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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6521/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6521 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione fiscale canoni idrici tra
in persona del legale Parte_1 rapp.te, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Renato Migliore e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzio- nale isola A/3.
ATTRICE
e
in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa, giusta pro- Controparte_1 cura in atti, dall'Avv. Gennaro Melchiorre e dall'Avv. Stefania Di Cresce e con questi elettivamente domiciliata, presso la sede operativa della
[...] sita in Caserta, al Corso P. Giannone n. 50. CP_2
CONVENUTA
e in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa, giusta procura in CP_3 atti, dall'Avv. Avv. Salvatore Piccolo e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Sparanise, alla Via Cneo Nevio n. 12.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
13.03.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione, la con- Parte_1 veniva in giudizio la e la al fine di richiedere Controparte_1 CP_3
l'annullamento dell'ingiunzione fiscale acquedotto n. 55992300010819, emessa il 17.03.2023 dalla e notificata dal concessionario CP_3 [...] all'attrice in data 21.07.2023 e con la quale si richiedeva il paga- CP_4 mento di € 35.309,80 per canoni idrici non pagati.
A fondamento della domanda, l'attore adduceva: la mancata autorizzazione ad all'invio di ingiunzioni fiscali;
la prescrizione dei canoni in- CP_3 giunti;
la prestazione contrattuale eseguita in favore di soggetto diverso;
l'erroneità degli importi richiesti.
Ciò posto, parte attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione fiscale acquedotto n.
55992300010819 emessa il 17.03.2023 dalla soc. e notificata dal con- CP_3 cessionario all'attrice il 21.07.2023; 2) In via preliminare, accertare e Controparte_1 dichiarare non legittimata la soc. all'emissione di ingiunzioni fiscali in as- CP_3 senza di espresso decreto ministeriale, con conseguente declaratoria d'invalidità dell'atto impugnato e/o annullamento dello stesso;
3) Sempre in via preliminare, accertare e di- chiarare la prescrizione, ex art. 2948 c.c., dei canoni idrici anteriori al quinquennio, con conseguente declaratoria d'invalidità dell'atto impugnato e/o annullamento dello stesso;
4)
Nel merito, ove a tanto si dovesse pervenire, accertare e dichiarare che, a partire dal mese di maggio 2015, la prestazione veniva resa dalla soc. ad un soggetto diver- CP_3 so dall'attrice, con conseguente annullamento dell'atto impugnato;
5) Ancora nel merito, accertare e dichiarare l'erroneità degli importi richiesti, non parametrati ad alcun consumo effettivo, presumibilmente a causa di un erroneo accertamento induttivo o di un malfun- zionamento del misuratore, con conseguente annullamento dell'atto impugnato;
6) in ogni caso, condannare in convenuti in solido al pagamento delle spese e compenso professionale, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.
Si costituiva in giudizio la convenuta adducendo: la propria tito- CP_3 larità ad emettere ingiunzioni di pagamento e rassegnava le seguenti conclu- sioni: affinché il Tribunale adito, esaminati i documenti allegati, gli atti presenti e ogni altro utile elemento, accerti e dichiari il diritto dell'opposto ad ottenere il pagamento delle
2
somme portate in ingiunzione fiscale di pagamento. Vinte le spese, diritti ed onorario di giudizio.
Si costituiva, altresì, in giudizio la convenuta adducendo: Controparte_1
l'improcedibilità della domanda ex art 5 D.Lgs. 28/2010, così come modifi- Con cato dal D.Lgs 149/22; la titolarità della di emettere ingiun- zioni di pagamento;
l'avvenuta interruzione della prescrizione;
la prestazione eseguita nei confronti del soggetto titolare del contratto e rassegnava le se- guenti conclusioni: 1) In via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda e per l'effetto adottare i provvedimenti di cui al comma 2 dell'art 5 Dldg 28/2010, 1) ri- gettare l'istanza di sospensiva ex adverso proposta per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora non essendo state rappresentate particolari condizioni di disagio economico che potrebbero giustificare la domanda di sospensione 2) In via preliminare ac- certare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi esposti nel presente atto che qui si abbiano per ripetuti e trascritti;
3) in subordine, nel merito rigettare
l'opposizione formulata dall'attore perché infondata in fatto e in diritto e nel contempo, confermare la legittimità dell' ingiunzione fiscale opposta 4) Condannare l'attore al pa- gamento delle spese, diritti ed onorari di lite.
Eccezioni preliminari.
In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata da parte attrice circa la carenza di legittimazione attiva all'emissione di ingiunzioni fiscali della CP_3
, già , per mancanza di autoriz-
[...] Controparte_5 zazione ministeriale, è da ritenersi destituita di fondamento, in quanto come già più volte confermato dalla giurisprudenza di merito, alla stessa sono ri- conosciuti tutti i necessari poteri autorizzatavi, richiesti dalla normativa vi- gente.
Ai sensi dell'art. 147 e ss. del D.Lgs 152/2006 i servizi idrici sono di compe- tenza delle Regioni che definiscono gli ambiti territoriali e gli enti che sono deputati alla gestione degli stessi. Così come disposto dall'art. 149 bis, co.1 tale servizio può essere delegato mediante affidamento diretto a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordi- namento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale quale la oggi CP_5 CP_3
Tale consorzio Idrico (CITL) è a tutti gli effetti una pub- Controparte_5 blica amministrazione, come si rileva dallo statuto della medesima, infatti all'art. 1, è stabilito che tra i Comuni consorziati e la provincia di Caserta è
3
costituito il consorzio ai sensi dell'Art. 31 TUEL, ed inoltre che detto con- sorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia pa- trimoniale.
Il consorzio quale unica gestione strutturata Controparte_5
a totale partecipazione pubblica esistente ed effettivamente operativa per es- sere individuato gestore unico dell' , nel recepire Controparte_6 quanto rappresentato dall' , ha avviato tutte le attività Controparte_7 di trasformazione in società di capitali e realizzazione di ogni ulteriore con- dizione per essere individuato quale gestore unico del Servizio Idrico Inte- grato ai sensi dell'art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006.
Anche la deve riconoscersi, ai sensi dei sopracitati artt. 147 e CP_3
149 bis, co.1 del D.Lgs 152/2006, quale ente idoneo alla gestione dei servizi idrici, con il riconoscimento di tutti i relativi poteri autorizzativi ad emettere ingiunzioni fiscali, in quanto, con verbale di trasformazione par Notaio
[...]
Per
del 16/09/2022 Rep 11673 Racc 8566, il Controparte_5
si è trasformato ai sensi dell'art. 35 della Legge 448/2011 in società
[...]
CP_ di capitali nella forma di ed a mezzo dello stesso verbale è stato ap- Con provato lo statuto di che agli articoli 1, 2 e 3 testualmente recita
1. Il
Consorzio obbligatorio costituito tra comuni della Provincia agli effetti dell'art. CP_8
35 della Legge 448/2001 intende trasformarsi in società di capitali in forma per azioni allo scopo di ottenere il riconoscimento da parte dell' di sog- Controparte_9 getto gestore pubblico dell'ambito distrettuale di Caserta del servizio idrico integrato agli effetti della Legge Regionale n.15/2015. 2. È pertanto costituita, in attuazione delle di- sposizioni in materia di società a capitale interamente pubblico per la gestione di tutti i servizi e funzioni inerenti al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Ca- serta, in conformità alla normativa vigente e al presente statuto, una società per azioni partecipata esclusivamente da Enti Locali, denominata .
3. La società CP_3 si intende costituita in conformità al modello in house providing, così come delineato dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi pubblici locali.
Circa la difesa della sulla propria legittimazione attiva alla Controparte_1 riscossione coattiva di canoni idrici a mezzo ingiunzione fiscale, la stessa è confermata dalla normativa vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, co.
3, del D.Lgs. n. 152/2006, secondo il quale “la riscossione, sia volontaria sia coat- tiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza
4
pubblica”, mediante società iscritte nell'albo di cui al detto articolo, come nel caso della circostanza peraltro mai contestata dalla parte Controparte_1 opponente. Ed infine, l'art. 36, co. 2, lett. a), del d.l. n. 248/2007 specifica cosa debba intendersi per riscossione coattiva, prevedendo che la stessa possa essere attivata o mediante la procedura di ingiunzione di cui al r.d. n.
639/1910 o secondo l'iscrizione a ruolo secondo quanto previsto dal decre- to legislativo n. 446/1997.
Nel merito
L'opposizione non è fondata.
Sull'eccezione di prescrizione dei canoni ingiunti si evidenza che relativa- mente alla prescrizione quinquennale ex art 2948 c.c e successiva biennale ex L. 205/2017, vigente in materia di riscossione dei canoni idrici, la Su- prema Corte di Cassazione con Ordinanza SU ha chiarito che: “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al set- tore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola gene- rale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c” (Cfr Ordinanza
C/Cass, sez. I, n. 15102 del 29/05/2024).
Pertanto, alla luce dei principi espressi, per le fatture la cui scadenza di pa- gamento è previsto prima dell'anno 2020 si applica la prescrizione quin- quennale, mentre per quelle successive il termine breve biennale.
Sul punto, la Suprema Corte, con orientamento a cui si intende dare seguito, ha altresì affermato il seguente principio l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., cfr Cassazione Ordinanza n. 14135 del
23/05/2019. È compito quindi del debitore che intende contestare la do- manda eccependone l'estinzione allegare e provare il fatto che permette
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l'esercizio del diritto, in quanto connesso con la prova della eccepita pre- scrizione.
Orbene nel caso in esame parte eccipiente non ha assolto a tale onere di al- legazione e indi di prova, non indicando compiutamente né da quando il di- ritto di credito poteva essere fatto valere, né tantomeno ha compiutamente specificato quali sarebbero gli atti interruttivi della prescrizione che asseri- tamente non gli sarebbero stati notificati. Invero, il ricorrente si è limitato a riferire che “Nessun atto interruttivo veniva regolarmente notificato alla so- cietà attrice prima dell'ingiunzione fiscale pervenuta nel luglio 2023”, senza però indicare quale siano gli atti interruttivi contestati. L'eccezione così po- sta, priva di un riferimento concreto, è quindi a dirsi inammissibile.
Infondata è, invece, l'eccezione formulata da parte opponente di prestazio- ne contrattuale eseguita in favore di soggetto diverso.
L'art. 7 del Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile testualmen- te così sancisce: “nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio o della loca- zione, dove sia già disponibile un contatore, chi subentra nella proprietà o nella locazione deve stipulare un nuovo contratto, versando l'importo stabilito nell'Allegato A al presente
Regolamento. In tale caso è necessario che il subentrante e l'Utente uscente sottoscrivano apposita dichiarazione con cui concordare la lettura del contatore. Qualora non si provve- da nei modi di cui al comma precedente, e l'Utente uscente non abbia disdettato il contrat- to di fornitura secondo l'art. 6, lo stesso continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti nei confronti del Gestore”. Pertanto, la responsabilità del pagamento dei canoni permane in capo al soggetto formalmente intestatario del contratto, salvo prova documentale del subentro regolare, accompagnata da verbale di lettura e disdetta formale, tale documentazione non risulta agli atti del giudi- zio e pertanto, in mancanza, la titolarità del contratto di fornitura idrica e l'onere del pagamento dei canoni incombono sull'opponente
[...]
Parte_1
Infondata risulta infine l'eccezione di erroneità degli importi richiesti. Sul punto occorre richiamare il principio di diritto, espresso in relazione al con- tratto di somministrazione elettrica ma con evidente comunanza di principi con quello di somministrazione idrica, in base al quale “in forza del princi- pio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamen- to del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi ef- fettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente
6
rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia). Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte ille- cite (v. Cass., 9/1/2020, n. 297; e, conformemente, da ultimo, Cass.,
10/4/2024, n. 9706 e già Cass., 21/5/2019, n. 13605 ).” Cassazione ord.
25542 del 24/9/2024.
Nel caso in esame parte opponente si è limitata a riferire della erroneità dei consumi, ma non ha sostenuto l'eccezione con una adeguata prova docu- mentale atta a dimostrare l'apparente incongruenza dei consumi rilevati ri- spetto a quelli dal medesimo normalmente eseguiti, sicché in assenza di una corretta allegazione, l'eccezione così sollevata deve dirsi infondata.
Le spese di giudizio
Le spese, stante il rigetto dell'opposizione, seguono la soccombenza e si li- quidano in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto delle sole fasi svolte e delle questioni trattate e del valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in fa- vore di ciascuno degli opposti che liquida in euro 3.809,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6521 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione fiscale canoni idrici tra
in persona del legale Parte_1 rapp.te, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Renato Migliore e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzio- nale isola A/3.
ATTRICE
e
in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa, giusta pro- Controparte_1 cura in atti, dall'Avv. Gennaro Melchiorre e dall'Avv. Stefania Di Cresce e con questi elettivamente domiciliata, presso la sede operativa della
[...] sita in Caserta, al Corso P. Giannone n. 50. CP_2
CONVENUTA
e in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa, giusta procura in CP_3 atti, dall'Avv. Avv. Salvatore Piccolo e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Sparanise, alla Via Cneo Nevio n. 12.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
13.03.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione, la con- Parte_1 veniva in giudizio la e la al fine di richiedere Controparte_1 CP_3
l'annullamento dell'ingiunzione fiscale acquedotto n. 55992300010819, emessa il 17.03.2023 dalla e notificata dal concessionario CP_3 [...] all'attrice in data 21.07.2023 e con la quale si richiedeva il paga- CP_4 mento di € 35.309,80 per canoni idrici non pagati.
A fondamento della domanda, l'attore adduceva: la mancata autorizzazione ad all'invio di ingiunzioni fiscali;
la prescrizione dei canoni in- CP_3 giunti;
la prestazione contrattuale eseguita in favore di soggetto diverso;
l'erroneità degli importi richiesti.
Ciò posto, parte attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione fiscale acquedotto n.
55992300010819 emessa il 17.03.2023 dalla soc. e notificata dal con- CP_3 cessionario all'attrice il 21.07.2023; 2) In via preliminare, accertare e Controparte_1 dichiarare non legittimata la soc. all'emissione di ingiunzioni fiscali in as- CP_3 senza di espresso decreto ministeriale, con conseguente declaratoria d'invalidità dell'atto impugnato e/o annullamento dello stesso;
3) Sempre in via preliminare, accertare e di- chiarare la prescrizione, ex art. 2948 c.c., dei canoni idrici anteriori al quinquennio, con conseguente declaratoria d'invalidità dell'atto impugnato e/o annullamento dello stesso;
4)
Nel merito, ove a tanto si dovesse pervenire, accertare e dichiarare che, a partire dal mese di maggio 2015, la prestazione veniva resa dalla soc. ad un soggetto diver- CP_3 so dall'attrice, con conseguente annullamento dell'atto impugnato;
5) Ancora nel merito, accertare e dichiarare l'erroneità degli importi richiesti, non parametrati ad alcun consumo effettivo, presumibilmente a causa di un erroneo accertamento induttivo o di un malfun- zionamento del misuratore, con conseguente annullamento dell'atto impugnato;
6) in ogni caso, condannare in convenuti in solido al pagamento delle spese e compenso professionale, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.
Si costituiva in giudizio la convenuta adducendo: la propria tito- CP_3 larità ad emettere ingiunzioni di pagamento e rassegnava le seguenti conclu- sioni: affinché il Tribunale adito, esaminati i documenti allegati, gli atti presenti e ogni altro utile elemento, accerti e dichiari il diritto dell'opposto ad ottenere il pagamento delle
2
somme portate in ingiunzione fiscale di pagamento. Vinte le spese, diritti ed onorario di giudizio.
Si costituiva, altresì, in giudizio la convenuta adducendo: Controparte_1
l'improcedibilità della domanda ex art 5 D.Lgs. 28/2010, così come modifi- Con cato dal D.Lgs 149/22; la titolarità della di emettere ingiun- zioni di pagamento;
l'avvenuta interruzione della prescrizione;
la prestazione eseguita nei confronti del soggetto titolare del contratto e rassegnava le se- guenti conclusioni: 1) In via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda e per l'effetto adottare i provvedimenti di cui al comma 2 dell'art 5 Dldg 28/2010, 1) ri- gettare l'istanza di sospensiva ex adverso proposta per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora non essendo state rappresentate particolari condizioni di disagio economico che potrebbero giustificare la domanda di sospensione 2) In via preliminare ac- certare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi esposti nel presente atto che qui si abbiano per ripetuti e trascritti;
3) in subordine, nel merito rigettare
l'opposizione formulata dall'attore perché infondata in fatto e in diritto e nel contempo, confermare la legittimità dell' ingiunzione fiscale opposta 4) Condannare l'attore al pa- gamento delle spese, diritti ed onorari di lite.
Eccezioni preliminari.
In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata da parte attrice circa la carenza di legittimazione attiva all'emissione di ingiunzioni fiscali della CP_3
, già , per mancanza di autoriz-
[...] Controparte_5 zazione ministeriale, è da ritenersi destituita di fondamento, in quanto come già più volte confermato dalla giurisprudenza di merito, alla stessa sono ri- conosciuti tutti i necessari poteri autorizzatavi, richiesti dalla normativa vi- gente.
Ai sensi dell'art. 147 e ss. del D.Lgs 152/2006 i servizi idrici sono di compe- tenza delle Regioni che definiscono gli ambiti territoriali e gli enti che sono deputati alla gestione degli stessi. Così come disposto dall'art. 149 bis, co.1 tale servizio può essere delegato mediante affidamento diretto a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordi- namento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale quale la oggi CP_5 CP_3
Tale consorzio Idrico (CITL) è a tutti gli effetti una pub- Controparte_5 blica amministrazione, come si rileva dallo statuto della medesima, infatti all'art. 1, è stabilito che tra i Comuni consorziati e la provincia di Caserta è
3
costituito il consorzio ai sensi dell'Art. 31 TUEL, ed inoltre che detto con- sorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia pa- trimoniale.
Il consorzio quale unica gestione strutturata Controparte_5
a totale partecipazione pubblica esistente ed effettivamente operativa per es- sere individuato gestore unico dell' , nel recepire Controparte_6 quanto rappresentato dall' , ha avviato tutte le attività Controparte_7 di trasformazione in società di capitali e realizzazione di ogni ulteriore con- dizione per essere individuato quale gestore unico del Servizio Idrico Inte- grato ai sensi dell'art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006.
Anche la deve riconoscersi, ai sensi dei sopracitati artt. 147 e CP_3
149 bis, co.1 del D.Lgs 152/2006, quale ente idoneo alla gestione dei servizi idrici, con il riconoscimento di tutti i relativi poteri autorizzativi ad emettere ingiunzioni fiscali, in quanto, con verbale di trasformazione par Notaio
[...]
Per
del 16/09/2022 Rep 11673 Racc 8566, il Controparte_5
si è trasformato ai sensi dell'art. 35 della Legge 448/2011 in società
[...]
CP_ di capitali nella forma di ed a mezzo dello stesso verbale è stato ap- Con provato lo statuto di che agli articoli 1, 2 e 3 testualmente recita
1. Il
Consorzio obbligatorio costituito tra comuni della Provincia agli effetti dell'art. CP_8
35 della Legge 448/2001 intende trasformarsi in società di capitali in forma per azioni allo scopo di ottenere il riconoscimento da parte dell' di sog- Controparte_9 getto gestore pubblico dell'ambito distrettuale di Caserta del servizio idrico integrato agli effetti della Legge Regionale n.15/2015. 2. È pertanto costituita, in attuazione delle di- sposizioni in materia di società a capitale interamente pubblico per la gestione di tutti i servizi e funzioni inerenti al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Ca- serta, in conformità alla normativa vigente e al presente statuto, una società per azioni partecipata esclusivamente da Enti Locali, denominata .
3. La società CP_3 si intende costituita in conformità al modello in house providing, così come delineato dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi pubblici locali.
Circa la difesa della sulla propria legittimazione attiva alla Controparte_1 riscossione coattiva di canoni idrici a mezzo ingiunzione fiscale, la stessa è confermata dalla normativa vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, co.
3, del D.Lgs. n. 152/2006, secondo il quale “la riscossione, sia volontaria sia coat- tiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza
4
pubblica”, mediante società iscritte nell'albo di cui al detto articolo, come nel caso della circostanza peraltro mai contestata dalla parte Controparte_1 opponente. Ed infine, l'art. 36, co. 2, lett. a), del d.l. n. 248/2007 specifica cosa debba intendersi per riscossione coattiva, prevedendo che la stessa possa essere attivata o mediante la procedura di ingiunzione di cui al r.d. n.
639/1910 o secondo l'iscrizione a ruolo secondo quanto previsto dal decre- to legislativo n. 446/1997.
Nel merito
L'opposizione non è fondata.
Sull'eccezione di prescrizione dei canoni ingiunti si evidenza che relativa- mente alla prescrizione quinquennale ex art 2948 c.c e successiva biennale ex L. 205/2017, vigente in materia di riscossione dei canoni idrici, la Su- prema Corte di Cassazione con Ordinanza SU ha chiarito che: “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al set- tore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola gene- rale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c” (Cfr Ordinanza
C/Cass, sez. I, n. 15102 del 29/05/2024).
Pertanto, alla luce dei principi espressi, per le fatture la cui scadenza di pa- gamento è previsto prima dell'anno 2020 si applica la prescrizione quin- quennale, mentre per quelle successive il termine breve biennale.
Sul punto, la Suprema Corte, con orientamento a cui si intende dare seguito, ha altresì affermato il seguente principio l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., cfr Cassazione Ordinanza n. 14135 del
23/05/2019. È compito quindi del debitore che intende contestare la do- manda eccependone l'estinzione allegare e provare il fatto che permette
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l'esercizio del diritto, in quanto connesso con la prova della eccepita pre- scrizione.
Orbene nel caso in esame parte eccipiente non ha assolto a tale onere di al- legazione e indi di prova, non indicando compiutamente né da quando il di- ritto di credito poteva essere fatto valere, né tantomeno ha compiutamente specificato quali sarebbero gli atti interruttivi della prescrizione che asseri- tamente non gli sarebbero stati notificati. Invero, il ricorrente si è limitato a riferire che “Nessun atto interruttivo veniva regolarmente notificato alla so- cietà attrice prima dell'ingiunzione fiscale pervenuta nel luglio 2023”, senza però indicare quale siano gli atti interruttivi contestati. L'eccezione così po- sta, priva di un riferimento concreto, è quindi a dirsi inammissibile.
Infondata è, invece, l'eccezione formulata da parte opponente di prestazio- ne contrattuale eseguita in favore di soggetto diverso.
L'art. 7 del Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile testualmen- te così sancisce: “nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio o della loca- zione, dove sia già disponibile un contatore, chi subentra nella proprietà o nella locazione deve stipulare un nuovo contratto, versando l'importo stabilito nell'Allegato A al presente
Regolamento. In tale caso è necessario che il subentrante e l'Utente uscente sottoscrivano apposita dichiarazione con cui concordare la lettura del contatore. Qualora non si provve- da nei modi di cui al comma precedente, e l'Utente uscente non abbia disdettato il contrat- to di fornitura secondo l'art. 6, lo stesso continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti nei confronti del Gestore”. Pertanto, la responsabilità del pagamento dei canoni permane in capo al soggetto formalmente intestatario del contratto, salvo prova documentale del subentro regolare, accompagnata da verbale di lettura e disdetta formale, tale documentazione non risulta agli atti del giudi- zio e pertanto, in mancanza, la titolarità del contratto di fornitura idrica e l'onere del pagamento dei canoni incombono sull'opponente
[...]
Parte_1
Infondata risulta infine l'eccezione di erroneità degli importi richiesti. Sul punto occorre richiamare il principio di diritto, espresso in relazione al con- tratto di somministrazione elettrica ma con evidente comunanza di principi con quello di somministrazione idrica, in base al quale “in forza del princi- pio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamen- to del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi ef- fettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente
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rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia). Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte ille- cite (v. Cass., 9/1/2020, n. 297; e, conformemente, da ultimo, Cass.,
10/4/2024, n. 9706 e già Cass., 21/5/2019, n. 13605 ).” Cassazione ord.
25542 del 24/9/2024.
Nel caso in esame parte opponente si è limitata a riferire della erroneità dei consumi, ma non ha sostenuto l'eccezione con una adeguata prova docu- mentale atta a dimostrare l'apparente incongruenza dei consumi rilevati ri- spetto a quelli dal medesimo normalmente eseguiti, sicché in assenza di una corretta allegazione, l'eccezione così sollevata deve dirsi infondata.
Le spese di giudizio
Le spese, stante il rigetto dell'opposizione, seguono la soccombenza e si li- quidano in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto delle sole fasi svolte e delle questioni trattate e del valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in fa- vore di ciascuno degli opposti che liquida in euro 3.809,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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