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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 28/03/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F. ), con sede a Udine, Via Martignacco 178, in persona del liquidatore sig.ra P.IVA_1
, Parte_1
(R.G. P.U. 8-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da a Controparte_2
socio unico, corrente a San Nicolò a Trebbia, Rottofreno (Piacenza), rappresentata e difesa dagli avv.
Carolina Arata del Foro di Piacenza e Andrea Dri del Foro di Udine, quest'ultimo domiciliatario;
dato atto che l'istanza, la delega al relatore e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 41
CCII sono stati ritualmente notificati alla società debitrice, a mezzo della posta elettronica certificata,
in data 11.2.2025, nel rispetto del termine minimo di comparizione;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, c. 3 lett. c); dato atto che la società debitrice si è costituita con memoria depositata il 20.3.2025, nella quale, premesso di essere stata posta in liquidazione (con atto iscritto nel registro delle imprese in data 24.2.2025), ha affermato: “Si anticipa che è intenzione della società chiedere l'accesso ad una
procedura di regolazione della crisi (accordo di ristrutturazione o concordato preventivo) con
modalità che verranno meglio illustrate all'udienza e che la domanda sarà supportata da risorse
finanziarie messe a disposizione da soggetto terzo alla compagine sociale, legate indissolubilmente
all'ipotesi di risoluzione concordata della crisi”;
rilevato che nell'odierna udienza avanti al giudice relatore, fissata con il decreto ex art. 41
CCII, la società debitrice ha ribadito la sua intenzione di formulare una domanda di accesso ad un diverso strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, in quanto un genitore della legale rappresentante e socia sarebbe disponibile ad un apporto di finanza esterna ed ha richiesto la concessione di un termine per il deposito della domanda;
rilevato che la creditrice, pur richiamandosi al ricorso, non si è opposta alla concessione di un rinvio, purché contenuto;
ritenuto che osti alla concessione del termine richiesto la decadenza nella quale la debitrice è
incorsa ai sensi del comma 10 dell'art. 40 CCII;
tale norma, modificata dal D.Lvo 136/2024, prevede che, nel caso di pendenza di un procedimento per apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere proposta “nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la
prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41…..Successivamente alla prima udienza, la domanda
non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura
della liquidazione giudiziale”; le parole sottolineate dall'estensore sono state aggiunte dal citato
D.Lvo e vanno ad individuare nell'udienza indicata nel decreto per la comparizione delle parti il termine ultimo entro il quale avvalersi della facoltà per evitare la decadenza, senza che eventuali rinvii dell'udienza possano impedire il verificarsi della stessa;
rilevato che la società ricorrente ha esposto: -di essere creditrice di per Controparte_3
l'importo di € 163.156,11, in forza del decreto ingiuntivo esecutivo n. 715/2024 del Tribunale di Piacenza;
-di aver promosso un pignoramento mobiliare che non ha poi iscritto a ruolo, essendo stato rinvenuto soltanto materiale espositivo privo di effettivo valore commerciale;
-che la stessa debitrice aveva dichiarato all'ufficiale giudiziario che sui suoi conti correnti gravavano alcuni pignoramenti;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza; la debitrice non ha contestato la sua assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, che risulta peraltro documentata dai bilanci acquisiti, che evidenziano il superamento dei valori soglia in relazione a tutti i parametri di cui alla norma citata;
rilevato che le informazioni acquisite d'ufficio hanno consentito di accertare che:
[...]
ha iscritto a ruolo a carico della debitrice crediti tributari, per contributi Controparte_4
previdenziali e premi INAIL per complessivi € 123.370,00; -la debitrice è decaduta da due rateazioni
IVA ed vanta crediti non ancora iscritti a ruolo per € 81.087,42; -contro la Controparte_4
società debitrice sono stati emessi dal giudice di pace di Udine, nel 2024, tre decreti ingiuntivi ed è
stata promossa un'esecuzione mobiliare;
-grava a carico della debitrice un'ulteriore debito, non ancora iscritto a ruolo, di circa 49.000,00, per contributi previdenziali non versati,;
ritenuto sussistente il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII, tenuto peraltro conto che lo stesso credito della ricorrente supera di gran lunga la soglia di cui alla norma citata;
rilevato che lo stato d'insolvenza non è contestato dalla società debitrice che si è posta in stato di liquidazione e risulta dimostrato dai rilevanti inadempimenti nei confronti della ricorrente,
dell'erario e degli istituti previdenziali;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121 CCII, accertata la decadenza della società debitrice dalla facoltà
di proporre la domanda di accesso a un diverso strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza,
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F. ), con sede a Udine, Via Martignacco 178, in persona del
[...] P.IVA_1
liquidatore sig.ra ; Parte_1
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore il dott. (C.F. ), con studio a Udine, in Persona_1 C.F._1
Viale Giovanni Paolo II 3;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 14 luglio 2025, ore 12.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità
di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, alla creditrice ricorrente, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché
trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di Pordenone-Udine.
Udine, 27 marzo 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan
seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F. ), con sede a Udine, Via Martignacco 178, in persona del liquidatore sig.ra P.IVA_1
, Parte_1
(R.G. P.U. 8-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da a Controparte_2
socio unico, corrente a San Nicolò a Trebbia, Rottofreno (Piacenza), rappresentata e difesa dagli avv.
Carolina Arata del Foro di Piacenza e Andrea Dri del Foro di Udine, quest'ultimo domiciliatario;
dato atto che l'istanza, la delega al relatore e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 41
CCII sono stati ritualmente notificati alla società debitrice, a mezzo della posta elettronica certificata,
in data 11.2.2025, nel rispetto del termine minimo di comparizione;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, c. 3 lett. c); dato atto che la società debitrice si è costituita con memoria depositata il 20.3.2025, nella quale, premesso di essere stata posta in liquidazione (con atto iscritto nel registro delle imprese in data 24.2.2025), ha affermato: “Si anticipa che è intenzione della società chiedere l'accesso ad una
procedura di regolazione della crisi (accordo di ristrutturazione o concordato preventivo) con
modalità che verranno meglio illustrate all'udienza e che la domanda sarà supportata da risorse
finanziarie messe a disposizione da soggetto terzo alla compagine sociale, legate indissolubilmente
all'ipotesi di risoluzione concordata della crisi”;
rilevato che nell'odierna udienza avanti al giudice relatore, fissata con il decreto ex art. 41
CCII, la società debitrice ha ribadito la sua intenzione di formulare una domanda di accesso ad un diverso strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, in quanto un genitore della legale rappresentante e socia sarebbe disponibile ad un apporto di finanza esterna ed ha richiesto la concessione di un termine per il deposito della domanda;
rilevato che la creditrice, pur richiamandosi al ricorso, non si è opposta alla concessione di un rinvio, purché contenuto;
ritenuto che osti alla concessione del termine richiesto la decadenza nella quale la debitrice è
incorsa ai sensi del comma 10 dell'art. 40 CCII;
tale norma, modificata dal D.Lvo 136/2024, prevede che, nel caso di pendenza di un procedimento per apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere proposta “nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la
prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41…..Successivamente alla prima udienza, la domanda
non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura
della liquidazione giudiziale”; le parole sottolineate dall'estensore sono state aggiunte dal citato
D.Lvo e vanno ad individuare nell'udienza indicata nel decreto per la comparizione delle parti il termine ultimo entro il quale avvalersi della facoltà per evitare la decadenza, senza che eventuali rinvii dell'udienza possano impedire il verificarsi della stessa;
rilevato che la società ricorrente ha esposto: -di essere creditrice di per Controparte_3
l'importo di € 163.156,11, in forza del decreto ingiuntivo esecutivo n. 715/2024 del Tribunale di Piacenza;
-di aver promosso un pignoramento mobiliare che non ha poi iscritto a ruolo, essendo stato rinvenuto soltanto materiale espositivo privo di effettivo valore commerciale;
-che la stessa debitrice aveva dichiarato all'ufficiale giudiziario che sui suoi conti correnti gravavano alcuni pignoramenti;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza; la debitrice non ha contestato la sua assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, che risulta peraltro documentata dai bilanci acquisiti, che evidenziano il superamento dei valori soglia in relazione a tutti i parametri di cui alla norma citata;
rilevato che le informazioni acquisite d'ufficio hanno consentito di accertare che:
[...]
ha iscritto a ruolo a carico della debitrice crediti tributari, per contributi Controparte_4
previdenziali e premi INAIL per complessivi € 123.370,00; -la debitrice è decaduta da due rateazioni
IVA ed vanta crediti non ancora iscritti a ruolo per € 81.087,42; -contro la Controparte_4
società debitrice sono stati emessi dal giudice di pace di Udine, nel 2024, tre decreti ingiuntivi ed è
stata promossa un'esecuzione mobiliare;
-grava a carico della debitrice un'ulteriore debito, non ancora iscritto a ruolo, di circa 49.000,00, per contributi previdenziali non versati,;
ritenuto sussistente il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII, tenuto peraltro conto che lo stesso credito della ricorrente supera di gran lunga la soglia di cui alla norma citata;
rilevato che lo stato d'insolvenza non è contestato dalla società debitrice che si è posta in stato di liquidazione e risulta dimostrato dai rilevanti inadempimenti nei confronti della ricorrente,
dell'erario e degli istituti previdenziali;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121 CCII, accertata la decadenza della società debitrice dalla facoltà
di proporre la domanda di accesso a un diverso strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza,
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F. ), con sede a Udine, Via Martignacco 178, in persona del
[...] P.IVA_1
liquidatore sig.ra ; Parte_1
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore il dott. (C.F. ), con studio a Udine, in Persona_1 C.F._1
Viale Giovanni Paolo II 3;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 14 luglio 2025, ore 12.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità
di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, alla creditrice ricorrente, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché
trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di Pordenone-Udine.
Udine, 27 marzo 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan