Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 376/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 376/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 998/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 06/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in pari data,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Crescenzo ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Salerno (SA), alla Via Pio XI nr. 76, presso lo studio dell'avv. Michele
D'Amore,
- appellante –
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Faccenda ed CP_1 CP_2 elettivamente domiciliati in Eboli (SA), alla Via G. Salvemini nr. 5, presso studio difensore.
- appellati –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 998/2023 del Tribunale di Salerno –
Azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 03/04/2023 per gli appellati e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 04/04/2023,
[...] proponeva gravame avverso la sentenza n. 998/2023 del Tribunale di Salerno, Parte_1 emessa e depositata telematicamente in data 06/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in pari data, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Dichiara l'actio finium regundorum spiegata da inammissibile per difetto Parte_1 di incertezza soggettiva del confine;
2) Dichiara assorbita nella declaratoria di inammissibilità di cui al capo
1 la spiegata riconvenzionale articolata dai convenuti – attori in riconvenzionale;
3) Condanna Parte_1 al rimborso in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compenso di avvocato,
[...] oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
4) Pone le spese di ctu a definitivo carico dell'attore”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data 04/12/2017 e iscritto a ruolo in data 24/11/2017, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno, e esponendo che con atto per notar di CP_1 CP_2 Persona_1
Contursi del 12/05/1979 - rep. n. 12815, racc. n. 2129, trascritto in Eboli il 18/05/1979 ai nn. 12174/10736 e registrato ad Eboli il 29/05/1979 al n. 2279, mod. 1°, vol. 144, i coniugi e avevano acquistato un appezzamento di terreno sito in Eboli Parte_2 CP_3 alla Contrada Chiusa di Perillo di circa are 42, identificato in catasto alla partita 8289, fg. 24,
n. 54, frutteto, are 51,76; in data 14/03/1991, successivamente alla realizzazione di un piccolo fabbricato rurale ed a seguito di due istanze di condono da parte del de cuius Parte_2 con pratica n. 12159/86 e con pratica n. 26622/89 era stata rilasciata concessione edilizia prot. 26622/89. Esponeva ancora che con atto per OT del 04/09/1995, rep. Persona_2
n. 38535, racc. n. 12922, registrato in Eboli il 22/09/1995 al n. 220 e trascritto a Salerno il
22/09/1995 ai nn. 25330/20263, all'attore era stata trasferita la quota di comproprietà di complessivi sette ottavi (7/8), essendo già proprietario del restante ottavo, in forza di denuncia di successione del 09/02/1995, registrata ad Eboli al n. 24 volume 321, sui seguenti immobili: casa di abitazione in Comune di Eboli alla località Chiuse di Perillo, censita nel
NCEU del Comune alla partita 5608, fl. 24, mappale 1054 sub 1, vani 6 e piccolo appezzamento di terreno di mq 1.190, censito nel CT del Comune di Eboli alla partita 15810,
pag. 2/8 fl. 24, mappale 1956, are 11.90, giusta frazionamento n. 709429; in data 17/06/2005, con atto per OT , rep. N. 58464, racc. n. 22406, registrato a Salerno il 24/06/2005 Persona_2 al n. 3580 serie 1N e trascritto a Salerno il 01/07/2005 ai nn. 32428/22518, si era rettificato l'atto a rogito dello stesso notaio del 04/09/1995, rep. n. 38535, racc. n. 12922, stante l'errata costituzione di con il nome di “ . Riferiva l'attore che la Parte_1 CP_4 convenuta risultava essere proprietaria del terreno censito in CT del Comune CP_2 di Eboli alla partita 15810 fl. 24 mappale 1955, are 7.46, frutteto, di un ottavo (1/8) in forza di denuncia di successione del 09/02/1995 registrata ad Eboli al n. 24 volume 321 e dei restanti sei ottavi (6/8) in forza dello stesso atto per notar del 04/09/1995, rep. Persona_2
n. 38535, racc. 12922, registrato in Eboli il 22/09/1995, al nr. 220 e trascritto in Salerno il
22/09/1995 ai nn. 25330/20263, per acquisto fattone in regime di comunione legale dei beni e, pertanto, in data 24/10/2017, l'attore richiedeva all'Ufficio Anagrafe del Comune di Eboli, lo stato di famiglia della , dal quale si evinceva che la stessa risultava coniugata CP_2 con Lamentava l'incertezza della linea di confine tra la corte di proprietà di CP_1
in NCEU Comune di Eboli al foglio 24 part. 1504 sub. 1, confinante a Parte_1 nord/est con strada vicinale denominata Contrada Chiusa di Perillo, a nord/ovest con p.lla
198 di altra ditta, a sud/est con p.lla 1956 sempre di proprietà di ed il Parte_1 terreno/frutteto di proprietà di e distinta al foglio 24, part. 1995 CP_2 CP_1 del catasto terreni del Comune di Eboli;
l'invito alla regolamentazione bonaria del confine previa nomina di un tecnico di fiducia del 04/09/2017 era rimasto inevaso, così come anche l'istanza di mediazione del 13/11/2017 aveva dato esito negativo stante la mancata adesione dei convenuti. Pertanto, chiedeva al Tribunale di Salerno di determinare il confine tra la corte di proprietà del identificato nel NCEU Comune di Eboli al foglio 24 part. Parte_1
1504 sub. 1, confinante a nord/est con strada vicinale denominata Contrada Chiusa di Perillo,
a nord/ovest con p.lla 198 di altra ditta, a sud/est con p.lla 1956 sempre di proprietà di ed il terreno/frutteto di proprietà di e distinta Parte_1 CP_2 CP_1 al foglio 24, part. 1995 del catasto terreni del Comune di Eboli e per l'effetto condannare i convenuti e al rilascio in favore dell'attore della porzione adibita a terreno Pt_1 CP_1 indebitamente occupata, con vittoria di spese. In via istruttoria, chiedeva ammettersi C.T.U.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 19/02/2018, si costituivano in giudizio e , quali CP_1 CP_2
pag. 3/8 parti convenute, che, in via preliminare, eccepivano la nullità della citazione ex art. 163, nn.
3) e 4), c.p.c., nel merito chiedevano rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
contestualmente, spiegavano domanda riconvenzionale di usucapione per effetto di possesso ultraventennale dei medesimi convenuti, non violento o clandestino, con vittoria di spese. Il G.U. dichiarava la nullità della citazione per vizio della edictio actionis e autorizzava l'integrazione della domanda ex art. 164, comma 5, c.p.c., con ordine di notifica ai convenuti ex art. 170 c.p.c.: depositata memoria integrativa della citazione, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 12/09/2018 si costituivano e CP_1
che eccepivano, in via preliminare, l'estinzione del processo ex art. 307, comma CP_2
4, c.p.c., nel merito evidenziavano l'infondatezza della domanda attorea e riproponevano la domanda riconvenzionale di usucapione, con vittoria di spese. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale dell'attore, di escussione testi e di C.T.U., il giudizio perveniva all'udienza del 10/10/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 998/2023, emessa e depositata telematicamente in data 06/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in pari data, il Tribunale di Salerno, qualificata la domanda quale azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c., dichiarava inammissibile la domanda attorea con assorbimento della domanda di usucapione dei convenuti e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite quantificate in € 7.616,00, oltre spese di C.T.U.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, , censurava Parte_1
l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1) Errata declaratoria di inammissibilità della domanda attorea;
2) Errato assorbimento della domanda riconvenzionale di usucapione nella declaratoria di inammissibilità della domanda attorea;
3) Omessa declaratoria di improcedibilità della domanda formulata in riconvenzionale;
4) Omessa pronuncia su di una nullità rilevabile di ufficio - eccezione di usucapione tardivamente proposta;
5) Errato esame e valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà; 6)
Erronea ed omessa valutazione delle prove (anche documentali); 7) Recezione acritica delle risultanze peritali;
8) Spese giudiziali-errata applicazione art. 15 cpc”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere, per le motivazioni rassegnate, il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 998/2023, pronunciata dal
Tribunale di Salerno il 06.03.2023, nel giudizio avente quale n. di RG il 10395/2017, accogliendo la
pag. 4/8 domanda proposta con atto del 04.12.2017 e successiva integrazione nei confronti di e CP_2 CP_1
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e con attribuzione all'Avv.
[...]
Gaetano Crescenzo, quale antistatario”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 13/07/2023, si costituivano in giudizio e , quali parti appellate, che nel merito CP_1 CP_2 chiedevano di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello. Fissata la prima udienza per il 28/09/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs.
n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte rinviava all'udienza del 24/10/2024 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c. per l'udienza del 24/10/2024 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. L'azione promossa
è di regolamento di confini regolata dall'art. 950 c.c. che prevede “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente”.
Relativamente alla qualificazione giuridica operata dal primo giudice essa è corretta, e non contestata, anche se col primo motivo di appello si contesta la correttezza della decisione di inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti di legge. In particolare,
l'appellante ritiene che il confine di cui ai titoli non sia corrispondente con quello determinato con l'innalzamento del muro operato nell'anno 2008, posto a base del confine attuale, per cui la domanda avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile. Invero, dalla verifica dell'esito complessivo dell'istruttoria di primo grado è dato desumere il superamento dello stato di incertezza del confine e pertanto la mancanza del presupposto della incertezza, sia per la carenza degli elementi desumibili dai titoli, sia per le residua valenza probatoria del solo dato catastale richiamato dal ctu. Quanto al secondo, terzo e quanto motivo di appello tutti relativi alla mancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale di usucapione, alla mancata verifica della improcedibilità della stessa per mancato esercizio della preventiva conciliazione, e per pag. 5/8 la tardività della proposizione deve osservarsi in primo luogo che la domanda di usucapione
è stata proposta dagli appellati, allora convenuti, solo in via subordinata per cui ben ha fatto il primo giudice addivenuto alla decisione di esclusione dello stato di incertezza sul confine a ritenere la stessa assorbita, non essendovi alcun aspetto controverso sul punto da esaminare, in mancanza di una condizione di usurpazione di suolo e dunque di possibile acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione. Irrilevante e privo di concreto interesse è la questione del mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, e della tardività, superati dal rigetto della domanda principale. Peraltro, va osservato che con la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3452/2024 è stato precisato come l'obbligo di promuovere la mediazione riguardi solo l'atto introduttivo del giudizio in via principale e non anche le domande riconvenzionali. Quanto alla eventuale tardività della stessa non rilevata dal primo giudice, occorre evidenziare che l'esito finale sarebbe stato la non verifica nel merito della domanda riconvenzionale, con risultato identico al dichiarato assorbimento della domanda, di qui l'assoluta carenza di interesse a proporre tale motivo di appello, e comunque la insussistenza del vizio di omessa pronuncia. Invero, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita e logicamente conseguente di rigetto o di assorbimento della domanda.( Cass. civ. n. 10012/2021) Passando al merito della domanda in relazione al motivo di appello relativo alla erronea valutazione dei titoli di proprietà onde risalire al confine tra i fondi, differente da quello di fatto, occorre osservare che il richiamato atto per notaio del 1995 non è idoneo a determinare il confine Persona_2 tra i fondi, sia perché non riportato, sia perché il riferimento al frazionamento non valutato dal giudice, a dire dell'appellante, non è espressamente richiamato nel titolo e non consente anche per accertamento tecnico operato dal ctu la ricostruzione di un diverso confine, che il ctu ancora al solo dato catastale. Ugualmente, non vi è stato vizio nella valutazione degli elementi di prova da parte del giudice di primo grado, poiché nel giudizio di regolamento dei confini entrambi le parti possono fornire elementi utili alla determinazione del confine, senza che tra i vari acquisiti al processo vi sia una gerarchia di valutazione, essendo le sole risultanze catastali poste in un ruolo subordinato alle altre fonti di prova. Nell' azione di regolamento di confine grava sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e di fornire qualsiasi mezzo idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice deve pag. 6/8 determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo solo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario(Cass. civ. n. 10062/2018
-ordinanza n. 11557/2024) La prova del confine non deve essere rigorosa, potendosi raggiungere anche con elementi di fatto precisi, e concordanti e d anche con presunzioni(Cass. civ. n. 803/2022) Nel caso di specie il muro viene fatto risalire dai testimoni escussi ad epoca antecedente all'anno 2008, indicato come di innalzamento dell'altezza del muro, esso rappresenta un elemento naturale e di fatto di delimitazione del confine che in assenza di elementi parimenti certi desumibili dai titoli, rileva ai fini della fissazione del confine, per cui la decisione assunta al primo giudice appare corretta. Generico appare nella sua formulazione il motivo sulla erronea valutazione della prove testimoniali, non specifico quanto ai punti contestati, ed essendo rimesso al giudice la valutazione complessiva sugli elementi più attendibili idonei a determinare il confine. Infine, infondato è il motivo di appello relativo al vizio di determinazione del valore delle controversia quale indeterminato, in relazione alla liquidazione delle spese di lite, non venendo in evidenza elementi immediati idonei a consentire la determinazione del valore della stessa in base al reddito dominicale, tant'è che lo stesso appellante si richiama ai titoli, agli atti catastali, all'estensione dell'area occupata per ritenere possibile risalire al valore della controversia.
L'appello va rigettato. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono il valore indeterminato della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1 CP_2
998/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 06/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in pari data, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.500,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, in favore di parte appellata, con attribuzione al difensore antistatario, tale dichiaratosi, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c.
pag. 7/8 La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 7/01/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 8/8