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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2201/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2201/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
Oggi 1 aprile 2025 ad ore 12,54 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. D'ERCOLE VINCENZO Parte_1 Per l'avv. DAPELO EMILIANO CP_1
I procuratori delle parti danno atto che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo. L'avv. D'Ercole si riporta al ricorso in opposizione, l'avv. Dapelo si riporta alla memoria difensiva, alle istanze istruttorie;
in subordine, chiede il rinvio per discussione con termine per note. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione. L'avv. D'Ercole discute la causa insistendo per le conclusioni del ricorso, contestando quanto ex adverso dedotto nella comparsa di risposta, nella quale si riconosce che alcune somme non corrispondono a quelle ingiunte. L'avv. Dapelo discute la causa riportandosi alla comparsa e che l'opposta ha dato prova dell'esistenza integrale del credito azionato in sede monitoria e, quindi insiste per le domande rassegnate in memoria. integrale de Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'Avv. deposita nota spese.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,47, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2201/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ERCOLE VINCENZO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DELL'UNITÀ ITALIANA 36 RIGNANO SULL'ARNO presso il difensore avv. D'ERCOLE VINCENZO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERMINIELLO PIETRO e CP_1 C.F._1 dell'avv. DAPELO EMILIANO, elettivamente domiciliata in VIA LUIGI RUSSO 27 EMPOLI presso il difensore avv. TERMINIELLO PIETRO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 588/2024, con il quale è stato ingiunto Parte_1 alla stessa di pagare in favore di l'importo complessivo netto di € 18.677,01 (oltre accessori CP_1
e spese di lite) da imputarsi ai seguenti titoli: € 16.245,34 netti per TFR;
€ 2.431,67 netti per omessa retribuzione della mensilità di gennaio 2024.
L'opponente ha eccepito la mancata corrispondenza delle somme ingiunte a quelle dovute e la riferibilità di quanto ingiunto a titolo di TFR alla concedente Ecotec S.r.l. in liquidazione;
ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto (previa sospensione della relativa efficacia esecutiva), la chiamata in causa della terza Ecotec S.r.l. in liquidazione per far valere nei confronti della stessa domanda di regresso per la somma di € 49.435,74 (elativa alla posizione non solo di CP_1 ama anche dell'altro dipendente . Controparte_2
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso in opposizione e ne ha CP_1
chiesto il rigetto, domandando la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del pagamento della relativa somma o, in ipotesi, della diversa somma accettata. Disposta la chiamata in causa di Ecotec S.r.l. in liquidazione, il giudizio è stato dapprima interrotto per apertura della liquidazione giudiziale della stessa e, successivamente, dopo essere stato riassunto, è stato istruito documentalmente e deciso all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (così rendendo non necessaria un'autonoma pronuncia sull'istanza ex art. 649 c.p.c.).
***
L'opponente non contesta il quantum originario della pretesa azionata in sede monitoria (peraltro ricavabile documentalmente dalle buste paga in atti: docc. 1 e 2 fasc. monitorio)1, ma ha riferito che compete alla il minor importo di € 14.938,08, essendo state corrisposte alla medesima – durante il CP_1
rapporto di lavoro – acconti ed anticipi in più soluzioni per la complessiva somma di € 5.648,93 “in eccedenza” rispetto a quanto già indicato in sede monitoria (compresi € 800,00 per il pagamento di due rate di automobile ed € 190,00 per una multa ricevuta dalla lavoratrice alla guida di autovettura aziendale).
Premessa la legittimità della compensazione cd. impropria del credito del lavoratore per TFR con crediti del datore di lavoro nascenti dallo stesso rapporto di lavoro (cfr., Cass., 1513/2019), l'opposta non ha contestato le risultanze del “prospetto somme versate in eccesso” in allegato al ricorso (doc. 1), dando una diversa ricostruzione di alcune delle poste in esso contenute, diversa ricostruzione a sua volta non specificamente contestata dalla opponente.
Pertanto:
- anzitutto, avendo già in sede monitoria allegato di aver ricevuto anticipi TFR per € 2.900,00, CP_1
l'importo in “eccesso” si riduce ad € 2.748,93 (€ 5.648,93 - € 2.900,00):
- in tale importo sono già inclusi la somma di € 800,00 versata per due rate della vettura della (in CP_1
ragione di accordo in tal senso con il datore di lavoro, accordo non contestato dalla opposta), e l'anticipo di € 190 per la multa ricevuta da alla guida dell'autovettura (circostanza anch'essa non CP_1
contestata);
- non devono invece detrarsi gli importi in eccesso di € 14,00 di gennaio 2021 e gennaio 2022, né quello di € 43,00 di marzo 2022, avendo la opposta riferito (senza specifica contestazione) che si sia trattato di rimborsi a lei riconosciuti per aver sostenuto spese per acquisto di prodotti e materiali per la pulizia;
- ancora, non devono detrarsi gli importi in eccesso di € 1.400,00 di maggio 2022 e di € 1.000,00 per agosto 2022, avendo l'opposta allegato (senza specifica contestazione) che si sia trattato di “indennizzi/ristori” a lei riconosciuti dal datore di lavoro “per modifica decisa improvvisamente e unilateralmente (con decorrenza 14.02.2022) del contratto di lavoro della resistente odierna da full time a part time”.
Pertanto, il credito spettante a è quantificabile in netti € 15.928,08 (€ 18.677,01 - € 2.748,93), al CP_1 cui pagamento deve essere condannata l'opponente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Il d.i. opposto deve quindi essere revocato.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite (fase monitoria e fase di opposizione, quest'ultima senza la fase istruttoria, non tenutasi) sono compensate per 1/2 e poste a carico di parte opponente per la restante quota di 1/2; esse sono liquidate come da dispositivo già alla metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) revoca il d.i. opposto n. 588/2024 e condanna a pagare a per i titoli Parte_1 CP_1 di cui in motivazione, la somma complessiva di € 15.928,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) compensa per 1/2 le spese di lite e pone le stesse per la restante quota di 1/2 a carico di parte opponente e, per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € Parte_1
2.391,50 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'importo del TFR di € 19.245,34 netti, come da busta paga in atti, è stato ridotto in sede monitoria ad €
16.245,34 avendo ivi allegato il pagamento di un acconto di € 2.900,00.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2201/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
Oggi 1 aprile 2025 ad ore 12,54 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. D'ERCOLE VINCENZO Parte_1 Per l'avv. DAPELO EMILIANO CP_1
I procuratori delle parti danno atto che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo. L'avv. D'Ercole si riporta al ricorso in opposizione, l'avv. Dapelo si riporta alla memoria difensiva, alle istanze istruttorie;
in subordine, chiede il rinvio per discussione con termine per note. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione. L'avv. D'Ercole discute la causa insistendo per le conclusioni del ricorso, contestando quanto ex adverso dedotto nella comparsa di risposta, nella quale si riconosce che alcune somme non corrispondono a quelle ingiunte. L'avv. Dapelo discute la causa riportandosi alla comparsa e che l'opposta ha dato prova dell'esistenza integrale del credito azionato in sede monitoria e, quindi insiste per le domande rassegnate in memoria. integrale de Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'Avv. deposita nota spese.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,47, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2201/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ERCOLE VINCENZO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DELL'UNITÀ ITALIANA 36 RIGNANO SULL'ARNO presso il difensore avv. D'ERCOLE VINCENZO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERMINIELLO PIETRO e CP_1 C.F._1 dell'avv. DAPELO EMILIANO, elettivamente domiciliata in VIA LUIGI RUSSO 27 EMPOLI presso il difensore avv. TERMINIELLO PIETRO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 588/2024, con il quale è stato ingiunto Parte_1 alla stessa di pagare in favore di l'importo complessivo netto di € 18.677,01 (oltre accessori CP_1
e spese di lite) da imputarsi ai seguenti titoli: € 16.245,34 netti per TFR;
€ 2.431,67 netti per omessa retribuzione della mensilità di gennaio 2024.
L'opponente ha eccepito la mancata corrispondenza delle somme ingiunte a quelle dovute e la riferibilità di quanto ingiunto a titolo di TFR alla concedente Ecotec S.r.l. in liquidazione;
ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto (previa sospensione della relativa efficacia esecutiva), la chiamata in causa della terza Ecotec S.r.l. in liquidazione per far valere nei confronti della stessa domanda di regresso per la somma di € 49.435,74 (elativa alla posizione non solo di CP_1 ama anche dell'altro dipendente . Controparte_2
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso in opposizione e ne ha CP_1
chiesto il rigetto, domandando la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del pagamento della relativa somma o, in ipotesi, della diversa somma accettata. Disposta la chiamata in causa di Ecotec S.r.l. in liquidazione, il giudizio è stato dapprima interrotto per apertura della liquidazione giudiziale della stessa e, successivamente, dopo essere stato riassunto, è stato istruito documentalmente e deciso all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (così rendendo non necessaria un'autonoma pronuncia sull'istanza ex art. 649 c.p.c.).
***
L'opponente non contesta il quantum originario della pretesa azionata in sede monitoria (peraltro ricavabile documentalmente dalle buste paga in atti: docc. 1 e 2 fasc. monitorio)1, ma ha riferito che compete alla il minor importo di € 14.938,08, essendo state corrisposte alla medesima – durante il CP_1
rapporto di lavoro – acconti ed anticipi in più soluzioni per la complessiva somma di € 5.648,93 “in eccedenza” rispetto a quanto già indicato in sede monitoria (compresi € 800,00 per il pagamento di due rate di automobile ed € 190,00 per una multa ricevuta dalla lavoratrice alla guida di autovettura aziendale).
Premessa la legittimità della compensazione cd. impropria del credito del lavoratore per TFR con crediti del datore di lavoro nascenti dallo stesso rapporto di lavoro (cfr., Cass., 1513/2019), l'opposta non ha contestato le risultanze del “prospetto somme versate in eccesso” in allegato al ricorso (doc. 1), dando una diversa ricostruzione di alcune delle poste in esso contenute, diversa ricostruzione a sua volta non specificamente contestata dalla opponente.
Pertanto:
- anzitutto, avendo già in sede monitoria allegato di aver ricevuto anticipi TFR per € 2.900,00, CP_1
l'importo in “eccesso” si riduce ad € 2.748,93 (€ 5.648,93 - € 2.900,00):
- in tale importo sono già inclusi la somma di € 800,00 versata per due rate della vettura della (in CP_1
ragione di accordo in tal senso con il datore di lavoro, accordo non contestato dalla opposta), e l'anticipo di € 190 per la multa ricevuta da alla guida dell'autovettura (circostanza anch'essa non CP_1
contestata);
- non devono invece detrarsi gli importi in eccesso di € 14,00 di gennaio 2021 e gennaio 2022, né quello di € 43,00 di marzo 2022, avendo la opposta riferito (senza specifica contestazione) che si sia trattato di rimborsi a lei riconosciuti per aver sostenuto spese per acquisto di prodotti e materiali per la pulizia;
- ancora, non devono detrarsi gli importi in eccesso di € 1.400,00 di maggio 2022 e di € 1.000,00 per agosto 2022, avendo l'opposta allegato (senza specifica contestazione) che si sia trattato di “indennizzi/ristori” a lei riconosciuti dal datore di lavoro “per modifica decisa improvvisamente e unilateralmente (con decorrenza 14.02.2022) del contratto di lavoro della resistente odierna da full time a part time”.
Pertanto, il credito spettante a è quantificabile in netti € 15.928,08 (€ 18.677,01 - € 2.748,93), al CP_1 cui pagamento deve essere condannata l'opponente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Il d.i. opposto deve quindi essere revocato.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite (fase monitoria e fase di opposizione, quest'ultima senza la fase istruttoria, non tenutasi) sono compensate per 1/2 e poste a carico di parte opponente per la restante quota di 1/2; esse sono liquidate come da dispositivo già alla metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) revoca il d.i. opposto n. 588/2024 e condanna a pagare a per i titoli Parte_1 CP_1 di cui in motivazione, la somma complessiva di € 15.928,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) compensa per 1/2 le spese di lite e pone le stesse per la restante quota di 1/2 a carico di parte opponente e, per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € Parte_1
2.391,50 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'importo del TFR di € 19.245,34 netti, come da busta paga in atti, è stato ridotto in sede monitoria ad €
16.245,34 avendo ivi allegato il pagamento di un acconto di € 2.900,00.