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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4699 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 05/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4712/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SOLLENA GASPARE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. FURCAS LAURA ed Avv. OLLA Controparte_1
MARINA)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ annulla l'avviso di addebito opposto n. 596-2022-00070651-66-000;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, CP_2
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 13/04/2023, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596-2022-00070651-66-000, notificatole in data 13/03/2023 e con cui l' resistente richiedeva il CP_1 pagamento della somma di euro 12.504,91 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni, interessi e compensi di riscossione per il periodo da 04/2016 a 12/2021, deducendone l'illegittimità in ragione dell'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, nonché in virtù della nullità dell'atto impugnato per la mancanza in esso di elementi previsti dalla legge a pena di nullità.
Tanto dedotto, la ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “… -accertare e dichiarare
l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione della ricorrente alla gestione degli esercenti attività
commerciali; -ritenere quindi non dovuta dal ricorrente la contribuzione richiesta ed annullare in toto la
pretesa contributiva e le connesse sanzioni e somme aggiuntive …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 31/10/2023, l' resistente chiedeva CP_1
rigettarsi il ricorso, rappresentandone l'infondatezza.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta dalle parti ed escussione testimoniale, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Giova premettere che, in sede di note scritte depositate in data 06/01/2025, l' ha chiesto dichiararsi CP_2
cessata la materia del contendere, precisando quanto segue: “… L come sopra rappresentato e difeso, CP_2
prende atto della intervenuta autotutela. La sig.ra è stata cancellata con effetto retroattivo, ne è Pt_1
derivato lo sgravio integrale dell'Ava oggetto di impugnazione ...”.
Or, alla luce di quanto rappresentato e chiesto dall' resistente nelle note scritte testé dette, è evidente CP_1
che l' pur non avendo depositato il provvedimento in autotutela di annullamento dell'avviso di addebito CP_2
opposto (ma “Estratto Escocar” ed “Estratto archivio Art-Com iscrizioni-cancellazioni”), abbia prestato acquiescenza alla domanda attorea di annullamento dell'atto in questa sede contestato.
Non può che derivarne l'annullamento dell'avviso di addebito in questa sede opposto.
Ad abundantiam, si precisa che gli elementi emersi durante la fase istruttoria del giudizio hanno certamente dimostrato il mancato svolgimento da parte della ricorrente di un'attività “commerciale” (men che meno con carattere di abitualità e prevalenza) e la sua estraneità rispetto all'attività di vendita svolta dai due dipendenti,
testimoni (sul punto, difatti, il teste , escusso all'udienza del giorno 11/04/2024, ha Testimone_1
testualmente riferito che: “…LA SIG.RA GARUFO SVOLGE ALL'INTERNO DELLA SOCIETA' IL RUOLO DI
AMMINISTRATORE; … IL LAVORO DI VENDITA VIENE SVOLTO DA ME E DA UNA MIA COLLEGA CHE
SE NE OCCUPA PER LA MATTINA;
… IL PUNTO VENDITA VIENE APERTO DA ME E DALL'ALTRA
DIPENDENTE PERCHE' ABBIAMO LE CHIAVI … GESTIAMO ANCHE LA CHIUSURA DELLA CASSA …”, e la teste , escussa anch'ella alla detta udienza del giorno 11/04/2024, che: “… LA SIG.RA Testimone_2
SVOLGE COMPITI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', NON FREQUENTA IL NEGOZIO, Pt_1
LA CUI ATTIVITA E' SVOLTA DA ME E DAL MIO COLLEGA SPITALIERI …”).
Dunque, gli elementi raccolti nella fase istruttoria del procedimento hanno dimostrato l'insussistenza, nella fattispecie, degli elementi necessari per l'iscrizione e contribuzione alla gestione commercianti, né l'ente previdenziale resistente - sul quale gravava, in verità, l'onere della prova - ha fornito elementi probatori utili al fine di dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria azionata con l'avviso di addebito in questa sede opposto.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 5.201 ad euro 26.000.
◊
Così deciso in Palermo, il giorno 06/11/2025.
IL GOP
EMANUELA LF MA LA FE
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 05/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4712/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SOLLENA GASPARE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. FURCAS LAURA ed Avv. OLLA Controparte_1
MARINA)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ annulla l'avviso di addebito opposto n. 596-2022-00070651-66-000;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, CP_2
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 13/04/2023, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596-2022-00070651-66-000, notificatole in data 13/03/2023 e con cui l' resistente richiedeva il CP_1 pagamento della somma di euro 12.504,91 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni, interessi e compensi di riscossione per il periodo da 04/2016 a 12/2021, deducendone l'illegittimità in ragione dell'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, nonché in virtù della nullità dell'atto impugnato per la mancanza in esso di elementi previsti dalla legge a pena di nullità.
Tanto dedotto, la ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “… -accertare e dichiarare
l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione della ricorrente alla gestione degli esercenti attività
commerciali; -ritenere quindi non dovuta dal ricorrente la contribuzione richiesta ed annullare in toto la
pretesa contributiva e le connesse sanzioni e somme aggiuntive …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 31/10/2023, l' resistente chiedeva CP_1
rigettarsi il ricorso, rappresentandone l'infondatezza.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta dalle parti ed escussione testimoniale, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Giova premettere che, in sede di note scritte depositate in data 06/01/2025, l' ha chiesto dichiararsi CP_2
cessata la materia del contendere, precisando quanto segue: “… L come sopra rappresentato e difeso, CP_2
prende atto della intervenuta autotutela. La sig.ra è stata cancellata con effetto retroattivo, ne è Pt_1
derivato lo sgravio integrale dell'Ava oggetto di impugnazione ...”.
Or, alla luce di quanto rappresentato e chiesto dall' resistente nelle note scritte testé dette, è evidente CP_1
che l' pur non avendo depositato il provvedimento in autotutela di annullamento dell'avviso di addebito CP_2
opposto (ma “Estratto Escocar” ed “Estratto archivio Art-Com iscrizioni-cancellazioni”), abbia prestato acquiescenza alla domanda attorea di annullamento dell'atto in questa sede contestato.
Non può che derivarne l'annullamento dell'avviso di addebito in questa sede opposto.
Ad abundantiam, si precisa che gli elementi emersi durante la fase istruttoria del giudizio hanno certamente dimostrato il mancato svolgimento da parte della ricorrente di un'attività “commerciale” (men che meno con carattere di abitualità e prevalenza) e la sua estraneità rispetto all'attività di vendita svolta dai due dipendenti,
testimoni (sul punto, difatti, il teste , escusso all'udienza del giorno 11/04/2024, ha Testimone_1
testualmente riferito che: “…LA SIG.RA GARUFO SVOLGE ALL'INTERNO DELLA SOCIETA' IL RUOLO DI
AMMINISTRATORE; … IL LAVORO DI VENDITA VIENE SVOLTO DA ME E DA UNA MIA COLLEGA CHE
SE NE OCCUPA PER LA MATTINA;
… IL PUNTO VENDITA VIENE APERTO DA ME E DALL'ALTRA
DIPENDENTE PERCHE' ABBIAMO LE CHIAVI … GESTIAMO ANCHE LA CHIUSURA DELLA CASSA …”, e la teste , escussa anch'ella alla detta udienza del giorno 11/04/2024, che: “… LA SIG.RA Testimone_2
SVOLGE COMPITI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', NON FREQUENTA IL NEGOZIO, Pt_1
LA CUI ATTIVITA E' SVOLTA DA ME E DAL MIO COLLEGA SPITALIERI …”).
Dunque, gli elementi raccolti nella fase istruttoria del procedimento hanno dimostrato l'insussistenza, nella fattispecie, degli elementi necessari per l'iscrizione e contribuzione alla gestione commercianti, né l'ente previdenziale resistente - sul quale gravava, in verità, l'onere della prova - ha fornito elementi probatori utili al fine di dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria azionata con l'avviso di addebito in questa sede opposto.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 5.201 ad euro 26.000.
◊
Così deciso in Palermo, il giorno 06/11/2025.
IL GOP
EMANUELA LF MA LA FE
(firmato digitalmente a margine)