Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.117 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 14-11-2024 e vertente tra
(cf. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) e (c.f. ) in proprio e quali eredi di C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
, elett.te dom.ti in Roma, via Teulada n.55, presso lo studio dell'avv. Francesco Persona_1
Marconi, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Iudicone, in virtù di procura in atti
Appellanti
e
(c.f. , elett.te dom.ta in Roma, Piazza Adriana n.5 CP_1 CodiceFiscale_4
presso lo studio dell'avv. Adelindo Maragoni che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.2530/2017 emessa dal Tribunale di Latina
Conclusioni per gli appellanti: come in atti
Conclusioni per l'appellata: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al CP_1
Tribunale di Latina - sezione distaccata di Terracina -, , Parte_1 Parte_2
, , , , ,
[...] Persona_1 Parte_3 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , , e la
[...] CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9
in persona del legale rappresentante p.t., per sentir a) accertare e dichiarare
[...]
arbitraria ed abusiva l'apertura e la predisposizione di accessi sulla strada di sua proprietà b) condannare i convenuti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , alla immediata chiusura degli accessi ed alla CP_3 Controparte_4 CP_2
eliminazione delle opere realizzate c) condannare i convenuti al risarcimento del danno derivante dalle condotte illecite d) dichiarare abusiva ed arbitraria la modifica della preesistente condotta di raccolta delle acque meteoriche nonché la realizzazione di reti e condotte fognarie a servizio degli immobili di cui risultano titolari , CP_5 CP_7 CP_6
, , , e, per l'effetto, condannarli alla
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12
eliminazione delle opere realizzate nonché al risarcimento dei danni e) accertare che la
[...]
parcheggiavano illegittimamente le Controparte_13
autovetture sul fondo di sua proprietà ed ordinare loro di astenersi dal porre in essere tali condotte con condanna al risarcimento dei danni.
Deduceva che 3
-è proprietaria di un fondo sito in Latina, distinto in catasto al foglio 85 part.lla 1030, accessibile dalla S.S. Flacca, nonché della strada distinta alle part.lle nn. 1027-1029-1031;
-i convenuti, nelle persone sopra indicate, avevano realizzato opere abusive consistenti in varchi di accesso alle loro proprietà con costituzione di servitù o aggravamento di quelle esistenti;
-era stata modificata la condotta di raccolta delle acque meteoriche con alterazione dello stato dei luoghi;
-veniva praticato parcheggio abusivo sulle aree di sua proprietà esclusiva.
Si costituivano , e che assumevano la natura CP_5 CP_6 CP_7
condominiale della rete fognaria come risultante dal regolamento del Parte_4
e, in via subordinata, spiegavano domanda riconvenzionale per la costituzione ex art. 1032 c.c. di una servitù di scarico coattivo.
Resistevano , , , , Controparte_11 CP_10 CP_2 Controparte_3 [...]
e . CP_4 CP_12
Si costituivano, altresì, , e i quali Parte_1 Controparte_14 Parte_3
deducevano l'insussistenza di una illegittima costituzione di servitù o dell'aggravamento di quella esistente.
Restavano contumaci , e la .. Persona_1 CP_8 Controparte_9
La causa, istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, veniva definita con sentenza n.2530/17: il Tribunale di Latina a) condannava , Parte_1 CP_14
e alla eliminazione a loro spese dell'accesso costituito da un cancello
[...] Parte_3
di cui alla foto 7.1 della consulenza tecnica ed inibiva agli stessi l'utilizzo di detto varco b) condannava , e alla eliminazione a loro CP_2 Controparte_3 Controparte_4
spese delle aperture realizzate nel muro di recinzione di cui alle foto 15.1 e 16.1 della c.t.u. ed inibiva l'uso di detti varchi c) condannava , , CP_5 CP_7 CP_10 CP_6
, e “alla rimozione a loro cura e spese dell'allaccio al
[...] Controparte_11 CP_12
sistema di scolo delle acque della proprietà degli scarichi fognari delle loro proprietà CP_1 4
nonché alla sostituzione dei chiusini con griglie di raccolta, alla apertura di ostruzione della linea che confluisce le acque bianche nel canale e dalla rimozione degli allacci elle abitazioni ai pozzetti della pluviale e ripristino del manto stradale” d) rigettava la domanda riconvenzionale subordinata di , e e) ordinava alla CP_5 CP_7 CP_6 [...]
ed a “ad astenersi dal parcheggiare nel terreno Controparte_9 CP_8
dell'attrice” f) condannava i convenuti al pagamento delle spese processuali ponendo a loro carico quelle di c.t.u..
Osservava il Tribunale, in riferimento alla posizione di , Parte_1 Parte_2
e , che
[...] Parte_3
-la proprietà attorea, come accertato dall'ausiliario, è costituita da un fondo distinto in catasto al foglio 85 part.lle nn.1027-1029-1031 nel Comune di Fondi, confinante in parte con quella dei convenuti sulla quale era accertata l'esistenza di accessi carrabili e pedonali;
-con atto notarile risalente all'anno 2000 era stata costituita servitù a titolo oneroso che prevedeva la realizzazione di due accessi carrabili e due pedonali;
-il consulente tecnico accertava, in relazione specificatamente alla part.lla n. 1171 (ex n.855), la presenza di un ulteriore accesso di natura pedonale (foto 7.1 della relazione) privo di autorizzazione;
-Riccardi , e dovevano, quindi, essere Parte_1 Parte_2 Parte_3
condannati alla eliminazione di detto ultimo accesso con inibizione all'utilizzo;
-insuscettibile di accoglimento era la domanda risarcitoria in mancanza di prova circa i danni subiti.
Avverso tale decisione proponevano gravame, innanzi a questa Corte,
[...]
, e chiedendone la riforma. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Resisteva . CP_1 5
La causa all'udienza del 14-11-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionale e delle eventuali repliche, veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione
In via preliminare occorre pronunciarsi circa l'eccezione sollevata dall'appellata di inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza dell'art. 342 c.p.c. nuova formulazione.
Il novellato art. 342 c.p.c. ha introdotto requisiti di contenuto-forma dell'appello, individuando quali elementi della motivazione, a pena d'inammissibilità:
1. l'indicazione delle parti, del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal primo giudice;
2. l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In particolare si è affermato che occorra, da parte dell'appellante, l'indicazione dei passi della sentenza non condivisi (ma non necessariamente attraverso una trascrizione completa),
l'esposizione dei motivi specifici per i quali la decisione viene contestata attraverso l'indicazione degli errori di fatto e diritto e la proposizione di un ragionato progetto alternativo di decisione.
Nel caso di specie dalla lettura dell'atto di appello emergono con immediatezza le parti della sentenza di cui si chiede la modifica in sede di gravame, le specifiche ragioni di fatto e diritto che sorreggono le richieste ed il risultato finale che si intende ottenere.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio.
Rilevano che alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado Per_1
, usufruttuaria dei beni era deceduta e, dunque, doveva essere disposta
[...] Pt_3
l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti quali eredi. 6
Assumono che la loro proprietà, costituita da un immobile per civile abitazione con corte esclusiva, era delimitata da un muretto in cemento con sovrastante inferriata ed alla stessa si era sempre acceduto dalla strada privata dell'appellata attraverso due cancelli carrabili e due pedonali, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'atto pubblico di costituzione della servitù risalente all'anno 2000.
Adducono che “il cancelletto pedonale” in contestazione era collocato all'esterno della recinzione e non determinava alcuna nuova possibilità di accesso all'immobile né costituiva pertinenza dello stesso.
Rilevano che il manufatto non poteva costituiva lesione della proprietà dell'appellata in mancanza di mutamenti o innovazioni idonee ad alterare l'originario stato dei luoghi né il rapporto tra i fondi.
Le eccezioni appaiono prive di pregio.
Gli appellanti in sede di gravame rilevano che , titolare dell'usufrutto in Persona_1
ragione del 50% sui loro beni, era deceduta in data 21-12-2004 - e dunque in epoca precedente alla notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di primo grado - ed eccepiscono la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio.
L'atto di citazione veniva ritirato da ed il decesso non era stato dichiarato. CP_15
Non v'è dubbio che la notifica effettuata nei confronti di una persona deceduta è affetta da inesistenza, atteso che la capacità giuridica si estingue con la morte;
ad avviso che Corte, tuttavia, tenuto conto che gli appellanti - eredi di e titolari all'epoca della Persona_1
instaurazione del giudizio della piena proprietà sugli immobili - erano stati regolarmente evocati in giudizio, non sussiste la necessità di integrazione del contraddittorio per cui l'eccezione di nullità della sentenza deve ritenersi priva di fondamento.
Nel merito va osservato che
-il consulente tecnico d'ufficio, il cui operato appare immune da vizi e si presta ad un positivo apprezzamento valutativo, accertava che la proprietà degli appellanti godeva di un accesso pedonale delimitato da un cancello in ferro “che consentiva il passaggio dalla strada di proprietà 7
della signora come regolarmente consentito da atto di costituzione di servitù a titolo CP_1
oneroso del notaio p. 25791 racc. 4395 del 14-4-2000”; Persona_2
-con il succitato contratto autorizzava per le proprietà e la CP_1 Per_3 Pt_3
realizzazione di n.2 accessi carrabili e n.2 accessi pedonali;
-il terzo accesso, fruito per mezzo di un cancelletto - di cui veniva constatata la presenza sui luoghi - anche se posto all'esterno della recinzione esistente che delimita la corte della proprietà insiste sulla part.lla n.1171 (ex 855) degli appellanti ed era stato realizzato Pt_3
in mancanza di qualsiasi autorizzazione;
-appare, dunque, corretta la pronuncia del giudice di prime cure con la quale veniva inibito l'utilizzo del varco e risulta di conseguenza necessario il posizionamento di nuova recinzione atta ad escludere l'esercizio della servitù mai autorizzata ed abusivamente esercitata;
-il rilievo secondo cui la strada di proprietà fosse ormai destinata al pubblico transito CP_1
per cui il varco non comportava alcun aggravamento della servitù risulta privo di fondamento;
-la circostanza secondo cui l'intervento non sarebbe stato realizzato da
[...]
viene contraddetta dalla documentazione in atti e, in particolare, dal ricorso Parte_1
possessorio proposto nel 2008 proposto nei confronti di . CP_1
Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello.
Le spese processuali del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, sulla base delle tariffe professionali vigenti (D.M.147/2022), con esclusione della sola fase istruttoria.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, 8
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da
[...]
, e nei confronti di avverso la Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1
sentenza n.2530/2017, emessa dal Tribunale di Latina, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €.4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 6-3-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano