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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 11702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 11702/2024
V.G. instaurato da c.f ) con l'avv. Delle Donne Concetta Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. Delle Donne Concetta CP_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) la casa coniugale sita in AN (BS) via Villaggio Gobbi n.20, condotta in locazione con contratto intestato al signor , è assegnata, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti, CP_1
alla signora , che la abiterà unitamente con i figli. Si dà atto che il signor si Parte_1 CP_1
è trasferito presso altra abitazione ed ha già provveduto a prelevare i propri beni ed effetti personali.
2) I figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori, nelle forme Per_1 Per_2 Per_3 dell'affido condiviso, mantenendo la residenza presso l'abitazione della madre alla quale è delegata l'ordinaria amministrazione. Anche il figlio maggiorenne studente universitario nonché Per_4
1 lavoratore dipendente part-time, manterrà la residenza presso l'abitazione della madre. Resta inteso che le decisioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli minori saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli stessi.
3) Il padre vedrà e terrà con sé i figli minori e tutte le volte che lo desidera, Per_1 Per_2 Per_3
previa comunicazione alla signora e compatibilmente agli impegni della stessa e dei minori. Pt_1
In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e il martedì Per_1 Per_2 Per_3
e il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 21.30, con l'impegno di riportare i minori presso l'abitazione materna, nonché un week end alternato con la madre, dal venerdì sera alle ore 18.30 alla domenica sera fino alle ore 20.00.
4) Per quanto riguarda le vacanze estive, pasquali e natalizie, da trascorrere con e Per_1 Per_2
il signor si accorderà con la signora con congruo anticipo, per stabilire i Per_3 CP_1 Pt_1
periodi prescelti, compatibilmente ai desideri, agli impegni ed alle possibilità dei genitori e dei figli stessi. Durante le festività natalizie, in ogni caso, il padre vedrà e terrà con sé i figli minori per cinque giorni, alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
mentre, durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con sé e per tre giorni, Per_1 Per_2 Per_3 alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori e, comunque, previo reciproco preavviso. Durante le vacanze estive, inoltre, il padre trascorrerà con i figli e sino a 15 giorni, anche non consecutivi;
Per_1 Per_2 Per_3
pertanto entrambi i genitori dovranno accordarsi, con congruo preavviso, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura che trascorreranno con i minori. Diversi
e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e i figli minori verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare. Il figlio maggiorenne Per_4
invece, si accorderà direttamente con il padre per quanto riguarda la frequentazione e/o eventuali periodi di vacanza con il medesimo.
5) Il signor corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1 Per_1
e la somma complessiva mensile di € 450,00 (in ragione di € 150,00 cadauno) sino Per_2 Per_3
a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti. Il contributo al mantenimento per i figli minori verrà versato alla signora entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo Parte_1
bonifico bancario da effettuarsi sul seguente codice IBAN IT92MO0306955160100000001058 e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Per il figlio maggiorenne invece, Per_4
non viene previsto alcun contributo al mantenimento, essendo lo stesso economicamente indipendente.
2 6) L'assegno unico per i figli e verrà richiesto e percepito al 100% dalla Per_1 Per_2 Per_3
signora mentre le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno ripartite tra i coniugi nella Pt_1
misura del 50%.
7) Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche, scolastiche) che si renderanno necessarie per i figli nonchè al 50% delle ulteriori spese straordinarie, preventivamente concordate, che si renderanno necessarie per e secondo Per_1 Per_2 Per_3 la convenzione sottoscritta in data 14.07.2016 dal Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia.
8) L'auto Citroen Picasso modello C3 targata EF513ED rimarrà in uso ed in proprietà alla signora
. Parte_1
9) Le parti si concedono reciprocamente l'assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'estero per sé e i figli minori e Per_1 Per_2 Per_3
8) le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/05/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Sabbio Chiese (atto n. 5, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Parte_1
cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
3
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 11702/2024
V.G. instaurato da c.f ) con l'avv. Delle Donne Concetta Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. Delle Donne Concetta CP_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) la casa coniugale sita in AN (BS) via Villaggio Gobbi n.20, condotta in locazione con contratto intestato al signor , è assegnata, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti, CP_1
alla signora , che la abiterà unitamente con i figli. Si dà atto che il signor si Parte_1 CP_1
è trasferito presso altra abitazione ed ha già provveduto a prelevare i propri beni ed effetti personali.
2) I figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori, nelle forme Per_1 Per_2 Per_3 dell'affido condiviso, mantenendo la residenza presso l'abitazione della madre alla quale è delegata l'ordinaria amministrazione. Anche il figlio maggiorenne studente universitario nonché Per_4
1 lavoratore dipendente part-time, manterrà la residenza presso l'abitazione della madre. Resta inteso che le decisioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli minori saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli stessi.
3) Il padre vedrà e terrà con sé i figli minori e tutte le volte che lo desidera, Per_1 Per_2 Per_3
previa comunicazione alla signora e compatibilmente agli impegni della stessa e dei minori. Pt_1
In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e il martedì Per_1 Per_2 Per_3
e il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 21.30, con l'impegno di riportare i minori presso l'abitazione materna, nonché un week end alternato con la madre, dal venerdì sera alle ore 18.30 alla domenica sera fino alle ore 20.00.
4) Per quanto riguarda le vacanze estive, pasquali e natalizie, da trascorrere con e Per_1 Per_2
il signor si accorderà con la signora con congruo anticipo, per stabilire i Per_3 CP_1 Pt_1
periodi prescelti, compatibilmente ai desideri, agli impegni ed alle possibilità dei genitori e dei figli stessi. Durante le festività natalizie, in ogni caso, il padre vedrà e terrà con sé i figli minori per cinque giorni, alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
mentre, durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con sé e per tre giorni, Per_1 Per_2 Per_3 alternando con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori e, comunque, previo reciproco preavviso. Durante le vacanze estive, inoltre, il padre trascorrerà con i figli e sino a 15 giorni, anche non consecutivi;
Per_1 Per_2 Per_3
pertanto entrambi i genitori dovranno accordarsi, con congruo preavviso, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura che trascorreranno con i minori. Diversi
e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e i figli minori verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare. Il figlio maggiorenne Per_4
invece, si accorderà direttamente con il padre per quanto riguarda la frequentazione e/o eventuali periodi di vacanza con il medesimo.
5) Il signor corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1 Per_1
e la somma complessiva mensile di € 450,00 (in ragione di € 150,00 cadauno) sino Per_2 Per_3
a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti. Il contributo al mantenimento per i figli minori verrà versato alla signora entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo Parte_1
bonifico bancario da effettuarsi sul seguente codice IBAN IT92MO0306955160100000001058 e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Per il figlio maggiorenne invece, Per_4
non viene previsto alcun contributo al mantenimento, essendo lo stesso economicamente indipendente.
2 6) L'assegno unico per i figli e verrà richiesto e percepito al 100% dalla Per_1 Per_2 Per_3
signora mentre le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno ripartite tra i coniugi nella Pt_1
misura del 50%.
7) Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche, scolastiche) che si renderanno necessarie per i figli nonchè al 50% delle ulteriori spese straordinarie, preventivamente concordate, che si renderanno necessarie per e secondo Per_1 Per_2 Per_3 la convenzione sottoscritta in data 14.07.2016 dal Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia.
8) L'auto Citroen Picasso modello C3 targata EF513ED rimarrà in uso ed in proprietà alla signora
. Parte_1
9) Le parti si concedono reciprocamente l'assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'estero per sé e i figli minori e Per_1 Per_2 Per_3
8) le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/05/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Sabbio Chiese (atto n. 5, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Parte_1
cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
3
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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