Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2021, n. 12439
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Sentenza 11 maggio 2021

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Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - che, nella disciplina dettata dagli artt. 548 e ss. c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la l. n.228 del 2012, assumeva la natura di ordinario giudizio di cognizione - incombe sul creditore attore l'onere di provare l'entità del saldo complessivo del credito del debitore esecutato verso il suo creditore nel suo complessivo ammontare; pertanto, è insufficiente a tal fine un documento relativo ad una sola delle componenti del detto saldo, quale, nel rapporto di tesoreria tra un Comune ed il suo tesoriere, l'estratto del conto di transito, sia pure con saldo originario attivo presso la Banca d'Italia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2021, n. 12439
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12439
    Data del deposito : 11 maggio 2021

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