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Sentenza 16 novembre 2024
Sentenza 16 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/11/2024, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2024 |
Testo completo
NR. 8710 / 2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale e composto dai sig.ri giudici
Dott. Maddaleni Giovanni Presidente rel. Est.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 8.11.2024, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto a R.G. 8710 / 2023 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Andrea Ciurlo
Domicilio eletto: Genova, Via Giacomo Buranello 8/8 presso il difensore
E
CP_1
( ) CodiceFiscale_2
Difensore: avv. Roberta Elisa Guidorzi
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Domicilio eletto: Genova, Via alla Porta degli Archi 10/21 presso il difensore con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 13.02.2024), avente ad oggetto in via cumulativa la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile
CONCLUSIONI:
Ricorrente: come da notte scritte del 25.09.2024
Resistente: come da notte scritte del 30.10.2024
Pubblico Ministero: come atto di intervento del 13.02.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o il Parte_1 marito) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- di aver contratto matrimonio civile in data 4.12.2004 a Mele (GE) con la IG.ra , nata a Dakar in [...] il [...] e residente a CP_1
Mignanego (GE) in Via Croce Bianca 5/1, C.F. C.F._3 adottando il regime della separazione dei beni;
- che il matrimonio è stato trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mele al n.6, Parte I, Anno 2004;
- che dall'unione non sono nati figli;
- che con verbale del 31.1.2017, omologato dal Tribunale di Genova il 9.2.2017, le parti si separarono consensualmente;
- Che, come risultante dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, i coniugi con dichiarazione 21.12.2017 diedero atto dell'avvenuta riconciliazione a far data dall'1.10.2017;
- Che erano venuti meno da tempo i presupposti necessari per la prosecuzione di una normale convivenza e la moglie si era allontanata da mesi dall'abitazione coniugale;
- Che entrambe le parti abitavano in immobili di loro proprietà e potevano considerarsi autosufficienti economicamente;
Su tali presupposti chiedeva:
- in via cumulativa la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile fra le parti.
Con vittoria delle spese.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Parte resistente (da ora anche la resistente o la moglie) si CP_1 costituiva allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- di non opporsi alle domande svolte cumulativamente di separazione personale e scioglimento del matrimonio, confermando che la coppia vive ormai separata da tempo,
- di svolgere lavoro dipendente e di avere uno stipendio mensile di euro 1.200,00;
- l'esistenza di uno squilibrio patrimoniale fra i coniugi a vantaggio del marito.
Su tali presupposti chiedeva:
- la separazione personale dei coniugi e, trascorsi i termini di legge, lo scioglimento del divorzio dagli stessi contratto, ponendo a carico di un contributo al mantenimento mensile per la IGnora Parte_1
con la somma reputata equa dal Tribunale e comunque CP_1 non inferiore ad euro 200,00 mensili, ovvero in soluzione unica nella misura ritenuta equa. Con vittoria di compensi.
All'udienza del 31.01.2024 le parti comparivano personalmente davanti al Giudice che tentava la conciliazione.
All'esito, le stesse davano atto di aver raggiunto l'accordo sulle condizioni della loro separazione nei seguenti termini:
“I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento;
Spese legali compensate”
La causa era perciò trattenuta in decisione per l'omologa delle condizioni concordate e con sentenza n. 409/2024, pubblicata il 09/02/2024, il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, pronunciava la separazione dei coniugi con successiva remissione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
All'esito, le parti depositavano le rispettive note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
In particolare, il ricorrente con le note scritte del 25.09.2024 dichiarava di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni concordate in sede di separazione, di seguito ritrascritte:
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
“1) le parti proseguiranno a portarsi reciproco rispetto;
2) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento;
spese legali della presente fase integralmente compensate”.
La resistente, con le note scritte del 31.10.2024, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio fra la stessa ed il IGnor . Parte_1
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni di parte ricorrente, della resistente e del P.M.,
O S S E R V A
La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti deve essere accolta. Non è dato infatti ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della pronuncia di separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Le parti inoltre con le rispettive note hanno escluso entrambi ogni possibilità di riconciliazione.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
In particolare, il ricorrente ha dichiarato di confermare le condizioni concordate in sede di separazione, richiamandole espressamente.
La resistente ha ribadito anch'essa che i coniugi sono poi addivenuti, in sede di udienza di comparizione personale, ad una soluzione consensuale che intendono mantenere anche nella presente sede di scioglimento del matrimonio e ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e che dall'unione non sono nati figli;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Mele (GE) il 04.12.2004, trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mele al n.6, Parte I, Anno 2004;
da
), nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_4
05.11.1960,
e
( ), nata a Dakar in [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
15.12.1977,
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento;
Spese della presente fase compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2004, Numero 6, Parte I, Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Spese della presente fase compensate tra le parti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'8.11.2024
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale e composto dai sig.ri giudici
Dott. Maddaleni Giovanni Presidente rel. Est.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 8.11.2024, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto a R.G. 8710 / 2023 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Andrea Ciurlo
Domicilio eletto: Genova, Via Giacomo Buranello 8/8 presso il difensore
E
CP_1
( ) CodiceFiscale_2
Difensore: avv. Roberta Elisa Guidorzi
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Domicilio eletto: Genova, Via alla Porta degli Archi 10/21 presso il difensore con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 13.02.2024), avente ad oggetto in via cumulativa la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile
CONCLUSIONI:
Ricorrente: come da notte scritte del 25.09.2024
Resistente: come da notte scritte del 30.10.2024
Pubblico Ministero: come atto di intervento del 13.02.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o il Parte_1 marito) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- di aver contratto matrimonio civile in data 4.12.2004 a Mele (GE) con la IG.ra , nata a Dakar in [...] il [...] e residente a CP_1
Mignanego (GE) in Via Croce Bianca 5/1, C.F. C.F._3 adottando il regime della separazione dei beni;
- che il matrimonio è stato trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mele al n.6, Parte I, Anno 2004;
- che dall'unione non sono nati figli;
- che con verbale del 31.1.2017, omologato dal Tribunale di Genova il 9.2.2017, le parti si separarono consensualmente;
- Che, come risultante dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, i coniugi con dichiarazione 21.12.2017 diedero atto dell'avvenuta riconciliazione a far data dall'1.10.2017;
- Che erano venuti meno da tempo i presupposti necessari per la prosecuzione di una normale convivenza e la moglie si era allontanata da mesi dall'abitazione coniugale;
- Che entrambe le parti abitavano in immobili di loro proprietà e potevano considerarsi autosufficienti economicamente;
Su tali presupposti chiedeva:
- in via cumulativa la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile fra le parti.
Con vittoria delle spese.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Parte resistente (da ora anche la resistente o la moglie) si CP_1 costituiva allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- di non opporsi alle domande svolte cumulativamente di separazione personale e scioglimento del matrimonio, confermando che la coppia vive ormai separata da tempo,
- di svolgere lavoro dipendente e di avere uno stipendio mensile di euro 1.200,00;
- l'esistenza di uno squilibrio patrimoniale fra i coniugi a vantaggio del marito.
Su tali presupposti chiedeva:
- la separazione personale dei coniugi e, trascorsi i termini di legge, lo scioglimento del divorzio dagli stessi contratto, ponendo a carico di un contributo al mantenimento mensile per la IGnora Parte_1
con la somma reputata equa dal Tribunale e comunque CP_1 non inferiore ad euro 200,00 mensili, ovvero in soluzione unica nella misura ritenuta equa. Con vittoria di compensi.
All'udienza del 31.01.2024 le parti comparivano personalmente davanti al Giudice che tentava la conciliazione.
All'esito, le stesse davano atto di aver raggiunto l'accordo sulle condizioni della loro separazione nei seguenti termini:
“I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento;
Spese legali compensate”
La causa era perciò trattenuta in decisione per l'omologa delle condizioni concordate e con sentenza n. 409/2024, pubblicata il 09/02/2024, il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, pronunciava la separazione dei coniugi con successiva remissione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
All'esito, le parti depositavano le rispettive note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
In particolare, il ricorrente con le note scritte del 25.09.2024 dichiarava di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni concordate in sede di separazione, di seguito ritrascritte:
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
“1) le parti proseguiranno a portarsi reciproco rispetto;
2) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento;
spese legali della presente fase integralmente compensate”.
La resistente, con le note scritte del 31.10.2024, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio fra la stessa ed il IGnor . Parte_1
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni di parte ricorrente, della resistente e del P.M.,
O S S E R V A
La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti deve essere accolta. Non è dato infatti ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della pronuncia di separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Le parti inoltre con le rispettive note hanno escluso entrambi ogni possibilità di riconciliazione.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
In particolare, il ricorrente ha dichiarato di confermare le condizioni concordate in sede di separazione, richiamandole espressamente.
La resistente ha ribadito anch'essa che i coniugi sono poi addivenuti, in sede di udienza di comparizione personale, ad una soluzione consensuale che intendono mantenere anche nella presente sede di scioglimento del matrimonio e ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e che dall'unione non sono nati figli;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Mele (GE) il 04.12.2004, trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mele al n.6, Parte I, Anno 2004;
da
), nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_4
05.11.1960,
e
( ), nata a Dakar in [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
15.12.1977,
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento;
Spese della presente fase compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2004, Numero 6, Parte I, Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Spese della presente fase compensate tra le parti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'8.11.2024
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 5