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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 08/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1195/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1195/2021 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BIANCHINI CRISTINA Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), con l'avv. AMBROSINI GINO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO OPPOSTO
e con l'intervento di c.f. CF ), con l'avv. MARINI SAVINA Controparte_2 P.IVA_1
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza e domanda avversaria respinta,
Nel merito, in via preliminare ed assorbente accertare e dichiarare che la scrittura privata datata 21.07.2017 non costituisce un riconoscimento di debito fondante il procedimento monitorio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 350/2021, pronunciato in data 23 settembre 2021;
In via principale
pagina 1 di 10 nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta l'istanza formulata in via preliminare, accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in narrativa, che il debito oggetto dalla scrittura privata datata 21.07.2021 è stato estinto
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In via istruttoria nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio affinché, esaminato il documento n. 14) depositato da Pt_1
con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., ed esaminati i relativi bilanci di esercizio, accerti la
[...] quota percentuale media di utile di esercizio della negli anni 2016, 2017, 2018, derivante Controparte_2 dal business acquisto e rivendita carburante;
In ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto perché inammissibile ed infondata;
In ogni caso condannare il signor al pagamento delle spese, oltre IVA, CPA e spese forfetarie, del presente Controparte_1 giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato e degli ulteriori esborsi”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- rigettare l'opposizione svolta da in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto Parte_1 confermare il decreto opposto ovvero – subordinatamente – accertare e dichiarare che l'opponente Pt_1
è debitore di per i titoli per cui è causa per l'importo di € 122.500,00 oltre interessi
[...] Parte_2 moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla data della domanda monitoria al saldo e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento, a favore dell'opposto, della predetta somma;
- dichiarare inammissibile l'intervento in giudizio della per le ragioni dedotte alle pagg. Controparte_2
12-14 memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. 14.6.2022 del convenuto opposto e, per la non creduta ipotesi in cui fosse ritenuto ammissibile, rigettare la domanda svolta da attraverso l'intervento in causa in Controparte_2 quanto soggetto terzo rispetto alla scrittura azionata ed in ogni caso essendo la domanda destituita di fondamento;
in via riconvenzionale: acclarato l'inadempimento dell'obbligazione azionata e di cui alla scrittura privata inter partes 21.7.2017, e la manifestata intenzione, da parte dell'opponente, di non voler adempiere anche alla parte di credito non azionato in via monitoria, accertare e dichiarare il diritto dell'opposto di esigere l'intera prestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 c.c. e per l'effetto condannare l'opponente - Parte_1 in aggiunta alla somma di € 122.500,00 già oggetto del decreto opposto - al pagamento della somma di €
77.500,00, a saldo della ricognizione di debito portata dalla scrittura privata 21.7.2017 e per le causali in atti, ovvero, in via subordinata, accertare l'obbligo dell'opponente di provvedere al pagamento della somma di €
77.500,00, residuale rispetto a quella azionata in via monitoria, condannando lo stesso al pagamento delle rate scadute alla data della sentenza, ovvero, in via ulteriormente subordinata, al pagamento delle rate scadute alla
pagina 2 di 10 data di proposizione della domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione e risposta;
il tutto oltre interessi moratori dalla domanda al saldo e salva diversa quantificazione da parte del Tribunale;
in via istruttoria: solo per completezza difensiva e per evitare decadenze processuali, si insiste nella richiesta di ordine esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'opponente Controparte_3 del libretto di lavoro di (c.f. ) e del registro acquisto/vendite carburanti Parte_1 C.F._1 anno 2018, così come richiesti con la seconda memoria istruttoria 14.6.2022.
In ogni caso, con vittoria delle spese di causa, oneri fiscali compresi.”
Per la terza intervenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza e domanda avversaria respinta,
In via preliminare dichiarare l'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente spiegato nel presente giudizio;
Nel merito, in via preliminare ed assorbente accertare e dichiarare che la scrittura privata datata 21.07.2017 non costituisce un riconoscimento di debito fondante il procedimento monitorio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 350/2021, pronunciato in data 23 settembre 2021;
In via principale nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta l'istanza formulata in via preliminare, accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in narrativa, che il debito oggetto dalla scrittura privata datata 21.07.2021 è stato estinto
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In via istruttoria nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio affinché, esaminato il documento n. 1) depositato da CP_2 con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., ed esaminati i relativi bilanci di esercizio, accerti la
[...] quota percentuale media di utile di esercizio della negli anni 2016, 2017, 2018, derivante Controparte_2 dal business acquisto e rivendita carburante;
In ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto perché inammissibile ed infondata;
In ogni caso condannare il signor al pagamento delle spese, oltre IVA, CPA e spese forfetarie, del presente Controparte_1 giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato e degli ulteriori esborsi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 350/2021, con cui era stato ingiunto dal Tribunale di Sondrio, su istanza di CP_1
, il pagamento della somma di € 122.500,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
[...]
In particolare, l'attore esponeva che: pagina 3 di 10 - il credito azionato in via monitoria era fondato su una scrittura privata datata 21 luglio 2017, contenente un riconoscimento di debito da parte dell'opponente;
- le parti per anni avevano rivestito la qualità di soci di società che svolgeva Controparte_2
prevalentemente attività di distribuzione di carburanti, lavaggio veicoli, commercio di gomme con montaggio, smontaggio, riparazione e custodia, oltre alla riparazione di veicoli, noleggio;
- nel 2017, a causa di incomprensioni, i soci decidevano di interrompere i loro rapporti nella società;
- in data 1° giugno 2017 veniva sottoscritto un contratto preliminare a mezzo del quale l'opposto e sua moglie, (che faceva parte della compagine sociale) promettevano di cedere Parte_3
tutte le loro quote della agli altri due soci, e Controparte_2 Parte_1 Pt_4
;
[...]
- veniva pattuita quale prezzo di cessione la somma di € 950.000,00;
- successivamente il 21 luglio 2017 le parti stipulavano due contratti: il contratto definitivo di cessione quote, sottoscritto avanti al Notaio Dott. di Morbegno, nel quale era Persona_1 stato pattuito il prezzo complessivo di cessione in € 750.000,00, corrisposto, inferiore di
€200.000,00 rispetto al preliminare, nonché, contestualmente ed a definizione dei rapporti derivanti dal trasferimento della proprietà delle quote, per dare adempimento a quanto pattuito nel preliminare sottoscritto due mesi prima, una scrittura privata che prevedeva l'impegno di di corrispondere a parte convenuta opposta l'integrazione del prezzo di Parte_1 cessione, pari ad € 200.000,00;
- nella scrittura privata si era precisato che l'importo sarebbe stato corrisposto in rate mensili di
€2.500,00 ciascuna “mediante le modalità che le parti riterranno più opportune”;
- le parti avevano quindi concordato che avrebbe “fittiziamente” assunto Pt_1 Parte_5
come dipendente parte convenuta opposta senza pretendere lo svolgimento di alcuna attività lavorativa e avrebbe versato alla stessa, proprio in adempimento del debito indicato nella predetta scrittura privata, sia somme a titolo di “stipendio” che somme a titolo di contributi previdenziali;
- il 1° agosto 2017 parte convenuta opposta veniva assunta da Controparte_2
- senza mai svolgere alcuna attività lavorativa per la società, riceveva da Controparte_1
a titolo di stipendio, la somma complessiva di € 57.896,34, comprensiva Controparte_2
pagina 4 di 10 anche del trattamento di fine rapporto, nonché la somma complessiva di € 20.238,40 a titolo di contributi previdenziali;
- alla fine del 2018 emergeva che parte convenuta opposta aveva iniziato a gestire una attività in concorrenza con quella svolta da Controparte_2
Per_
- il 13 marzo 2019 parte convenuta opposta costituiva con i suoi figli e , la Ruttico Per_3
Car Service S.r.l., con sede in Montagna in Valtellina (SO), Via Stelvio n. 551/C, che svolgeva la stessa identica attività della Controparte_2
- veniva quindi eccepito in compensazione rispetto al credito azionato in via monitoria l'importo di € 78.134,74, ovvero la somma corrisposta a quale stipendio “fittizio” e Controparte_1 contributi previdenziale, nonché l'importo di € 110.000,00 quale credito risarcitorio derivante dalla violazione del divieto di concorrenza;
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_1
infondate in fatto e in diritto, nonché proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento, da parte dell'attore opponente, della somma di € 77.500,00, a saldo di quanto dovuto da in forza della ricognizione di debito contenuta nella scrittura privata del 21.07.2017. Parte_1
In particolare, parte convenuta opposta esponeva che:
- la scrittura privata sottoscritta dalle parti, da cui derivava il credito azionato in via monitoria, aveva il valore probatorio stabilito dall'articolo 1988 c.c., come previsto in modo esplicito nella stessa;
- non sussistevano i presupposti di applicazione dell'articolo 2257 c.c., in quanto nel caso di specie non era avvenuta la cessione, da un soggetto ad un altro, di un'azienda o di una società, non vi era stato avvio di una nuova impresa e le aziende in questione operavano in zone commerciali diverse in provincia di Sondrio;
- nessun accordo era mai sussistito tra l'opposto affinché Controparte_4 Controparte_2 la stessa pagasse, a titolo di stipendio “fittizio” e relativi contributi previdenziali, parte del debito dell'opponente Parte_1
- pertanto, la somma di € 78.134,74, corrisposta da al sig. a titolo Controparte_2 CP_1
di lavoro subordinato, non poteva in alcun modo essere detratta in compensazione dal debito personale del signor oggetto della scrittura azionata;
Pt_1
- parte opponente doveva essere condannata a pagare anche il credito residuo derivante dalla scrittura privata per cui è causa, parti ad € 77.500,00.
pagina 5 di 10 All'udienza del 20.04.2022 non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, mentre venivano assegnati alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c.
In data 23.05.2022 interveniva in giudizio al fine di sostenere le ragioni di Controparte_2 Pt_1
e facendo proprie le deduzioni, domande ed eccezioni formulate dall'opponente per quanto
[...]
riguarda la causazione del danno da violazione del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c., sia sotto il profilo sostanziale che quantitativo, così come contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nella prima memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. di parte attrice opponente.
Venivano quindi ammessi sia l'interrogatorio formale delle parti sia le prove orali formulate;
i testi venivano sentiti alle udienze del 17.10.2023, del 05.12.2023 e del 19.03.2024.
Infine, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 17.09.2024, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
***
Vanno preliminarmente disattese le reiterate istanze istruttorie, essendo la causa decidibile in base agli atti e ai documenti versati, nonché all'istruttoria già esperita.
L'opposizione è fondata negli esclusivi limiti di cui in motivazione.
Risulta dalla documentazione in atti (cfr. docc. n. 2, 3 e 4 fascicolo attore opponente) che in data 1° giugno 2017 le parti sottoscrivevano un contratto preliminare, a mezzo del quale e la Controparte_1
moglie promettevano di cedere a tutte le loro quote di Parte_3 Parte_1 CP_2
a fronte di un corrispettivo pari ad € 950.000,00.
[...]
Successivamente, in data 21 luglio 2017, le parti sottoscrivevano sia il contratto di definitivo di cessione, al prezzo complessivo di € 750.000,00 (e dunque inferiore di € 200.000,00 al prezzo indicato nel contratto preliminare) sia la scrittura privata posta a base del ricorso monitorio, in cui Pt_1 si riconosceva debitore di della somma di € 200.000,00, impegnandosi a
[...] Controparte_1 restituire tale somma ratealmente, ovvero corrispondendo € 2.500,00 ogni fine mese a partire da quello di agosto 2017 fino ad ulteriori 79 mesi “mediante le modalità che si riterranno più opportune”.
Ebbene, è evidente che tale scrittura privata contiene un riconoscimento di debito da parte di Pt_1
in favore di , costituendo prova scritta del credito azionato in via monitoria
[...] Controparte_1 da quest'ultimo.
A questo proposito, parte attrice opponente ha eccepito in compensazione la somma di € 78.134,74, deducendo che le parti avevano concordato, quale modalità di pagamento della somma di € 200.000,00, dovuta da parte attrice opponente a parte convenuta opposta in forza della scrittura privata del 21 luglio pagina 6 di 10 2017, l'assunzione quale dipendente, da parte di Guerra Gomma s.r.l., di , senza che Controparte_1 quest'ultimo dovesse effettivamente svolgere attività lavorativa, essendo prossimo all'età pensionabile.
In sostanza, avrebbe assunto solo formalmente , corrispondendo Controparte_2 Controparte_1
alla fine di ogni mese lo stipendio e versando i relativi contributi previdenziali, al fine di consentire a di estinguere il proprio debito di € 200.000,00 portato dalla scrittura privata. Parte_1
L'eccezione di compensazione di parte attrice opponente è fondata e merita accoglimento.
Infatti, parte convenuta opposta non ha contestato specificamente quanto dedotto dall'attore opponente in ordine all'avvenuta assunzione come dipendente, da parte di di Controparte_2 CP_1
a far tempo dal 01.08.2017, e pertanto tale circostanza deve ritenersi ammessa ex articolo 115
[...]
c.p.c.
Sul punto, si evidenzia in ogni caso che nella scrittura privata per cui è causa (cfr. doc. 4 fascicolo attore opponente) veniva indicato dalle parti che la corresponsione della somma di € 200.000,00 da parte di sarebbe avvenuta ratealmente a partire dal mese di agosto 2017 e che Parte_1 CP_1
era stato assunto alle dipendenze di Guerra Gomma s.r.l. proprio con decorrenza da agosto
[...]
2017.
Parte convenuta opposta ha eccepito sul punto che nessun accordo era mai sussistito tra la stessa e affinché la società pagasse parte del debito dell'opponente e Controparte_2 Parte_1 pertanto non poteva porre in compensazione la somma di € 78.134,74. Parte_1
Tale eccezione è infondata, giusto il disposto dell'articolo 1180 c.c. (rubricato “adempimento del terzo”), laddove prevede che “l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione”. La norma in questione, applicabile al caso di specie, sancisce, quale principio generale,
l'irrilevanza della persona del debitore ai fini dell'adempimento dell'obbligazione: di regola, infatti, ai sensi dell'art. 1180 c.c., qualunque soggetto, quantunque estraneo al rapporto obbligatorio, può, senza necessità di un'espressa autorizzazione da parte del creditore e/o del debitore, estinguere l'altrui obbligazione, con conseguente liberazione del debitore nei confronti dell'accipiens. La possibilità, per il terzo, di eseguire la prestazione in luogo del debitore conosce due distinte eccezioni: l'art. 1180, infatti, esclude il diritto del terzo di adempiere l'altrui obbligazione tanto nel caso in cui il creditore dovesse legittimamente manifestare al solvens il proposito di ricevere la prestazione direttamente dall'obbligato, quanto nell'ipotesi in cui quest'ultimo, opponendosi all'intervento del terzo, volesse eseguire personalmente la prestazione stessa.
pagina 7 di 10 Tali eccezioni non ricorrono nel caso di specie, in quanto non risulta né che il debitore Parte_1 si sia opposto all'adempimento di Guerra Gomma s.r.l. (terzo), né che il creditore Controparte_1
abbia manifestato al terzo il proposito di ricevere il pagamento direttamente dall'obbligato.
Sull'eccepito danno per violazione dell'articolo 2557 c.c.
L'attore opponente ha dedotto la violazione, da parte di , dell'articolo 2557 c.c. che Controparte_1 prescrive il divieto di concorrenza per colui che aliena l'azienda per il periodo di cinque anni dal trasferimento, eccependo in compensazione un credito risarcitorio quantificato in € 110.000,00. In particolare, l'attore opponente ha dedotto che , dopo appena un anno e mezzo dalla Controparte_1
cessione delle quote, aveva iniziato a gestire con i suoi figli una azienda che svolgeva l'identica attività di e a marzo del 2019 aveva costituito con loro una società, la Ruttico Car Service Controparte_2
s.r.l., da lui rappresentata e gestita quale Presidente del consiglio di amministrazione.
Tale eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Facendo applicazione del principio della ragione più liquida, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, “legittimato all'ordinaria azione di concorrenza sleale di cui all' 2598 c.c. è unicamente l'imprenditore concorrente e, nel caso in cui gli atti di concorrenza sleale vengano compiuti in danno di una società, soltanto questa, in persona dell'organo che la rappresenta, è la parte legittimata all'esercizio della relativa azione. Ciò anche nel caso in cui la società concorrente sia una società di fatto, ancorchè irregolare e non munita di personalità giuridica, perchè, essa è un soggetto di diritto, titolare di un patrimonio formato con i beni conferiti dai soci e tale soggettività è idonea ad attribuire alla società di fatto la legittimazione ad agire per esercitare
l'azione di concorrenza sleale come pure quella dipendente di risarcimento danni (cfr. Cass. civ., Sez.
I, Sent., (data ud. 24/04/2014) 07/08/2014, n. 17792, Cass. civ. sezioni unite n. 291 del 26 aprile 2000, sezione 1 n. 8531 del 5 maggio 2004, n. 816 del 15 gennaio 2009, n. 3869 del 3 dicembre 1968 sezione
3 n. 12833 del 19 novembre 1999).
Dunque, applicando tali principi al caso di specie, risulta che non sia soggetto Parte_1
legittimato a chiedere a il risarcimento del danno derivante dalla asserita violazione Controparte_1
del divieto di concorrenza e pertanto l'eccezione di compensazione formulata dall'attore opponente, relativa a tale presunto credito risarcitorio, non merita accoglimento.
Fermo restando il valore assorbente di tale considerazione, si evidenzia altresì che, nel caso in esame, il soggetto astrattamente legittimato a chiedere il risarcimento del danno per violazione dell'articolo 2557
c.c., ovvero è intervenuta in giudizio ma non ha proposto in via autonoma alcuna Controparte_2
pagina 8 di 10 domanda (e pertanto tale intervento deve qualificarsi come adesivo dipendente ai sensi dell'articolo
105, comma secondo, c.p.c.), essendosi limitata ad aderire a quelle formulate dall'attore opponente.
Sulla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta opposta.
La domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta opposta è fondata e merita accoglimento, in quanto risulta dagli atti che l'attore opponente non ha adempiuto integralmente l'obbligazione sullo stesso gravante di pagamento rateale della somma di € 200.000,00 di cui alla scrittura privata del 21 luglio 2017, azionata in via monitoria (la cui ultima rata è scaduta nel marzo 2024).
Pertanto, l'attore opponente deve essere condannato a corrispondere a la somma Controparte_1 complessiva di € 121.865,26 (somma così calcolata: € 122.500,00 somma azionata in via monitoria – €
78.134,74, ovvero il credito eccepito in compensazione dall'attore opponente, + € 77.500,00, corrispondente al saldo dell'importo oggetto di ricognizione di debito di cui alla scrittura privata del
21.7.2017), oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo definitivo.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 350/2021 del Tribunale di Sondrio revocato. deve essere condannato a Parte_1
corrispondere a la somma complessiva di € 121.865,26, già operata la Controparte_1 compensazione con il credito di € 78.134,74 vantato dall'attore opponente, oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo definitivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, e (cfr. Parte_1 Controparte_2
Cassazione Civ., Sezioni Unite, n. 27846/2019) devono essere condannati, in solido, a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 in € 11.000,00 per compensi, oltre Controparte_1
15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 350/2021 del Tribunale di
Sondrio;
- condanna a corrispondere a la somma di € 121.865,26, oltre Parte_1 Controparte_1
interessi come per legge dal dovuto sino al saldo definitivo;
- condanna e in solido, alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 Controparte_2 favore di , liquidate in motivazione in € 11.000,00 per compensi, oltre 15% Controparte_1
rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 9 di 10 Sondrio, 8 gennaio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1195/2021 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BIANCHINI CRISTINA Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), con l'avv. AMBROSINI GINO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO OPPOSTO
e con l'intervento di c.f. CF ), con l'avv. MARINI SAVINA Controparte_2 P.IVA_1
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza e domanda avversaria respinta,
Nel merito, in via preliminare ed assorbente accertare e dichiarare che la scrittura privata datata 21.07.2017 non costituisce un riconoscimento di debito fondante il procedimento monitorio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 350/2021, pronunciato in data 23 settembre 2021;
In via principale
pagina 1 di 10 nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta l'istanza formulata in via preliminare, accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in narrativa, che il debito oggetto dalla scrittura privata datata 21.07.2021 è stato estinto
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In via istruttoria nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio affinché, esaminato il documento n. 14) depositato da Pt_1
con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., ed esaminati i relativi bilanci di esercizio, accerti la
[...] quota percentuale media di utile di esercizio della negli anni 2016, 2017, 2018, derivante Controparte_2 dal business acquisto e rivendita carburante;
In ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto perché inammissibile ed infondata;
In ogni caso condannare il signor al pagamento delle spese, oltre IVA, CPA e spese forfetarie, del presente Controparte_1 giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato e degli ulteriori esborsi”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- rigettare l'opposizione svolta da in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto Parte_1 confermare il decreto opposto ovvero – subordinatamente – accertare e dichiarare che l'opponente Pt_1
è debitore di per i titoli per cui è causa per l'importo di € 122.500,00 oltre interessi
[...] Parte_2 moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla data della domanda monitoria al saldo e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento, a favore dell'opposto, della predetta somma;
- dichiarare inammissibile l'intervento in giudizio della per le ragioni dedotte alle pagg. Controparte_2
12-14 memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. 14.6.2022 del convenuto opposto e, per la non creduta ipotesi in cui fosse ritenuto ammissibile, rigettare la domanda svolta da attraverso l'intervento in causa in Controparte_2 quanto soggetto terzo rispetto alla scrittura azionata ed in ogni caso essendo la domanda destituita di fondamento;
in via riconvenzionale: acclarato l'inadempimento dell'obbligazione azionata e di cui alla scrittura privata inter partes 21.7.2017, e la manifestata intenzione, da parte dell'opponente, di non voler adempiere anche alla parte di credito non azionato in via monitoria, accertare e dichiarare il diritto dell'opposto di esigere l'intera prestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 c.c. e per l'effetto condannare l'opponente - Parte_1 in aggiunta alla somma di € 122.500,00 già oggetto del decreto opposto - al pagamento della somma di €
77.500,00, a saldo della ricognizione di debito portata dalla scrittura privata 21.7.2017 e per le causali in atti, ovvero, in via subordinata, accertare l'obbligo dell'opponente di provvedere al pagamento della somma di €
77.500,00, residuale rispetto a quella azionata in via monitoria, condannando lo stesso al pagamento delle rate scadute alla data della sentenza, ovvero, in via ulteriormente subordinata, al pagamento delle rate scadute alla
pagina 2 di 10 data di proposizione della domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione e risposta;
il tutto oltre interessi moratori dalla domanda al saldo e salva diversa quantificazione da parte del Tribunale;
in via istruttoria: solo per completezza difensiva e per evitare decadenze processuali, si insiste nella richiesta di ordine esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'opponente Controparte_3 del libretto di lavoro di (c.f. ) e del registro acquisto/vendite carburanti Parte_1 C.F._1 anno 2018, così come richiesti con la seconda memoria istruttoria 14.6.2022.
In ogni caso, con vittoria delle spese di causa, oneri fiscali compresi.”
Per la terza intervenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza e domanda avversaria respinta,
In via preliminare dichiarare l'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente spiegato nel presente giudizio;
Nel merito, in via preliminare ed assorbente accertare e dichiarare che la scrittura privata datata 21.07.2017 non costituisce un riconoscimento di debito fondante il procedimento monitorio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 350/2021, pronunciato in data 23 settembre 2021;
In via principale nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta l'istanza formulata in via preliminare, accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in narrativa, che il debito oggetto dalla scrittura privata datata 21.07.2021 è stato estinto
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In via istruttoria nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio affinché, esaminato il documento n. 1) depositato da CP_2 con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., ed esaminati i relativi bilanci di esercizio, accerti la
[...] quota percentuale media di utile di esercizio della negli anni 2016, 2017, 2018, derivante Controparte_2 dal business acquisto e rivendita carburante;
In ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto perché inammissibile ed infondata;
In ogni caso condannare il signor al pagamento delle spese, oltre IVA, CPA e spese forfetarie, del presente Controparte_1 giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato e degli ulteriori esborsi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 350/2021, con cui era stato ingiunto dal Tribunale di Sondrio, su istanza di CP_1
, il pagamento della somma di € 122.500,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
[...]
In particolare, l'attore esponeva che: pagina 3 di 10 - il credito azionato in via monitoria era fondato su una scrittura privata datata 21 luglio 2017, contenente un riconoscimento di debito da parte dell'opponente;
- le parti per anni avevano rivestito la qualità di soci di società che svolgeva Controparte_2
prevalentemente attività di distribuzione di carburanti, lavaggio veicoli, commercio di gomme con montaggio, smontaggio, riparazione e custodia, oltre alla riparazione di veicoli, noleggio;
- nel 2017, a causa di incomprensioni, i soci decidevano di interrompere i loro rapporti nella società;
- in data 1° giugno 2017 veniva sottoscritto un contratto preliminare a mezzo del quale l'opposto e sua moglie, (che faceva parte della compagine sociale) promettevano di cedere Parte_3
tutte le loro quote della agli altri due soci, e Controparte_2 Parte_1 Pt_4
;
[...]
- veniva pattuita quale prezzo di cessione la somma di € 950.000,00;
- successivamente il 21 luglio 2017 le parti stipulavano due contratti: il contratto definitivo di cessione quote, sottoscritto avanti al Notaio Dott. di Morbegno, nel quale era Persona_1 stato pattuito il prezzo complessivo di cessione in € 750.000,00, corrisposto, inferiore di
€200.000,00 rispetto al preliminare, nonché, contestualmente ed a definizione dei rapporti derivanti dal trasferimento della proprietà delle quote, per dare adempimento a quanto pattuito nel preliminare sottoscritto due mesi prima, una scrittura privata che prevedeva l'impegno di di corrispondere a parte convenuta opposta l'integrazione del prezzo di Parte_1 cessione, pari ad € 200.000,00;
- nella scrittura privata si era precisato che l'importo sarebbe stato corrisposto in rate mensili di
€2.500,00 ciascuna “mediante le modalità che le parti riterranno più opportune”;
- le parti avevano quindi concordato che avrebbe “fittiziamente” assunto Pt_1 Parte_5
come dipendente parte convenuta opposta senza pretendere lo svolgimento di alcuna attività lavorativa e avrebbe versato alla stessa, proprio in adempimento del debito indicato nella predetta scrittura privata, sia somme a titolo di “stipendio” che somme a titolo di contributi previdenziali;
- il 1° agosto 2017 parte convenuta opposta veniva assunta da Controparte_2
- senza mai svolgere alcuna attività lavorativa per la società, riceveva da Controparte_1
a titolo di stipendio, la somma complessiva di € 57.896,34, comprensiva Controparte_2
pagina 4 di 10 anche del trattamento di fine rapporto, nonché la somma complessiva di € 20.238,40 a titolo di contributi previdenziali;
- alla fine del 2018 emergeva che parte convenuta opposta aveva iniziato a gestire una attività in concorrenza con quella svolta da Controparte_2
Per_
- il 13 marzo 2019 parte convenuta opposta costituiva con i suoi figli e , la Ruttico Per_3
Car Service S.r.l., con sede in Montagna in Valtellina (SO), Via Stelvio n. 551/C, che svolgeva la stessa identica attività della Controparte_2
- veniva quindi eccepito in compensazione rispetto al credito azionato in via monitoria l'importo di € 78.134,74, ovvero la somma corrisposta a quale stipendio “fittizio” e Controparte_1 contributi previdenziale, nonché l'importo di € 110.000,00 quale credito risarcitorio derivante dalla violazione del divieto di concorrenza;
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_1
infondate in fatto e in diritto, nonché proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento, da parte dell'attore opponente, della somma di € 77.500,00, a saldo di quanto dovuto da in forza della ricognizione di debito contenuta nella scrittura privata del 21.07.2017. Parte_1
In particolare, parte convenuta opposta esponeva che:
- la scrittura privata sottoscritta dalle parti, da cui derivava il credito azionato in via monitoria, aveva il valore probatorio stabilito dall'articolo 1988 c.c., come previsto in modo esplicito nella stessa;
- non sussistevano i presupposti di applicazione dell'articolo 2257 c.c., in quanto nel caso di specie non era avvenuta la cessione, da un soggetto ad un altro, di un'azienda o di una società, non vi era stato avvio di una nuova impresa e le aziende in questione operavano in zone commerciali diverse in provincia di Sondrio;
- nessun accordo era mai sussistito tra l'opposto affinché Controparte_4 Controparte_2 la stessa pagasse, a titolo di stipendio “fittizio” e relativi contributi previdenziali, parte del debito dell'opponente Parte_1
- pertanto, la somma di € 78.134,74, corrisposta da al sig. a titolo Controparte_2 CP_1
di lavoro subordinato, non poteva in alcun modo essere detratta in compensazione dal debito personale del signor oggetto della scrittura azionata;
Pt_1
- parte opponente doveva essere condannata a pagare anche il credito residuo derivante dalla scrittura privata per cui è causa, parti ad € 77.500,00.
pagina 5 di 10 All'udienza del 20.04.2022 non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, mentre venivano assegnati alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c.
In data 23.05.2022 interveniva in giudizio al fine di sostenere le ragioni di Controparte_2 Pt_1
e facendo proprie le deduzioni, domande ed eccezioni formulate dall'opponente per quanto
[...]
riguarda la causazione del danno da violazione del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c., sia sotto il profilo sostanziale che quantitativo, così come contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nella prima memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. di parte attrice opponente.
Venivano quindi ammessi sia l'interrogatorio formale delle parti sia le prove orali formulate;
i testi venivano sentiti alle udienze del 17.10.2023, del 05.12.2023 e del 19.03.2024.
Infine, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 17.09.2024, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
***
Vanno preliminarmente disattese le reiterate istanze istruttorie, essendo la causa decidibile in base agli atti e ai documenti versati, nonché all'istruttoria già esperita.
L'opposizione è fondata negli esclusivi limiti di cui in motivazione.
Risulta dalla documentazione in atti (cfr. docc. n. 2, 3 e 4 fascicolo attore opponente) che in data 1° giugno 2017 le parti sottoscrivevano un contratto preliminare, a mezzo del quale e la Controparte_1
moglie promettevano di cedere a tutte le loro quote di Parte_3 Parte_1 CP_2
a fronte di un corrispettivo pari ad € 950.000,00.
[...]
Successivamente, in data 21 luglio 2017, le parti sottoscrivevano sia il contratto di definitivo di cessione, al prezzo complessivo di € 750.000,00 (e dunque inferiore di € 200.000,00 al prezzo indicato nel contratto preliminare) sia la scrittura privata posta a base del ricorso monitorio, in cui Pt_1 si riconosceva debitore di della somma di € 200.000,00, impegnandosi a
[...] Controparte_1 restituire tale somma ratealmente, ovvero corrispondendo € 2.500,00 ogni fine mese a partire da quello di agosto 2017 fino ad ulteriori 79 mesi “mediante le modalità che si riterranno più opportune”.
Ebbene, è evidente che tale scrittura privata contiene un riconoscimento di debito da parte di Pt_1
in favore di , costituendo prova scritta del credito azionato in via monitoria
[...] Controparte_1 da quest'ultimo.
A questo proposito, parte attrice opponente ha eccepito in compensazione la somma di € 78.134,74, deducendo che le parti avevano concordato, quale modalità di pagamento della somma di € 200.000,00, dovuta da parte attrice opponente a parte convenuta opposta in forza della scrittura privata del 21 luglio pagina 6 di 10 2017, l'assunzione quale dipendente, da parte di Guerra Gomma s.r.l., di , senza che Controparte_1 quest'ultimo dovesse effettivamente svolgere attività lavorativa, essendo prossimo all'età pensionabile.
In sostanza, avrebbe assunto solo formalmente , corrispondendo Controparte_2 Controparte_1
alla fine di ogni mese lo stipendio e versando i relativi contributi previdenziali, al fine di consentire a di estinguere il proprio debito di € 200.000,00 portato dalla scrittura privata. Parte_1
L'eccezione di compensazione di parte attrice opponente è fondata e merita accoglimento.
Infatti, parte convenuta opposta non ha contestato specificamente quanto dedotto dall'attore opponente in ordine all'avvenuta assunzione come dipendente, da parte di di Controparte_2 CP_1
a far tempo dal 01.08.2017, e pertanto tale circostanza deve ritenersi ammessa ex articolo 115
[...]
c.p.c.
Sul punto, si evidenzia in ogni caso che nella scrittura privata per cui è causa (cfr. doc. 4 fascicolo attore opponente) veniva indicato dalle parti che la corresponsione della somma di € 200.000,00 da parte di sarebbe avvenuta ratealmente a partire dal mese di agosto 2017 e che Parte_1 CP_1
era stato assunto alle dipendenze di Guerra Gomma s.r.l. proprio con decorrenza da agosto
[...]
2017.
Parte convenuta opposta ha eccepito sul punto che nessun accordo era mai sussistito tra la stessa e affinché la società pagasse parte del debito dell'opponente e Controparte_2 Parte_1 pertanto non poteva porre in compensazione la somma di € 78.134,74. Parte_1
Tale eccezione è infondata, giusto il disposto dell'articolo 1180 c.c. (rubricato “adempimento del terzo”), laddove prevede che “l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione”. La norma in questione, applicabile al caso di specie, sancisce, quale principio generale,
l'irrilevanza della persona del debitore ai fini dell'adempimento dell'obbligazione: di regola, infatti, ai sensi dell'art. 1180 c.c., qualunque soggetto, quantunque estraneo al rapporto obbligatorio, può, senza necessità di un'espressa autorizzazione da parte del creditore e/o del debitore, estinguere l'altrui obbligazione, con conseguente liberazione del debitore nei confronti dell'accipiens. La possibilità, per il terzo, di eseguire la prestazione in luogo del debitore conosce due distinte eccezioni: l'art. 1180, infatti, esclude il diritto del terzo di adempiere l'altrui obbligazione tanto nel caso in cui il creditore dovesse legittimamente manifestare al solvens il proposito di ricevere la prestazione direttamente dall'obbligato, quanto nell'ipotesi in cui quest'ultimo, opponendosi all'intervento del terzo, volesse eseguire personalmente la prestazione stessa.
pagina 7 di 10 Tali eccezioni non ricorrono nel caso di specie, in quanto non risulta né che il debitore Parte_1 si sia opposto all'adempimento di Guerra Gomma s.r.l. (terzo), né che il creditore Controparte_1
abbia manifestato al terzo il proposito di ricevere il pagamento direttamente dall'obbligato.
Sull'eccepito danno per violazione dell'articolo 2557 c.c.
L'attore opponente ha dedotto la violazione, da parte di , dell'articolo 2557 c.c. che Controparte_1 prescrive il divieto di concorrenza per colui che aliena l'azienda per il periodo di cinque anni dal trasferimento, eccependo in compensazione un credito risarcitorio quantificato in € 110.000,00. In particolare, l'attore opponente ha dedotto che , dopo appena un anno e mezzo dalla Controparte_1
cessione delle quote, aveva iniziato a gestire con i suoi figli una azienda che svolgeva l'identica attività di e a marzo del 2019 aveva costituito con loro una società, la Ruttico Car Service Controparte_2
s.r.l., da lui rappresentata e gestita quale Presidente del consiglio di amministrazione.
Tale eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Facendo applicazione del principio della ragione più liquida, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, “legittimato all'ordinaria azione di concorrenza sleale di cui all' 2598 c.c. è unicamente l'imprenditore concorrente e, nel caso in cui gli atti di concorrenza sleale vengano compiuti in danno di una società, soltanto questa, in persona dell'organo che la rappresenta, è la parte legittimata all'esercizio della relativa azione. Ciò anche nel caso in cui la società concorrente sia una società di fatto, ancorchè irregolare e non munita di personalità giuridica, perchè, essa è un soggetto di diritto, titolare di un patrimonio formato con i beni conferiti dai soci e tale soggettività è idonea ad attribuire alla società di fatto la legittimazione ad agire per esercitare
l'azione di concorrenza sleale come pure quella dipendente di risarcimento danni (cfr. Cass. civ., Sez.
I, Sent., (data ud. 24/04/2014) 07/08/2014, n. 17792, Cass. civ. sezioni unite n. 291 del 26 aprile 2000, sezione 1 n. 8531 del 5 maggio 2004, n. 816 del 15 gennaio 2009, n. 3869 del 3 dicembre 1968 sezione
3 n. 12833 del 19 novembre 1999).
Dunque, applicando tali principi al caso di specie, risulta che non sia soggetto Parte_1
legittimato a chiedere a il risarcimento del danno derivante dalla asserita violazione Controparte_1
del divieto di concorrenza e pertanto l'eccezione di compensazione formulata dall'attore opponente, relativa a tale presunto credito risarcitorio, non merita accoglimento.
Fermo restando il valore assorbente di tale considerazione, si evidenzia altresì che, nel caso in esame, il soggetto astrattamente legittimato a chiedere il risarcimento del danno per violazione dell'articolo 2557
c.c., ovvero è intervenuta in giudizio ma non ha proposto in via autonoma alcuna Controparte_2
pagina 8 di 10 domanda (e pertanto tale intervento deve qualificarsi come adesivo dipendente ai sensi dell'articolo
105, comma secondo, c.p.c.), essendosi limitata ad aderire a quelle formulate dall'attore opponente.
Sulla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta opposta.
La domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta opposta è fondata e merita accoglimento, in quanto risulta dagli atti che l'attore opponente non ha adempiuto integralmente l'obbligazione sullo stesso gravante di pagamento rateale della somma di € 200.000,00 di cui alla scrittura privata del 21 luglio 2017, azionata in via monitoria (la cui ultima rata è scaduta nel marzo 2024).
Pertanto, l'attore opponente deve essere condannato a corrispondere a la somma Controparte_1 complessiva di € 121.865,26 (somma così calcolata: € 122.500,00 somma azionata in via monitoria – €
78.134,74, ovvero il credito eccepito in compensazione dall'attore opponente, + € 77.500,00, corrispondente al saldo dell'importo oggetto di ricognizione di debito di cui alla scrittura privata del
21.7.2017), oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo definitivo.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 350/2021 del Tribunale di Sondrio revocato. deve essere condannato a Parte_1
corrispondere a la somma complessiva di € 121.865,26, già operata la Controparte_1 compensazione con il credito di € 78.134,74 vantato dall'attore opponente, oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo definitivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, e (cfr. Parte_1 Controparte_2
Cassazione Civ., Sezioni Unite, n. 27846/2019) devono essere condannati, in solido, a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 in € 11.000,00 per compensi, oltre Controparte_1
15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 350/2021 del Tribunale di
Sondrio;
- condanna a corrispondere a la somma di € 121.865,26, oltre Parte_1 Controparte_1
interessi come per legge dal dovuto sino al saldo definitivo;
- condanna e in solido, alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 Controparte_2 favore di , liquidate in motivazione in € 11.000,00 per compensi, oltre 15% Controparte_1
rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 9 di 10 Sondrio, 8 gennaio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
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