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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2454/2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2454 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(P. IVA ) sito in Cernobbio (CO), in persona dell'Amministratore p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Morra (C.F. ed Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como via Giulini 20 (fax 031/5472263; pec:
Email_1
-appellante- E
(c.f. e p. iva in persona della sig.ra socia legale rappresentante rag. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
, con sede in (22012) Cernobbio in via Matteotti n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Giancola
[...]
(c.f. del Foro di Como, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, via C.F._2
Odescalchi n. 30 ( pec: . Email_2
-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia contrattuale (mandato professionale).
CONCLUSIONI
Ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 29 dicembre 2023 veniva fissata udienza per la remissione della causa in decisione al 10 febbraio 2025, con concessione ex art. 189 c.p.c. di termine di 60 giorni prima dell'udienza, per il deposito di note scritte contenenti le sole precisazioni delle conclusioni, di giorni 30 prima dell'udienza per il deposito di comparse conclusionali, e di giorni 15 prima dell'udienza per memorie di replica.
All'udienza, cartolare, del 10.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle seguenti conclusioni:
per parte appellante:
“ In riforma dell'impugnata sentenza 250/'23 ed in accoglimento del presente appello, voglia il Tribunale – ogni avversa domanda ed eccezione respinta:
1 Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo oltre che infondato in fatto, in diritto nonché nel quantum;
Accertato il non corretto espletamento del mandato – con particolare riferimento al saldo di cassa, movimentazione conto corrente e addebito spese – condannare parte appellata al pagamento dell'importo che risulterà dovuto a titolo di ristoro dei danni tutti cagionati, con eventuale compensazione con quanto risultasse ancora dovuto.
Spese dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Ammettere le prove articolate in memoria ex art. 320 cpc 24.02.22, da intendersi integralmente richiamata e trascritta;
Richiamate le osservazioni del CTP e le istanze di cui a verbale d'udienza 22.09.22, disporre la chiamata del CTU a chiarimenti ovvero disporre l'estensione del quesito al CTU di verifica delle posizioni debitorie del verso terzi dal 2013 in avanti. Parte_1
Con restituzione delle somme versate a seguito della sentenza di primo grado. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande”
per parte appellata:
“Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche, in via istruttoria ed incidentale, così decidere: Nel merito, in via principale:
- respingere l'appello proposto dal “ ” in persona dell'amministratore pro tempore Parte_1 geom. , perché infonda-to in fatto ed in diritto per i motivi tutti illustrati nella parte Controparte_1 narrativa del presente atto;
e, per l'effetto,
- confermare in ogni sua parte la sentenza n. 250/2023 emessa dal Giudi-ce di Pace di Como in data 27 marzo 2023 e depositata in data 13 aprile 2023 a definizione del procedimento con R.G. 2503/2013.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi di causa, oltre 15% spese generali, rifuse IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il 11.07.2023 impugnava la sentenza Parte_1
n. 250/2023- R.G. n. 2503/2021, emessa dal Giudice di Pace di Como in data 13.4.2023 chiedendone la riforma totale.
L'impugnato provvedimento aveva rigettato l'opposizione svolta dal avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 927/2021 (emesso all'esito del procedimento R.G. 1094/2021) con cui il Giudice di Pace di Como aveva ingiunto all'opponente il pagamento di un residuo saldo di competenze professionali in favore dell'odierna appellata, nella qualità di precedente amministratore del , per € 400,00, oltre accessori (quale Parte_1 saldo della fattura. n. 149 del 23 ottobre 2020); ed aveva altresì rigettato la domanda riconvenzionale, svolta sempre dal Condominio, e volta, previo accertamento (vds conclusioni pag. 10 citazione in opposizione) del
“non corretto espletamento del mandato -con particolare riferimento al saldo di cassa, movimentazione conto corrente e addebito spese”, alla condanna al pagamento dell'importo dovuto a titolo di ristoro dei danni cagionati (con eventuale compensazione con quanto risultasse ancora dovuto, nei limiti della competenza per valore del Giudice adito). La pronuncia aveva infine posto a carico dell'opponente tanto le spese di lite quanto quelle della ctu contabile su cui si era fondata in parte motiva.
2 Tempestivamente, in data 7 novembre 2023, si costituiva nel presente giudizio d'appello Controparte_2 già convenuta opposta costituita in primo grado, contestando la domanda di controparte, ritenuta infondata in fatto ed in diritto, e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
In sede di prima udienza, il 29.11.2023, alla presenza del sottoscritto Giudice, le parti insistevano nelle loro richieste, e pertanto da una parte l'appellante nel compimento di istruttoria (supplemento peritale) in relazione ad una delle tre domande in cui affermava articolarsi l'azione davanti al Giudice di prime cure;
in relazione alle altre due evidenziava essere stata omessa qualsiasi pronuncia;
parte appellata chiedeva, dall'altra, che la causa, ritenuta matura per la decisione, venisse aggiornata per il trattenimento in decisione.
Con ordinanza del 29 dicembre 2023 il sottoscritto Giudice, ribadita l'applicabilità della disciplina di cui alla riforma (d.lgs.149/2022) e ritenuta la causa matura per la decisione “considerato che su due dei profili oggetto di contrasto le parti sono concordi nel ritenere la causa matura per la decisione e, quanto al rimanente profilo - di cui al § 4 di parte appellata-, non opportuno disporre rinnovazione della ctu, ritenuta la stessa antieconomica rispetto al valore del disputatum e, allo stato, non dirimente”, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione al 10 febbraio 2025, con concessione dei termini (antergati) di cui all'art. 189 c.p.c. In tale data la causa veniva pertanto trattenuta in decisione, verificato l'intervenuto tempestivo deposito tanto delle conclusionali quanto delle memorie di replica da ambo le parti.
II. L'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di legge.
Correttamente radicata è la causa davanti al Tribunale di Como, già favorevolmente riscontrata la competenza per territorio, oltre che per materia e valore davanti al Giudice di Pace in sede di prime cure.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, involgendo un'unica parte oltre all'appellante, ritualmente costituitasi.
III. La sentenza appellata, estremamente sintetica, esaurisce in diciotto righe le doglianze del Condominio attore opponente, tanto quelle in via principale quanto quelle in via riconvenzionale.
Dopo aver indicato i motivi di doglianza del –riassunti nell' “assunta errata pretesa, da parte Parte_1 dell'amministratore condominiale uscente [ ], in danno del istante, nonché su un Controparte_2 Parte_1 non meglio precisato ammanco di cassa, riscontrato dal nuovo amministratore incaricato e riconducibile alla gestione del suo predecessore”- la pronuncia li ritiene non fondati sostanzialmente poiché, in adesione alle risultanze della disposta ctu contabile a firma dott. , da una parte il credito dell'amministrazione Per_1 uscente doveva considerarsi veritiero e dall'altra gli ammanchi non potevano considerarsi addebitabili all'amministratore uscente, ma eventualmente alle precedenti gestioni.
Recita infatti il passaggio centrale della sentenza impugnata che “l'istruttoria, compendiata da CTU contabile, ha consentito di ritenere sufficientemente provata l'esistenza del credito di parte opposta nei confronti dell'odierno opponente, nonché la sua quantificazione, pari ad €. 400,00 coincidente con quanto monitoriamente preteso a titolo di compenso. La consulenza, interamente condivisa dal decidente, ha chiarito altresì, che nessun ammanco di cassa è stato riscontrato relativamente al periodo gestito dall'attuale opposta quale amministratore condominiale”.
La sentenza, laconicamente, aderisce acriticamente alle conclusioni del ctu, senza specificarne motivatamente le ragioni.
3 Peraltro esamina solo partitamente la domanda, per il resto –in relazione agli altri due capi della stessa- limitandosi a concludersi che “ogni altra domanda o eccezione da intendersi rigettata”.
Ne deriva il diritto della parte soccombente ad ottenere una risposta, motivata, da parte Parte_2 dell'Autorità Giudiziaria alla domanda di giustizia;
in punto spese, si osservi, la sostanziale omessa motivazione in seno alla decisione del giudice di prime cure consente di trovare giustificazione all'introduzione del gravame,
a prescindere dalle valutazioni di merito, e pertanto determina la compensazione, almeno parziale, delle spese di lite.
IV. Esaminando la domanda, e la pronuncia appellata, ritenuta dal viziata per falsa applicazione di Parte_1 norme di diritto, per illogicità e per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, si osserva quanto segue.
Il Condominio appellante osservava in primo grado, e ribadisce in appello, come al momento della revoca del mandato –risalente al 5.10.2020- all'amministratore con particolare riferimento al socio CP_2 illimitatamente responsabile rag. risultava la presenza sul conto corrente di attivo per soli €. 56,16 CP_3 nonché l'intervenuta uscita di €. 568,44 ed €. 1.008,94 per fatture relative a prestazioni, la prima non oggetto di espressa delega a terzi, la seconda avente ad oggetto forniture per opere mai eseguite.
Inoltre, nelle tre settimane successive alla revoca, l'amministrazione uscente operava sul conto corrente condominiale bonificando in proprio favore il complessivo importo di € 6.384,94 (in tre tranches di cui una da €.
2.687,00 il giorno successivo alla revoca e due da € 2.526,62 e €. 1.171,32 il 26.10.2020. Da ultimo, risultava un ammanco di cassa di €. 522,86.
Nell'atto di citazione in opposizione venivano quindi chiaramente specificati (vds. pag. 7-8) i tre capi della domanda attorea, da una parte (I) l'utilizzo del C/C in epoca successiva alla revoca, dall'altra (II) la sussistenza del già riferito ammanco di cassa in ragione di €. 522,86 e in terzo luogo (III) l'avvenuto inserimento, tra le voci di spesa a carico del , di fatture di terzi per € 320,64 e Condominio Sicuro per € Parte_1 Persona_2
247,80) per attività probabilmente inerenti alla materia della “privacy” e che però non erano mai state oggetto di delega.
Ebbene, risulta evidente come soltanto il secondo profilo sia stato oggetto di presa posizione motivata, nella sentenza impugnata, seppur acriticamente e per relationem, mentre con riferimento al primo e terzo profilo nessuna motivazione tout court è stata spesa, nemmeno per rinvio, non potendo all'uopo ritenersi sufficiente la perifrasi “ogni altra domanda o eccezione da intendersi rigettata”.
V. Ognuno dei tre capi merita trattazione separata.
V.I. - Quanto all'utilizzo del conto corrente in data successiva alla revoca, la circostanza, pur colpevolmente non trattata dal Giudice di prime cure, risulta pacificamente acclarata documentalmente, peraltro non contestata.
Parte appellante ne inferisce, tuttavia, l'infedele esecuzione del mandato, essendo precluso dall'art 1129 comma 8 cc all'amministratore uscente, successivamente alla cessazione dell'incarico, di maturare ulteriori compensi.
Invero, prevede la disposizione citata che “alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.
4 Ma ciò sta a significare che l'eventuale prorogatio (intercorrente tra la revoca e la nomina del successivo amministratore) non dà diritto a compensi successivi, se non ove maturati per quella limitata all'attività urgente ed indifferibile successiva alla cessazione dell'incarico, e non anche che sia precluso all'amministratore uscente richiedere e riscuotere il compenso pattuito ove ancora non corrisposto;
ed è invece evidente che i condomini debbano corrispondere all'amministratore uscente tutte le competenze secondo quanto originariamente approvato dall'assemblea per tutta l'attività svolta fino alla cessazione dell'incarico, secondo il principio per cui questi deve essere retribuito fino alla delibera concernente la sua revoca e sostituzione.
Ciò premesso, il afferma di non aver mai disposto né deliberato i compensi di cui ai prelievi del Parte_1
6.10.2020 e del 26.10.2020 e conseguentemente tantomeno i prelievi stessi, compiuti quindi illegittimamente.
[... Ma a fronte della contestazione, motivata, di parte opposta (vds comparsa di costituzione e risposta CP_3 in primo grado), relativa alla circostanza che i prelievi compiuti dall'amministratore uscente riguardassero CP_3 compensi già maturati negli esercizi precedenti -e precisamente €. 2.687,00 quale residuo saldo della fattura n.
36 del 19.2.2018 relativa agli esercizi condominiali a partire dal 2015 al 2018 (doc.10), € 2.526,62 a titolo di compensi per l'anno 2019 ed il residuo per l'anno 2020, fino alla data di revoca- il Condominio in primo grado nulla ha eccepito, replicando (vds memoria ex art. 320 cpc, pag.2) con l'articolazione di capitoli di prova orale irrilevanti (avendo ad oggetto il compimento dei prelievi e l'indisponibilità di utilizzo del conto da parte dell'amministratore entrante) e dunque inconferenti.
Né vale la difesa spesa in comparsa conclusionale nel presente grado di giudizio, poiché tardiva (rispetto, al più, alla prima udienza, prima difesa successiva alla comparsa di costituzione di controparte) e inconferente laddove cita (pag.3 conclusionale) pronunce della Suprema Corte, riguardanti la diversa fattispecie di “somme non spettanti in ragione dell'incarico assunto”.
Diverso pregio potrebbe, astrattamente, avere il richiamo alla giurisprudenza di merito (vds Tribunale e Corte
d'Appello meneghini) in ordine all'impossibilità di utilizzo del conto da parte dell'amministratore una volta privato di potere;
ma, si osservi, il non ha dimostrato (invero nemmeno dedotto) che non Parte_1 CP_3 fosse in prorogatio al momento dei prelievi (anzi, è presumibile il contrario, tanto più con riferimento al prelievo compiuto il giorno successivo alla revoca); e, da ultimo, in ogni caso, trattandosi di importo dovuto, non sarebbe stato oggetto di indebita appropriazione, ma unicamente maturato per mezzo di utilizzo non corretto dal punto di vista formale (“auto-prelievo” da parte dell'Amministratore anziché ricevimento, da parte di questi, di denari corrisposti dai condomini o dal Condominio, senza la partecipazione attiva di per il CP_3 raggiungimento del medesimo risultato, non illegittimo (corresponsione importo già maturato).
Non è, da un punto di vista strettamente processuale, giustificato pertanto l'interesse ad agire del , Parte_1 nel richiedere la restituzione di somme che non prova non siano aliunde dovute –seppur tramite altra procedura- da parte propria nei confronti dell'Amministratore uscente.
E' dunque in base al governo dei principi dell'onere della prova e di contestazione (art. 2697 c.c.) che il primo profilo oggetto delle doglianze in sede di opposizione, reiterate in appello, risulta infondato;
oltre che, peraltro, scevro dalla ricostruzione di una componente di danno risarcibile.
5 V.II - Quanto alla dedotta doglianza relativa all'inserimento tra le voci di spesa a carico dei condomini di fatture in materia di privacy senza che le stesse fossero mai state autorizzate dall'assemblea, l'appello deve ritenersi, invece, fondato.
Con comparsa di costituzione (difesa sostanzialmente reiterata nella difesa del presente giudizio) CP_2 non contesta an e quantum degli intervenuti pagamenti nei confronti di e Condominio Persona_2
Sicuro, ma ritiene gli stessi legittimamente corrisposti anche in assenza di specifica autorizzazione, trattandosi di spese che, per quanto concerne l'attività relativa all'anno antecedente, erano state già autorizzate (vds. dettaglio consuntivo relativo all'esercizio 2018, doc 14 primo grado), oltre a doversi considerare CP_4 congrue rispetto alla mole di attività svolta in materia di normativa privacy, e da intendersi corrispettivo dell'attività di aggiornamento dei dati condominiali da parte del soggetto titolare del trattamento, la cui nomina è obbligatoria a seguito del Regolamento UE 2016/679.
Tali difese non persuadono: ove anche l'attività dell'ausiliario in materia privacy sia da intendersi di necessario aggiornamento ogni anno, ciò che non è, e pure ipotizzando il compimento di attività in materia negli anni successivi al 2018 in ambito condominiale, nondimeno la circostanza che risultino nel consuntivo relativo all'esercizio 2018 di per sé non implica, in difetto di pattuizione espressa (di cui non è stato fornito alcun indice probatorio), la reiterabilità da parte dell'amministratore dell'attività rispetto cui non risulta in atti l'esistenza di un' approvazione in via continuativa. Pertanto avrebbe dovuto trattarsi di attività richiedente specifica delega anno per anno, o previsione contrattuale e assembleare, una tantum, di reiterazione dell'attività a cadenza annuale, salva la presunzione trattarsi di attività continuativa, di durata ex lege, che, però, neppure risulta essere stata fornita.
In difetto delle opportune prove, indici presuntivi, e financo deduzioni, il pagamento non può intendersi correttamente adempiuto e dunque il relativo importo, pari a €. 568,40, deve essere restituito al Parte_1 poiché prelevato senza effettiva autorizzazione condominiale, dunque senza titolo (rispetto al diverso, importo, di €. 1.008,94, ci si limita a rilevare che la relativa domanda non è stata coltivata nel presente grado di giudizio).
V.III - Con riferimento, infine, all'asserito ammanco di cassa –unico capo oggetto di pronuncia espressa nella sentenza impugnata-, l'appello risulta meritevole di essere respinto sulla base dell'assunto che, nonostante la documentazione fornita dall'opposta fosse parziale, essa abbia consentito al ctu dott. di concludere Per_1 per il mancato rilievo di ammanchi tanto nel 2019 che nel 2020, e tali conclusioni non risultano smentite, ma anzi confermate, dagli indici presuntivi in atti.
infatti, di non secondario rilievo (tanto nel presente grado di giudizio, quanto, soprattutto, in sede di prime cure), è la circostanza che a fronte delle obiezioni di parte appellata consistenti (I) nel dato tecnico per cui i dati del rendiconto del 2019 risulterebbero quadrare alla perfezione in quanto la differenza tra il saldo attivo giacente sul conto corrente condominiale e il saldo del conto economico dipenderebbe solo ed esclusivamente dalla natura della gestione contabile per competenza (distinta ontologicamente da quella c.d. per cassa), e (II) in quello controfattuale per cui i conteggi sarebbero stati prima facie approvati dall'assemblea condominiale senza alcuna riserva, il si sia limitato a richiamare il dato documentale consistente nel fatto che Parte_1 all'atto del passaggio delle consegne il saldo di cassa non coincideva con quello risultante dalla somma di eventuali liquidità e del saldo conto corrente (vds memoria ex art. 320 cpc in primo grado, pag.2, citazione in appello, pag.12), senza ricostruire “in forma positiva” le ragioni della discordanza.
6 Tali valutazioni, se da una parte avrebbero potuto indurre il Giudice di prime cure ad evitare l'esperimento di ctu, non dirimente e dispendiosa in relazione al valore di causa, tanto più risultano spendibili nel presente giudizio di gravame.
VI. Alla luce delle delibazioni che precedono, dovendosi riconoscere un credito pari a € 568,40 in favore del
(per l'accoglimento di uno dei capi di appello, vds supra § V.II), tale importo deve trovare Parte_1 compensazione con quello oggetto del decreto ingiuntivo, pari a € 400,00; pertanto in riforma della sentenza pronunciata in sede di opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere caducato, e in conseguenza della compensazione tra le due poste contrapposte, deve essere riconosciuto un credito del nei riguardi Parte_1 di , nella misura di € 168,40 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo. Controparte_2
L'ulteriore voce di condanna solo accennata in conclusioni (al pagamento dell'importo dovuto a titolo di ristoro dei danni tutti cagionati) risulta eccessivamente generica e come tale non sufficientemente strutturata per essere oggetto di puntuale difesa (da controparte) e vaglio (da parte del Giudice).
VII. Le spese di lite del giudizio di primo grado devono trovare compensazione, anche per le ragioni addotte al §
III, dunque con riforma della sentenza anche in parte qua.
Medesima sorte, e per gli stessi motivi, deve avere l'imputazione delle spese di ctu, da porsi a carico di entrambe le parti costituite, in parti uguali.
Le spese del presente giudizio pure devono trovare compensazione, stante la soccombenza reciproca parziale delle parti sui tre profili di appello, senza dare rilievo alla circostanza della soccombenza prevalente di parte appellante (due capi su tre) risultando di fatto bilanciata, da un punto di vista sostanziale, dal raggiungimento del risultato invocato, consistente nella caducazione del decreto ingiuntivo già opposto.
P.q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione in Parte_1 appello nei confronti di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così Controparte_2 provvede:
In accoglimento parziale dell'appello e in riforma della sentenza n. 250/2023- R.G. n. 2503/2021, depositata dal
Giudice di Pace di Como in data 13.4.2023:
Accerta l'illegittimo prelievo, da parte dell'amministrazione condominiale uscente , dell'importo Parte_3 di € 568,40 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, per le ragioni acclarate al § V.III; e per l'effetto:
Operata la compensazione con il minore importo dovuto da parte appellante a parte appellata, pari a
€400 oltre interessi.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 927/2021, emesso dal Giudice di Pace di Como all'esito del procedimento R.G.
1094/2021 e depositato il 31.5.2021.
7 Condanna parte appellata , in persona del l.r.p.t, al pagamento € 168,40 (centosessantotto/40) Controparte_2 oltre interessi, come supra individuati, in favore di parte appellante . Parte_1
In ulteriore riforma della sentenza appellata:
Compensa integralmente le spese di lite del giudizio di opposizione nonché quelle relative al compenso del ctu dott. . Per_1
Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio di appello.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 8 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giorgio Previte
8
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2454 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(P. IVA ) sito in Cernobbio (CO), in persona dell'Amministratore p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Morra (C.F. ed Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como via Giulini 20 (fax 031/5472263; pec:
Email_1
-appellante- E
(c.f. e p. iva in persona della sig.ra socia legale rappresentante rag. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
, con sede in (22012) Cernobbio in via Matteotti n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Giancola
[...]
(c.f. del Foro di Como, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, via C.F._2
Odescalchi n. 30 ( pec: . Email_2
-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia contrattuale (mandato professionale).
CONCLUSIONI
Ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 29 dicembre 2023 veniva fissata udienza per la remissione della causa in decisione al 10 febbraio 2025, con concessione ex art. 189 c.p.c. di termine di 60 giorni prima dell'udienza, per il deposito di note scritte contenenti le sole precisazioni delle conclusioni, di giorni 30 prima dell'udienza per il deposito di comparse conclusionali, e di giorni 15 prima dell'udienza per memorie di replica.
All'udienza, cartolare, del 10.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle seguenti conclusioni:
per parte appellante:
“ In riforma dell'impugnata sentenza 250/'23 ed in accoglimento del presente appello, voglia il Tribunale – ogni avversa domanda ed eccezione respinta:
1 Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo oltre che infondato in fatto, in diritto nonché nel quantum;
Accertato il non corretto espletamento del mandato – con particolare riferimento al saldo di cassa, movimentazione conto corrente e addebito spese – condannare parte appellata al pagamento dell'importo che risulterà dovuto a titolo di ristoro dei danni tutti cagionati, con eventuale compensazione con quanto risultasse ancora dovuto.
Spese dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Ammettere le prove articolate in memoria ex art. 320 cpc 24.02.22, da intendersi integralmente richiamata e trascritta;
Richiamate le osservazioni del CTP e le istanze di cui a verbale d'udienza 22.09.22, disporre la chiamata del CTU a chiarimenti ovvero disporre l'estensione del quesito al CTU di verifica delle posizioni debitorie del verso terzi dal 2013 in avanti. Parte_1
Con restituzione delle somme versate a seguito della sentenza di primo grado. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande”
per parte appellata:
“Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche, in via istruttoria ed incidentale, così decidere: Nel merito, in via principale:
- respingere l'appello proposto dal “ ” in persona dell'amministratore pro tempore Parte_1 geom. , perché infonda-to in fatto ed in diritto per i motivi tutti illustrati nella parte Controparte_1 narrativa del presente atto;
e, per l'effetto,
- confermare in ogni sua parte la sentenza n. 250/2023 emessa dal Giudi-ce di Pace di Como in data 27 marzo 2023 e depositata in data 13 aprile 2023 a definizione del procedimento con R.G. 2503/2013.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi di causa, oltre 15% spese generali, rifuse IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il 11.07.2023 impugnava la sentenza Parte_1
n. 250/2023- R.G. n. 2503/2021, emessa dal Giudice di Pace di Como in data 13.4.2023 chiedendone la riforma totale.
L'impugnato provvedimento aveva rigettato l'opposizione svolta dal avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 927/2021 (emesso all'esito del procedimento R.G. 1094/2021) con cui il Giudice di Pace di Como aveva ingiunto all'opponente il pagamento di un residuo saldo di competenze professionali in favore dell'odierna appellata, nella qualità di precedente amministratore del , per € 400,00, oltre accessori (quale Parte_1 saldo della fattura. n. 149 del 23 ottobre 2020); ed aveva altresì rigettato la domanda riconvenzionale, svolta sempre dal Condominio, e volta, previo accertamento (vds conclusioni pag. 10 citazione in opposizione) del
“non corretto espletamento del mandato -con particolare riferimento al saldo di cassa, movimentazione conto corrente e addebito spese”, alla condanna al pagamento dell'importo dovuto a titolo di ristoro dei danni cagionati (con eventuale compensazione con quanto risultasse ancora dovuto, nei limiti della competenza per valore del Giudice adito). La pronuncia aveva infine posto a carico dell'opponente tanto le spese di lite quanto quelle della ctu contabile su cui si era fondata in parte motiva.
2 Tempestivamente, in data 7 novembre 2023, si costituiva nel presente giudizio d'appello Controparte_2 già convenuta opposta costituita in primo grado, contestando la domanda di controparte, ritenuta infondata in fatto ed in diritto, e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
In sede di prima udienza, il 29.11.2023, alla presenza del sottoscritto Giudice, le parti insistevano nelle loro richieste, e pertanto da una parte l'appellante nel compimento di istruttoria (supplemento peritale) in relazione ad una delle tre domande in cui affermava articolarsi l'azione davanti al Giudice di prime cure;
in relazione alle altre due evidenziava essere stata omessa qualsiasi pronuncia;
parte appellata chiedeva, dall'altra, che la causa, ritenuta matura per la decisione, venisse aggiornata per il trattenimento in decisione.
Con ordinanza del 29 dicembre 2023 il sottoscritto Giudice, ribadita l'applicabilità della disciplina di cui alla riforma (d.lgs.149/2022) e ritenuta la causa matura per la decisione “considerato che su due dei profili oggetto di contrasto le parti sono concordi nel ritenere la causa matura per la decisione e, quanto al rimanente profilo - di cui al § 4 di parte appellata-, non opportuno disporre rinnovazione della ctu, ritenuta la stessa antieconomica rispetto al valore del disputatum e, allo stato, non dirimente”, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione al 10 febbraio 2025, con concessione dei termini (antergati) di cui all'art. 189 c.p.c. In tale data la causa veniva pertanto trattenuta in decisione, verificato l'intervenuto tempestivo deposito tanto delle conclusionali quanto delle memorie di replica da ambo le parti.
II. L'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di legge.
Correttamente radicata è la causa davanti al Tribunale di Como, già favorevolmente riscontrata la competenza per territorio, oltre che per materia e valore davanti al Giudice di Pace in sede di prime cure.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, involgendo un'unica parte oltre all'appellante, ritualmente costituitasi.
III. La sentenza appellata, estremamente sintetica, esaurisce in diciotto righe le doglianze del Condominio attore opponente, tanto quelle in via principale quanto quelle in via riconvenzionale.
Dopo aver indicato i motivi di doglianza del –riassunti nell' “assunta errata pretesa, da parte Parte_1 dell'amministratore condominiale uscente [ ], in danno del istante, nonché su un Controparte_2 Parte_1 non meglio precisato ammanco di cassa, riscontrato dal nuovo amministratore incaricato e riconducibile alla gestione del suo predecessore”- la pronuncia li ritiene non fondati sostanzialmente poiché, in adesione alle risultanze della disposta ctu contabile a firma dott. , da una parte il credito dell'amministrazione Per_1 uscente doveva considerarsi veritiero e dall'altra gli ammanchi non potevano considerarsi addebitabili all'amministratore uscente, ma eventualmente alle precedenti gestioni.
Recita infatti il passaggio centrale della sentenza impugnata che “l'istruttoria, compendiata da CTU contabile, ha consentito di ritenere sufficientemente provata l'esistenza del credito di parte opposta nei confronti dell'odierno opponente, nonché la sua quantificazione, pari ad €. 400,00 coincidente con quanto monitoriamente preteso a titolo di compenso. La consulenza, interamente condivisa dal decidente, ha chiarito altresì, che nessun ammanco di cassa è stato riscontrato relativamente al periodo gestito dall'attuale opposta quale amministratore condominiale”.
La sentenza, laconicamente, aderisce acriticamente alle conclusioni del ctu, senza specificarne motivatamente le ragioni.
3 Peraltro esamina solo partitamente la domanda, per il resto –in relazione agli altri due capi della stessa- limitandosi a concludersi che “ogni altra domanda o eccezione da intendersi rigettata”.
Ne deriva il diritto della parte soccombente ad ottenere una risposta, motivata, da parte Parte_2 dell'Autorità Giudiziaria alla domanda di giustizia;
in punto spese, si osservi, la sostanziale omessa motivazione in seno alla decisione del giudice di prime cure consente di trovare giustificazione all'introduzione del gravame,
a prescindere dalle valutazioni di merito, e pertanto determina la compensazione, almeno parziale, delle spese di lite.
IV. Esaminando la domanda, e la pronuncia appellata, ritenuta dal viziata per falsa applicazione di Parte_1 norme di diritto, per illogicità e per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, si osserva quanto segue.
Il Condominio appellante osservava in primo grado, e ribadisce in appello, come al momento della revoca del mandato –risalente al 5.10.2020- all'amministratore con particolare riferimento al socio CP_2 illimitatamente responsabile rag. risultava la presenza sul conto corrente di attivo per soli €. 56,16 CP_3 nonché l'intervenuta uscita di €. 568,44 ed €. 1.008,94 per fatture relative a prestazioni, la prima non oggetto di espressa delega a terzi, la seconda avente ad oggetto forniture per opere mai eseguite.
Inoltre, nelle tre settimane successive alla revoca, l'amministrazione uscente operava sul conto corrente condominiale bonificando in proprio favore il complessivo importo di € 6.384,94 (in tre tranches di cui una da €.
2.687,00 il giorno successivo alla revoca e due da € 2.526,62 e €. 1.171,32 il 26.10.2020. Da ultimo, risultava un ammanco di cassa di €. 522,86.
Nell'atto di citazione in opposizione venivano quindi chiaramente specificati (vds. pag. 7-8) i tre capi della domanda attorea, da una parte (I) l'utilizzo del C/C in epoca successiva alla revoca, dall'altra (II) la sussistenza del già riferito ammanco di cassa in ragione di €. 522,86 e in terzo luogo (III) l'avvenuto inserimento, tra le voci di spesa a carico del , di fatture di terzi per € 320,64 e Condominio Sicuro per € Parte_1 Persona_2
247,80) per attività probabilmente inerenti alla materia della “privacy” e che però non erano mai state oggetto di delega.
Ebbene, risulta evidente come soltanto il secondo profilo sia stato oggetto di presa posizione motivata, nella sentenza impugnata, seppur acriticamente e per relationem, mentre con riferimento al primo e terzo profilo nessuna motivazione tout court è stata spesa, nemmeno per rinvio, non potendo all'uopo ritenersi sufficiente la perifrasi “ogni altra domanda o eccezione da intendersi rigettata”.
V. Ognuno dei tre capi merita trattazione separata.
V.I. - Quanto all'utilizzo del conto corrente in data successiva alla revoca, la circostanza, pur colpevolmente non trattata dal Giudice di prime cure, risulta pacificamente acclarata documentalmente, peraltro non contestata.
Parte appellante ne inferisce, tuttavia, l'infedele esecuzione del mandato, essendo precluso dall'art 1129 comma 8 cc all'amministratore uscente, successivamente alla cessazione dell'incarico, di maturare ulteriori compensi.
Invero, prevede la disposizione citata che “alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.
4 Ma ciò sta a significare che l'eventuale prorogatio (intercorrente tra la revoca e la nomina del successivo amministratore) non dà diritto a compensi successivi, se non ove maturati per quella limitata all'attività urgente ed indifferibile successiva alla cessazione dell'incarico, e non anche che sia precluso all'amministratore uscente richiedere e riscuotere il compenso pattuito ove ancora non corrisposto;
ed è invece evidente che i condomini debbano corrispondere all'amministratore uscente tutte le competenze secondo quanto originariamente approvato dall'assemblea per tutta l'attività svolta fino alla cessazione dell'incarico, secondo il principio per cui questi deve essere retribuito fino alla delibera concernente la sua revoca e sostituzione.
Ciò premesso, il afferma di non aver mai disposto né deliberato i compensi di cui ai prelievi del Parte_1
6.10.2020 e del 26.10.2020 e conseguentemente tantomeno i prelievi stessi, compiuti quindi illegittimamente.
[... Ma a fronte della contestazione, motivata, di parte opposta (vds comparsa di costituzione e risposta CP_3 in primo grado), relativa alla circostanza che i prelievi compiuti dall'amministratore uscente riguardassero CP_3 compensi già maturati negli esercizi precedenti -e precisamente €. 2.687,00 quale residuo saldo della fattura n.
36 del 19.2.2018 relativa agli esercizi condominiali a partire dal 2015 al 2018 (doc.10), € 2.526,62 a titolo di compensi per l'anno 2019 ed il residuo per l'anno 2020, fino alla data di revoca- il Condominio in primo grado nulla ha eccepito, replicando (vds memoria ex art. 320 cpc, pag.2) con l'articolazione di capitoli di prova orale irrilevanti (avendo ad oggetto il compimento dei prelievi e l'indisponibilità di utilizzo del conto da parte dell'amministratore entrante) e dunque inconferenti.
Né vale la difesa spesa in comparsa conclusionale nel presente grado di giudizio, poiché tardiva (rispetto, al più, alla prima udienza, prima difesa successiva alla comparsa di costituzione di controparte) e inconferente laddove cita (pag.3 conclusionale) pronunce della Suprema Corte, riguardanti la diversa fattispecie di “somme non spettanti in ragione dell'incarico assunto”.
Diverso pregio potrebbe, astrattamente, avere il richiamo alla giurisprudenza di merito (vds Tribunale e Corte
d'Appello meneghini) in ordine all'impossibilità di utilizzo del conto da parte dell'amministratore una volta privato di potere;
ma, si osservi, il non ha dimostrato (invero nemmeno dedotto) che non Parte_1 CP_3 fosse in prorogatio al momento dei prelievi (anzi, è presumibile il contrario, tanto più con riferimento al prelievo compiuto il giorno successivo alla revoca); e, da ultimo, in ogni caso, trattandosi di importo dovuto, non sarebbe stato oggetto di indebita appropriazione, ma unicamente maturato per mezzo di utilizzo non corretto dal punto di vista formale (“auto-prelievo” da parte dell'Amministratore anziché ricevimento, da parte di questi, di denari corrisposti dai condomini o dal Condominio, senza la partecipazione attiva di per il CP_3 raggiungimento del medesimo risultato, non illegittimo (corresponsione importo già maturato).
Non è, da un punto di vista strettamente processuale, giustificato pertanto l'interesse ad agire del , Parte_1 nel richiedere la restituzione di somme che non prova non siano aliunde dovute –seppur tramite altra procedura- da parte propria nei confronti dell'Amministratore uscente.
E' dunque in base al governo dei principi dell'onere della prova e di contestazione (art. 2697 c.c.) che il primo profilo oggetto delle doglianze in sede di opposizione, reiterate in appello, risulta infondato;
oltre che, peraltro, scevro dalla ricostruzione di una componente di danno risarcibile.
5 V.II - Quanto alla dedotta doglianza relativa all'inserimento tra le voci di spesa a carico dei condomini di fatture in materia di privacy senza che le stesse fossero mai state autorizzate dall'assemblea, l'appello deve ritenersi, invece, fondato.
Con comparsa di costituzione (difesa sostanzialmente reiterata nella difesa del presente giudizio) CP_2 non contesta an e quantum degli intervenuti pagamenti nei confronti di e Condominio Persona_2
Sicuro, ma ritiene gli stessi legittimamente corrisposti anche in assenza di specifica autorizzazione, trattandosi di spese che, per quanto concerne l'attività relativa all'anno antecedente, erano state già autorizzate (vds. dettaglio consuntivo relativo all'esercizio 2018, doc 14 primo grado), oltre a doversi considerare CP_4 congrue rispetto alla mole di attività svolta in materia di normativa privacy, e da intendersi corrispettivo dell'attività di aggiornamento dei dati condominiali da parte del soggetto titolare del trattamento, la cui nomina è obbligatoria a seguito del Regolamento UE 2016/679.
Tali difese non persuadono: ove anche l'attività dell'ausiliario in materia privacy sia da intendersi di necessario aggiornamento ogni anno, ciò che non è, e pure ipotizzando il compimento di attività in materia negli anni successivi al 2018 in ambito condominiale, nondimeno la circostanza che risultino nel consuntivo relativo all'esercizio 2018 di per sé non implica, in difetto di pattuizione espressa (di cui non è stato fornito alcun indice probatorio), la reiterabilità da parte dell'amministratore dell'attività rispetto cui non risulta in atti l'esistenza di un' approvazione in via continuativa. Pertanto avrebbe dovuto trattarsi di attività richiedente specifica delega anno per anno, o previsione contrattuale e assembleare, una tantum, di reiterazione dell'attività a cadenza annuale, salva la presunzione trattarsi di attività continuativa, di durata ex lege, che, però, neppure risulta essere stata fornita.
In difetto delle opportune prove, indici presuntivi, e financo deduzioni, il pagamento non può intendersi correttamente adempiuto e dunque il relativo importo, pari a €. 568,40, deve essere restituito al Parte_1 poiché prelevato senza effettiva autorizzazione condominiale, dunque senza titolo (rispetto al diverso, importo, di €. 1.008,94, ci si limita a rilevare che la relativa domanda non è stata coltivata nel presente grado di giudizio).
V.III - Con riferimento, infine, all'asserito ammanco di cassa –unico capo oggetto di pronuncia espressa nella sentenza impugnata-, l'appello risulta meritevole di essere respinto sulla base dell'assunto che, nonostante la documentazione fornita dall'opposta fosse parziale, essa abbia consentito al ctu dott. di concludere Per_1 per il mancato rilievo di ammanchi tanto nel 2019 che nel 2020, e tali conclusioni non risultano smentite, ma anzi confermate, dagli indici presuntivi in atti.
infatti, di non secondario rilievo (tanto nel presente grado di giudizio, quanto, soprattutto, in sede di prime cure), è la circostanza che a fronte delle obiezioni di parte appellata consistenti (I) nel dato tecnico per cui i dati del rendiconto del 2019 risulterebbero quadrare alla perfezione in quanto la differenza tra il saldo attivo giacente sul conto corrente condominiale e il saldo del conto economico dipenderebbe solo ed esclusivamente dalla natura della gestione contabile per competenza (distinta ontologicamente da quella c.d. per cassa), e (II) in quello controfattuale per cui i conteggi sarebbero stati prima facie approvati dall'assemblea condominiale senza alcuna riserva, il si sia limitato a richiamare il dato documentale consistente nel fatto che Parte_1 all'atto del passaggio delle consegne il saldo di cassa non coincideva con quello risultante dalla somma di eventuali liquidità e del saldo conto corrente (vds memoria ex art. 320 cpc in primo grado, pag.2, citazione in appello, pag.12), senza ricostruire “in forma positiva” le ragioni della discordanza.
6 Tali valutazioni, se da una parte avrebbero potuto indurre il Giudice di prime cure ad evitare l'esperimento di ctu, non dirimente e dispendiosa in relazione al valore di causa, tanto più risultano spendibili nel presente giudizio di gravame.
VI. Alla luce delle delibazioni che precedono, dovendosi riconoscere un credito pari a € 568,40 in favore del
(per l'accoglimento di uno dei capi di appello, vds supra § V.II), tale importo deve trovare Parte_1 compensazione con quello oggetto del decreto ingiuntivo, pari a € 400,00; pertanto in riforma della sentenza pronunciata in sede di opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere caducato, e in conseguenza della compensazione tra le due poste contrapposte, deve essere riconosciuto un credito del nei riguardi Parte_1 di , nella misura di € 168,40 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo. Controparte_2
L'ulteriore voce di condanna solo accennata in conclusioni (al pagamento dell'importo dovuto a titolo di ristoro dei danni tutti cagionati) risulta eccessivamente generica e come tale non sufficientemente strutturata per essere oggetto di puntuale difesa (da controparte) e vaglio (da parte del Giudice).
VII. Le spese di lite del giudizio di primo grado devono trovare compensazione, anche per le ragioni addotte al §
III, dunque con riforma della sentenza anche in parte qua.
Medesima sorte, e per gli stessi motivi, deve avere l'imputazione delle spese di ctu, da porsi a carico di entrambe le parti costituite, in parti uguali.
Le spese del presente giudizio pure devono trovare compensazione, stante la soccombenza reciproca parziale delle parti sui tre profili di appello, senza dare rilievo alla circostanza della soccombenza prevalente di parte appellante (due capi su tre) risultando di fatto bilanciata, da un punto di vista sostanziale, dal raggiungimento del risultato invocato, consistente nella caducazione del decreto ingiuntivo già opposto.
P.q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione in Parte_1 appello nei confronti di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così Controparte_2 provvede:
In accoglimento parziale dell'appello e in riforma della sentenza n. 250/2023- R.G. n. 2503/2021, depositata dal
Giudice di Pace di Como in data 13.4.2023:
Accerta l'illegittimo prelievo, da parte dell'amministrazione condominiale uscente , dell'importo Parte_3 di € 568,40 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, per le ragioni acclarate al § V.III; e per l'effetto:
Operata la compensazione con il minore importo dovuto da parte appellante a parte appellata, pari a
€400 oltre interessi.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 927/2021, emesso dal Giudice di Pace di Como all'esito del procedimento R.G.
1094/2021 e depositato il 31.5.2021.
7 Condanna parte appellata , in persona del l.r.p.t, al pagamento € 168,40 (centosessantotto/40) Controparte_2 oltre interessi, come supra individuati, in favore di parte appellante . Parte_1
In ulteriore riforma della sentenza appellata:
Compensa integralmente le spese di lite del giudizio di opposizione nonché quelle relative al compenso del ctu dott. . Per_1
Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio di appello.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 8 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giorgio Previte
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