Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/05/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G 1338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1338/2024 promossa da:
(C.F. , nato in [...] il [...], residente in [...]C.F._1
(KR) alla via Nazioni Unite n° 151, ed ai fini del presente procedimento ivi domiciliato alla Via Vittorio
Veneto n. 150/A, presso lo studio dell'Avv. SGRO FORTUNATO (C.F. ; pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
E
VE DA (C.F ) nata in [...] il Parte_2 C.F._3
25.05.1986, residente in [...], ed ai fini del presente giudizio domiciliata alla Via Vittorio Veneto n. 150/A, presso lo studio dell'Avv. SGRO FORTUNATO (C.F. ; pec: , che la rappresenta e difende per mandato in C.F._2 Email_1 calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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- di aver contratto matrimonio in data 21.08.2013 a Guelma (Algeria), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n° 32, parte 2, serie C - anno 2013;
- dalla loro unione nascevano i figli (Crotone il 13.03.2015) e Persona_1 Per_2
(Crotone il 31.03.2016);
[...]
- che le numerose incomprensioni e l'incompatibilità caratteriale hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis, che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale, e vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, anche all'estero;
2) I figli minori (Crotone il 13.03.2015 – CF. ) e Persona_1 C.F._4 Persona_2
(Crotone il31.03.2016 – CF. ), vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i C.F._5 genitori, i quali provvederanno congiuntamente alla loro crescita, istruzione, educazione e sostentamento morale e materiale;
3) I figli minori I figli minori (Crotone il 13.03.2015– CF. ) e Persona_1 C.F._4
(Crotone il 31.03.2016 – CF. ), vengono collocati in via Persona_2 C.F._5 prevalente presso la madre, la quale solo per consentire una vicinanza con il padre dei piccoli, prenderà in locazione un appartamento nel medesimo stabile sito in Crotone alla via Nazioni Unite n° 151;
4) I genitori si dichiarano sin da subito massima collaborazione nella gestione dei figli, bene prezioso comune;
5) Il papa' , in relazione all'attività lavorativa svolta ed agli orari in vigore potrà vedere Parte_1
e tenere con i sé i figli minori quotidianamente (prevalentemente la sera dopo le 18:00 alla fine dell'attività lavorativa) o comunque ogni qualvolta che lo riterrà opportuno previo avviso telefonico alla madre, e fermo il rispetto del volere e degli impegni dei ragazzi.
In relazione ai pernottamenti i minori potranno rimanere a dormire presso l'abitazione paterna ogni qual volta lo richiederanno e previo accordo di entrambi i genitori;
6) I weekend saranno alternati fra i genitori, ed il padre nei due fine settimana di propria spettanza provvederà a prendere i figli con sé il giorno di venerdì alle ore 18:00 (al termine dell'attività lavorativa) sino al giorno del lunedì successivo, provvedendo direttamente ad accompagnarli presso le rispettive scuole;
il tutto salvo impegni lavorativi da comunicarsi comunque almeno 24h prima;
7) In riferimento alle festività natalizie i minori il 13.03.2015 – CF. Persona_3
) e (Crotone il 31.03.2016 – CF. ), C.F._4 Persona_2 C.F._5 trascorreranno a giorni alterni il 24 dicembre con il papà ed il 25 dicembre con la mamma, giorno 31 dicembre con la mamma ed il 1° gennaio con il papà. Parimenti per le festività Pasquali ove i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la mamma e la Pasquetta con il papà - alternato negli anni a seguire;
pagina 2 di 4 8) In riferimento al periodo estivo i minori trascorreranno i primi quindici (15) giorni consecutivi con il papà ed i restanti con la mamma. Uguale organizzazione per il mese di agosto, il tutto compatibilmente con le ferie dei due genitori;
9) La casa coniugale in locazione, resta assegnata al OR , il quale provvederà a Parte_1 volturare il contratto di fitto e tutte le utenze ivi allacciate provvedendo direttamente ai relativi pagamenti;
10) Il OR provvederà a versare a titolo di mantenimento dei figli minori direttamente alla Per_2
ORa entro il giorno 10 di ogni mese e fino a quando il medesimo tratterà (ovvero Parte_3 richiederà annualmente con il consenso della ORa il 100% dell'assegno unico la somma di Pt_3 euro 500,00 (cinquecento);
11) Il Finanziamento stipulato dai coniugi ovvero dalla ORa per l'acquisto del Parte_3 veicolo familiare Opel Grandland X – TG FY447AN, di proprietà del OR , ed ammontante a Per_2 complessivi euro 16.258,91, rimarrà intestato alla medesima, mentre il pagamento e, quindi, il saldo delle rate successive sino all'effettiva estinzione sarà effettuato dal OR;
Parte_1
12) Le spese straordinarie preventivamente concordate, vengono ripartite al 50% fra i coniugi;
13) In relazione alle attività lavorative svolte da entrambe le parti, nulla viene stabilità a titolo di mantenimento dei coniugi, che si dichiarano rispettivamente autosufficienti.
14) I coniugi espressamente dichiarano massima disponibilità all'eventuale futura modifica consensuale delle condizioni contenute nel presente ricorso anche in relazione alle variazioni lavorative di uno o di entrambi.
Con decreto del 27.12.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51. comma 2
c.p.c.
Dopo un rinvio concesso per la produzione di integrazione documentale, con ordinanza del 05.02.2025 il giudice relatore rinviava all'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
In data 11.02.2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate ed al piano genitoriale allegato.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 19.03.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. r.g 1338/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
che hanno contratto matrimonio in data 21.08.2013 a Guelma
[...] Parte_2
(Algeria), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n° 32, parte 2, serie C - anno 2013;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 17/04/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
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