TAR Bari, sez. III, sentenza breve 28/04/2026, n. 501
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Sentenza breve 28 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito, con mod., dalla l. n. 122/2022, in relazione agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità manifesta

    Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente non abbia prodotto né un DURC valido né un'asseverazione. Ha inoltre chiarito che il DMAG non sostituisce il DURC per le aziende agricole, poiché la regolarità contributiva è attestata esclusivamente dal DURC. Pertanto, la revoca del nulla-osta è stata disposta in conformità alla normativa vigente.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione, eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di proporzionalità

    La motivazione dei provvedimenti di revoca è ritenuta adeguata in quanto basata sulla carenza di documenti essenziali (DURC e asseverazione), come richiesto dalla normativa.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 22, comma 6-bis, d.lgs. n. 286/1998, come mod. dalla l. n. 182/2025, violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

    La decisione si basa sulla mancata produzione della documentazione richiesta, rendendo irrilevante l'invocato principio di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21-octies l. n. 241/1990, eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione

    L'amministrazione ha agito in conformità alla normativa, respingendo le censure relative allo sviamento e al buon andamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza breve 28/04/2026, n. 501
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 501
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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