Sentenza breve 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 28/04/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00501/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Musacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) del decreto di revoca del nulla-osta pratica P-FG/L/Q/2025/-OMISSIS- (lavoratore -OMISSIS-), adottato in data 26/01/2026; 2) del decreto di revoca del nulla osta pratica P-FG/L/Q/2025/100193 (lavoratore-OMISSIS-), adottato in data 26/01/2026; 3) del decreto di revoca del nulla osta pratica P-FG/L/Q/2025/-OMISSIS- (lavoratore -OMISSIS-), adottato in data 26/01/2026; 4) del decreto di revoca del nulla osta pratica P-FG/L/Q/2025/-OMISSIS- (lavoratore -OMISSIS-), adottato in data 26/01/2026; 5) del decreto di revoca del nulla osta pratica P-FG/L/Q/2025/-OMISSIS- (lavoratore -OMISSIS-), adottato in data 26/01/2026; tutti aventi tutti la medesima motivazione;
- nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. EN IE e uditi per le parti, l’avv. dello Stato Piersabino Salvemini, per le Amministrazioni resistenti, nessuno comparso per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1.- Impugnava l’istante datore di lavoro i provvedimenti concernenti la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato stagionale, per l'assunzione di n. 5 lavoratori cittadini egiziani, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
In fatto, deduceva come erronea la determinazione degli uffici dell’amministrazione dell’interno, in quanto l’azienda aveva proceduto all’assolvimento delle formalità preliminari (comunicazioni di assunzione, di reperimento dell’alloggio e dell’attribuzione del codice fiscale), senza poi esser riuscita a completare la procedura di assunzione.
In diritto, censurava: i) la violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 73/2022, convertito, con mod., dalla legge n. 122/2022, in relazione agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998; l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, il difetto di istruttoria, l’illogicità manifesta; ii) il difetto di motivazione, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di proporzionalità; iii) la violazione dell'art. 22, comma 6- bis , d.lgs. n. 286/1998, come mod. dalla legge n. 182/2025, la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento; iv) la violazione dell'art. 21- octies legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per sviamento, la violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione.
2.- Nulla contro-deduceva o depositava la costituita Amministrazione intimata.
3.- Alla fissata camera di consiglio, per la delibazione della domanda cautelare, la causa veniva immediatamente introitata per la decisione con sentenza in forma semplificata.
4.- Il ricorso è infondato.
Il provvedimento di gennaio 2026 gravato dà atto che risulta carente: i) l’asseverazione; ii) il Durc; ragion per cui è stata disposta la revoca del nulla-osta. Sul punto, v’è stata anche idonea interlocuzione procedimentale, senza che le carenze istruttorie fossero sanate.
Peraltro, dalla disamina dei documenti depositati dal ricorrente nell’odierno giudizio, non si rinviene alcun atto di asseverazione; si rintraccia invece un risalente Durc, scaduto al 22 luglio 2025; non si rinvengono modelli DMAG; certo v’è una comunicazione della Prefettura, datata al 2 dicembre 2025, che invitava parte istante all’utilizzo delle nuove modalità applicative, di cui al nuovo portale SPI dedicato (e a non utilizzare, per l’inoltro dei documenti, la PEC); non emerge un DURC aggiornato alla data prossima del novembre-dicembre 2025 o gennaio 2026, quando cioè l’istruttoria era in via di definizione e il provvedimento gravato è stato adottato.
Non compete all’istante svolgere critiche – come ha fatto nell’argomentazione dei motivi di ricorso – all’organizzazione della pubblica amministrazione, che, con le implementate modalità informatico-telematiche, consente di rendere un miglior servizio e al contempo permette una maggiore celerità e accuratezza nella gestione del procedimento.
In via dirimente, va rilevato che parte ricorrente, dopo aver asserito, nella parte iniziale del ricorso, di aver prodotto il DURC, svolge poi la restante difesa, sostenendo che l’amministrazione “ Non ha considerato che il DMAG sostituisce il DURC per le imprese agricole: il ricorrente ha prodotto il DMAG, che costituisce il documento di regolarità contributiva per il settore agricolo ”.
Rileva il Collegio che, in primis , anche per dichiarazione confessoria, il datore di lavoro in questione non ha prodotto nel procedimento alcun DURC (documento unico di regolarità contributiva); in secundis , ha sostenuto che il DMAG (dichiarazione manodopera agricola) sostituisca il DURC e ciò non corrisponde al vero.
Il DMAG è (o, rectius , era) il modello INPS, utilizzato dai datori di lavoro agricolo per dichiarare trimestralmente i dati retributivi e contributivi della manodopera impiegata e, peraltro, non traspaiono tra i documenti depositati nel giudizio alcun modello DMAG. Va poi osservato che, dal gennaio 2020, il DMAG è integrato in “Uniemens/Pos.agri”.
Più specificamente, la circolare INPS n. 65 del 10 maggio 2019 specifica che: “ Per gli anni successivi al 2020 sarà possibile trasmettere flussi di variazione anche relativi agli anni precedenti. Per l’invio dei flussi antecedenti al 2020 si dovrà continuare ad usare l’esistente sistema DMAG trimestrale, che rimarrà appositamente a disposizione dal 2020, ma non permetterà l’invio di DMAG trimestrali per periodi di competenza successivi al 2019 ”.
Quanto alla rilevanza del DURC nella verifica della regolarità contributiva delle aziende agricole, va richiamata la circolare INPS n. 126 del 26 giugno 2015 punto 2.2 (Verifica dei datori di lavoro e dei lavoratori iscritti alla Gestione agricoltura), la quale specifica che: “ La verifica della regolarità delle imprese agricole che occupano alle loro dipendenze operai a tempo determinato e/o indeterminato, a decorrere dal 1° luglio 2015, deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la nuova procedura “Durc On Line” […] ”.
Le suddette circolari dell’INPS riepilogano ed esplicano tutta la normativa applicabile.
Un’azienda agricola può dichiarare come assunti determinati dipendenti, ma poi deve versare i relativi contributi dovuti e la corrispondenza tra il dichiarato e i pagamenti effettuati (e, quindi, la regolarità contributiva) è attestata soltanto dal DURC, che orbene – sia sulla base del provvedimento impugnato sia dal tenore del ricorso proposto – non risulta essere stato esibito, con data di validità.
Né – va ripetuto – è stata data dimostrazione della produzione di una valida asseverazione.
In ultima analisi, il provvedimento impugnato risulta immune dalle censure poste, avendo la pubblica amministrazione dato pedissequa applicazione a quanto previsto dall’art. 42 (Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro) , comma 2, seconda parte, del decreto-legge n. 73/2022, conv., con mod., dalla legge n. 122/2022, anche in relazione all’art. 24 d.lgs. n. 286/1998.
5.- In conclusione, rebus sic stantibus , sulla base della causa petendi , come formulata nella domanda giudiziale proposta, il ricorso si appalesa manifestamente infondato e va respinto.
6.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI ND, Presidente
EN IE, Consigliere, Estensore
EN Mennoia, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| EN IE | VI ND |
IL SEGRETARIO