Ordinanza cautelare 20 aprile 2023
Sentenza 16 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 14 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza 22 gennaio 2025
Decreto collegiale 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/01/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00442/2025REG.PROV.COLL.
N. 03866/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3866 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Taddei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Genova, in persona del Prefetto pro tempore e il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sezione II, 16 febbraio 2024, n. 134 resa tra le parti, non notificata e concernente il rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Genova e del Ministero dell’interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la legittimità del decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Genova ha disposto il rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare presentata dal signor -OMISSIS- nell’interesse dell’appellante, a causa della carenza del requisito reddituale e della segnalazione dell’interessato nel Sistema Informativo Shengen.
2. Con appello notificato il 15 aprile 2024 e depositato il 15 maggio successivo, signor -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza 16 febbraio 2024, n. 134, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione II, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento “ - del provvedimento datato 19.12.2022 (Prot. -OMISSIS-) notificato al ricorrente in data 29.12.2022 a mezzo PEC avente n. Rep. P-GE/L/N/-OMISSIS-, con il quale è stato disposto il rigetto dell'istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal sig. -OMISSIS-, nato in [...] il [...]), a favore del lavoratore cittadino straniero -OMISSIS- nonché l'annullamento di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente ”.
L’appellante affida il proprio gravame ad un unico motivo, con il quale denuncia: “ 1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 103 D.L. 34/2020. 2) DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ERRONEITA' DEI FATTI POSTI A BASE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO E DELLA SENTENZA QUI APPELLATA. 3) DIFETTO DI MOTIVAZIONE. 4) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. ”: secondo l’appellante, la sentenza impugnata è da riformare perché il Tar avrebbe erroneamente applicato l’articolo 103, comma 10, lettera b ) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale non possono essere ammessi alle procedure di emersione del lavoro irregolare gli stranieri “ che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato ”, ritenendo sufficiente la segnalazione al Servizio Informativo Shengen sulla scorta della sola menzione di tale circostanza nel provvedimento di preavviso di rigetto ex articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e senza alcun approfondimento istruttorio, ma limitandosi ad affermare che il ricorrente non avrebbe dedotto alcuna osservazione in merito a seguito della rituale notifica della comunicazione dei motivi ostativi.
3. L’Ufficio Territoriale del Governo di Genova e il Ministero dell'Interno Il Ministero dell’interno si sono costituiti in giudizio con atto depositato in data 17 maggio 2024.
4. Con ordinanza cautelare 14 giugno 2024, 2214 è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata.
4. Nessuna delle parti ha depositato ulteriori difese e all’udienza del 5 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il gravame merita accoglimento nei sensi e nei limiti che seguono.
Ha dedotto l’appellante - senza che le Amministrazioni intimate abbiano controdedotto alcunché, essendosi limitate alla mera costituzione di stile – che, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, l’interessato aveva inviato una richiesta di accesso dati al SIS con il nominativo del lavoratore al fine di verificare la sussistenza e l’entità della presunta segnalazione e che in data 29 aprile 2022 (dunque ben prima dell’emanazione del provvedimento n. rep. PGE/ L/N/-OMISSIS- emanato soltanto il 19 dicembre 2022 e oggetto di causa impugnato) il Dipartimento di Pubblica Sicurezza aveva risposto negativamente, affermando che le generalità del signor -OMISSIS- non fossero presenti all’interno della Banca dati SIS (cfr. nota n. prot. MI-123-U-E-DP-OMISSIS- del 29 aprile 2022).
Ritiene il Collegio che la documentazione citata, indispensabile ai fini del decidere ai sensi dell’articolo 104, comma 2, c.p.a., dimostri che l’Amministrazione procedente ha adottato un provvedimento senza aver adeguatamente istruito il procedimento che lo ha originato, non avendo verificato l’effettiva sussistenza dei motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo invocato a causa della perdurante efficacia della segnalazione Schengen al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato in prime cure;
L’articolo 5, lettera d ) della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 per l'ingresso nel territorio delle Parti contraenti stabilisce che deve essere negato l’ingresso nel territorio Schengen a chi risulta segnalato ai fini della non ammissione.
Poiché, come osservato, la stessa Amministrazione ha comunicato che “ le generalità indicate non risultano nella banca Dati SIS ”, il provvedimento di rigetto è illegittimo e deve essere annullato, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento, in ragione della carenza di istruttoria e erronea motivazione con riguardo alla mancata verifica della perdurante efficacia della segnalazione Schengen al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato in prime cure.
6. In base a tutte le considerazioni che precedono, l’appello va accolto nei sensi e nei limiti indicati e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado con annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, fatto salvo ogni ulteriore atto, con la precisazione che la presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).
7. Deve, inoltre, essere confermata l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dalla competente Commissione con decreto n. 158/2024.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 3866/2024), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso di primo grado, annullando l’atto impugnato dinanzi al Tar.
Ammette definitivamente parte appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Condanna l’Amministrazione appellata alla rifusione delle spese di lite che si liquidano nell’importo di € 3000 oltre spese accessorie, da riversarsi sul pertinente capitolo di bilancio della giustizia amministrativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO