Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 16330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16330/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SANT'MO (NA) il 07/01/1959 rappresentato e difeso dall'avv. PEZZULLO MARIA, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv.
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20/12/2024 , il ricorrente in epigrafe ha depositato l'odierno ricorso, nel quale ha asserito di aver ricevuto l'avviso di addebito n. 32820240005203964000, e chiede all'Ill.mo Giudice adito di accertare e dichiarare l'illegittimità dello stesso, per i motivi indicati nel ricorso introduttivo.
CP_ L' ritualmente citato si è costituito, depositando il provvedimento di annullamento dell'avviso di addebito contestato (vd all. Annullamento avvisi di addebito_[...]), chiedeva pertanto la cessata materia del contendere .
CP_ All'udienza odierna celebrata nelle modalità di cui all'art. 127 ter cpc anche parte ricorrente l' si associava. Il Gl, decideva la causa come da motivazioni che seguono.
CP_ Risulta dalla documentazione versata in giudizio ( cfr. provvedimento in autotutela ) che l' ha provveduto allo sgravio di tutte le partite debitorie riportate nella cartella oggetto di opposizione in
1
In ragione dell'annullamento della pretesa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa
2 sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
CP_ Alla luce della condotta processuale dell' appare equa una compensazione iper la metà delle spese di lite con condanna al residuo a carico dell'ente convenuto come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. - dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ B. – compensa le spese per la metà e condanna l' al pagamento della parte residua in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 1.350,00 oltre iva e cpa come per legge con distrazione .
Così deciso in Aversa 11/06/2025
Il Giudice
dott. Federica Acquaviva Coppola
Si comunichi.
Aversa, 11/06/2025
il Giudice del Lavoro
3 dott. Federica Acquaviva Coppola
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