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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/11/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5292 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dagli avv.ti Tommaso De Bonis e Antonella De Bonis
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Franco Fontana
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 13.12.2023 – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Priverno, in data 27.06.2010, con , da cui si era separata in Controparte_1 virtù del decreto n. 1096/2022 R.G. del 16-17/02/2022 del Tribunale di Latina che aveva omologato le condizioni di separazione consensuale e che dalla loro unione erano nati i figli
(in data 24/07/2013) e (in data 25/07/2020) – chiedeva all'intestato Tribunale di Per_1 Per_2 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87; nonché di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come meglio indicato nel ricorso.
, nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, però, di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come meglio indicato nella memoria di costituzione.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore con ordinanza emessa in data 24/08/2024, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c.; inoltre, venivano rigettate le richieste di prove orali e venivano delegate indagini ai
Servizi Sociali.
All'udienza del 23.10.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo il 10.09.2025) – parte ricorrente chiedeva la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status.
Il Giudice istruttore, quindi, rimetteva la causa in decisione al Collegio, riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.
*******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. 1096/2022 R.G. del 16-17/02/2022 del Tribunale di Latina, non impugnato.
Inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge n. 55 del 2015 essendo decorsi i termini di
2 legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Latina nel procedimento di separazione. Invero, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio, la conflittualità in atto e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in atti generalizzati nel Comune di Priverno in data 27.06.2010 (atto n. 52, parte II, Serie A, Anno
2010);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- spese al definitivo;
- dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 10.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5292 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dagli avv.ti Tommaso De Bonis e Antonella De Bonis
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Franco Fontana
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 13.12.2023 – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Priverno, in data 27.06.2010, con , da cui si era separata in Controparte_1 virtù del decreto n. 1096/2022 R.G. del 16-17/02/2022 del Tribunale di Latina che aveva omologato le condizioni di separazione consensuale e che dalla loro unione erano nati i figli
(in data 24/07/2013) e (in data 25/07/2020) – chiedeva all'intestato Tribunale di Per_1 Per_2 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87; nonché di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come meglio indicato nel ricorso.
, nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, però, di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come meglio indicato nella memoria di costituzione.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore con ordinanza emessa in data 24/08/2024, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c.; inoltre, venivano rigettate le richieste di prove orali e venivano delegate indagini ai
Servizi Sociali.
All'udienza del 23.10.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo il 10.09.2025) – parte ricorrente chiedeva la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status.
Il Giudice istruttore, quindi, rimetteva la causa in decisione al Collegio, riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.
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La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. 1096/2022 R.G. del 16-17/02/2022 del Tribunale di Latina, non impugnato.
Inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge n. 55 del 2015 essendo decorsi i termini di
2 legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Latina nel procedimento di separazione. Invero, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio, la conflittualità in atto e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in atti generalizzati nel Comune di Priverno in data 27.06.2010 (atto n. 52, parte II, Serie A, Anno
2010);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- spese al definitivo;
- dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 10.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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