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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2907 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avvocato Laura GIACOBBO
contro
nato a [...] il [...], residente a [...]
Maggio 16, contumace e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente:
Come da ricorso:
1.dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22.08.2014 in Albania tra i signori e;
Parte_1 CP_1
2.dichiarare che la figlia , nata a [...], il [...] (codice Per_1
fiscale ) viene affidata ad entrambi i genitori, con esercizio CodiceFiscale_1
condiviso della responsabilità genitoriale, con residenza presso l'abitazione della madre;
3. dichiarare che il padre potrà vedere la figlia:
- un week end ogni quindici giorni, dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie, prevedendo ad anni alterni il Natale o il
Capodanno con l'uno o l'altro genitore;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni (ricomprendenti un anno la
Pasqua e un anno il lunedì in Albis) con l'uno o l'altro genitore;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da stabilirsi entro il 31
maggio di ogni anno;
4. stabilire che il signor corrisponda alla RA , CP_1 Parte_1
quale contributo per il mantenimento della figlia e con decorrenza dal mese di Per_1
luglio 2024, un assegno mensile pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15
(quindici) di ciascun mese;
2 5. stabilire che il signor corrisponda altresì il 50% delle spese CP_1
straordinarie anticipate dalla madre nell'interesse della figlia, individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente vigente presso il
Tribunale di Vicenza, già noto alle parti;
6. dichiarare che l'assegno unico e le altre misure di sostegno al reddito, relative alla figlia, saranno percepite integralmente dalla RA , con impegno per Parte_1
il signor di fornire l'eventuale documentazione necessaria per ottenerli, CP_1
entro 15 giorni dalla richiesta;
7. nulla per l'assegno divorzile, essendo i coniugi entrambi economicamente autosufficienti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 4.7.2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in Preze (Albania) il 22.8.2014; che dall'unione era CP_1
nata il [...] la figlia;
che con decreto in data 25.5.2023, il Tribunale di Per_1
Vicenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che le condizioni della separazione prevedevano l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre e l'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento con la somma mensile di euro 150 (da elevare ad euro 200 nel caso in cui l'obbligato non avesse avuto più la possibilità, per motivi di lavoro, di esercitare il diritto di visita durante la settimana), oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
che la figlia restasse affidata ad Per_1
entrambi i genitori e collocata presso di sé; che il diritto di visita del padre
(anagraficamente ancora residente a [...], ma di fatto trasferitosi altrove) fosse
3 previsto nei week end secondo la regola dell'alternanza, nonché durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
che il contributo a carico di fosse CP_1
determinato in euro 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie .
All'udienza del 22.10.2024, fissata a fini conciliativi, compariva la sola ricorrente che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale.
Benché ritualmente citato presso la sua residenza, non si costituiva CP_1
in giudizio, né compariva all'udienza del 18.2.2024 fissata avanti il Giudice Relatore
per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c. e veniva pertanto dichiarato contumace.
A tale udienza, senza alcuna attività istruttoria, la causa era discussa oralmente dal procuratore attoreo e rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da è meritevole di Parte_1
accoglimento.
Invero, è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 25.5.2023 e la data di deposito del ricorso.
Le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente all'udienza del 22.10.2024 dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi .
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi
4 lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
La figlia minore delle parti va affidata ad entrambi i genitori secondo la regola Per_1
dell'affido condiviso e collocata in via prevalente presso la madre, come concordato dalle parti in occasione della separazione, non essendo state dedotte circostanze sopravvenute che richiedano di modificare tale accordo.
Rispetto al diritto di visita del padre, ritiene il Collegio che quanto richiesto in ricorso possa essere recepito in quanto rispondente alla situazione di fatto, nonché
all'interesse della minore.
Quanto al contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia, considerato il tempo trascorso dagli accordi di separazione, la condizione della madre (che lavora
part time in un albergo come addetta alle pulizie verso una retribuzione netta mensile di circa 1.000 euro), nonché la capacità potenziale di guadagno del resistente
(attraverso lo svolgimento di attività lavorative di tipo operario), appare equo determinare il contributo dovuto da per il mantenimento della figlia in CP_1
euro 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nulla può disporsi riguardo all'assegno unico che resta disciplinato come per legge.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Preze (Albania) il 22.8.2014;
5 b)affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza Per_2
presso la madre;
c)dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
- un week end ogni quindici giorni, dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale
e quello di Capodanno;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive (con pari diritto della madre), da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
d)fa obbligo a di contribuire al mantenimento della figlia CP_1
corrispondendo a entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 250, Parte_1
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
e)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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