Ordinanza collegiale 25 maggio 2022
Sentenza 29 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/07/2022, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2022
N. 01321/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2017, proposto da
TO D’ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Decorato, Sante Annese e Fabiola Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Fumarola in Lecce, via Principi di Savoia n. 67;
contro
Comune di Massafra, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 3021 del 26.01.2017 (ord. n. 08), notificato il successivo 1.2.2017, a firma del Dirigente della Ripartizione Urbanistica e Ambiente del Comune di Massafra, con il quale veniva accertato che il Sig. D’ER TO aveva realizzato gli abusi edilizi ivi analiticamente indicati;
- del verbale di verifica della Polizia Locale, prot. n. 381 del 5.1.2017, di contenuto non noto, richiamato nel provvedimento di cui sopra;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguente a quello impugnato, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato l’Amministrazione intimata ingiungeva al ricorrente la demolizione di opere abusive, realizzate nel Comune di Massafra alla via degli Imperiali n. 62, consistenti in: “ - ampliamento 2° piano lato est: s.u.r. mq. 1,84 circa + veranda con ripostiglio mq. 6,25 circa; -ampliamento 2° piano lato ovest: s.u.r. mq. 34,00 circa + ripostiglio caldaia mq. 2,00 circa + terrazzo coperto mq. 18,00; - sopraelevazione al livello 3° piano s. u. r. mq. 25,60 circa e copertura terrazzo lato nord s.n.r. mq. 2,64 circa ”.
1.1. Parte ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento per i seguenti motivi: I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria; II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 37 e 34, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. Violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione. Perplessità dell’azione amministrativa. Contraddittorietà. Sviamento.
1.2. L’Amministrazione comunale, sebbene ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
1.3. Con ordinanza n. 840/2022 del 25.5.2022 il Collegio disponeva incombenti istruttori, ai quali il Comune di Massafra dava seguito con deposito documentale del 27.6.2022.
2. Alla pubblica udienza del 21.7.2022 la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti motivazioni.
3.1. Con il primo ordine di censure, il Sig. D’ER contesta di essere il responsabile degli abusi per cui vi è causa, non essendo il “ committente dei lavori ”, come invece individuato nell’ordinanza di demolizione; lamenta, inoltre, che il provvedimento impugnato sia privo di motivazione, non indicando quali siano le violazioni di legge accertate e quali siano le ragioni di pubblico interesse a sostegno della sanzione demolitoria, in confronto all’affidamento ingeneratosi nell’acquirente incolpevole, anche per effetto del lungo lasso di tempo trascorso.
3.2. Gli assunti sono infondati.
3.3. Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, l’ordinanza di demolizione deve essere notificata al proprietario dell’immobile abusivo e al responsabile dell’abuso.
3.4. Nel caso di specie, risulta per tabulas che l’ordine di demolizione è stato legittimamente notificato al Sig. D’ER, che è pacificamente il proprietario dell’immobile, avendo egli allegato agli atti di causa anche copia dell’atto notarile di compravendita del bene in suo favore.
4. Non può rilevare, in contrario, l’asserita - e comunque indimostrata - circostanza che egli non sia stato il committente delle opere abusive realizzate.
4.1. Giova infatti ricordare che il provvedimento repressivo ha natura reale e che l’abuso edilizio costituisce un illecito ad effetti permanenti non sanabile per il mero trascorrere del tempo né per le eventuali vicende successorie e traslative che abbiano interessato il bene.
4.2. Ne consegue che, una volta accertato l’abuso, il Comune ha il dovere di ordinarne la demolizione a carico di colui che ne detiene la materiale disponibilità, la quale, nel caso del proprietario, è sempre presunta.
4.3. Costante e condivisa giurisprudenza ha chiarito come il menzionato art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, nell’individuare i soggetti destinatari delle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell’abuso, considera quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta (Cons. Stato, Sez. VI, 28 luglio 2017 n. 3789; Id., 30 giugno 2017 n. 3210; Id., Sez. IV, 19 ottobre 2017 n. 4837. In senso conforme, Tar Aosta, sez. I, 12 ottobre 2018, n. 48; TA.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1° dicembre 2017 n. 11903; Id. 30 agosto 2018, n. 9074).
4.4. Inoltre, Il Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, ha da tempo affermato che: “ Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino ” (C.d.S, Adunanza Plenaria n. 9/17).
4.5. Alla luce di tale pacifico orientamento giurisprudenziale, è evidente che nessun particolare onere di motivazione si imponeva nel caso di specie, diverso da quello consistente nella mera descrizione degli abusi de quibus , puntualmente contenuta nel provvedimento che ne occupa.
5. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’impossibilità di porre in essere il ripristino senza pregiudizio della parte eseguita ed assentita, allegando all’uopo apposita relazione tecnica di parte ed invocando l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, in luogo di quella demolitoria.
5.1. La doglianza non coglie nel segno.
5.2. Invero, la valutazione della P.A. in punto di eventuale pregiudizio alla porzione dell’immobile legittimamente edificata va effettuata in sede di adozione del provvedimento di acquisizione, a seguito dell’accertamento della inottemperanza all’ordine di demolizione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12.7.2021, n. 5264).
5.3. La giurisprudenza amministrativa formatasi in materia ha, infatti, costantemente avuto modo di ribadire che “ Qualora sussistano pericoli per la parte del fabbricato legittimamente realizzata, la possibilità di non procedere alla demolizione deve essere valutata dall’Amministrazione Pubblica competente nella fase esecutiva del procedimento, che è una fase successiva ed autonoma rispetto all’adozione dell’ordine repressivo ” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 12/07/2021, n. 5264)
5.4. Peraltro, il carattere eccezionale e derogatorio della disposizione recata dall’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone che non debba essere l’Amministrazione a valutarne autonomamente l’applicabilità prima di emettere l’ordine di demolizione dell’abuso, ma il privato interessato a dimostrarne, in modo rigoroso, nella fase esecutiva, il presupposto dell’obiettiva impossibilità fattuale (e non, ad esempio, la semplice onerosità) di ottemperare all’ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 12 settembre 2019, n. 6147; Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4939; id. 21 maggio 2019, n. 3280; 9 luglio 2018, n. 4169; 19 novembre 2018, n. 6497; 29 novembre 2017, n. 5585)
6. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.
7. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Massafra.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO