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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/12/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1501/2024 promosso da:
(C.F. nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Boccella del foro di Avellino con studio ivi alla via S.T. Iannaccone n 1;
- attore - CONTRO
(C.F. nata ad [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Aiello del Sabato (AV), alla via Brecciale 22, elett.te domiciliata in Avellino, alla via Tagliamento 32 nello studio dell'avv. AN Perillo (C.F.: che la C.F._3 rappresenta e difende;
- convenuta - ER AN (C.F.: nata ad [...] il [...] ed ivi residente, C.F._3 alla via Tagliamento 74, rapp.ta e difesa da se stessa ed elett.te domiciliata in Avellino, alla via Tagliamento 32 nel proprio studio;
- convenuta - Oggetto: Risarcimento danni da diffamazione e/o ingiuria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: « a-accertato che il contenuto della pec del 12 febbraio 2021 nella parte evidenziata in premessa costituisca lesione all'onore dignità decoro professionale del , Pt_1 integrante una diffamazione ovvero in subordine anche un'ingiuria , condannarsi la convenuta anche in solido con il proprio legale che nello scritto del resto ne spende il nome, al CP_1 risarcimento dei danni al a valutarsi in corso di causa con gli interessi ,danni che sin da Pt_1 ora comunque si stimano in una somma non inferiore a € 10.100 ; b-accertato altresì che l'epiteto pronunciato dall'avv.Perillo in data 15/02/23 nel contesto evidenziato in premessa costituisca lesione all'onore dignità decoro professionale del condannarsi l'offensore al Pt_1 risarcimento dei danni al a valutarsi in corso di causa con gli interessi, danni che sin da Pt_1 ora si stimano in una somma non inferiore a € 10.100 c- solo in subordine, qualora entrambe le condotte fossero eventualmente considerate dal Tribunale per una qualche ragione , come imputabili al solo avv.Perillo , integrando esse anche una molestia, in adesione ai piu' recenti orientamenti in tema dati da Cass sezione I penale n 34171/2023 , andranno risarcite in una somma a valutarsi in corso di causa, per questo solo caso ex art 185 c.p 2059 e 2043 c.c , stimata comunque in misura non inferiore a € 10.100 c-condannarsi i convenuti alla refusione delle spese di giudizio con attribuzione all'antistatario avvocato».
Per parte convenuta, : «in via preliminare: fissare una nuova udienza ex Controparte_1 art.164 co. 2 cpc per nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire;
valutare se la mediazione facoltativa, promossa da controparte per l'ingiuria, in luogo della obbligatoria negoziazione assistita sia valida ed efficace ai fini della procedibilità della domanda proposta, statuendo di conseguenza;
nel merito: 1) Dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legge per configurare e sostanziare la diffamazione e/o l'ingiuria, rigettando le relative domande;
2) In ogni caso, dichiarare l'inesistenza di offesa all'onore, al decoro, alla dignità del e dunque l'insussistenza degli illeciti di diffamazione e/o di ingiuria, Pt_1 rigettando le domande;
3) Rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'attore in quanto nulla ex art. 164 cpc perché generica, imprecisata ed indeterminata;
in subordine, rigettare la domanda risarcitoria in quanto manca la prova del nesso di causalità ed è comunque carente di prova valida, efficace ed opponibile;
4) rigettare in ogni caso tutte le domande attoree perché inammissibili, improponibili ed infondate, per le motivazioni in narrativa esposte e nel loro ordine graduato;
5) condannare l'attore al pagamento delle spese processuali con attribuzione, nonché ai sensi dell'art. 96 co.3 cpc ad una somma equitativamente determinata, tenendo conto anche della condotta processuale ed extra processuale dell'attore, nonché dei fatti esposti e documentati».
Per parte convenuta, IL AN: «in via preliminare: fissare una nuova udienza ex art.164 co. 2 cpc per nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire;
dichiarare l'improcedibilità della domanda di molestia per avere omesso di espletare la necessaria ed obbligatoria negoziazione assistita;
valutare se la mediazione facoltativa, promossa da controparte per l'ingiuria, in luogo della obbligatoria negoziazione assistita sia valida ed efficace ai fini della procedibilità della domanda proposta, statuendo di conseguenza;
nel merito: 1) Dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legge per configurare e sostanziare la diffamazione e/o l'ingiuria e/o la molestia, rigettando le relative domande;
2) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'avv. Perillo con riferimento alla diffamazione a mezzo stampa nella pec datata 10/2/21; 3) In ogni caso, dichiarare l'inesistenza di offesa all'onore, al decoro, alla dignità o al decoro professionale del Maglio e dunque l'insussistenza degli illeciti di diffamazione e/o di ingiuria, come di qualunque disturbo o molestia alla sua persona, rigettando le domande;
4) Per quanto attiene alla molestia, dichiarare eventualmente e fermo quanto sub 3) operativa a vantaggio dell'avv. Perillo la scriminante dell'esercizio del diritto di libera espressione, escludendone la responsabilità e la condanna;
5) Rigettare la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'attore in quanto nulla ex art. 164 cpc perché generica, imprecisata ed indeterminata;
in subordine, rigettare la domanda risarcitoria in quanto carente della prova del nesso di causalità e comunque di prova valida, efficace ed opponibile;
6) rigettare in ogni caso tutte le domande attoree perché inammissibili, improponibili ed infondate, per le motivazioni in narrativa esposte e nel loro ordine graduato;
7) condannare in ogni caso l'attore al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 96 co.3 cpc in considerazione della condotta e dei fatti esposti e documentati.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.05.2024, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio la sig.ra e l'avv. AN Perillo per sentir accertare e dichiarare che Controparte_1 il contenuto di una comunicazione a mezzo PEC del 12/02/2021, inviata dall'avv. Perillo in nome e per conto della sig.ra all'avv. Mario Di Salvia, allora legale dell'attore, CP_1 costituisse lesione del suo onore, dignità e decoro professionale, integrando una diffamazione o, in subordine, un'ingiuria. Chiedeva, per l'effetto, la condanna delle convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, quantificati in una somma non inferiore a € 10.100,00. L'attore domandava altresì il risarcimento dei danni, per una somma di pari importo, per un presunto epiteto offensivo ("cafone") che l'avv. Perillo gli avrebbe rivolto in data 15/02/2023. In via di ulteriore subordine, per l'ipotesi in cui entrambe le condotte fossero ritenute imputabili alla sola avv. Perillo, chiedeva la condanna di quest'ultima per molestia al risarcimento dei danni ex artt. 185 c.p., 2059 e 2043 c.c. Si costituivano ritualmente in giudizio entrambe le convenute, le quali contestavano integralmente le pretese attoree, chiedendone il rigetto. In via preliminare, eccepivano l'improcedibilità della domanda per molestia per omesso esperimento della negoziazione assistita obbligatoria e rimettevano al Giudice la valutazione sulla validità della mediazione facoltativa esperita per l'ingiuria in luogo della negoziazione assistita, anch'essa obbligatoria per valore. Nel merito, deducevano l'insussistenza degli illeciti di diffamazione, ingiuria e molestia, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. In particolare, con riferimento alla presunta diffamazione a mezzo PEC, negavano la sussistenza del requisito della comunicazione a più persone, contestando la presunzione di lettura da parte dei collaboratori dello studio legale destinatario. L'avv. Perillo eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva. La causa, istruita documentalmente, veniva ritenuta matura per la decisione all'udienza del 08/10/2024 e, sulle conclusioni precisate dalle parti, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della citazione avanzata dalle convenute per mancato rispetto dei termini a comparire. In base ai principi generali che governano le nullità degli atti processuali e alla luce della giurisprudenza di legittimità, la nullità derivante dal mancato rispetto dei termini a comparire può essere sanata qualora il convenuto, costituendosi, si difenda anche nel merito. In considerazione del principio immanente della strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo, la validità di un atto non va valutata in astratto, ma in relazione alla sua capacità di raggiungere lo scopo per cui è stato previsto dalla legge. Tale principio trova la sua massima espressione nell'articolo 156 del Codice di Procedura Civile, il quale stabilisce: Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Il mancato rispetto dei termini a comparire, così come l'omissione o l'incertezza sulla data dell'udienza o la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c., costituisce, quindi, una nullità attinente alla vocatio in ius, ovvero alla chiamata in giudizio del convenuto, la cui disciplina è dettata dall'art. 164, comma 3, c.p.c., il quale prevede un meccanismo di sanatoria specifico. La norma stabilisce che la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione, ma fa salva una facoltà per il convenuto stesso. La giurisprudenza ha chiarito le modalità con cui tale facoltà deve essere esercitata (Cass. n. 21957/2014, Cass. n. 21910/2014). Tali consolidati principi hanno ispirato il provvedimento istruttorio del 28 giugno 2024 – dal quale non vi è ragione di discostarsi - ove si chiarisce che, se il convenuto si costituisce in causa e si limita ad eccepire la nullità contestualmente chiedendo il differimento di udienza, l'eccezione deve essere accolta e va fissata una nuova udienza, ma se la parte convenuta svolge difese nel merito l'eccezione di nullità va rigettata essendo intervenuta ampia sanatoria del dedotto vizio. Disaminando il merito della pretesa, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. L'attore fonda la propria pretesa diffamatoria sul contenuto di una PEC inviata in data 12.02.2021 dall'avv. Perillo, per conto della propria assistita, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Di Salvia, allora difensore del sig. . Sostiene che tale comunicazione, Pt_1 contenente espressioni ritenute lesive, abbia integrato il delitto di diffamazione in quanto la casella PEC del legale destinatario veniva giornalmente visionata dai collaboratori dello studio del difensore anche al fine di organizzargli l'agenda mensile degli impegni. L'assunto non può essere condiviso. Ai sensi dell'art. 595 c.p., la diffamazione si configura allorché taluno, "comunicando con più persone", offende l'altrui reputazione. Elemento costitutivo dell'illecito è, dunque, la comunicazione del messaggio offensivo ad almeno due persone (diverse dall'offeso). Nel caso di specie, la comunicazione è stata indirizzata ad un unico destinatario, l'avv. Di Salvia. La tesi attorea si basa sulla mera presunzione che il messaggio sia stato letto da altri soggetti all'interno dello studio legale dell'avv. Di Salvia;
tuttavia, tale presunzione non è sufficiente a integrare la prova del requisito della pluralità di destinatari. Come correttamente eccepito dalla difesa delle convenute, grava sull'attore che agisce per il risarcimento l'onere di fornire la prova rigorosa della diffusione della comunicazione a terzi. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'invio di un messaggio a singole caselle di posta elettronica riservate non implica alcuna automatica diffusione a un numero indeterminato di soggetti. In un noto arresto, la Suprema Corte ha statuito che l'invio di un messaggio a singole (N.B.: plurale) caselle di posta elettronica riservate, in quanto intestate a singoli utenti, non implica affatto alcuna automatica diffusione ad un numero indeterminato di soggetti e comunque non più di una lettera, suscettibile di essere letta da soggetti diversi dal destinatario (Cass. n. 31179/2023). Non vi è, pertanto, alcuna "diffusività in re ipsa" legata all'uso del mezzo informatico. L'attore avrebbe dovuto dimostrare che specifici collaboratori dello studio legale destinatario, formalmente autorizzati al trattamento dei dati personali in data anteriore alla comunicazione, avessero effettivamente preso visione del contenuto della PEC. Tale prova non è stata fornita, né è stata offerta in modo rituale, avendo il Giudice disatteso le relative richieste istruttorie. Inoltre, anche qualora si volesse considerare la pluralità di comunicazioni a singoli destinatari, la giurisprudenza ha precisato che l'elemento oggettivo della diffamazione sussisterebbe solo se l'agente esprimesse la volontà o ponesse in essere un comportamento tale da provocare l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio (Cass. n. 5701 del 04.03.2024). Nel caso di specie, la comunicazione era una missiva riservata tra legali, il che esclude in radice una volontà diffusiva. Pertanto, manca la prova certa della comunicazione a più persone sicchè la domanda di risarcimento per diffamazione deve essere rigettata per insussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito. In via subordinata, l'attore qualifica la medesima condotta come ingiuria. Anche tale prospettazione è infondata. Come noto, e come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'ingiuria si distingue dalla diffamazione per la necessaria presenza della persona offesa, la quale deve percepire direttamente l'offesa. La diffamazione, al contrario, è caratterizzata dalla "non contestualità del recepimento delle offese" (Cass. n. 3540/2019). Nel caso di specie, le espressioni contestate erano contenute in una PEC inviata al legale dell'attore; quest'ultimo, pertanto, non era presente e non ha avuto percezione diretta e contestuale dell'offesa. La stessa parte attrice, del resto, ammette l'impossibilità di configurare l'ingiuria "stante la non contestualità del recepimento delle offese medesime". Ne consegue che anche la domanda subordinata di risarcimento per ingiuria deve essere rigettata. Anche a voler superare, per mera ipotesi argomentativa, i rilievi sull'insussistenza degli illeciti, la domanda risarcitoria sarebbe comunque infondata per carenza di prova del danno, di guisa che anche l'ulteriore episodio asserito come offensivo (ossia quanto avvenuto all'interno del Palazzo di giustizia di piazza Aldo Moro di Avellino in data 15/02/023) non integra danno risarcibile. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, il danno alla reputazione e all'onore non è in re ipsa (Cass. n. 26339 del 09.10.2024; Cass. n. 19551 del 10.07.2023; Cass. n. 8861 del 31.03.2021; Cass. n. 9799 del 09.04.2019; Cass. n. 21852 del 30.08.2019). Esso si configura come un "danno-conseguenza", che non coincide con la mera lesione dell'interesse protetto, ma con le conseguenze pregiudizievoli che da tale lesione derivano (Cass. n. 26339 del 09.10.2024; Cass. n. 19551 del 10.07.2023; Cass. n. 8861 del 31.03.2021). Pertanto, chi ne domanda il risarcimento ha l'onere di allegare e provare, anche tramite presunzioni, l'esistenza di un concreto pregiudizio. La Suprema Corte ha chiarito che il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. n. 9799 del 09.04.2019). Nel caso in esame, l'attore non ha fornito alcuna prova delle conseguenze negative che sarebbero derivate dalla condotta delle convenute. La diffusione dello scritto, come si è visto, è rimasta indimostrata e, comunque, confinata a un ambito estremamente ristretto e riservato, così come, quanto allo scontro verbale avvenuto all'interno del Tribunale, non è risultato provato – né allegato - la grave valenza denigratoria. L'attore non ha allegato né provato alcun concreto pregiudizio alla sua vita di relazione, alla sua sfera professionale o personale che possa essere causalmente ricondotto ai descritti episodi (all'uopo profilandosi irrilevante la prescrizione del 13/02/2021 nel quale non si menziona alcunché limitandosi all'affermazione:
“stato di ansia reattivo a riferito episodio offensivo”). La rilevanza dei fatti, inserita in un contesto di scontro defensionale, deve essere letta alla luce della particolare dialettica difensiva attuata, rilevante, semmai, in altra e diversa sede. In assenza della prova del danno-conseguenza, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento (Cass. n. 26339 del 09.10.2024). In conclusione, la domanda attorea va rigettata. Dal rigetto della domanda discende l'assorbimento della disamina dell'eccezione preliminare di improcedibilità per aver attivato, parte attrice, la mediazione facoltativa in luogo della negoziazione assistita obbligatoria. Infine, avendo le convenute, nelle rispettive comparse conclusionali, sostanzialmente reiterato la richiesta di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. per la sua condotta processuale ed extraprocessuale – laddove in comparsa conclusionale (pg.2) espressamente si riporta “a tutte le proprie difese (comparsa di costituzione, memoria ex art. 171 ter c.p.c., note di trattazione scritta…) - va rilevato che tale domanda è infondata. La condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. non ha una funzione meramente risarcitoria, come le ipotesi previste nei primi due commi dello stesso articolo, ma persegue finalità pubblicistiche. La sua ratio è quella di sanzionare l'abuso dello strumento processuale e di fungere da deterrente per le liti temerarie, preservando la funzionalità del sistema giustizia e deflazionando il contenzioso ingiustificato. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 152 del 2016, ha chiarito che la norma ha natura "più propriamente sanzionatoria" che risarcitoria, mirando a punire chi abusa del diritto di azione e difesa per fini dilatori. Questa natura sanzionatoria, assimilabile ai "danni punitivi" di origine anglosassone, è confermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che la definisce una "sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile" (Cas. 1943/2024). Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9912 del 2018, hanno statuito il principio secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Quindi, agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, di per sé, una condotta rimproverabile, in quanto l'esercizio del diritto di azione è costituzionalmente garantito;
per l'applicazione della sanzione occorre un quid pluris rispetto alla soccombenza, un profilo di dolo o colpa grave ravvisabile nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda o nella mancanza della normale diligenza per acquisire tale consapevolezza. Nella fattispecie in esame, l'attività istruttoria relativa alla prova dell'elemento soggettivo è stata del tutto obliterata rimanendo relegata la relativa richiesta ad una mera asserzione con conseguente rigetto della domanda. Le spese di lite vanno compensate in considerazione della reciproca soccombenza tra la domanda dell'attore, rigettata, e la domanda di responsabilità aggravata, anch'essa disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona del giudice applicato, Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e dell'avv. AN Perillo, Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Rigetta le domande proposte dall'attore. Compensa le spese tra le parti. Così deciso in data 18 dicembre 2025. Il Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1501/2024 promosso da:
(C.F. nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Boccella del foro di Avellino con studio ivi alla via S.T. Iannaccone n 1;
- attore - CONTRO
(C.F. nata ad [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Aiello del Sabato (AV), alla via Brecciale 22, elett.te domiciliata in Avellino, alla via Tagliamento 32 nello studio dell'avv. AN Perillo (C.F.: che la C.F._3 rappresenta e difende;
- convenuta - ER AN (C.F.: nata ad [...] il [...] ed ivi residente, C.F._3 alla via Tagliamento 74, rapp.ta e difesa da se stessa ed elett.te domiciliata in Avellino, alla via Tagliamento 32 nel proprio studio;
- convenuta - Oggetto: Risarcimento danni da diffamazione e/o ingiuria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: « a-accertato che il contenuto della pec del 12 febbraio 2021 nella parte evidenziata in premessa costituisca lesione all'onore dignità decoro professionale del , Pt_1 integrante una diffamazione ovvero in subordine anche un'ingiuria , condannarsi la convenuta anche in solido con il proprio legale che nello scritto del resto ne spende il nome, al CP_1 risarcimento dei danni al a valutarsi in corso di causa con gli interessi ,danni che sin da Pt_1 ora comunque si stimano in una somma non inferiore a € 10.100 ; b-accertato altresì che l'epiteto pronunciato dall'avv.Perillo in data 15/02/23 nel contesto evidenziato in premessa costituisca lesione all'onore dignità decoro professionale del condannarsi l'offensore al Pt_1 risarcimento dei danni al a valutarsi in corso di causa con gli interessi, danni che sin da Pt_1 ora si stimano in una somma non inferiore a € 10.100 c- solo in subordine, qualora entrambe le condotte fossero eventualmente considerate dal Tribunale per una qualche ragione , come imputabili al solo avv.Perillo , integrando esse anche una molestia, in adesione ai piu' recenti orientamenti in tema dati da Cass sezione I penale n 34171/2023 , andranno risarcite in una somma a valutarsi in corso di causa, per questo solo caso ex art 185 c.p 2059 e 2043 c.c , stimata comunque in misura non inferiore a € 10.100 c-condannarsi i convenuti alla refusione delle spese di giudizio con attribuzione all'antistatario avvocato».
Per parte convenuta, : «in via preliminare: fissare una nuova udienza ex Controparte_1 art.164 co. 2 cpc per nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire;
valutare se la mediazione facoltativa, promossa da controparte per l'ingiuria, in luogo della obbligatoria negoziazione assistita sia valida ed efficace ai fini della procedibilità della domanda proposta, statuendo di conseguenza;
nel merito: 1) Dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legge per configurare e sostanziare la diffamazione e/o l'ingiuria, rigettando le relative domande;
2) In ogni caso, dichiarare l'inesistenza di offesa all'onore, al decoro, alla dignità del e dunque l'insussistenza degli illeciti di diffamazione e/o di ingiuria, Pt_1 rigettando le domande;
3) Rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'attore in quanto nulla ex art. 164 cpc perché generica, imprecisata ed indeterminata;
in subordine, rigettare la domanda risarcitoria in quanto manca la prova del nesso di causalità ed è comunque carente di prova valida, efficace ed opponibile;
4) rigettare in ogni caso tutte le domande attoree perché inammissibili, improponibili ed infondate, per le motivazioni in narrativa esposte e nel loro ordine graduato;
5) condannare l'attore al pagamento delle spese processuali con attribuzione, nonché ai sensi dell'art. 96 co.3 cpc ad una somma equitativamente determinata, tenendo conto anche della condotta processuale ed extra processuale dell'attore, nonché dei fatti esposti e documentati».
Per parte convenuta, IL AN: «in via preliminare: fissare una nuova udienza ex art.164 co. 2 cpc per nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire;
dichiarare l'improcedibilità della domanda di molestia per avere omesso di espletare la necessaria ed obbligatoria negoziazione assistita;
valutare se la mediazione facoltativa, promossa da controparte per l'ingiuria, in luogo della obbligatoria negoziazione assistita sia valida ed efficace ai fini della procedibilità della domanda proposta, statuendo di conseguenza;
nel merito: 1) Dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legge per configurare e sostanziare la diffamazione e/o l'ingiuria e/o la molestia, rigettando le relative domande;
2) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'avv. Perillo con riferimento alla diffamazione a mezzo stampa nella pec datata 10/2/21; 3) In ogni caso, dichiarare l'inesistenza di offesa all'onore, al decoro, alla dignità o al decoro professionale del Maglio e dunque l'insussistenza degli illeciti di diffamazione e/o di ingiuria, come di qualunque disturbo o molestia alla sua persona, rigettando le domande;
4) Per quanto attiene alla molestia, dichiarare eventualmente e fermo quanto sub 3) operativa a vantaggio dell'avv. Perillo la scriminante dell'esercizio del diritto di libera espressione, escludendone la responsabilità e la condanna;
5) Rigettare la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'attore in quanto nulla ex art. 164 cpc perché generica, imprecisata ed indeterminata;
in subordine, rigettare la domanda risarcitoria in quanto carente della prova del nesso di causalità e comunque di prova valida, efficace ed opponibile;
6) rigettare in ogni caso tutte le domande attoree perché inammissibili, improponibili ed infondate, per le motivazioni in narrativa esposte e nel loro ordine graduato;
7) condannare in ogni caso l'attore al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 96 co.3 cpc in considerazione della condotta e dei fatti esposti e documentati.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.05.2024, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio la sig.ra e l'avv. AN Perillo per sentir accertare e dichiarare che Controparte_1 il contenuto di una comunicazione a mezzo PEC del 12/02/2021, inviata dall'avv. Perillo in nome e per conto della sig.ra all'avv. Mario Di Salvia, allora legale dell'attore, CP_1 costituisse lesione del suo onore, dignità e decoro professionale, integrando una diffamazione o, in subordine, un'ingiuria. Chiedeva, per l'effetto, la condanna delle convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, quantificati in una somma non inferiore a € 10.100,00. L'attore domandava altresì il risarcimento dei danni, per una somma di pari importo, per un presunto epiteto offensivo ("cafone") che l'avv. Perillo gli avrebbe rivolto in data 15/02/2023. In via di ulteriore subordine, per l'ipotesi in cui entrambe le condotte fossero ritenute imputabili alla sola avv. Perillo, chiedeva la condanna di quest'ultima per molestia al risarcimento dei danni ex artt. 185 c.p., 2059 e 2043 c.c. Si costituivano ritualmente in giudizio entrambe le convenute, le quali contestavano integralmente le pretese attoree, chiedendone il rigetto. In via preliminare, eccepivano l'improcedibilità della domanda per molestia per omesso esperimento della negoziazione assistita obbligatoria e rimettevano al Giudice la valutazione sulla validità della mediazione facoltativa esperita per l'ingiuria in luogo della negoziazione assistita, anch'essa obbligatoria per valore. Nel merito, deducevano l'insussistenza degli illeciti di diffamazione, ingiuria e molestia, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. In particolare, con riferimento alla presunta diffamazione a mezzo PEC, negavano la sussistenza del requisito della comunicazione a più persone, contestando la presunzione di lettura da parte dei collaboratori dello studio legale destinatario. L'avv. Perillo eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva. La causa, istruita documentalmente, veniva ritenuta matura per la decisione all'udienza del 08/10/2024 e, sulle conclusioni precisate dalle parti, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della citazione avanzata dalle convenute per mancato rispetto dei termini a comparire. In base ai principi generali che governano le nullità degli atti processuali e alla luce della giurisprudenza di legittimità, la nullità derivante dal mancato rispetto dei termini a comparire può essere sanata qualora il convenuto, costituendosi, si difenda anche nel merito. In considerazione del principio immanente della strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo, la validità di un atto non va valutata in astratto, ma in relazione alla sua capacità di raggiungere lo scopo per cui è stato previsto dalla legge. Tale principio trova la sua massima espressione nell'articolo 156 del Codice di Procedura Civile, il quale stabilisce: Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Il mancato rispetto dei termini a comparire, così come l'omissione o l'incertezza sulla data dell'udienza o la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c., costituisce, quindi, una nullità attinente alla vocatio in ius, ovvero alla chiamata in giudizio del convenuto, la cui disciplina è dettata dall'art. 164, comma 3, c.p.c., il quale prevede un meccanismo di sanatoria specifico. La norma stabilisce che la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione, ma fa salva una facoltà per il convenuto stesso. La giurisprudenza ha chiarito le modalità con cui tale facoltà deve essere esercitata (Cass. n. 21957/2014, Cass. n. 21910/2014). Tali consolidati principi hanno ispirato il provvedimento istruttorio del 28 giugno 2024 – dal quale non vi è ragione di discostarsi - ove si chiarisce che, se il convenuto si costituisce in causa e si limita ad eccepire la nullità contestualmente chiedendo il differimento di udienza, l'eccezione deve essere accolta e va fissata una nuova udienza, ma se la parte convenuta svolge difese nel merito l'eccezione di nullità va rigettata essendo intervenuta ampia sanatoria del dedotto vizio. Disaminando il merito della pretesa, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. L'attore fonda la propria pretesa diffamatoria sul contenuto di una PEC inviata in data 12.02.2021 dall'avv. Perillo, per conto della propria assistita, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Di Salvia, allora difensore del sig. . Sostiene che tale comunicazione, Pt_1 contenente espressioni ritenute lesive, abbia integrato il delitto di diffamazione in quanto la casella PEC del legale destinatario veniva giornalmente visionata dai collaboratori dello studio del difensore anche al fine di organizzargli l'agenda mensile degli impegni. L'assunto non può essere condiviso. Ai sensi dell'art. 595 c.p., la diffamazione si configura allorché taluno, "comunicando con più persone", offende l'altrui reputazione. Elemento costitutivo dell'illecito è, dunque, la comunicazione del messaggio offensivo ad almeno due persone (diverse dall'offeso). Nel caso di specie, la comunicazione è stata indirizzata ad un unico destinatario, l'avv. Di Salvia. La tesi attorea si basa sulla mera presunzione che il messaggio sia stato letto da altri soggetti all'interno dello studio legale dell'avv. Di Salvia;
tuttavia, tale presunzione non è sufficiente a integrare la prova del requisito della pluralità di destinatari. Come correttamente eccepito dalla difesa delle convenute, grava sull'attore che agisce per il risarcimento l'onere di fornire la prova rigorosa della diffusione della comunicazione a terzi. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'invio di un messaggio a singole caselle di posta elettronica riservate non implica alcuna automatica diffusione a un numero indeterminato di soggetti. In un noto arresto, la Suprema Corte ha statuito che l'invio di un messaggio a singole (N.B.: plurale) caselle di posta elettronica riservate, in quanto intestate a singoli utenti, non implica affatto alcuna automatica diffusione ad un numero indeterminato di soggetti e comunque non più di una lettera, suscettibile di essere letta da soggetti diversi dal destinatario (Cass. n. 31179/2023). Non vi è, pertanto, alcuna "diffusività in re ipsa" legata all'uso del mezzo informatico. L'attore avrebbe dovuto dimostrare che specifici collaboratori dello studio legale destinatario, formalmente autorizzati al trattamento dei dati personali in data anteriore alla comunicazione, avessero effettivamente preso visione del contenuto della PEC. Tale prova non è stata fornita, né è stata offerta in modo rituale, avendo il Giudice disatteso le relative richieste istruttorie. Inoltre, anche qualora si volesse considerare la pluralità di comunicazioni a singoli destinatari, la giurisprudenza ha precisato che l'elemento oggettivo della diffamazione sussisterebbe solo se l'agente esprimesse la volontà o ponesse in essere un comportamento tale da provocare l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio (Cass. n. 5701 del 04.03.2024). Nel caso di specie, la comunicazione era una missiva riservata tra legali, il che esclude in radice una volontà diffusiva. Pertanto, manca la prova certa della comunicazione a più persone sicchè la domanda di risarcimento per diffamazione deve essere rigettata per insussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito. In via subordinata, l'attore qualifica la medesima condotta come ingiuria. Anche tale prospettazione è infondata. Come noto, e come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'ingiuria si distingue dalla diffamazione per la necessaria presenza della persona offesa, la quale deve percepire direttamente l'offesa. La diffamazione, al contrario, è caratterizzata dalla "non contestualità del recepimento delle offese" (Cass. n. 3540/2019). Nel caso di specie, le espressioni contestate erano contenute in una PEC inviata al legale dell'attore; quest'ultimo, pertanto, non era presente e non ha avuto percezione diretta e contestuale dell'offesa. La stessa parte attrice, del resto, ammette l'impossibilità di configurare l'ingiuria "stante la non contestualità del recepimento delle offese medesime". Ne consegue che anche la domanda subordinata di risarcimento per ingiuria deve essere rigettata. Anche a voler superare, per mera ipotesi argomentativa, i rilievi sull'insussistenza degli illeciti, la domanda risarcitoria sarebbe comunque infondata per carenza di prova del danno, di guisa che anche l'ulteriore episodio asserito come offensivo (ossia quanto avvenuto all'interno del Palazzo di giustizia di piazza Aldo Moro di Avellino in data 15/02/023) non integra danno risarcibile. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, il danno alla reputazione e all'onore non è in re ipsa (Cass. n. 26339 del 09.10.2024; Cass. n. 19551 del 10.07.2023; Cass. n. 8861 del 31.03.2021; Cass. n. 9799 del 09.04.2019; Cass. n. 21852 del 30.08.2019). Esso si configura come un "danno-conseguenza", che non coincide con la mera lesione dell'interesse protetto, ma con le conseguenze pregiudizievoli che da tale lesione derivano (Cass. n. 26339 del 09.10.2024; Cass. n. 19551 del 10.07.2023; Cass. n. 8861 del 31.03.2021). Pertanto, chi ne domanda il risarcimento ha l'onere di allegare e provare, anche tramite presunzioni, l'esistenza di un concreto pregiudizio. La Suprema Corte ha chiarito che il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. n. 9799 del 09.04.2019). Nel caso in esame, l'attore non ha fornito alcuna prova delle conseguenze negative che sarebbero derivate dalla condotta delle convenute. La diffusione dello scritto, come si è visto, è rimasta indimostrata e, comunque, confinata a un ambito estremamente ristretto e riservato, così come, quanto allo scontro verbale avvenuto all'interno del Tribunale, non è risultato provato – né allegato - la grave valenza denigratoria. L'attore non ha allegato né provato alcun concreto pregiudizio alla sua vita di relazione, alla sua sfera professionale o personale che possa essere causalmente ricondotto ai descritti episodi (all'uopo profilandosi irrilevante la prescrizione del 13/02/2021 nel quale non si menziona alcunché limitandosi all'affermazione:
“stato di ansia reattivo a riferito episodio offensivo”). La rilevanza dei fatti, inserita in un contesto di scontro defensionale, deve essere letta alla luce della particolare dialettica difensiva attuata, rilevante, semmai, in altra e diversa sede. In assenza della prova del danno-conseguenza, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento (Cass. n. 26339 del 09.10.2024). In conclusione, la domanda attorea va rigettata. Dal rigetto della domanda discende l'assorbimento della disamina dell'eccezione preliminare di improcedibilità per aver attivato, parte attrice, la mediazione facoltativa in luogo della negoziazione assistita obbligatoria. Infine, avendo le convenute, nelle rispettive comparse conclusionali, sostanzialmente reiterato la richiesta di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. per la sua condotta processuale ed extraprocessuale – laddove in comparsa conclusionale (pg.2) espressamente si riporta “a tutte le proprie difese (comparsa di costituzione, memoria ex art. 171 ter c.p.c., note di trattazione scritta…) - va rilevato che tale domanda è infondata. La condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. non ha una funzione meramente risarcitoria, come le ipotesi previste nei primi due commi dello stesso articolo, ma persegue finalità pubblicistiche. La sua ratio è quella di sanzionare l'abuso dello strumento processuale e di fungere da deterrente per le liti temerarie, preservando la funzionalità del sistema giustizia e deflazionando il contenzioso ingiustificato. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 152 del 2016, ha chiarito che la norma ha natura "più propriamente sanzionatoria" che risarcitoria, mirando a punire chi abusa del diritto di azione e difesa per fini dilatori. Questa natura sanzionatoria, assimilabile ai "danni punitivi" di origine anglosassone, è confermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che la definisce una "sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile" (Cas. 1943/2024). Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9912 del 2018, hanno statuito il principio secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Quindi, agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, di per sé, una condotta rimproverabile, in quanto l'esercizio del diritto di azione è costituzionalmente garantito;
per l'applicazione della sanzione occorre un quid pluris rispetto alla soccombenza, un profilo di dolo o colpa grave ravvisabile nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda o nella mancanza della normale diligenza per acquisire tale consapevolezza. Nella fattispecie in esame, l'attività istruttoria relativa alla prova dell'elemento soggettivo è stata del tutto obliterata rimanendo relegata la relativa richiesta ad una mera asserzione con conseguente rigetto della domanda. Le spese di lite vanno compensate in considerazione della reciproca soccombenza tra la domanda dell'attore, rigettata, e la domanda di responsabilità aggravata, anch'essa disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona del giudice applicato, Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e dell'avv. AN Perillo, Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Rigetta le domande proposte dall'attore. Compensa le spese tra le parti. Così deciso in data 18 dicembre 2025. Il Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa