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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G.N. 50/2024
All'udienza del 21.3.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 50/2024
IL REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 50/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. Francesco Americo C.F._2
RICORRENTI contro
difeso e rappresentato ex art. 417 bis cpc Controparte_1 dalla dott.ssa Vecchio Valeria e dalla dott.ssa Angelica De Rubertis
RESISTENTE
CONCLUSIONI : come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., e convenivano Parte_1 Parte_2 avanti al Tribunale di Mantova il per sentire accogliere le Controparte_1 conclusioni indicate in epigrafe.
Il procuratore di parte ricorrente esponeva: che i ricorrenti, docenti con contratti a tempo determinato in Provincia di Mantova, hanno prestato servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche, insegnando le materie della propria classe di concorso ed effettuando gli scrutini finali, nelle seguenti annualità scolastiche: DEL SO : A.S. 2019/2020: dal 14/10/2019 al 30/06/2020; Pt_1
A.S. 2020/2021: dal 09/10/2020 al 31/08/2021; A.S. 2021/2022: dal 06/09/2021 al 30/06/2022; A.S.
2022/2023: dal 12/09/2022 al 31/08/2023. : A.S. 2020/2021: dal 15/10/2020 Email_1 al 08/06/2021; A.S. 2021/2022: dal 11/09/2021 al 31/08/2022; A.S. 2022/2023: dal 09/09/2022 al
31/08/2023; che i detti docenti non hanno mai potuto fruire della cd. carta elettronica prevista dalla legge 107/2015 e dal DPCM 32313/2015. Ciò premesso, parte ricorrente rilevava l'illegittimità del mancato riconoscimento della carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
invocava, al riguardo, pronunce del C.d.S
(segnatamente, sentenza n. 1842/2022 del 16.5.2022), la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023 e giurisprudenza di merito e sosteneva la piena applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 a tutto il personale docente.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva che la supplenza della Controparte_1 ricorrente , quanto all'a.s. 2020/2021, era una supplenza breve e saltuaria Parte_2 conferita dal 15/10/2020 al 08/06/2021 e, come tale, non utile per rivendicare il beneficio della carta docente. Nel merito, il procuratore del eccepiva l'infondatezza della domanda e la CP_1 legittimità del comportamento assunto dal essenzialmente evidenziando che il differente CP_1 regime appare giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della Carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
La domande sono fondate come statuito, a quanto consta, dall' unanime giurisprudenza di merito con condivisibili argomentazioni che saranno qui richiamate ex art. 118 disp.att. c.p.c..
Appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto
4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli
a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13 .07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015, che i destinatari della Carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la Carta docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a un'evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Tale conclusione, come anticipato, ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario. E così, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, richiamata da parte ricorrente, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis che, con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016, aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. CP_3
15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi €
500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. Più specificamente, il
Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del CP_1 di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente, della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “ (…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti” .
Vi è da aggiungere che, in data 27.10.2023, anteriormente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, la Corte di Cassazione ha deciso sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza 24 aprile 2023 e ha confermato la bontà del percorso argomentativo sopra illustrato enunciando i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. CP_1
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quanto al rilievo sollevato dal secondo cui la carta docenti è stata concepita come uno CP_1 strumento vincolato che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, si osserva che le parti ricorrenti hanno chiesto in via principale la condanna del resistente CP_1 all'attribuzione del beneficio economico di euro 500,00 annui “tramite” la carta elettronica e, pertanto, ogni disquisizione ed eccezione al riguardo perde rilievo.
Riguardo infine alla eccezione relativa alla “brevità” della supplenza espletata dalla ricorrente
nell'anno 2020/21 si osserva che, in conformità all'orientamento espresso da Parte_2 questo ufficio (Tribunale di Mantova, sentenza 4.12.2024 – est. dott.ssa Simona Gerola), puo' affermarsi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi che coprano
– in ogni caso – un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria dell'emolumento di cui si discute: diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere. Il suddetto rilievo assume rilevanza nel caso di specie in ordine alla posizione della ricorrente che, relativamente all' a.s. 2020/21, non ha svolto supplenza breve e Parte_2 saltuaria, ma supplenza conferita dal 15/10/2020 al 08/06/2021 che quindi ha sostanzialmente coperto l'intero anno scolastico.
Non rileva, infine, la disposizione di cui all'art. 15, decreto-legge n. 69 del 2023, intervenuta il 13 giugno 2023 secondo cui «la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», norma ritenuta comunemente applicabile con esclusivo riferimento all'a.s. 2023/2024 e quindi non atta a disciplinare quanto occorso rispetto agli anni scolastici precedenti, quali quelli per cui è causa.
In ragione di tutto quanto esposto, considerato che è documentato e parimenti non contestato lo svolgimento da parte dei ricorrenti dell'attività di docente per i periodi prospettati in ricorso e che il non ha allegato che i docenti siano ad oggi fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche CP_1 per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, le domande devono essere integralmente accolte, con conseguente condanna del convenuto a mettere a CP_1 disposizione, tramite il sistema della carta elettronica, le seguenti somme: euro 2.000,00 a
[...]
e euro 1.500,00 a . Parte_1 Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura seriale del contenzioso, del valore della causa, della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara il diritto dei ricorrenti di usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condanna il a Controparte_1 mettere a disposizione, tramite il sistema della Carta elettronica, le seguenti somme: euro 2.000,00 a e euro 1.500,00 a;
Parte_1 Parte_2 pone a carico del le spese di lite sostenute dai ricorrenti, spese Controparte_1 che liquida in complessivi euro 1.339,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A., da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Mantova, 21.3.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G.N. 50/2024
All'udienza del 21.3.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 50/2024
IL REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 50/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. Francesco Americo C.F._2
RICORRENTI contro
difeso e rappresentato ex art. 417 bis cpc Controparte_1 dalla dott.ssa Vecchio Valeria e dalla dott.ssa Angelica De Rubertis
RESISTENTE
CONCLUSIONI : come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., e convenivano Parte_1 Parte_2 avanti al Tribunale di Mantova il per sentire accogliere le Controparte_1 conclusioni indicate in epigrafe.
Il procuratore di parte ricorrente esponeva: che i ricorrenti, docenti con contratti a tempo determinato in Provincia di Mantova, hanno prestato servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche, insegnando le materie della propria classe di concorso ed effettuando gli scrutini finali, nelle seguenti annualità scolastiche: DEL SO : A.S. 2019/2020: dal 14/10/2019 al 30/06/2020; Pt_1
A.S. 2020/2021: dal 09/10/2020 al 31/08/2021; A.S. 2021/2022: dal 06/09/2021 al 30/06/2022; A.S.
2022/2023: dal 12/09/2022 al 31/08/2023. : A.S. 2020/2021: dal 15/10/2020 Email_1 al 08/06/2021; A.S. 2021/2022: dal 11/09/2021 al 31/08/2022; A.S. 2022/2023: dal 09/09/2022 al
31/08/2023; che i detti docenti non hanno mai potuto fruire della cd. carta elettronica prevista dalla legge 107/2015 e dal DPCM 32313/2015. Ciò premesso, parte ricorrente rilevava l'illegittimità del mancato riconoscimento della carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
invocava, al riguardo, pronunce del C.d.S
(segnatamente, sentenza n. 1842/2022 del 16.5.2022), la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023 e giurisprudenza di merito e sosteneva la piena applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 a tutto il personale docente.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva che la supplenza della Controparte_1 ricorrente , quanto all'a.s. 2020/2021, era una supplenza breve e saltuaria Parte_2 conferita dal 15/10/2020 al 08/06/2021 e, come tale, non utile per rivendicare il beneficio della carta docente. Nel merito, il procuratore del eccepiva l'infondatezza della domanda e la CP_1 legittimità del comportamento assunto dal essenzialmente evidenziando che il differente CP_1 regime appare giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della Carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
La domande sono fondate come statuito, a quanto consta, dall' unanime giurisprudenza di merito con condivisibili argomentazioni che saranno qui richiamate ex art. 118 disp.att. c.p.c..
Appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto
4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli
a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13 .07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015, che i destinatari della Carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la Carta docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a un'evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Tale conclusione, come anticipato, ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario. E così, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, richiamata da parte ricorrente, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis che, con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016, aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. CP_3
15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi €
500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. Più specificamente, il
Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del CP_1 di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente, della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “ (…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti” .
Vi è da aggiungere che, in data 27.10.2023, anteriormente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, la Corte di Cassazione ha deciso sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza 24 aprile 2023 e ha confermato la bontà del percorso argomentativo sopra illustrato enunciando i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. CP_1
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quanto al rilievo sollevato dal secondo cui la carta docenti è stata concepita come uno CP_1 strumento vincolato che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, si osserva che le parti ricorrenti hanno chiesto in via principale la condanna del resistente CP_1 all'attribuzione del beneficio economico di euro 500,00 annui “tramite” la carta elettronica e, pertanto, ogni disquisizione ed eccezione al riguardo perde rilievo.
Riguardo infine alla eccezione relativa alla “brevità” della supplenza espletata dalla ricorrente
nell'anno 2020/21 si osserva che, in conformità all'orientamento espresso da Parte_2 questo ufficio (Tribunale di Mantova, sentenza 4.12.2024 – est. dott.ssa Simona Gerola), puo' affermarsi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi che coprano
– in ogni caso – un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria dell'emolumento di cui si discute: diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere. Il suddetto rilievo assume rilevanza nel caso di specie in ordine alla posizione della ricorrente che, relativamente all' a.s. 2020/21, non ha svolto supplenza breve e Parte_2 saltuaria, ma supplenza conferita dal 15/10/2020 al 08/06/2021 che quindi ha sostanzialmente coperto l'intero anno scolastico.
Non rileva, infine, la disposizione di cui all'art. 15, decreto-legge n. 69 del 2023, intervenuta il 13 giugno 2023 secondo cui «la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», norma ritenuta comunemente applicabile con esclusivo riferimento all'a.s. 2023/2024 e quindi non atta a disciplinare quanto occorso rispetto agli anni scolastici precedenti, quali quelli per cui è causa.
In ragione di tutto quanto esposto, considerato che è documentato e parimenti non contestato lo svolgimento da parte dei ricorrenti dell'attività di docente per i periodi prospettati in ricorso e che il non ha allegato che i docenti siano ad oggi fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche CP_1 per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, le domande devono essere integralmente accolte, con conseguente condanna del convenuto a mettere a CP_1 disposizione, tramite il sistema della carta elettronica, le seguenti somme: euro 2.000,00 a
[...]
e euro 1.500,00 a . Parte_1 Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura seriale del contenzioso, del valore della causa, della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara il diritto dei ricorrenti di usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condanna il a Controparte_1 mettere a disposizione, tramite il sistema della Carta elettronica, le seguenti somme: euro 2.000,00 a e euro 1.500,00 a;
Parte_1 Parte_2 pone a carico del le spese di lite sostenute dai ricorrenti, spese Controparte_1 che liquida in complessivi euro 1.339,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A., da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Mantova, 21.3.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni