Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5387/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5387/2024 promosso da:
nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. MOLINARO Parte_1
CINZIA;
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
PIATANESI LARA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la residenza della madre Parte_1
2) Quanto al diritto di visita:
- la I settimana trascorrerà con il padre la giornata del mercoledì dalle ore 16:30 (quando Per_1
lo stesso la preleverà da casa della madre o della nonna materna, o da scuola) sino al giovedì alle ore 19:00 quando la riaccompagnerà presso la madre, con pernotto:
- la II settimana trascorrerà con il padre la giornata del mercoledì dalle ore 16:30 Per_1
(quando lo stesso la preleverà da casa della madre o della nonna materna, o da scuola) sino alle ore
1
Le vacanze saranno così organizzate:
- durante le festività natalizie, i genitori alterneranno tra loro le principali festività alternando tra loro annualmente il periodo dalle ore 9.30 del 25 alle ore 21.00 del 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio alle ore 19.00. Il genitore che trascorrerà il secondo periodo con la figlia trascorrerà anche la giornata del 24/12 con pernottamento sino alle ore 9.30. Salvo diversi accordi tra le parti;
- durante le festività pasquali, ciascuno dei genitori trascorrerà almeno 3 giorni comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di quello del Lunedì dell'Angelo, salvi diversi accordi;
- durante le vacanze estive entrambi i genitori terranno la figlia un periodo di due settimane (anche non consecutive), da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
- i genitori alterneranno tra loro tutte le altre festività annuali (compleanno, 25 aprile, 1° maggio,
2° giugno, 2 novembre, 8 dicembre, ecc.) nonché eventuali ponti;
3) il signor verserà alla IG.ra , quale contributo al mantenimento della Controparte_1 Parte_1
figlia la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a mezzo bonifico Per_1
bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra (iban [...]) Pt_1
entro il giorno 15 di ogni mese e dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
4) Le spese straordinarie relative alla figlia minore saranno a carico dei ricorrenti nella misura del
50% ciascuno e dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro e non oltre il mese successivo al loro esborso previa esibizione della relativa documentazione attestante la spesa.
Le parti seguiranno lo schema del protocollo adottato dalla Corte di Appello di Ancona attualmente in vigore che di seguito viene integralmente trascritto:
“Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
2 Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche con eventuale acquisto di apparecchi oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
3 - retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza diuniversità pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
4 - attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per.
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
5) L'Assegno Unico verrà percepito al 50% dalle parti.
6) La casa familiare, di proprietà al 50% delle parti, sita in via Binda n. 58 di Osimo, verrà acquistata dal sig. ed assegnata allo stesso. La compravendita dovrà avvenire con atto notarile Controparte_1
da eseguirsi entro e non oltre giorni 20 dal deposito del presente ricorso, con il versamento in favore della signora della somma, tra gli stessi convenuta, di euro 90.000,00 (novantamila/00) Parte_1
con assegno circolare intestato alla medesima.
L'immobile, acquistato dalle parti con atto notarile del Dott. registrato in Ancona il Per_2
30/11/2011 al n. 11748 serie 1t, Repertorio n. 15198, sito in via Binda n. 58 di Osimo (AN) è così descritto:
- iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Osimo al Foglio 66 -Particella 1383 -Subalterno 15,
Cat A/2, Classe 4 consistenza vani 5, rendita 464,81;
5 - Foglio 66 -Particella 1383 -Subalterno 6, Cat F3;
Foglio 66 -Particella 1383 -Subalterno 10, Cat C/6 Classe 3 consistenza 26 mq, rendita 64,45 (doc.
5).
Le spese notarili saranno interamente a carico del sig. . Laddove per ragioni Controparte_1
esclusivamente indicate dal Notaio occorresse differire la data del rogito, il sig. Controparte_1 verserà fino a tale momento alla signora un'indennità mensile pari ad euro 300,00; Parte_1
7) la signora releverà dalla casa familiare i seguenti beni dalla medesima acquistati: Pt_1
- kit aspirapolvere folletto Vorwerk;
sedia stokke varier;
residuo vestiti suoi e di e della Per_1
biancheria casa (es. tovaglie, lenzuola, asciugamani), pentolame acquistato recentemente (es. pentola a pressione, e robot per la cucina); beni di proprietà della sig.ra resenti nel garage. Pt_1
La signora releverà altresì i monili d'oro contenuti nella cassaforte dell'abitazione familiare Pt_1
di proprietà della signora e della bambina, il tutto contestualmente alla sottoscrizione del Pt_1 presente atto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto di disciplinare Parte_1 Controparte_1
le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia , nata fuori dal matrimonio Per_1
l'1.10.2014.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
6 IL GIUDICE RELATORE
Alessandra Filoni
IL PRESIDENTE
Silvia Corinaldesi
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