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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. 103/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13/03/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 103/2020 R.G. cui sono riunite le cause n. 104/2020 e n. 105/2020 RG promossa da
TRA
( ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Falerna, C.da Petraro, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Massara e Natascia Folino presso il cui studio elettivamente domicilia in Lamezia Terme, alla Via XX Settembre n. 110, come da mandato in atti.
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°5, CP_2
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e
Giacinto Greco, dell'Ufficio Legale dell' Ente, in virtù di procura generale alle liti in atti.
OGGETTO: 1) Opposizione a iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti e disconoscimento rapporto di lavoro. Verbale unico di accertamento e notificazione N. 2017021590/DDL del 19.6.2018 relativo alla Iscrizione
d'ufficio alla Gestione Speciale Commercianti (causa N. 103/20 RG) Verbale unico di accertamento e notificazione N. 2017021588/DDL del 22.6.2018 di annullamento dei rapporti di lavoro da agosto 2015 ad aprile 2018 (causa N. 104/20 RG)
Verbale unico di accertamento e notificazione N. 2018007354/DDL del 22.6.2018 di annullamento dei rapporti di lavoro da novembre 2009 a giugno 2011 (causa N. 105/20 RG)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 27.1.2020, presentava opposizione ai Verbali dell' in Parte_1 CP_2
oggetto indicati, con i quali venivano disconosciuti i rapporti di lavoro subordinato dalla stesso denunciati, da agosto 2015 ad aprile 2018 con l'azienda e dal novembre 2009 a giugno Parte_2
2011 con la Edil Ligato s.r.l. in liquidazione e, per l'effetto, veniva iscritto d'ufficio alla gestione CP_ Speciale Commercianti dell'
Parte ricorrente affermava la piena sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le predette ditte, nonostante avesse svolto anche il ruolo di socio unico e amministratore e sussistesse un vincolo di parentela con gli altri soci/amministratori ovvero con il fratello e con il padre Parte_3
, entrambi inseriti di fatto nella compagine aziendale (oltre alla mamma Persona_1 Persona_2
e alla moglie ), eccependo la genericità dell'accertamento ispettivo e la sua Parte_4
infondatezza ed in ogni caso per la insussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza di cui all'art. 1, comma 203, L.662/96 nella partecipazione al lavoro aziendale che doveva essere continuativa e non occasionale.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. CP_
2. Si costituiva in giudizio l' che confermava il corretto esito delle risultanze dei verbali ispettivi, precisando che, degli accertamenti effettuati, era risultatno socio e amministratore Parte_1
della sin dalla sua costituzione unitamente al fratello e si era occupato Parte_2 Parte_3
della azienda di famiglia gestendo di fatto l'attività commerciale e decidendo con piena autonomia e senza vincolo di subordinazione.
3. Nel corso del giudizio, all'udienza del 9.3.2021, si procedeva alla riunione al presente fascicolo n. 103/2020 RG delle cause n. 104/2020 e n. 105/2020 RG, aventi ad oggetto l'impugnazione da parte del medesimo ricorrente di altro verbale di disconoscimento della DTL in relazione a diversi periodi di lavoro, per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
3. Venivano, quindi, ammesse le prove per testi richieste dalle parti e, espletata l'istruttoria testimoniale, a seguito dell'udienza di discussione del 13.3.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa veniva decisa sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, mediante deposito della presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito specificati.
Preliminarmente si rileva che dagli atti di causa e, in particolare, dalla Comunicazione di notizia di CP_ reato ex art. 347 c.p.p. della Guardia di Finanza, Gruppo di Lamezia Terme, prodotta in atti dall' emerge che società avente quale oggetto società il commercio all'ingrosso di materiale Parte_2 edilizio, ha iniziato l'attività in data 17.5.2011 e il ricorrente ne è stato sin dalla costituzione, rappresentante legale, detenendo tutte le quote del capitale sociale pari a €10.000.
Successivamente la predetta società è risultata cedente in un contratto di comodato registrato in data
8.4.2016 nei confronti del cessionario di cui era rappresentate legale il padre Parte_5
del ricorrente fino al maggio 2016 e al quale subentrava la moglie Persona_1 Persona_2
(madre del ricorrente).
Infine, la soc. Edil Ligato s.r.l. aveva iniziato l'attività il 18.4.2001 il legale rappresentante era sempre il padre del ricorrente, , socio al 50% con la moglie ed era stata Persona_1 Persona_2
cessionaria di ramo di azienda da parte della soc. Parte_6
Tali elementi, confermati dai dati contenuti nelle visure camerali in atti di cui il Tribunale ha ordinato la esibizione ed art. 421 c.p.c., fanno propendere per la esistenza di plurime società aventi tutte il medesimo oggetto sociale (commercio di materiale edilizio) e tutte riconducibili alla famiglia e gestite, di volta in volta, a seguito di cessioni di ramo di azienda o contratti di comodato dal Per_1
padre e/o dalla madre del ricorrente o dallo stesso e dal fratello . Parte_1 Pt_3
Ciò posto, con riferimento alle censure di merito formulate da parte ricorrente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, occorre preliminarmente rilevare che con recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato che “il rapporto di lavoro subordinato sussiste anche nel caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, qualora il vincolo di familiarità risulti irrilevante rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale” (Cass. civ. Sez. Lav. Ord. n.33759 del
16.11.2022).
Nell'occasione, la Corte di Cassazione ha precisato che ciò avviene laddove venga accertata la presenza dei cd. indici sintomatici della subordinazione ovvero: collaborazione, continuità della prestazione lavorativa, inserimento nella organizzazione aziendale, onerosità del rapporto.
Sul punto si rileva, tuttavia, che l'istruttoria espletata non ha consentito di accertare che il ricorrente fosse un vero e proprio lavoratore subordinato effettivamente inserito nella organizzazione aziendale e che lo stesso svolgesse le proprie mansioni con orario fisso e regolarmente retribuito, essendo altresì sottoposto al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro (il padre, la madre, il fratello o egli stesso in quanto amministratore e socio).
5. Al riguardo, giova ripercorrere le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio.
Il primo teste di parte ricorrente, , riferiva: “Sono e mi chiamo , Testimone_1 Testimone_1
nato a [...] il [...], residente in [...] , sono cugino del ricorrente, ADR Sono cugino del ricorrente, siamo figli di due fratelli. Attualmente lavoro per la soc.
Ligato Progress sempre riconducibile alla famiglia di mio cugino . ADR Sono a Parte_1
conoscenza del fatto che il ricorrente ha sempre lavorato presso la ditta Edil Ligato io lavoro con la famiglia di mio cugino da circa 30 anni e ho sempre visto lavorare con il padre presso la Pt_1
ditta. ADR Si occupava di carico e scarico merci ed aiutava nel negozio a servire i clienti. ADR Sul cap. 2 non sono a conoscenza della circostanza relativa al corresponsione dello stipendio e alle modalità di pagamento della retribuzione;
ADR Per quanto a mia conoscenza le direttive venivano impartite dal padre di TO ovvero da . ADR Non ho mai assistito a direttive impartite Persona_1
da in quanto uscivo con il camion tutti i giorni dalla mattina alla sera, Svolgevo un Persona_1
orario di lavoro dalle 7 del mattino alle 17 del pomeriggio. ADR Per quanto a mia conoscenza arrivava sul luogo di lavoro alle 7.00 circa fino alla 17.00. ADR Per quanto mi risulta non aveva autonomia gestionale all'interno della ditta anche perché nel 2009 – 2011 aveva poco più di 20 anni”.
Il secondo teste ha riferito: “ADR Conosco il ricorrente perché avendo una Testimone_2 ditta di lavori edili, per l'acquisto dei materiali mi reco sempre presso la ditta Edil Ligato, dove il ricorrente lavora;
ADR Il ricorrente è figlio del titolare della . ADR Ho iniziato a Parte_7
servirmi presso la ditta Edil Ligato sin dal 2008, ma il ricorrente ancora non vi lavorava, ma ha iniziato a lavorarci dopo un paio d'anni circa, non ricordo con precisione;
negli ultimi 10/ 12 anni il ricorrente c'era sempre quando facevo degli acquisti, sia al mattino che nel pomeriggio, e si limitava a darmi spiegazioni sui materiali, mentre il prezzo degli stessi li trattavo sempre con il padre, titolare della ditta Edil Ligato. ADR Ho assistito a direttive impartite dal padre al figlio per
l'esecuzione di determinati compiti, come mettere a posto determinati materiali o metterli in evidenzia affinché si vedessero meglio, ciò mentre le trattative le facevo con il padre del ricorrente.
ADR Mi capitava di recarmi presso la Edil Ligato sia all'apertura che alla chiusura dell'esercizio commerciale ed il ricorrente era presente.
Sul punto, deve essere evidenziato che le dichiarazioni rese in sede di istruttoria oltre ad essere generiche e comunque provenienti da soggetti legati da vincoli familiari con il ricorrente o da clienti occasionali della ditta, risultano contrastare con le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal ricorrente medesimo e dagli altri lavoratori durante l'accesso ispettivo e, pertanto, per tale motivo, da ritenersi più genuine e attendibili, rispetto a quelle verosimilmente più compiacenti rese dai testimoni per come sopra riportate.
Dai verbali di accertamento e notifica in atti emerge, infatti, che i dipendenti e Persona_3
hanno dichiarato “di prendere ordini sia da che dal figlio Persona_4 Persona_1 Pt_1
” e lo stesso ha dichiarato “ di essere stato libero di decidere qualsiasi cosa
[...] Parte_1
dal 2011, decidendo e operando in piena autonomia” (cfr. dichiarazioni allegate ai verbali in atti)
Il tenore di tali dichiarazioni è, quindi, tale da escludere la natura subordinata del rapporto instaurato dal ricorrente con il padre e/o la madre, che si sono succeduti come rappresentanti legali e soci all'interno delle varie compagini sociali della e della EdilLigato s.r.l. , mentre appare Parte_2 evidente come, di fatto, la gestione dei rapporti lavorativi all'interno della famiglia sia stata sempre quella della collaborazione familiare e del “mutuo aiuto” tenuto conto anche del fatto che il ricorrente
è stato anche amministratore della Parte_2
6. A fronte delle generiche e discordanti dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente rispetto a CP_ quanto in precedenza dichiarato dagli interessati, deve ritenersi invece che gli ispettori dell' abbiano, attraverso la redazione del verbale ispettivo (confermato in sede di istruttoria) fornito idonei elementi da cui desumere che il rapporto di lavoro subordinato tra familiari di fatto non sussisteva, non essendovi prova innanzitutto che lo stesso fosse retribuito né che il ricorrente fosse sottoposto ad vero e proprio potere direttivo e disciplinare da parte dei familiari (né a tal fine possono essere valorizzati i singoli episodi narrato dal teste cliente del negozio ). Tes_2
7. Sul punto si rileva che è consolidato l'orientamento che ritiene configurabile il rapporto di lavoro subordinato tra familiari, in presenza di alcuni dati oggettivi tendenti a far riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente assunto nella organizzazione aziendale rispetto alla possibile dissimulazione di un rapporto di lavoro, ovvero:
• l'onerosità della prestazione;
• la presenza costante sul luogo di lavoro;
• l'osservanza di un orario coincidente con l'inizio e la chiusura dell'attività lavorativa;
• la corresponsione di un compenso a cadenze fisse;
• il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, dell'apporto della prestazione lavorativa.
Tutti elementi che alla luce delle risultanze della istruttoria espletata e della documentazione in atti non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie.
Ed infatti, chiamata ripetutamente a pronunciarsi sull'individuazione degli elementi distintivi tra rapporto di lavoro autonomo e lavoro subordinato, la giurisprudenza oramai consolidata della
Suprema Corte - premesso che il tipo di attività costituente oggetto del rapporto è scarsamente rilevante poiché pressoché qualsiasi prestazione, di norma, può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. n. 7966/2006) – ha da sempre rimarcato il valore determinante dell'elemento della subordinazione, inteso come un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Per integrare il requisito della subordinazione, nello specifico, non è sufficiente che il datore di lavoro abbia il potere di adottare direttive generali, finalizzate al soddisfacimento di esigenze organizzative e funzionali, occorrendo che lo stesso si esplichi nell'imposizione di direttive tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione (Cass. n. 2970/2001).
Oltre che nell'emanazione di ordini specifici, tale potere deve estrinsecarsi nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione (Cass. n. 13884/2004).
Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, anzi, è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare (Cass. n. 5534/2003).
È, inoltre, pacifico che altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, potendo essere valutati globalmente come indizi (cfr. ad es. Cass. n. 3745/1995; Cass. n. 21028/2006), restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza dell'elemento determinante della subordinazione (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548).
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il
Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già
propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
Applicando i suesposti principi al caso in esame, va evidenziato che i testimoni escussi nulla hanno riferito circa il concreto assoggettamento del al potere direttivo dell'imprenditore, né Parte_1
hanno reso dichiarazioni precise e circostanziate in ordine alla durata del rapporto di lavoro o all'orario osservato dal ricorrente, né è stata fornita prova del pagamento della retribuzione in maniera fissa e continuativa.
Ne consegue che l'accertamento rigoroso richiesto dalla Cassazione nel caso di lavoro subordinato tra soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare non è stato supportato da idonea prova.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha rilevato che “ In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa" - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari”
(Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 9043 del 20/04/2011). Ed ancora “in tema di rapporto di lavoro agricolo e con riferimento all'attività lavorativa prestata a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni richiede, quando difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (a parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali) (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 12551 del 09/06/2011 .
8. Conclusivamente si ritiene che parte ricorrente non abbia assolto all'onere che gli incombeva di provare, in modo rigoroso, per come richiesto dalla giurisprudenza in tema di lavoro tra familiari, la sussistenza della subordinazione e l'onerosità del rapporto.
9. Alla luce delle risultanze istruttorie risulta inoltre legittima l'iscrizione d'ufficio nella Gestione
Speciale Commercianti, essendo stato appurato dalle dichiarazioni sopra riportate dei dipendenti della ditta e dagli stessi componenti della famiglia , la circostanza che il ricorrente anche in qualità Per_1 di amministratore, gestisse in piena autonomia la attività di famiglia unitamente al padre e al fratello. CP_
Ed infatti l' ha evidenziato le seguenti circostanze da ritenersi provate e non specificatamente contestate dalla parte ricorrente: 1) il risulta denunciato come dipendente dalla ditta Parte_1
Edil Ligato SRL in liquidazione, gestita dal padre con cui ha convissuto sino al Persona_1
31/8/2013, dal 5/11/2009 al 8/6/2011; 2) alla luce dichiarazioni acquisite dalla madre Persona_2
(v.all. in atti) il rapporto di lavoro non poteva ritenersi subordinato, collaborando il figlio autonomamente alla gestione della Edil Ligato SRL in liquidazione;
3) dal 1/8/2015 risulta denunciato come dipendente della da lui stesso rappresentata;
4) lo stesso ha dichiarato Parte_2 Parte_1 espressamente agli ispettori di essere socio amministratore della sin dalla costituzione, Parte_2 unitamente al fratello e di essersi occupato della gestione aziendale decidendo con Parte_3 piena autonomia;
5) la moglie di , , coniuge convivente dal 1/9/2013, Parte_1 Parte_4 ha dichiarato di aiutare il marito in ambito lavorativo onde sbrigare pratiche, evadere ordini, preventivi. 6) i dipendenti della hanno dichiarato di eseguire gli ordini impartiti da Parte_2 Pt_1
; 7) e' stato accertato che ha prestato la propria opera nella in piena
[...] Parte_1 Parte_2 autonomia gestionale, con abitualità e prevalenza a decorrere dall'anno 2011 in cui risulta avere avuto inizio l'attività lavorativa della Ditta e non già solo dall'anno 2015 in cui risulta la sua assunzione come dipendente;
il suo rapporto lavorativo avrebbe dovuto essere regolarizzato sin dal 2011 con la sua obbligatoria iscrizione nella Gestione Speciale dei Lavoratori Autonomi dell' ”; 8) La CP_2 Pt_2
la .la Edil Ligato s.r.l. sono risultate essere collegate, sia dal punto di vista
[...] Parte_5 economico, sia dalla comunanza della sede operativa oltre che dalla riconducibilità degli amministratori succedutisi nel tempo al medesimo gruppo familiare. La domanda di parte ricorrente deve essere pertanto integralmente rigettata con conseguente conferma dei verbali di accertamento e notifica impugnati.
10. Attesa la controvertibilità della questione esaminata e la natura giuridica delle parti, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 13/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13/03/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 103/2020 R.G. cui sono riunite le cause n. 104/2020 e n. 105/2020 RG promossa da
TRA
( ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Falerna, C.da Petraro, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Massara e Natascia Folino presso il cui studio elettivamente domicilia in Lamezia Terme, alla Via XX Settembre n. 110, come da mandato in atti.
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°5, CP_2
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e
Giacinto Greco, dell'Ufficio Legale dell' Ente, in virtù di procura generale alle liti in atti.
OGGETTO: 1) Opposizione a iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti e disconoscimento rapporto di lavoro. Verbale unico di accertamento e notificazione N. 2017021590/DDL del 19.6.2018 relativo alla Iscrizione
d'ufficio alla Gestione Speciale Commercianti (causa N. 103/20 RG) Verbale unico di accertamento e notificazione N. 2017021588/DDL del 22.6.2018 di annullamento dei rapporti di lavoro da agosto 2015 ad aprile 2018 (causa N. 104/20 RG)
Verbale unico di accertamento e notificazione N. 2018007354/DDL del 22.6.2018 di annullamento dei rapporti di lavoro da novembre 2009 a giugno 2011 (causa N. 105/20 RG)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 27.1.2020, presentava opposizione ai Verbali dell' in Parte_1 CP_2
oggetto indicati, con i quali venivano disconosciuti i rapporti di lavoro subordinato dalla stesso denunciati, da agosto 2015 ad aprile 2018 con l'azienda e dal novembre 2009 a giugno Parte_2
2011 con la Edil Ligato s.r.l. in liquidazione e, per l'effetto, veniva iscritto d'ufficio alla gestione CP_ Speciale Commercianti dell'
Parte ricorrente affermava la piena sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le predette ditte, nonostante avesse svolto anche il ruolo di socio unico e amministratore e sussistesse un vincolo di parentela con gli altri soci/amministratori ovvero con il fratello e con il padre Parte_3
, entrambi inseriti di fatto nella compagine aziendale (oltre alla mamma Persona_1 Persona_2
e alla moglie ), eccependo la genericità dell'accertamento ispettivo e la sua Parte_4
infondatezza ed in ogni caso per la insussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza di cui all'art. 1, comma 203, L.662/96 nella partecipazione al lavoro aziendale che doveva essere continuativa e non occasionale.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. CP_
2. Si costituiva in giudizio l' che confermava il corretto esito delle risultanze dei verbali ispettivi, precisando che, degli accertamenti effettuati, era risultatno socio e amministratore Parte_1
della sin dalla sua costituzione unitamente al fratello e si era occupato Parte_2 Parte_3
della azienda di famiglia gestendo di fatto l'attività commerciale e decidendo con piena autonomia e senza vincolo di subordinazione.
3. Nel corso del giudizio, all'udienza del 9.3.2021, si procedeva alla riunione al presente fascicolo n. 103/2020 RG delle cause n. 104/2020 e n. 105/2020 RG, aventi ad oggetto l'impugnazione da parte del medesimo ricorrente di altro verbale di disconoscimento della DTL in relazione a diversi periodi di lavoro, per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
3. Venivano, quindi, ammesse le prove per testi richieste dalle parti e, espletata l'istruttoria testimoniale, a seguito dell'udienza di discussione del 13.3.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa veniva decisa sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, mediante deposito della presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito specificati.
Preliminarmente si rileva che dagli atti di causa e, in particolare, dalla Comunicazione di notizia di CP_ reato ex art. 347 c.p.p. della Guardia di Finanza, Gruppo di Lamezia Terme, prodotta in atti dall' emerge che società avente quale oggetto società il commercio all'ingrosso di materiale Parte_2 edilizio, ha iniziato l'attività in data 17.5.2011 e il ricorrente ne è stato sin dalla costituzione, rappresentante legale, detenendo tutte le quote del capitale sociale pari a €10.000.
Successivamente la predetta società è risultata cedente in un contratto di comodato registrato in data
8.4.2016 nei confronti del cessionario di cui era rappresentate legale il padre Parte_5
del ricorrente fino al maggio 2016 e al quale subentrava la moglie Persona_1 Persona_2
(madre del ricorrente).
Infine, la soc. Edil Ligato s.r.l. aveva iniziato l'attività il 18.4.2001 il legale rappresentante era sempre il padre del ricorrente, , socio al 50% con la moglie ed era stata Persona_1 Persona_2
cessionaria di ramo di azienda da parte della soc. Parte_6
Tali elementi, confermati dai dati contenuti nelle visure camerali in atti di cui il Tribunale ha ordinato la esibizione ed art. 421 c.p.c., fanno propendere per la esistenza di plurime società aventi tutte il medesimo oggetto sociale (commercio di materiale edilizio) e tutte riconducibili alla famiglia e gestite, di volta in volta, a seguito di cessioni di ramo di azienda o contratti di comodato dal Per_1
padre e/o dalla madre del ricorrente o dallo stesso e dal fratello . Parte_1 Pt_3
Ciò posto, con riferimento alle censure di merito formulate da parte ricorrente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, occorre preliminarmente rilevare che con recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato che “il rapporto di lavoro subordinato sussiste anche nel caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, qualora il vincolo di familiarità risulti irrilevante rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale” (Cass. civ. Sez. Lav. Ord. n.33759 del
16.11.2022).
Nell'occasione, la Corte di Cassazione ha precisato che ciò avviene laddove venga accertata la presenza dei cd. indici sintomatici della subordinazione ovvero: collaborazione, continuità della prestazione lavorativa, inserimento nella organizzazione aziendale, onerosità del rapporto.
Sul punto si rileva, tuttavia, che l'istruttoria espletata non ha consentito di accertare che il ricorrente fosse un vero e proprio lavoratore subordinato effettivamente inserito nella organizzazione aziendale e che lo stesso svolgesse le proprie mansioni con orario fisso e regolarmente retribuito, essendo altresì sottoposto al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro (il padre, la madre, il fratello o egli stesso in quanto amministratore e socio).
5. Al riguardo, giova ripercorrere le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio.
Il primo teste di parte ricorrente, , riferiva: “Sono e mi chiamo , Testimone_1 Testimone_1
nato a [...] il [...], residente in [...] , sono cugino del ricorrente, ADR Sono cugino del ricorrente, siamo figli di due fratelli. Attualmente lavoro per la soc.
Ligato Progress sempre riconducibile alla famiglia di mio cugino . ADR Sono a Parte_1
conoscenza del fatto che il ricorrente ha sempre lavorato presso la ditta Edil Ligato io lavoro con la famiglia di mio cugino da circa 30 anni e ho sempre visto lavorare con il padre presso la Pt_1
ditta. ADR Si occupava di carico e scarico merci ed aiutava nel negozio a servire i clienti. ADR Sul cap. 2 non sono a conoscenza della circostanza relativa al corresponsione dello stipendio e alle modalità di pagamento della retribuzione;
ADR Per quanto a mia conoscenza le direttive venivano impartite dal padre di TO ovvero da . ADR Non ho mai assistito a direttive impartite Persona_1
da in quanto uscivo con il camion tutti i giorni dalla mattina alla sera, Svolgevo un Persona_1
orario di lavoro dalle 7 del mattino alle 17 del pomeriggio. ADR Per quanto a mia conoscenza arrivava sul luogo di lavoro alle 7.00 circa fino alla 17.00. ADR Per quanto mi risulta non aveva autonomia gestionale all'interno della ditta anche perché nel 2009 – 2011 aveva poco più di 20 anni”.
Il secondo teste ha riferito: “ADR Conosco il ricorrente perché avendo una Testimone_2 ditta di lavori edili, per l'acquisto dei materiali mi reco sempre presso la ditta Edil Ligato, dove il ricorrente lavora;
ADR Il ricorrente è figlio del titolare della . ADR Ho iniziato a Parte_7
servirmi presso la ditta Edil Ligato sin dal 2008, ma il ricorrente ancora non vi lavorava, ma ha iniziato a lavorarci dopo un paio d'anni circa, non ricordo con precisione;
negli ultimi 10/ 12 anni il ricorrente c'era sempre quando facevo degli acquisti, sia al mattino che nel pomeriggio, e si limitava a darmi spiegazioni sui materiali, mentre il prezzo degli stessi li trattavo sempre con il padre, titolare della ditta Edil Ligato. ADR Ho assistito a direttive impartite dal padre al figlio per
l'esecuzione di determinati compiti, come mettere a posto determinati materiali o metterli in evidenzia affinché si vedessero meglio, ciò mentre le trattative le facevo con il padre del ricorrente.
ADR Mi capitava di recarmi presso la Edil Ligato sia all'apertura che alla chiusura dell'esercizio commerciale ed il ricorrente era presente.
Sul punto, deve essere evidenziato che le dichiarazioni rese in sede di istruttoria oltre ad essere generiche e comunque provenienti da soggetti legati da vincoli familiari con il ricorrente o da clienti occasionali della ditta, risultano contrastare con le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal ricorrente medesimo e dagli altri lavoratori durante l'accesso ispettivo e, pertanto, per tale motivo, da ritenersi più genuine e attendibili, rispetto a quelle verosimilmente più compiacenti rese dai testimoni per come sopra riportate.
Dai verbali di accertamento e notifica in atti emerge, infatti, che i dipendenti e Persona_3
hanno dichiarato “di prendere ordini sia da che dal figlio Persona_4 Persona_1 Pt_1
” e lo stesso ha dichiarato “ di essere stato libero di decidere qualsiasi cosa
[...] Parte_1
dal 2011, decidendo e operando in piena autonomia” (cfr. dichiarazioni allegate ai verbali in atti)
Il tenore di tali dichiarazioni è, quindi, tale da escludere la natura subordinata del rapporto instaurato dal ricorrente con il padre e/o la madre, che si sono succeduti come rappresentanti legali e soci all'interno delle varie compagini sociali della e della EdilLigato s.r.l. , mentre appare Parte_2 evidente come, di fatto, la gestione dei rapporti lavorativi all'interno della famiglia sia stata sempre quella della collaborazione familiare e del “mutuo aiuto” tenuto conto anche del fatto che il ricorrente
è stato anche amministratore della Parte_2
6. A fronte delle generiche e discordanti dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente rispetto a CP_ quanto in precedenza dichiarato dagli interessati, deve ritenersi invece che gli ispettori dell' abbiano, attraverso la redazione del verbale ispettivo (confermato in sede di istruttoria) fornito idonei elementi da cui desumere che il rapporto di lavoro subordinato tra familiari di fatto non sussisteva, non essendovi prova innanzitutto che lo stesso fosse retribuito né che il ricorrente fosse sottoposto ad vero e proprio potere direttivo e disciplinare da parte dei familiari (né a tal fine possono essere valorizzati i singoli episodi narrato dal teste cliente del negozio ). Tes_2
7. Sul punto si rileva che è consolidato l'orientamento che ritiene configurabile il rapporto di lavoro subordinato tra familiari, in presenza di alcuni dati oggettivi tendenti a far riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente assunto nella organizzazione aziendale rispetto alla possibile dissimulazione di un rapporto di lavoro, ovvero:
• l'onerosità della prestazione;
• la presenza costante sul luogo di lavoro;
• l'osservanza di un orario coincidente con l'inizio e la chiusura dell'attività lavorativa;
• la corresponsione di un compenso a cadenze fisse;
• il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, dell'apporto della prestazione lavorativa.
Tutti elementi che alla luce delle risultanze della istruttoria espletata e della documentazione in atti non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie.
Ed infatti, chiamata ripetutamente a pronunciarsi sull'individuazione degli elementi distintivi tra rapporto di lavoro autonomo e lavoro subordinato, la giurisprudenza oramai consolidata della
Suprema Corte - premesso che il tipo di attività costituente oggetto del rapporto è scarsamente rilevante poiché pressoché qualsiasi prestazione, di norma, può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. n. 7966/2006) – ha da sempre rimarcato il valore determinante dell'elemento della subordinazione, inteso come un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Per integrare il requisito della subordinazione, nello specifico, non è sufficiente che il datore di lavoro abbia il potere di adottare direttive generali, finalizzate al soddisfacimento di esigenze organizzative e funzionali, occorrendo che lo stesso si esplichi nell'imposizione di direttive tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione (Cass. n. 2970/2001).
Oltre che nell'emanazione di ordini specifici, tale potere deve estrinsecarsi nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione (Cass. n. 13884/2004).
Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, anzi, è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare (Cass. n. 5534/2003).
È, inoltre, pacifico che altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, potendo essere valutati globalmente come indizi (cfr. ad es. Cass. n. 3745/1995; Cass. n. 21028/2006), restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza dell'elemento determinante della subordinazione (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548).
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il
Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già
propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
Applicando i suesposti principi al caso in esame, va evidenziato che i testimoni escussi nulla hanno riferito circa il concreto assoggettamento del al potere direttivo dell'imprenditore, né Parte_1
hanno reso dichiarazioni precise e circostanziate in ordine alla durata del rapporto di lavoro o all'orario osservato dal ricorrente, né è stata fornita prova del pagamento della retribuzione in maniera fissa e continuativa.
Ne consegue che l'accertamento rigoroso richiesto dalla Cassazione nel caso di lavoro subordinato tra soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare non è stato supportato da idonea prova.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha rilevato che “ In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa" - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari”
(Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 9043 del 20/04/2011). Ed ancora “in tema di rapporto di lavoro agricolo e con riferimento all'attività lavorativa prestata a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni richiede, quando difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (a parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali) (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 12551 del 09/06/2011 .
8. Conclusivamente si ritiene che parte ricorrente non abbia assolto all'onere che gli incombeva di provare, in modo rigoroso, per come richiesto dalla giurisprudenza in tema di lavoro tra familiari, la sussistenza della subordinazione e l'onerosità del rapporto.
9. Alla luce delle risultanze istruttorie risulta inoltre legittima l'iscrizione d'ufficio nella Gestione
Speciale Commercianti, essendo stato appurato dalle dichiarazioni sopra riportate dei dipendenti della ditta e dagli stessi componenti della famiglia , la circostanza che il ricorrente anche in qualità Per_1 di amministratore, gestisse in piena autonomia la attività di famiglia unitamente al padre e al fratello. CP_
Ed infatti l' ha evidenziato le seguenti circostanze da ritenersi provate e non specificatamente contestate dalla parte ricorrente: 1) il risulta denunciato come dipendente dalla ditta Parte_1
Edil Ligato SRL in liquidazione, gestita dal padre con cui ha convissuto sino al Persona_1
31/8/2013, dal 5/11/2009 al 8/6/2011; 2) alla luce dichiarazioni acquisite dalla madre Persona_2
(v.all. in atti) il rapporto di lavoro non poteva ritenersi subordinato, collaborando il figlio autonomamente alla gestione della Edil Ligato SRL in liquidazione;
3) dal 1/8/2015 risulta denunciato come dipendente della da lui stesso rappresentata;
4) lo stesso ha dichiarato Parte_2 Parte_1 espressamente agli ispettori di essere socio amministratore della sin dalla costituzione, Parte_2 unitamente al fratello e di essersi occupato della gestione aziendale decidendo con Parte_3 piena autonomia;
5) la moglie di , , coniuge convivente dal 1/9/2013, Parte_1 Parte_4 ha dichiarato di aiutare il marito in ambito lavorativo onde sbrigare pratiche, evadere ordini, preventivi. 6) i dipendenti della hanno dichiarato di eseguire gli ordini impartiti da Parte_2 Pt_1
; 7) e' stato accertato che ha prestato la propria opera nella in piena
[...] Parte_1 Parte_2 autonomia gestionale, con abitualità e prevalenza a decorrere dall'anno 2011 in cui risulta avere avuto inizio l'attività lavorativa della Ditta e non già solo dall'anno 2015 in cui risulta la sua assunzione come dipendente;
il suo rapporto lavorativo avrebbe dovuto essere regolarizzato sin dal 2011 con la sua obbligatoria iscrizione nella Gestione Speciale dei Lavoratori Autonomi dell' ”; 8) La CP_2 Pt_2
la .la Edil Ligato s.r.l. sono risultate essere collegate, sia dal punto di vista
[...] Parte_5 economico, sia dalla comunanza della sede operativa oltre che dalla riconducibilità degli amministratori succedutisi nel tempo al medesimo gruppo familiare. La domanda di parte ricorrente deve essere pertanto integralmente rigettata con conseguente conferma dei verbali di accertamento e notifica impugnati.
10. Attesa la controvertibilità della questione esaminata e la natura giuridica delle parti, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 13/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara