fido che gli è stato accordato. Di conseguenza, fino all’illecita e illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, i ricorrenti godevano di pieno credito da parte del sistema bancario. Da ciò conseguiva l’erroneità del “quantum” del risarcimento rideterminato in € 5.000,00 per ciascuna delle persone fisiche ricorrenti. 7.1. Il complesso censorio non merita di essere accolto. L’infondatezza delle critiche mosse alla decisione nella parte in cui ha negato la sussistenza di un danno risarcibile in capo alla Cooperativa Agricola assorbe il primo profilo di doglianza, con il quale s’invoca qualificarsi quale mera “emendatio” la domanda risarcitoria in favore della Cooperativa Agricola per un ammontare superiore agli otto milioni di euro. 7.1.2. Come si è anticipato con il motivo in rassegna si sostiene essere in presenza di un danno in “re ipsa” <> della società cooperativa, sulla base della giurisprudenza di legittimità. I precedenti evocati non sono pertinenti. Invero, la sentenza n. 1103, 5/11/1998 della Prima Sezione (conf. Cass. n. 4881/2001) si occupò delle conseguenze della ben diversa ipotesi dell’ingiusto protesto cambiario, che, conferendo pubblicità "ipso facto" all'insolvenza del debitore, non è destinato 7 di 14 ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale/imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda - di indubitabile discredito - tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato, ed ove privo di una conseguente, efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione al protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali. Ne consegue che, qualora l'illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quello alla reputazione, il danno, da ritenersi "in re ipsa", andrà senz'altro risarcito senza che incomba, sul danneggiato, l'onere di fornire la prova della sua esistenza, mentre nella (diversa) ipotesi in cui sia dedotta specificamente una lesione della reputazione commerciale per effetto dell'illegittimità del protesto, quest'ultima costituirà semplice indizio dell'esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione cui inerisce. Risulta chiaro che non trattasi di vicende sovrapponibili: qui non si è in materia di protesto cambiario, che lede l’onore e la reputazione del debitore come persona, che non ha onorato la firma. L’ipotizzabilità della categoria del danno in “re ipsa” viene circoscritta, appunto, alla lesione dell’onore e della reputazione, entrambi offesi dal disdoro all’onore e alla reputazione derivante dal protesto. Qui, ben diversamente, trattavasi di dimostrare il danno patrimoniale, sia pure attraverso presunzioni, concretizzatosi nel peggioramento della affidabilità commerciale (Cass. n. 3133/2020), che sarebbe derivato alla Cooperativa Agricola dall’iscrizione presso la Centrale dei Rischi. 8 di 14 Una tale dimostrazione, sulla base del vaglio delle emergenze di causa, in questa sede incensurabile, è stato escluso dalla Corte di merito. In una sorta d’anomalo terzo grado con il motivo s’invoca un inammissibile riesame di merito, peraltro sulla base di sfuri e parziali rinvii al materiale istruttorio. 7.1.3. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831). Il motivo, ben lungi dall’avere evidenziato un fatto storico di tal fatta, pretermesso dal giudice, invoca un nuovo giudizio di merito, al quale assegnare un nuovo vaglio probatorio, in altri termini, non evidenzia un fatto decisivo ignorato, ma esige una nuova calibratura delle acquisizioni probatorie, una diversa opzione ricognitiva della vicenda, in questa sede non consentita. 9 di 14 7.1.4. Analogamente incensurabile deve dirsi la scelta del Giudice d’appello di quantificare il danno alla reputazione commerciale delle persone fisiche ricorrenti in € 5.000,00 per ciascuna. Risulta frutto d’un apprezzamento ragionevole, non sindacabile, aver mitigato l’entità del risarcimento quantificato dal Tribunale, evidenziandosi anche che altre banche avevano comunicato alla Banca d’Italia “sofferenze” e che, quindi, si era in presenza di una credibilità commerciale incrinata;
oltre a doversi tener conto del fatto che la iscrizione alla Centrale dei Rischi era stata con tempestività cautelativamente sospesa dal Tribunale, su ricorso degli interessati, già nell’aprile del 2004. Val la pena soggiungere che il rischio segnalato da altri istituti di credito per “tensione d’utilizzo”, altro non significa che il soggetto trovavasi esposto bancariamente nella massima misura, quindi, versando, per un verso, in una condizione di elevato rischio specifico e, per altro verso, nell’impossibilità di attingere ad ulteriore fido bancario. 8. Il quarto motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 91 cod. proc. civ. per essere state compensate le spese dei due giudizi di merito e poste a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della c.t.u., sul presupposto che l’appello principale della Banca ON IZ avrebbe dovuto essere rigettato e quello incidentale degli odierni ricorrenti accolto, all’evidenza, è inammissibile, in quanto non configurabile come un vero autonomo motivo, trattandosi di conseguenza collegata all’auspicato successo pieno non avveratosi. 9. Con il primo motivo del ricorso incidentale la Banca don IZ denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché <<omessa insufficiente e contraddittoria motivazione – omesso errato esame di documenti prodotti errata valutazione delle risultanze ctu>>. 10 di 14 La ricorrente incidentale espone che sulla base delle emergenze di causa (relazione delle c.t.u. e annotazioni bancarie sottoscritte) e della segnalazione da parte della Banca d’Italia sussistevano le condizioni per procedere all’iscrizione presso gli archivi informatici della Centrale dei Rischi. 9.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, non può non evidenziarsi la evocazione di un vizio non previsto della legge e comunque formulato in forma irriducibilmente contraddittoria. Non solo l’ipotesi dell’insufficiente e contraddittoria motivazione non è prevista quale vizio deducibile dal vigente n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., ma l’avere evocato l’omesso esame di documenti in uno al loro errato esame integra un irriducibile vizio logico, che non consentirebbe comunque di vagliare la doglianza, essendo ovvio che se si verte in presenza di omesso esame non ci si può, allo stesso tempo, dolere di un erroneo esame. A tutto concedere, non è dato cogliere dove e quando i documenti richiamati abbiano formato oggetto di discussione tra le parti;
né l’aver evocato piuttosto genericamente le relazioni peritali, perciò stesso, consente a questa Corte di prendere in esame il vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo. In definitiva, la critica non attinge con la necessaria specificità, sotto il profilo consentito dall’ipotesi di cui al citato n. 5, la motivazione della sentenza d’appello, la quale, dopo aver chiarito che la segnalazione traeva origine da due fattori: a) la comunicazione della Banca d’Italia del 28/5/2003, con la quale si poneva in rilievo che erano <<emerse situazioni di rischio segnalate in sofferenza da altre banche e mantenute fra gli impieghi vivi codesta azienda nonché diverse partite con sintomi potenziale anomalia>>; b) il ritardato pagamento di due rate del mutuo. Si era, tuttavia, appurato che le segnalazioni alla Centrale dei Rischi erano avvenute tutte in epoca antecedente alla comunicazione di 11 di 14 cui sopra della Banca d’Italia; inoltre <<l’unica rata di mutuo posta a carico degli appellati e scaduta era la terza (scaduta il 31 dicembre 2002 ai sensi dell’art. 16 della lr siciliana n. 21 del 10 12 2001) atteso che quarta (con scadenza al gennaio 2003) stata prorogata 30 giugno 2004 dall’art. 5 17 aprile 2003). le precedenti contestazioni richieste pagamento banca regolarmente effettuava, erano relative alla quota posto regione siciliana, ritardava i pagamenti, dunque tali mancati pagamenti non possono essere considerati sintomo grave difficoltà economica odierni appellanti incidentali valutabile fini dell’iscrizione centrale rischi. nessuna prova, inoltre, è fornita dalla in ordine ad ulteriori elementi comprovanti una situazione o incapacità transitoria adempiere alle obbligazioni assunte se esclusivamente ritardato>>. Anche in questo caso deve registrarsi il tentativo di accedere a un improprio giudizio di terzo grado, che rimetta in discussione il vaglio delle emergenze istruttorie di causa. Invero, la ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come risaputo, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che 12 di 14 in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). Infine, va soggiunto che sul punto si registra la conformità della sentenza d’appello a quella di primo grado (cd. doppia conforme), trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ. Il ricorrente in cassazione, pertanto, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto 13 di 14 dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 10. Con il secondo motivo incidentale viene denunciata violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 e 1226 cod. civ., nonché, anche in questo caso, <<omessa insufficiente e contraddittoria motivazione – omesso errato esame di documenti prodotti errata valutazione delle risultanze ctu>>. La ricorrente incidentale nega essere stata raggiunta la prova del danno patito dai ricorrenti principali, pur nella misura ridotta dalla Corte d’appello, la quale non aveva tenuto conto che non era stato dimostrato alcun danno all’immagine, che i predetti erano già stati segnalati da altre banche e che al momento della segnalazione erano d’età avanzata tale da doversi escludere un sofferto danno. 10.1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità per le medesime ragioni esposte al motivo in precedenza esaminato: anche in questo caso, invero, s’invoca un improprio riesame di merito. 11. Il terzo motivo, con il quale viene rivendicato il favore delle spese, non costituisce un motivo di ricorso, ma un mero auspicio: ove vittoriosa la ricorrente incidentale avrebbe avuto diritto al favore delle spese. 12. Stante l’epilogo le spese del giudizio di legittimità possono integralmente compensarsi tra le parti, entrambe soccombenti. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali e di quella incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello 14 di 14 incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa per intero le spese legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali e di quella incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2023.
-ricorrente / c.ricorrenti a ric. incidentale- contro BANCA DON RI – CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE - SOC. COOP., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SAVINI 55, presso lo studio dell'avvocato CARLO D’ERRICO, rappresentata e difesa dall’avvocato ACHILLE PIRITORE, -controricorrente/ric. incidentali- avverso la sentenza n. 2119/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/11/2016; Civile Sent. Sez. 2 Num. 16168 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA IA Relatore: GRASSO IU Data pubblicazione: 08/06/2023 2 di 14 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2023 dal Consigliere Dott. IU GRASSO;
FATTI DI CAUSA 1. Giovanni, Saverio, Franca, AN IA Fundarò, ON AS, Società Cooperativa Agricola Perciata a r.l. citarono in giudizio la Banca ON IZ – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale- Società Cooperativa, chiedendo che il Tribunale confermasse il provvedimento cautelare con il quale era stata ordinata la cancellazione dagli archivi informatici della Centrale dei Rischi il nominativo degli attori, condannasse la convenuta al risarcimento del danno subito e ordinasse la cancellazione delle ipoteche iscritte, avendo gli esponenti provveduto a fare offerta reale del residuo debito derivante da mutuo. 2. Il Tribunale accolse la prima domanda, quantificò in € 50.000,00 per ciascuno degli attori l’entità del risarcimento;
rigettò la chiesta cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e dichiarò inammissibile, per tardività la domanda risarcitoria proposta dalla Cooperativa Agricola per € 8.129.618,43. 3. La Corte d’appello di Palermo, adita in via principale dalla Banca e invia incidentale dagli attori, in parziale accoglimento dell’appello principale, ridusse a € 5.000,00 la misura del risarcimento del danno per ciascuno degli appellanti incidentali;
dichiarata ammissibile la domanda della Cooperativa Agricola, la rigettò, tuttavia, nel merito. 4. Gli appellati-appellanti incidentali (ad ON AS, nelle more deceduta, sono subentrati i Fundarò) ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi. La Banca ON IZ resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale fondato su tre motivi. I ricorrenti principali hanno depositato controricorso avverso il ricorso incidentale, nonché controricorso avverso il ricorso incidentale. 3 di 14 Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. La Banca don IZ ha depositato memoria. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1209, 1210 cd. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. I ricorrenti assumono che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale e dalla Corte locale, tenuto conto dei contributi versati dalla Regione Sicilia alla Banca, l’offerta reale degli esponenti andava convalidata, non essendo costoro più debitori dell’Istituto; ciò in conformità alle risultanze della c.t.u.; di conseguenza, si sarebbe dovuto, del pari, disporre la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie. 5.1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità. La Corte d’appello, sulla base delle indagini peritali (ordinanza del 12/2/2016), ha concluso nel senso che <
oltre a doversi tener conto del fatto che la iscrizione alla Centrale dei Rischi era stata con tempestività cautelativamente sospesa dal Tribunale, su ricorso degli interessati, già nell’aprile del 2004. Val la pena soggiungere che il rischio segnalato da altri istituti di credito per “tensione d’utilizzo”, altro non significa che il soggetto trovavasi esposto bancariamente nella massima misura, quindi, versando, per un verso, in una condizione di elevato rischio specifico e, per altro verso, nell’impossibilità di attingere ad ulteriore fido bancario. 8. Il quarto motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 91 cod. proc. civ. per essere state compensate le spese dei due giudizi di merito e poste a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della c.t.u., sul presupposto che l’appello principale della Banca ON IZ avrebbe dovuto essere rigettato e quello incidentale degli odierni ricorrenti accolto, all’evidenza, è inammissibile, in quanto non configurabile come un vero autonomo motivo, trattandosi di conseguenza collegata all’auspicato successo pieno non avveratosi. 9. Con il primo motivo del ricorso incidentale la Banca don IZ denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché <<omessa insufficiente e contraddittoria motivazione – omesso errato esame di documenti prodotti errata valutazione delle risultanze ctu>>. 10 di 14 La ricorrente incidentale espone che sulla base delle emergenze di causa (relazione delle c.t.u. e annotazioni bancarie sottoscritte) e della segnalazione da parte della Banca d’Italia sussistevano le condizioni per procedere all’iscrizione presso gli archivi informatici della Centrale dei Rischi. 9.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, non può non evidenziarsi la evocazione di un vizio non previsto della legge e comunque formulato in forma irriducibilmente contraddittoria. Non solo l’ipotesi dell’insufficiente e contraddittoria motivazione non è prevista quale vizio deducibile dal vigente n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., ma l’avere evocato l’omesso esame di documenti in uno al loro errato esame integra un irriducibile vizio logico, che non consentirebbe comunque di vagliare la doglianza, essendo ovvio che se si verte in presenza di omesso esame non ci si può, allo stesso tempo, dolere di un erroneo esame. A tutto concedere, non è dato cogliere dove e quando i documenti richiamati abbiano formato oggetto di discussione tra le parti;
né l’aver evocato piuttosto genericamente le relazioni peritali, perciò stesso, consente a questa Corte di prendere in esame il vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo. In definitiva, la critica non attinge con la necessaria specificità, sotto il profilo consentito dall’ipotesi di cui al citato n. 5, la motivazione della sentenza d’appello, la quale, dopo aver chiarito che la segnalazione traeva origine da due fattori: a) la comunicazione della Banca d’Italia del 28/5/2003, con la quale si poneva in rilievo che erano <<emerse situazioni di rischio segnalate in sofferenza da altre banche e mantenute fra gli impieghi vivi codesta azienda nonché diverse partite con sintomi potenziale anomalia>>; b) il ritardato pagamento di due rate del mutuo. Si era, tuttavia, appurato che le segnalazioni alla Centrale dei Rischi erano avvenute tutte in epoca antecedente alla comunicazione di 11 di 14 cui sopra della Banca d’Italia; inoltre <<l’unica rata di mutuo posta a carico degli appellati e scaduta era la terza (scaduta il 31 dicembre 2002 ai sensi dell’art. 16 della lr siciliana n. 21 del 10 12 2001) atteso che quarta (con scadenza al gennaio 2003) stata prorogata 30 giugno 2004 dall’art. 5 17 aprile 2003). le precedenti contestazioni richieste pagamento banca regolarmente effettuava, erano relative alla quota posto regione siciliana, ritardava i pagamenti, dunque tali mancati pagamenti non possono essere considerati sintomo grave difficoltà economica odierni appellanti incidentali valutabile fini dell’iscrizione centrale rischi. nessuna prova, inoltre, è fornita dalla in ordine ad ulteriori elementi comprovanti una situazione o incapacità transitoria adempiere alle obbligazioni assunte se esclusivamente ritardato>>. Anche in questo caso deve registrarsi il tentativo di accedere a un improprio giudizio di terzo grado, che rimetta in discussione il vaglio delle emergenze istruttorie di causa. Invero, la ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come risaputo, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che 12 di 14 in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). Infine, va soggiunto che sul punto si registra la conformità della sentenza d’appello a quella di primo grado (cd. doppia conforme), trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ. Il ricorrente in cassazione, pertanto, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto 13 di 14 dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 10. Con il secondo motivo incidentale viene denunciata violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 e 1226 cod. civ., nonché, anche in questo caso, <<omessa insufficiente e contraddittoria motivazione – omesso errato esame di documenti prodotti errata valutazione delle risultanze ctu>>. La ricorrente incidentale nega essere stata raggiunta la prova del danno patito dai ricorrenti principali, pur nella misura ridotta dalla Corte d’appello, la quale non aveva tenuto conto che non era stato dimostrato alcun danno all’immagine, che i predetti erano già stati segnalati da altre banche e che al momento della segnalazione erano d’età avanzata tale da doversi escludere un sofferto danno. 10.1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità per le medesime ragioni esposte al motivo in precedenza esaminato: anche in questo caso, invero, s’invoca un improprio riesame di merito. 11. Il terzo motivo, con il quale viene rivendicato il favore delle spese, non costituisce un motivo di ricorso, ma un mero auspicio: ove vittoriosa la ricorrente incidentale avrebbe avuto diritto al favore delle spese. 12. Stante l’epilogo le spese del giudizio di legittimità possono integralmente compensarsi tra le parti, entrambe soccombenti. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali e di quella incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello 14 di 14 incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa per intero le spese legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali e di quella incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2023.