Articolo 23 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 22Articolo 24
Versione
13 gennaio 1974
Art. 23. (Trasferimento di attivita' e passivita' conseguenti all'assistenza creditizia)

Sono trasferite all'Opera di previdenza le attivita' e passivita' della "Gestioni dei mutui al personale delle ferrovie dello Stato" e quelle del "Fondo di garanzia cessioni delle ferrovie dello Stato" comprese le somme comunque accantonate sino all'entrata in vigore della presente legge per effetto delle ritenute praticate al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base all' articolo 4 della legge 2 marzo 1954, n. 19 .
Ai trasferimenti patrimoniali previsti nel comma precedente si provvede con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sulla base dei dati consuntivi delle gestioni autonome "Mutui al personale" e "Fondo garanzia cessioni" risultanti dal rendiconto generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974