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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 14/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1269/2024 del Registro Generale e promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con l'avv. PALADINI IVAN e l'avv. GIANNUZZI DANIELE FRANCESCO
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. SCALCIONE ANTONIO CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1181/2023
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha chiesto “la revoca e l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 1181/2023, RG n.
12617/2023 emesso dal Tribunale del Lavoro di Lecce in data 17.11.2023 con il quale è stato ingiunto alla odierna ricorrente il pagamento della somma pari ad € 14.425,93 oltre accessori e spese”; in via subordinata, ha chiesto: “accertare e dichiarare, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n. 1181/2023,
RG n. 12617/2023 , come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa”.
L'opposto ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo disciplinato dagli artt. 645 ss. c.p.c. è un giudizio di cognizione che ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza e della fondatezza del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione. In tale giudizio, il ricorrente riveste la posizione di attore formale ma è convenuto sostanziale, mentre l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, per cui è gravato dell'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato in fase monitoria, mentre sull'opponente grava l'onere di prendere posizione specifica su tali fatti previsto dall'art. 416 c.p.c. e l'onere di eccepire eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito e di fornire la relativa prova, come previsto dall'art 2697 co. 2 c.c..
1 Tanto premesso, nel caso di specie l'opposto ha adempiuto all'onere probatorio ex art. 2697 co. 1 c.c.; il credito azionato (relativo alla mensilità di Aprile 2023, comprensiva del TFR e della
13^mensilità, per un totale di € 14.425,93 lordi) è infatti certo, liquido ed esigibile ed è fondato su prova scritta, costituita dalla busta paga di Aprile 2023 in atti.
Sul punto, non vi sono contestazioni di parte opponente, che si è limitata a dedurre che “nelle more del rapporto di lavoro tra la ricorrente ed il sig. vi sono stati comportamenti dei CP_1 lavoratori, che saranno meglio analizzati di seguito, i quali hanno determinato perdite di bilancio determinati per la sostenibilità economica ed operatività della ricorrente”.
Tali comportamenti sarebbero consistiti nella violazione del patto di non concorrenza.
Indipendentemente da ogni questione relativa alla fondatezza delle deduzioni dell'opponente e alla validità ed efficacia del patto di non concorrenza, si deve però rilevare che si tratta di fatti irrilevanti nel presente giudizio, che ha ad oggetto solo l'accertamento della sussistenza e della fondatezza del credito fatto valere dal lavoratore con la domanda di ingiunzione (al riguardo, si
è già visto che tale credito deve ritenersi provato, sia nell'an che nel quantum) e dell'esistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi di tale credito.
Tanto premesso, nel caso di specie, i danni che l'opponente deduce di avere subito in termini di perdita di bilancio non sono oggetto né di un'espressa domanda riconvenzionale autonoma, né di eccezioni di compensazione rispetto al credito azionato dal lavoratore in fase monitoria.
Ne consegue l'inammissibilità delle prove orali articolate. In ogni caso, non si comprende come il raddoppio delle perdite di bilancio possa essere imputato alla presunta violazione del patto di non concorrenza da parte del lavoratore, posto che l'opponente indica come fonte principale di tali perdite il fatto che “in data 16.05.2023 (Doc. 5) è avvenuta la comunicazione da parte del principale partner della società ( di voler interrompere i rapporti professionali”; CP_2 CP_3 dal documento prodotto si evince però che il 16.05.2023 è solo la data a partire dalla quale deve ritenersi interrotta la collaborazione tra le due società, mentre la comunicazione reca la data del 16.03.2023 e, come tale, è anteriore alle dimissioni dell'opposto (intervenute il 28.04.2024).
Non si comprende quindi in che modo tale evento possa essere imputato all'opposto.
L'opposizione deve essere quindi rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 28/01/2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in
€ 2700,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, lì 15/01/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo 2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 14/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1269/2024 del Registro Generale e promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con l'avv. PALADINI IVAN e l'avv. GIANNUZZI DANIELE FRANCESCO
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. SCALCIONE ANTONIO CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1181/2023
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha chiesto “la revoca e l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 1181/2023, RG n.
12617/2023 emesso dal Tribunale del Lavoro di Lecce in data 17.11.2023 con il quale è stato ingiunto alla odierna ricorrente il pagamento della somma pari ad € 14.425,93 oltre accessori e spese”; in via subordinata, ha chiesto: “accertare e dichiarare, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n. 1181/2023,
RG n. 12617/2023 , come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa”.
L'opposto ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo disciplinato dagli artt. 645 ss. c.p.c. è un giudizio di cognizione che ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza e della fondatezza del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione. In tale giudizio, il ricorrente riveste la posizione di attore formale ma è convenuto sostanziale, mentre l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, per cui è gravato dell'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato in fase monitoria, mentre sull'opponente grava l'onere di prendere posizione specifica su tali fatti previsto dall'art. 416 c.p.c. e l'onere di eccepire eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito e di fornire la relativa prova, come previsto dall'art 2697 co. 2 c.c..
1 Tanto premesso, nel caso di specie l'opposto ha adempiuto all'onere probatorio ex art. 2697 co. 1 c.c.; il credito azionato (relativo alla mensilità di Aprile 2023, comprensiva del TFR e della
13^mensilità, per un totale di € 14.425,93 lordi) è infatti certo, liquido ed esigibile ed è fondato su prova scritta, costituita dalla busta paga di Aprile 2023 in atti.
Sul punto, non vi sono contestazioni di parte opponente, che si è limitata a dedurre che “nelle more del rapporto di lavoro tra la ricorrente ed il sig. vi sono stati comportamenti dei CP_1 lavoratori, che saranno meglio analizzati di seguito, i quali hanno determinato perdite di bilancio determinati per la sostenibilità economica ed operatività della ricorrente”.
Tali comportamenti sarebbero consistiti nella violazione del patto di non concorrenza.
Indipendentemente da ogni questione relativa alla fondatezza delle deduzioni dell'opponente e alla validità ed efficacia del patto di non concorrenza, si deve però rilevare che si tratta di fatti irrilevanti nel presente giudizio, che ha ad oggetto solo l'accertamento della sussistenza e della fondatezza del credito fatto valere dal lavoratore con la domanda di ingiunzione (al riguardo, si
è già visto che tale credito deve ritenersi provato, sia nell'an che nel quantum) e dell'esistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi di tale credito.
Tanto premesso, nel caso di specie, i danni che l'opponente deduce di avere subito in termini di perdita di bilancio non sono oggetto né di un'espressa domanda riconvenzionale autonoma, né di eccezioni di compensazione rispetto al credito azionato dal lavoratore in fase monitoria.
Ne consegue l'inammissibilità delle prove orali articolate. In ogni caso, non si comprende come il raddoppio delle perdite di bilancio possa essere imputato alla presunta violazione del patto di non concorrenza da parte del lavoratore, posto che l'opponente indica come fonte principale di tali perdite il fatto che “in data 16.05.2023 (Doc. 5) è avvenuta la comunicazione da parte del principale partner della società ( di voler interrompere i rapporti professionali”; CP_2 CP_3 dal documento prodotto si evince però che il 16.05.2023 è solo la data a partire dalla quale deve ritenersi interrotta la collaborazione tra le due società, mentre la comunicazione reca la data del 16.03.2023 e, come tale, è anteriore alle dimissioni dell'opposto (intervenute il 28.04.2024).
Non si comprende quindi in che modo tale evento possa essere imputato all'opposto.
L'opposizione deve essere quindi rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 28/01/2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in
€ 2700,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, lì 15/01/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo 2