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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/03/2025, n. 4013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4013 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27841/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale in persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27841 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 rimessa in decisione giusta ordinanza del 20.02.2025 (rito c.d. post Cartabia) e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Forgione giusta procura in atti e domiciliata presso lo studio dell'avv. Ettore Sabetta in OM, via Nicolò Tartaglia 21;
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui è domiciliata ope legis in
OM, via dei Portoghesi 12.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 del 24.4.2923, notificata il
27.04.2023, per recupero somme versate dall'opponente in esecuzione della sentenza della Corte di
Appello di OM 4068/2010, poi annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17069/2013
CONCLUSIONI: per parte opponente, come da memoria di precisazione delle conclusioni ex art. 189 cpc in data 19.12.2024; per parte opposta, come da comparsa di costituzione.
pagina 1 di 8 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Ricostruzione del processo.
Con atto di citazione notificato in data 26.05.2023, ha agito dinanzi al Tribunale di Parte_1
OM proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/2010, notificata in data 27.04.2023, emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale le è stato ingiunto il pagamento di euro 62.417,04. Ha chiesto che, previa sospensione dell'atto opposto, fosse dichiarata la nullità dell'ingiunzione e comunque la non debenza della somma ingiunta.
Ha proposto i seguenti motivi di opposizione: 1) la nullità dell'ingiunzione, sottoscritta digitalmente ma notificata con mezzo non telematico;
2) la nullità dell'ingiunzione per assenza dei presupposti per potervi fare ricorso;
3) la nullità dell'ingiunzione per carenza di legittimazione dell'Ente (ovvero la
, ad emettere l'atto. In subordine, ha chiesto di accertare Controparte_2
l'inesistenza di ogni pretesa di credito nei propri confronti e, in ulteriore subordine, di rideterminare quanto dovuto nella misura della differenza tra il quantum liquidato dalla sentenza n. 4068/2010 della
Corte di Appello di OM (in base al d.lgs. 257/1991), ed il minor quantum derivante dall'applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza n. 17069/2013 della Corte di Cassazione.
Con comparsa di costituzione, in data 18.7.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_2
contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
[...]
All'esito delle verifiche preliminari, con decreto del 12.09.2023, è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione e differita la prima udienza alla data del 07.02.2024. La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata rinviata, ai sensi degli artt. 189 e 281 quinquies comma 1 c.p.c., per la rimessione della causa con assegnazione alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
2. Sui motivi di opposizione.
2.1. Con il primo motivo, l'opponente ha dedotto la nullità dell'ingiunzione di pagamento in quanto sottoscritta digitalmente ma notificata mediante mezzo non telematico, affermando che la firma digitale possa essere validamente apposta soltanto a un atto notificato telematicamente.
Il motivo è infondato.
pagina 2 di 8 Si richiamano in via adesiva le argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione nella sentenza n.
16846/2024.
Stando all'art 23 del d.lgs. 82/2005 (C.A.D.), “le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”; dette copie, inoltre, “hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”.
Il dato normativo chiarisce, pertanto, che la firma elettronica o digitale garantisce all'atto la medesima efficacia dell'originale ove ci sia attestazione di conformità, ovvero, in alternativa, qualora la conformità non sia disconosciuta.
Nella vicenda per cui è causa l'opponente non ha disconosciuto la conformità della copia notificata all'originale, inferendo la nullità dell'ingiunzione per il mero dato formale della non compatibilità tra sottoscrizione elettronica e notifica non telematica. Ne deriva, pertanto, che la copia notificata l'opponente gode della medesima efficacia dell'originale.
Coerentemente, citando un passaggio della pronuncia sopra citata, “non sussistendo alcun indispensabile o necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo PEC, nulla impedisce che una copia analogica di un documento informatico conforme all'originale venga notificata secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta”.
2.2. Come secondo motivo, l'opponente deduce il difetto di legittimazione della
[...] ad emettere l'ingiunzione di pagamento opposta, sostenendo l'assenza nel quadro Controparte_2 normativo vigente un'espressa norma attributiva del potere nei confronti di tale soggetto.
La censura è infondata.
L'art. 1 del R.D. n. 639/1910 consente alla p.a. nel suo complesso, in ogni sua articolazione, il ricorso allo strumento in parola, non essendo quindi necessaria una specifica norma attributiva del potere in tal senso.
pagina 3 di 8 Oltretutto, l'ente creditore, nella vicenda per cui è causa, è la che Controparte_2
era già parte del giudizio in seno al quale è stata pronunciata la sentenza n. 17069/2013 da parte della
Corte di cassazione, questa richiamata e prodotta dalla stessa opponente.
2.3. Come ulteriore motivo di opposizione, è dedotta l'inutilizzabilità dell'ingiunzione di pagamento ex
R.D. n. 639/1910 per il recupero di somme di carattere non pubblicistico.
Anche tale censura è priva di fondamento.
Il dato letterale dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910 non prende posizione sulla natura delle entrate recuperabili mediante il ricorso a detta ordinanza, stabilendo unicamente che è possibile ricorrervi per
“la riscossione delle entrati patrimoniali”.
Coerentemente con l'ampiezza del dato lessicale, l'orientamento prevalente della giurisprudenza ammette il ricorso a tale strumento anche per il recupero di somme di carattere privatistico (v. ex multis
Cass. Civ., sez. I, 10/6/1994, n. 5658, che definisce l'ordinanza di ingiunzione come “lo speciale procedimento ingiunzionale di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, di cui lo Stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato”). Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (cfr. Cass. Sez. U, sent. n. 11992/2009; Cass. Sez.1 sentenza n. 7076 dell'11.04.2016, quest'ultima riguardante una fattispecie simile a quella oggetto dell'odierna opposizione).
2.4. Come quarto motivo di opposizione, parte opponente deduce la carenza dei requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità del credito azionato con l'ingiunzione opposta.
pagina 4 di 8 Come detto, tali requisiti sono necessari per l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza di ingiunzione di cui al R.D. n. 639/2010, tanto che la giurisprudenza nega la possibilità di farvi ricorso per la riscossione di crediti risarcitori, in quanto crediti di valore illiquidi fino al momento della loro determinazione giudiziale (v. nuovamente Cass. Civ., sez. I, 10/6/1994, n. 5658).
Riguardo al credito restitutorio azionato con l'ingiunzione opposta, sussiste il requisito dell'esigibilità, essendo i crediti restitutori, di regola, immediatamente esigibili, salvo che non vi siano ragioni specifiche che paralizzano la soddisfazione degli stessi.
Quanto ai requisiti della certezza e della liquidità si rinvia all'analisi del successivo paragrafo, in quanto tali due caratteri del credito restitutorio presuppongono la mancanza di un titolo alla base del pagamento indebito. A tal fine è necessario analizzare quali effetti giuridici residuano rispetto alla mancata riassunzione del giudizio che vede, come ultima pronuncia, la sentenza n. 17069/2013 della Corte di cassazione.
2.4.1. Effetti della mancata riassunzione del giudizio successivamente alla sentenza n. 17069/2013 della
Corte di cassazione.
L'odierna appellante, azionando la sentenza della Corte d'Appello n. 4068/2010 ha coattivamente riscosso una somma pari a € 56.637,81.
In seguito a impugnazione proposta dalla la Corte di cassazione, Controparte_2
con sentenza n. 17069/2013, disattendendo ogni altro motivo, ha accolto parzialmente quello inerente alla quantificazione del diritto già consacrato nella sentenza di secondo grado sopra richiamata, stabilendo che lo stesso andava parametrato ai sensi dell'art. 11 della l. 370/1999, disponendo così rinvio al giudice d'appello per la sua corretta quantificazione.
Il giudizio, tuttavia, si è estinto a seguito della mancata riassunzione.
La sostiene che l'estinzione per mancata riassunzione, stante Controparte_2 quanto disposto dall'art. 393 c.p.c., comporta il travolgimento di ogni accertamento giudiziale concernente il diritto dell'odierna opponente, con la conseguenza che quanto riscosso esecutivamente dalla stessa andrebbe qualificato, per intero, come pagamento indebito.
pagina 5 di 8 In particolare, si sostiene che le sentenze di merito che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., sopravvivono all'estinzione del processo sono unicamente quelle già passate in giudicato in quanto non investite da appello o da ricorso per cassazione. Dal momento che, innanzi alla Corte di cassazione, l'an del diritto dei ricorrenti era stato oggetto di motivo di ricorso, non si sarebbe mai formato alcun giudicato sul punto.
Viceversa, l'opponente sostiene che, a seguito della citata sentenza della Corte di cassazione, a causa del rigetto del motivo relativo all'an del diritto dei ricorrenti si sia formato un giudicato su detta questione, mentre la mancata riassunzione del giudizio avrebbe determinato il passaggio in giudicato della quantificazione operata dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 4068/2010.
Soltanto in via subordinata, l'opponente chiede accogliersi l'opposizione limitatamente alla differenza tra quanto liquidato dalla Corte d'Appello e quanto spetterebbe all'opponente in applicazione dei criteri individuati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17069/2013.
Tanto premesso, occorre evidenziare che il concetto di sentenza di merito ex art. 310 c.p.c. comprende non soltanto i capi delle sentenze non oggetto di impugnazione, ma anche quelli rispetto ai quali è stato formulato un motivo di ricorso per cassazione che è stato poi rigettato, esattamente come nella vicenda per cui è causa.
Il principio di diritto in esame è stato espresso in modo inequivoco da Corte di cassazione, sez. III, ord.
n. 10337 del 17/04/2024 la quale, proprio in tema di danno da mancata attuazione di direttiva europea relativa alla retribuzione di medici specializzandi, ha stabilito che “in caso di cassazione con rinvio, per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del quantum del diritto accertato dalla sentenza impugnata, e di successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ai sensi dell'art.
310, comma 2, c.p.c. resta efficace il giudicato di merito formatosi non solo sull'an del diritto, ma anche sulla parte del quantum non travolta dall'annullamento della sentenza di merito”.
L'applicazione di tale principio di diritto alla presente controversia comporta due conseguenze: i) deve ritenersi che l'an del diritto vantato dall'odierna opponente non possa essere più messo in discussione, in quanto coperto dal giudicato;
ii) la determinazione del quantum debeatur, da ricalcolarsi secondo i diversi criteri indicati dalla Corte, è anch'essa coperta dal vincolo del giudicato.
pagina 6 di 8 Il criterio offerto dalla Corte di cassazione nella sentenza più volte richiamata consiste nell'applicazione dell'art. 11 della l. 370/1999, per cui il credito in esame deve essere liquidato in € 6.713,94 annui.
Essendo questo giudice vincolato alle indicazioni offerte dalla Corte di cassazione, la somma spettante all'odierna opponente deve essere determinata in € 26.855,76 (ovvero € 6.713,94 per i 4 anni di corso di specializzazione in pediatria e puericultura frequentato dall'odierna opponente, cfr. p.19 della sentenza della Corte d'Appello di OM n. 4068/2010 prodotta da entrambe le parti). Deve aggiungersi che, come indicato dalla Corte di cassazione (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte opponente p.9), a seguito della determinazione monetaria compiuta in base al citato art. 11 l.370/1999, alla precedente obbligazione risarcitoria si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale. Sull'importo come sopra liquidato di € 26.855,76 sono pertanto dovuti, in favore dell'odierna opponente, gli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale.
Ne consegue che l'ingiunzione opposta deve essere confermata solo parzialmente e deve essere accertato che l'obbligazione restitutoria dell'opponente è pari ad euro 24.748,10, ovvero pari alla differenza tra l'importo di euro 56.637,81 versato in favore dell'opponente il 29.03.2012 (cfr. nota del 2.12.2016 depositata non numerata dalla difesa erariale, penultimo documento depositato unitamente alla comparsa di costituzione) e l'importo realmente dovuto di euro 31.889,71 (ovvero euro 26.855,76, oltre euro di
5.034,77 per interessi legali dalla data della domanda giudiziale del 24.02.2004, come risultante dalla sentenza della Corte d'Appello n.4068/2010, e la data del versamento, il 29.03.2012). Solo tale somma
(di euro 24.748,10) costituisce pagamento indebito a favore dell'opponente e, pertanto, solo entro tali limiti può ritenersi che il credito restitutorio azionato con l'ingiunzione opposta sia liquido ed esigibile.
Alla luce di quanto espresso, risulta, quindi, parzialmente fondata l'opposizione, con conseguente annullamento parziale dell'ingiunzione di pagamento opposta, che rimane quindi soltanto per la somma di € 24.748,10, oltre interessi legali dalla data del pagamento. Al riguardo deve infatti aggiungersi che
“l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione
pagina 7 di 8 della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”(cfr. Cass. n.
34011/2021).
3. Atteso l'esito della presente opposizione, le spese processuali devono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di OM, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta che l'obbligazione restitutoria dell'opponente è pari ad euro 24.748,10, oltre interessi legali dal 29.03.2012 sino al saldo;
- per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento opposta nella misura di €
24.748,10, oltre interessi legali dal 29.03.2012 sino al saldo;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
OM, 15.03.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. Mattia Di Ciollo CP_3
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale in persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27841 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 rimessa in decisione giusta ordinanza del 20.02.2025 (rito c.d. post Cartabia) e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Forgione giusta procura in atti e domiciliata presso lo studio dell'avv. Ettore Sabetta in OM, via Nicolò Tartaglia 21;
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui è domiciliata ope legis in
OM, via dei Portoghesi 12.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 del 24.4.2923, notificata il
27.04.2023, per recupero somme versate dall'opponente in esecuzione della sentenza della Corte di
Appello di OM 4068/2010, poi annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17069/2013
CONCLUSIONI: per parte opponente, come da memoria di precisazione delle conclusioni ex art. 189 cpc in data 19.12.2024; per parte opposta, come da comparsa di costituzione.
pagina 1 di 8 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Ricostruzione del processo.
Con atto di citazione notificato in data 26.05.2023, ha agito dinanzi al Tribunale di Parte_1
OM proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/2010, notificata in data 27.04.2023, emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale le è stato ingiunto il pagamento di euro 62.417,04. Ha chiesto che, previa sospensione dell'atto opposto, fosse dichiarata la nullità dell'ingiunzione e comunque la non debenza della somma ingiunta.
Ha proposto i seguenti motivi di opposizione: 1) la nullità dell'ingiunzione, sottoscritta digitalmente ma notificata con mezzo non telematico;
2) la nullità dell'ingiunzione per assenza dei presupposti per potervi fare ricorso;
3) la nullità dell'ingiunzione per carenza di legittimazione dell'Ente (ovvero la
, ad emettere l'atto. In subordine, ha chiesto di accertare Controparte_2
l'inesistenza di ogni pretesa di credito nei propri confronti e, in ulteriore subordine, di rideterminare quanto dovuto nella misura della differenza tra il quantum liquidato dalla sentenza n. 4068/2010 della
Corte di Appello di OM (in base al d.lgs. 257/1991), ed il minor quantum derivante dall'applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza n. 17069/2013 della Corte di Cassazione.
Con comparsa di costituzione, in data 18.7.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_2
contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
[...]
All'esito delle verifiche preliminari, con decreto del 12.09.2023, è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione e differita la prima udienza alla data del 07.02.2024. La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata rinviata, ai sensi degli artt. 189 e 281 quinquies comma 1 c.p.c., per la rimessione della causa con assegnazione alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
2. Sui motivi di opposizione.
2.1. Con il primo motivo, l'opponente ha dedotto la nullità dell'ingiunzione di pagamento in quanto sottoscritta digitalmente ma notificata mediante mezzo non telematico, affermando che la firma digitale possa essere validamente apposta soltanto a un atto notificato telematicamente.
Il motivo è infondato.
pagina 2 di 8 Si richiamano in via adesiva le argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione nella sentenza n.
16846/2024.
Stando all'art 23 del d.lgs. 82/2005 (C.A.D.), “le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”; dette copie, inoltre, “hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”.
Il dato normativo chiarisce, pertanto, che la firma elettronica o digitale garantisce all'atto la medesima efficacia dell'originale ove ci sia attestazione di conformità, ovvero, in alternativa, qualora la conformità non sia disconosciuta.
Nella vicenda per cui è causa l'opponente non ha disconosciuto la conformità della copia notificata all'originale, inferendo la nullità dell'ingiunzione per il mero dato formale della non compatibilità tra sottoscrizione elettronica e notifica non telematica. Ne deriva, pertanto, che la copia notificata l'opponente gode della medesima efficacia dell'originale.
Coerentemente, citando un passaggio della pronuncia sopra citata, “non sussistendo alcun indispensabile o necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo PEC, nulla impedisce che una copia analogica di un documento informatico conforme all'originale venga notificata secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta”.
2.2. Come secondo motivo, l'opponente deduce il difetto di legittimazione della
[...] ad emettere l'ingiunzione di pagamento opposta, sostenendo l'assenza nel quadro Controparte_2 normativo vigente un'espressa norma attributiva del potere nei confronti di tale soggetto.
La censura è infondata.
L'art. 1 del R.D. n. 639/1910 consente alla p.a. nel suo complesso, in ogni sua articolazione, il ricorso allo strumento in parola, non essendo quindi necessaria una specifica norma attributiva del potere in tal senso.
pagina 3 di 8 Oltretutto, l'ente creditore, nella vicenda per cui è causa, è la che Controparte_2
era già parte del giudizio in seno al quale è stata pronunciata la sentenza n. 17069/2013 da parte della
Corte di cassazione, questa richiamata e prodotta dalla stessa opponente.
2.3. Come ulteriore motivo di opposizione, è dedotta l'inutilizzabilità dell'ingiunzione di pagamento ex
R.D. n. 639/1910 per il recupero di somme di carattere non pubblicistico.
Anche tale censura è priva di fondamento.
Il dato letterale dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910 non prende posizione sulla natura delle entrate recuperabili mediante il ricorso a detta ordinanza, stabilendo unicamente che è possibile ricorrervi per
“la riscossione delle entrati patrimoniali”.
Coerentemente con l'ampiezza del dato lessicale, l'orientamento prevalente della giurisprudenza ammette il ricorso a tale strumento anche per il recupero di somme di carattere privatistico (v. ex multis
Cass. Civ., sez. I, 10/6/1994, n. 5658, che definisce l'ordinanza di ingiunzione come “lo speciale procedimento ingiunzionale di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, di cui lo Stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato”). Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (cfr. Cass. Sez. U, sent. n. 11992/2009; Cass. Sez.1 sentenza n. 7076 dell'11.04.2016, quest'ultima riguardante una fattispecie simile a quella oggetto dell'odierna opposizione).
2.4. Come quarto motivo di opposizione, parte opponente deduce la carenza dei requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità del credito azionato con l'ingiunzione opposta.
pagina 4 di 8 Come detto, tali requisiti sono necessari per l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza di ingiunzione di cui al R.D. n. 639/2010, tanto che la giurisprudenza nega la possibilità di farvi ricorso per la riscossione di crediti risarcitori, in quanto crediti di valore illiquidi fino al momento della loro determinazione giudiziale (v. nuovamente Cass. Civ., sez. I, 10/6/1994, n. 5658).
Riguardo al credito restitutorio azionato con l'ingiunzione opposta, sussiste il requisito dell'esigibilità, essendo i crediti restitutori, di regola, immediatamente esigibili, salvo che non vi siano ragioni specifiche che paralizzano la soddisfazione degli stessi.
Quanto ai requisiti della certezza e della liquidità si rinvia all'analisi del successivo paragrafo, in quanto tali due caratteri del credito restitutorio presuppongono la mancanza di un titolo alla base del pagamento indebito. A tal fine è necessario analizzare quali effetti giuridici residuano rispetto alla mancata riassunzione del giudizio che vede, come ultima pronuncia, la sentenza n. 17069/2013 della Corte di cassazione.
2.4.1. Effetti della mancata riassunzione del giudizio successivamente alla sentenza n. 17069/2013 della
Corte di cassazione.
L'odierna appellante, azionando la sentenza della Corte d'Appello n. 4068/2010 ha coattivamente riscosso una somma pari a € 56.637,81.
In seguito a impugnazione proposta dalla la Corte di cassazione, Controparte_2
con sentenza n. 17069/2013, disattendendo ogni altro motivo, ha accolto parzialmente quello inerente alla quantificazione del diritto già consacrato nella sentenza di secondo grado sopra richiamata, stabilendo che lo stesso andava parametrato ai sensi dell'art. 11 della l. 370/1999, disponendo così rinvio al giudice d'appello per la sua corretta quantificazione.
Il giudizio, tuttavia, si è estinto a seguito della mancata riassunzione.
La sostiene che l'estinzione per mancata riassunzione, stante Controparte_2 quanto disposto dall'art. 393 c.p.c., comporta il travolgimento di ogni accertamento giudiziale concernente il diritto dell'odierna opponente, con la conseguenza che quanto riscosso esecutivamente dalla stessa andrebbe qualificato, per intero, come pagamento indebito.
pagina 5 di 8 In particolare, si sostiene che le sentenze di merito che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., sopravvivono all'estinzione del processo sono unicamente quelle già passate in giudicato in quanto non investite da appello o da ricorso per cassazione. Dal momento che, innanzi alla Corte di cassazione, l'an del diritto dei ricorrenti era stato oggetto di motivo di ricorso, non si sarebbe mai formato alcun giudicato sul punto.
Viceversa, l'opponente sostiene che, a seguito della citata sentenza della Corte di cassazione, a causa del rigetto del motivo relativo all'an del diritto dei ricorrenti si sia formato un giudicato su detta questione, mentre la mancata riassunzione del giudizio avrebbe determinato il passaggio in giudicato della quantificazione operata dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 4068/2010.
Soltanto in via subordinata, l'opponente chiede accogliersi l'opposizione limitatamente alla differenza tra quanto liquidato dalla Corte d'Appello e quanto spetterebbe all'opponente in applicazione dei criteri individuati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17069/2013.
Tanto premesso, occorre evidenziare che il concetto di sentenza di merito ex art. 310 c.p.c. comprende non soltanto i capi delle sentenze non oggetto di impugnazione, ma anche quelli rispetto ai quali è stato formulato un motivo di ricorso per cassazione che è stato poi rigettato, esattamente come nella vicenda per cui è causa.
Il principio di diritto in esame è stato espresso in modo inequivoco da Corte di cassazione, sez. III, ord.
n. 10337 del 17/04/2024 la quale, proprio in tema di danno da mancata attuazione di direttiva europea relativa alla retribuzione di medici specializzandi, ha stabilito che “in caso di cassazione con rinvio, per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del quantum del diritto accertato dalla sentenza impugnata, e di successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ai sensi dell'art.
310, comma 2, c.p.c. resta efficace il giudicato di merito formatosi non solo sull'an del diritto, ma anche sulla parte del quantum non travolta dall'annullamento della sentenza di merito”.
L'applicazione di tale principio di diritto alla presente controversia comporta due conseguenze: i) deve ritenersi che l'an del diritto vantato dall'odierna opponente non possa essere più messo in discussione, in quanto coperto dal giudicato;
ii) la determinazione del quantum debeatur, da ricalcolarsi secondo i diversi criteri indicati dalla Corte, è anch'essa coperta dal vincolo del giudicato.
pagina 6 di 8 Il criterio offerto dalla Corte di cassazione nella sentenza più volte richiamata consiste nell'applicazione dell'art. 11 della l. 370/1999, per cui il credito in esame deve essere liquidato in € 6.713,94 annui.
Essendo questo giudice vincolato alle indicazioni offerte dalla Corte di cassazione, la somma spettante all'odierna opponente deve essere determinata in € 26.855,76 (ovvero € 6.713,94 per i 4 anni di corso di specializzazione in pediatria e puericultura frequentato dall'odierna opponente, cfr. p.19 della sentenza della Corte d'Appello di OM n. 4068/2010 prodotta da entrambe le parti). Deve aggiungersi che, come indicato dalla Corte di cassazione (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte opponente p.9), a seguito della determinazione monetaria compiuta in base al citato art. 11 l.370/1999, alla precedente obbligazione risarcitoria si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale. Sull'importo come sopra liquidato di € 26.855,76 sono pertanto dovuti, in favore dell'odierna opponente, gli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale.
Ne consegue che l'ingiunzione opposta deve essere confermata solo parzialmente e deve essere accertato che l'obbligazione restitutoria dell'opponente è pari ad euro 24.748,10, ovvero pari alla differenza tra l'importo di euro 56.637,81 versato in favore dell'opponente il 29.03.2012 (cfr. nota del 2.12.2016 depositata non numerata dalla difesa erariale, penultimo documento depositato unitamente alla comparsa di costituzione) e l'importo realmente dovuto di euro 31.889,71 (ovvero euro 26.855,76, oltre euro di
5.034,77 per interessi legali dalla data della domanda giudiziale del 24.02.2004, come risultante dalla sentenza della Corte d'Appello n.4068/2010, e la data del versamento, il 29.03.2012). Solo tale somma
(di euro 24.748,10) costituisce pagamento indebito a favore dell'opponente e, pertanto, solo entro tali limiti può ritenersi che il credito restitutorio azionato con l'ingiunzione opposta sia liquido ed esigibile.
Alla luce di quanto espresso, risulta, quindi, parzialmente fondata l'opposizione, con conseguente annullamento parziale dell'ingiunzione di pagamento opposta, che rimane quindi soltanto per la somma di € 24.748,10, oltre interessi legali dalla data del pagamento. Al riguardo deve infatti aggiungersi che
“l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione
pagina 7 di 8 della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”(cfr. Cass. n.
34011/2021).
3. Atteso l'esito della presente opposizione, le spese processuali devono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di OM, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta che l'obbligazione restitutoria dell'opponente è pari ad euro 24.748,10, oltre interessi legali dal 29.03.2012 sino al saldo;
- per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento opposta nella misura di €
24.748,10, oltre interessi legali dal 29.03.2012 sino al saldo;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
OM, 15.03.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. Mattia Di Ciollo CP_3
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