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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/12/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. OR La LL, all'esito della camera di dell'udienza del 5 novembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art.127 ter cod. civ., lette le note di trattazione depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 3262/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: elettivamente domiciliata in Caulonia Parte_1 C.F._1
Marina alla via Brooklyn n. 3, presso lo studio dell'avv. Maria Carmela MIRARCHI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti - pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande;
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: indennità di malattia
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
ESPOSIZINE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.09.2023, , premesso di essere operaia a Parte_1 tempo indeterminato part-time alle dipendenze della “Made in Goel Società Cooperativa
Sociale” con sede in Gioiosa Ionica, ha esposto che è stata malata dal 30.11.2022 al
14.12.2022 ed ha quindi trasmesso al proprio datore di lavoro ed all' idonea certificazione CP_1
medica, al fine di conseguire la relativa prestazione economica;
che in particolare ha inviato Co la lettera di dimissione dell'Ospedale Locri attestante il ricovero Controparte_3
Pag. 1 a 8 ospedaliero dal 30.11.2022 al 1.12.2022 per intervento di asportazione o demolizione di lesione dell'utero per leiomioma sottomucuso dell'utero e polipo di corpo dell'utero, il certificato telematico di malattia del medico di base attestante la malattia per il periodo dal
1.12.2022 al 14.12.2022 con la seguente diagnosi “intervento chirurgico di miomectomia e polipectomia”; che, con nota del 3.01.2023, l' le ha comunicato che non è stata ritenuta CP_1
giustificabile l'assenza a visita di controllo del giorno 4.12.2022, e che pertanto le giornate di malattia da indennizzare avrebbero subito le trattenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni normative. Ha contestato l'illegittimità del suddetto provvedimento, poiché
l'assenza alla visita di controllo domiciliare, che sarebbe stata effettuata alle ore 17.59, è da considerarsi giustificata alla luce della documentazione prodotta all' che, in data CP_1
5.12.2022, si è presentata presso il Centro Medico Legale della sede di Reggio Calabria CP_1 per essere sottoposta alla visita di controllo ambulatoriale, fissata dal medico fiscale per il giorno successivo alla visita domiciliare a cui era rimasta assente;
che in tale sede è stata confermata la prognosi del medico curante, e al fine di giustificare la predetta assenza, ha prodotto certificazione medica redatta dal medico di turno della Guardia Medica di Placanica, dott. , che dà atto che in data 4 dicembre 2022, alle ore 16,30 è stata da lui Persona_1 visitata, presso la postazione di continuità assistenziale del comune di Placanica, e le è stata prescritta e somministrata una iniezione di Spasmex, e che è stata trattenuta in osservazione presso la postazione di Continuità assistenziale sino alle 17,50; che, ricevute le necessarie ed indifferibili cure mediche è rientrata subito a casa intorno alle 18.05; che l' in risposta CP_1 alla richiesta di chiarimenti formulata a mezzo email del 25.01.2023, con messaggio del 27 gennaio 2023 ha chiarito che il certificato presentato per giustificare l'assenza, non poteva ritenersi valido, in quanto carente di una diagnosi per rilevare una situazione d'urgenza; che pertanto a mezzo di ricorso amministrativo al Comitato Provinciale trasmesso CP_1
telematicamente in data 18.05.2023, ha fornito in allegato, ad integrazione della certificazione già presentata, certificato medico del 10.02.2023 attestante la diagnosi, al fine di ottenere da parte dell' la riforma del provvedimento assunto, senza tuttavia ottenere un positivo CP_1 riscontro. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento dell di non indennizzabilità delle giornate di malattia CP_1
adottato con nota del 3 gennaio 2023, dovendosi ritenere giustificata per le causali di cui in premessa l'assenza a visita di controllo del giorno 4.12.2022; 2) conseguentemente e per
Pag. 2 a 8 l'effetto accertare che la ricorrente ha diritto al pagamento integrale dell'indennità di malattia senza applicazione di sanzioni per periodo dal 30.11.2022 al 14.12.2022, con condanna l' al pagamento in favore dell'istante delle relative somme spettanti nella CP_1
misura di legge oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese e compensi di causa con distrazione CP_1
a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con notifiche perfezionatesi in data 20 marzo
2024, con ordinanza del 9 giugno 2024 l' convenuto è stato dichiarato contumace. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente ed all'odierna udienza, lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
RAGIONI DELLE DECISIONI
Il lavoratore invoca il pagamento integrale dell'indennità di malattia senza applicazione di sanzioni per periodo dal 30.11.2022 al 14.12.2022.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre innanzitutto soffermarsi sulla contumacia del resistente il quale, sebbene regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
È vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.7.2006
n.15777); ciò nondimeno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. 20.2.2006 n.3601; Cass.
21251del 14/10/2010).
Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge n. 463 del 12 settembre
1983, concernente Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 “…9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni,
Pag. 3 a 8 nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici. 11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di un commissario ad acta da parte del competente organo regionale.
12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.
Periodo soppresso dalla l. 11 novembre 1983 n. 638. (28)
12-bis. L' , per gli accertamenti sanitari connessi Controparte_4 alla sua attività istituzionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l' CP_4
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la
Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto
della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione CP_4 dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici. ((Con il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati))14.Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
Pag. 4 a 8 La norma disciplina, dunque, compiutamente i casi ed i limiti a fronte dei quali può essere erogata l'indennità in esame, e ne esclude la debenza ove il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo. La clausola in esame si atteggia quale precipitato del generale principio delle cd. “cause di giustificazione”, le quali rappresentano un cardine generale di civiltà giuridica, in forza delle quali un comportamento vietato è eccezionalmente ammesso a fronte della tutela di interessi superiori. Tra essi, figura, in primo piano, quello della salute.
Sul versante probatorio ciò si traduce in un'inversione dell'onere della prova, poiché spetta all'istante fornire idonea giustificazione per l'assenza riscontrata in sede di visita di controllo.
Quanto detto si accompagna logicamente al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. ai sensi del quale: “Chi vuol far valer un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
La norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse. Ne consegue che, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Applicando le predette coordinate alla materia de qua ne deriva che spetta al ricorrente la formazione di una prova positiva in ordine al diritto all'indennità di malattia e alla legittimità dell'assenza dal domicilio durante la fascia di reperibilità prevista per le visite fiscali.
Ebbene, la parte ricorrente ha prodotto il certificato dimissioni Ospedale di Locri del
1.12.2022, il certificato telematico di malattia del 23.12.2022, il provvedimento di non CP_1
Pag. 5 a 8 indennizzabilità della malattia, il verbale visita medica di controllo ambulatoriale del
5.12.2022, il certificato medico del dott. con prescrizione del 4.12.2022, ed il Per_1 certificato del dott. del 10.02.2023. Per_1
Dal compendio in atti è incontestabile che la ricorrente è una paziente del medico di medicina generale a far data dal 19 dicembre 2016, e che in data 4 dicembre Persona_2
2022 si sia recata dallo stesso, in servizio per la continuità assistenziale presso la Guardia
Medica di Placanica, il quale l'ha sottoposta a visita alle ore 16.30 del 04.12.2022, a causa dei dolori addominali lamentati. Allega che a seguito della visita, il dott. ha ritenuto Per_1
necessaria un'iniezione di Spamex, come da prescrizione effettivamente allegata, e non essendo il farmaco nella disponibilità dell'ambulatorio, è stato dapprima reperito dalla figlia presso la farmacia di turno più vicina e poi somministratole dal medico, e che è rimasta quindi in osservazione presso la postazione di continuità assistenziale fino alle 17.50.
Analizzando l'ulteriore certificato del dott. rilasciato in data 10.02.2023 Per_1
(allegato al ricorso amministrativo) risulta confermata l'anzidetta visita del 04.12.2022 ed è specificato che la diagnosi fatta in tale sede, per come da registro, era stata di “dolore addominale in paziente di recente operata per miomectomia e polipectomia”.
Quanto alla circostanza, asserita in ricorso, che la permanenza presso la guardia medica si sia protratta fino alle 17.50 non è stata in alcun modo smentita, né peraltro è stata contesta dall' convenuto che nell'odierno procedimento è rimasto contumace. CP_4
Ad ogni modo, evidenzia il Tribunale che la giustificazione addotta è logicamente coerente con la pacifica condizione clinica della lavoratrice, la quale appena 4 giorni prima di lamentare i dolori addominali per i quali ha chiesto il soccorso medico è stata sottoposta al predetto intervento chirurgico di miomectomia e polipectomia.
Orbene, da quanto anzidetto l'assenza di parte ricorrente dal domicilio durante la fascia di reperibilità per la visita fiscale è stata dovuta ad esigenze necessarie, urgenti e indifferibili,
e di conseguenza, il provvedimento dell' datato 3 gennaio 2023, con il quale l' ha CP_1 CP_4
comunicato che non è stata ritenuta giustificabile l'assenza alla visita di controllo di giorno
04.12.2022, per cui le giornate in oggetto non possono essere indennizzate, è da considerarsi illegittimo.
In tale senso è costante l'orientamento del a Suprema Corte di Cassazione che con sentenza n. 5150 del 26/05/1999 ha affermato che: “L'assenza alla visita di controllo, per non
Pag. 6 a 8 essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità. La valutazione del giudice di merito in proposito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico - giuridico, è incensurabile in sede di legittimità (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che fosse incensurabile, perché sorretta da corretta motivazione la valutazione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che fosse giustificata l'assenza alla visita fiscale di un lavoratore che aveva dato dimostrazione di essersi sottoposto a visita medica presso il proprio medico curante, al fine di verificare lo stato di salute e la possibilità di riprendere il lavoro senza pregiudizio, proprio nel pomeriggio dell'ultimo giorno e quindi in una situazione da rendere impossibile l'effettuazione di quella visita in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce di reperibilità, in ragione della coincidenza dell'apertura dell'ambulatorio del medico stesso)”, ed ancora“…Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che fosse incensurabile, perché sorretta da corretta motivazione la valutazione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che fosse giustificata l'assenza alla visita fiscale di un lavoratore che aveva dato dimostrazione di essersi recato, su indicazione del proprio medico curante, presso uno stabilimento termale per un ciclo di cure diretto ad ottenere un più pronto ristabilimento dello stato di salute, corrispondente anche agli interessi economici del datore di lavoro” (Cass.
Sent. n. 8544 del 22/06/2001).
Il rifiuto opposto alla prestazione invocata è dunque infondato.
Pertanto, il ricorso è accolto.
Va quindi dichiarato il diritto di alla percezione dell'indennità di Parte_1 malattia per il periodo intercorrente tra il 30.11.2022 ed il 14.12.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022 considerata la materia previdenziale trattata secondo lo scaglione di riferimento, visti i parametri minimi, attesa la limitata attività difensiva svolta in ragione della
Pag. 7 a 8 contumacia dell'istituto, esse vengono liquidate in complessivi €392,15, di cui €341,00 per compensi e €51,15 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - accoglie il ricorso e dichiara per l'effetto il diritto di alla Parte_1 percezione dell'indennità di malattia per il periodo intercorrente dal 30.11.2022 al 14.12.2022 con rivalutazione e interessi maturati fino al soddisfo;
2. - condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1
€392,15, di cui €341,00 per compensi e €51,15 per spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 05 dicembre 2025
Il Giudice
OR La LL
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