Articolo 46 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 45Articolo 47
Versione
15 gennaio 1970
Art. 46.
Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1970, le seguenti assegnazioni:
lire 46.000.000 per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell' articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27 ; lire 12.000.000 per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all' articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970