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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/02/2024, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario Dott. Casdia Antonino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.725/2014 R.G., vertente tra:
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Maria Ferrante, ed elettivamente domiciliato presso il suo stidio sito in Torrenova via Mazzini n.33;
CONTRO
, nata a [...] [...], (C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_2 CP_2 C.F._2 per procura in atti, dall'Avv. Felice Gambadauro, presso il cui studio sito in Sant'Agata di Militello, via
Asmara n.20, è elettivamente domiciliata;
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 148 comma III c.c..
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con atto di citazione regolarmente notificato , proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Patti, nel procedimento R.G.N. 1402/2013, con il quale, nella qualità di ascendente paterno, e nell'inerzia dell'obbligato principale , è stato Parte_1 condannato al pagamento in favore della nipote della somma mensile di Euro 150,00 oltre accessori, a titolo di mantenimento.
Si costituita la beneficiaria , la quale contestava i motivi di opposizione avversi Controparte_2 chiedendone il rigetto.
Dopo diversi rinvii, ed a seguito dell'assegnazione del fascicolo a questo giudicante, all'esito dell'udienza, del 23/09/2023, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di note conclusive ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Premesso quanto sopra, la proposta opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito specificato.
Con decreto, ex art. 148 c.c., oggi art. 316 bis c.c., emesso dal Presidente del Tribunale di Patti in data
18/03/2014, depositato in data 26/03/2014, nel procedimento RG n,1402/2013, l'opponente CP_1
, nella qualità di ascendente paterno dell'obbligato , è stato condannato al
[...] Parte_1 pagamento, in favore dell'opposta , della somma di Euro 150,00 mensili, a titolo di Controparte_2 mantenimento della nipote minore . Persona_1
L'art. 316 bis c.c., comma I, ultimo periodo, che ha sostituito l'art. 148 c.c. comma I, prevede espressamente che “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
La Suprema Corte di Cassazione, ha costantemente ritenuto, che l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetti primariamente ed integralmente ai loro genitori, sicchè, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sostanze patrimoniali e sfruttando la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionali alle condizioni economiche globali di costui.
Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori,, va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata, e, quindi sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi. (Cass. n.28446 del 12/10/2023; Cass. n.13345/2023; Cass. n.10419/2018;
Cass. n.20509/2010; Cass. n.3402/1995).
Orbene, nel caso in esame, parte ricorrente, aveva l'obbligo di provare, cosa che non è avvenuta, non solo che lei stessa non aveva, con le sue sostanze e capacità reddituali, quanto necessario per provvedere alle esigenze della minore, ma soprattutto, ed è quello che rileva nella fattispecie in esame, che anche l'inadempiente , genitore della minore, non avesse secondo le sue sostanze e capacità Parte_1 reddituali, di far fronte alle esigenza della minore.
Pertanto, la parte opposta, aveva l'obbligo, prima di sollecitare l'adempimento dell'obbligazione sussidiaria nei confronti dell'ascendente, di agire in giudizio contro l'inadempiente , coniuge Parte_1 separato, perché facesse fronte ai propri obblighi di mantenimento nei confronti della figlia minore
. (Cass. n.28446 del 12/10/2023). Per_1
Parte opposta, si è limitata solo a produrre in giudizio, un atto di precetto notificato all'ex coniuge, ma non ha dato prova di avere proceduto ad esecuzione forzata, in virtù del suddetto atto di precetto, nei confronti dell'ex coniuge, e, solo nel caso di in cui non riusciva a pignorare alcun bene, poteva eventualmente rivolgersi nei confronti dell'ascendente, a condizione sempre della prova della mancanza di potenzialità economica in capo alla stessa.
Pertanto, in considerazione dei superiori principi, l'opposizione va accolta, e conseguentemente va revocato e reso privo di effetti, il decreto, ex art. 148 c.c., oggi art. 316 bis c.c., emesso dal Presidente del
Tribunale di Patti in data 18/03/2014, depositato in data 26/03/2014, nel procedimento RG n,1402/2013, con il quale l'opponente , nella qualità di ascendete paterno dell'obbligato Controparte_1 [...]
, è stato condannato al pagamento, in favore dell'opposta , della Parte_1 Controparte_2 somma di Euro 150,00 mensili, a titolo di mantenimento della nipote minore . Persona_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo applicato il D.M. 55/2014, secondo valori medi, e, tenuto conto del valore dichiarato, scaglione fino ad Euro 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1)Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, revoca il decreto, ex art. 148 c.c., oggi art. 316 bis c.c., emesso dal
Presidente del Tribunale di Patti in data 18/03/2014, depositato in data 26/03/2014, nel procedimento RG
n,1402/2013, con il quale l'opponente , nella qualità di ascendete paterno Controparte_1 dell'obbligato , è stato condannato al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 [...]
, della somma di Euro 150,00 mensili, a titolo di mantenimento della nipote minore CP_2 [...]
. Persona_1
2)Condanna, , al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_2 Controparte_1 giudizio, liquidati in Euro 748,81, di cui Euro 86,81 per spese vive, Euro 662,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Patti 26/02/2024.
IL G.O.P.
ANTONINO CASDIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario Dott. Casdia Antonino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.725/2014 R.G., vertente tra:
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Maria Ferrante, ed elettivamente domiciliato presso il suo stidio sito in Torrenova via Mazzini n.33;
CONTRO
, nata a [...] [...], (C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_2 CP_2 C.F._2 per procura in atti, dall'Avv. Felice Gambadauro, presso il cui studio sito in Sant'Agata di Militello, via
Asmara n.20, è elettivamente domiciliata;
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 148 comma III c.c..
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con atto di citazione regolarmente notificato , proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Patti, nel procedimento R.G.N. 1402/2013, con il quale, nella qualità di ascendente paterno, e nell'inerzia dell'obbligato principale , è stato Parte_1 condannato al pagamento in favore della nipote della somma mensile di Euro 150,00 oltre accessori, a titolo di mantenimento.
Si costituita la beneficiaria , la quale contestava i motivi di opposizione avversi Controparte_2 chiedendone il rigetto.
Dopo diversi rinvii, ed a seguito dell'assegnazione del fascicolo a questo giudicante, all'esito dell'udienza, del 23/09/2023, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di note conclusive ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Premesso quanto sopra, la proposta opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito specificato.
Con decreto, ex art. 148 c.c., oggi art. 316 bis c.c., emesso dal Presidente del Tribunale di Patti in data
18/03/2014, depositato in data 26/03/2014, nel procedimento RG n,1402/2013, l'opponente CP_1
, nella qualità di ascendente paterno dell'obbligato , è stato condannato al
[...] Parte_1 pagamento, in favore dell'opposta , della somma di Euro 150,00 mensili, a titolo di Controparte_2 mantenimento della nipote minore . Persona_1
L'art. 316 bis c.c., comma I, ultimo periodo, che ha sostituito l'art. 148 c.c. comma I, prevede espressamente che “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
La Suprema Corte di Cassazione, ha costantemente ritenuto, che l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetti primariamente ed integralmente ai loro genitori, sicchè, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sostanze patrimoniali e sfruttando la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionali alle condizioni economiche globali di costui.
Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori,, va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata, e, quindi sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi. (Cass. n.28446 del 12/10/2023; Cass. n.13345/2023; Cass. n.10419/2018;
Cass. n.20509/2010; Cass. n.3402/1995).
Orbene, nel caso in esame, parte ricorrente, aveva l'obbligo di provare, cosa che non è avvenuta, non solo che lei stessa non aveva, con le sue sostanze e capacità reddituali, quanto necessario per provvedere alle esigenze della minore, ma soprattutto, ed è quello che rileva nella fattispecie in esame, che anche l'inadempiente , genitore della minore, non avesse secondo le sue sostanze e capacità Parte_1 reddituali, di far fronte alle esigenza della minore.
Pertanto, la parte opposta, aveva l'obbligo, prima di sollecitare l'adempimento dell'obbligazione sussidiaria nei confronti dell'ascendente, di agire in giudizio contro l'inadempiente , coniuge Parte_1 separato, perché facesse fronte ai propri obblighi di mantenimento nei confronti della figlia minore
. (Cass. n.28446 del 12/10/2023). Per_1
Parte opposta, si è limitata solo a produrre in giudizio, un atto di precetto notificato all'ex coniuge, ma non ha dato prova di avere proceduto ad esecuzione forzata, in virtù del suddetto atto di precetto, nei confronti dell'ex coniuge, e, solo nel caso di in cui non riusciva a pignorare alcun bene, poteva eventualmente rivolgersi nei confronti dell'ascendente, a condizione sempre della prova della mancanza di potenzialità economica in capo alla stessa.
Pertanto, in considerazione dei superiori principi, l'opposizione va accolta, e conseguentemente va revocato e reso privo di effetti, il decreto, ex art. 148 c.c., oggi art. 316 bis c.c., emesso dal Presidente del
Tribunale di Patti in data 18/03/2014, depositato in data 26/03/2014, nel procedimento RG n,1402/2013, con il quale l'opponente , nella qualità di ascendete paterno dell'obbligato Controparte_1 [...]
, è stato condannato al pagamento, in favore dell'opposta , della Parte_1 Controparte_2 somma di Euro 150,00 mensili, a titolo di mantenimento della nipote minore . Persona_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo applicato il D.M. 55/2014, secondo valori medi, e, tenuto conto del valore dichiarato, scaglione fino ad Euro 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1)Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, revoca il decreto, ex art. 148 c.c., oggi art. 316 bis c.c., emesso dal
Presidente del Tribunale di Patti in data 18/03/2014, depositato in data 26/03/2014, nel procedimento RG
n,1402/2013, con il quale l'opponente , nella qualità di ascendete paterno Controparte_1 dell'obbligato , è stato condannato al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 [...]
, della somma di Euro 150,00 mensili, a titolo di mantenimento della nipote minore CP_2 [...]
. Persona_1
2)Condanna, , al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_2 Controparte_1 giudizio, liquidati in Euro 748,81, di cui Euro 86,81 per spese vive, Euro 662,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Patti 26/02/2024.
IL G.O.P.
ANTONINO CASDIA