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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 549 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
tra
elettivamente domiciliato in Bari, via Dante Parte_1
Alighieri n. 51, presso lo studio dell'avv. Roberto Carbone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
--------------------------------------- attore in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
e
, contumace ------------------------------------------ Controparte_1
------------------------------------------------------- convenuta in riassunzione
Svolgimento del processo
Con ordinanza n. 2558/24 del 26.1.24, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da , ha cassato la Parte_1 sentenza n. 1888/19 emessa dalla Corte d'Appello di Bari, con rinvio alla medesima Corte affinché si uniformi al principio secondo cui il contratto preliminare intercorso tra le parti è valido ed efficace.
Con citazione del 22.4.24, ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c.
, chiedendo dichiararsi valido ed efficace il contratto Parte_1 preliminare stipulato dalle parti in data 22 marzo 2006 e, accertato l'inadempimento della , accogliersi la domanda ex art. 2932 CP_1
c.c., oltre a condannarsi la convenuta al pagamento della somma di
€50.000,00, alla ripetizione delle somme percepite a titolo di spese legali ed al risarcimento del danno in misura pari a €53.872,60, con vittoria di spese.
La convenuta, ricevuta la notifica della citazione in riassunzione, non si è costituita.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc, all'udienza del 14 marzo 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 28.2.25 né a quella successiva, fissata ex art. 309 cpc, del 14.3.25.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., nella l. 133/08), con gli effetti di cui all'art. 393
c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08). Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass. 21586/181.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio promosso da , con Parte_1 citazione del 22.4.24, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181
c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”.