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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3658 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11330/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Roberta Quagliuolo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2
Nato a Bari il 22.01.1989 CodiceFiscale_2
Cittadino: ITALIANO Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Valerio Maselli presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza
, nata a [...] il [...], (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_3
Cittadina CP_1
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Affido della figlia minore: la figlia minore , nata a [...] il Parte_2
29.09.2018, (C.F. ), sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento CodiceFiscale_3 prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare, presso l'abitazione sita in Pioltello (MI), Via Roma n. 15. 2) Modalità di visita padre-figlia: il padre, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé : Pt_2
-a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17,30 sino alla domenica sera, quando il padre provvederà a riaccompagnarla a casa nella fascia oraria tra le ore 21,00 e le 22,00 oltre un giorno infrasettimanale (quando il weekend è di competenza paterna) sempre nella fascia oraria tra le ore 21,00 e le 22,00 quando il padre provvederà a riaccompagnarla presso l'abitazione materna. Il giorno infrasettimanale di spettanza (indicativamente il martedì) verrà comunicato dal padre con congruo preavviso e in ogni caso almeno 7 giorni prima;
-nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna, due giorni infrasettimanali con gli stessi orari e modalità di accompagnamento qui sopra indicati. I giorni infrasettimanali di spettanza (indicativamente martedì e giovedì) verranno comunicati dal padre con congruo preavviso e in ogni caso almeno 7 giorni prima. Durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre almeno n. 2 settimane, anche non Pt_2 consecutive. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare il periodo prescelto per la villeggiatura, nonché il luogo, entro e non oltre il giorno 31 maggio di ogni anno. Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso da in misura paritaria alternativamente di Pt_2 anno in anno con il padre o con la madre dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche. Le vacanze pasquali saranno alternate di anno in anno tra i genitori (Pasqua 2026 con la madre). Tuttavia i giorni di Pasqua e Pasquetta verranno alternati ogni anno tra i genitori. 3) Mantenimento della figlia: verserà a titolo di contributo al mantenimento Controparte_2 della figlia la somma di € 250,00 mensili, somma che sarà versata alla Signora Pt_2
anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di Parte_1 ottobre 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat a partire dal mese di ottobre 2026. Le parti concordano che il contributo al mantenimento sarà aumentato all'importo di € 300,00 mensili quando non sarà più prevista per la mensa scolastica (es. scuola secondaria di primo grado Pt_2 ovvero di secondo grado). Anche tale ultima somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. L'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla madre: in particolare le parti danno già atto che a decorrere dal mese di agosto 2025 il controvalore dell'assegno è stato corrisposto interamente alla madre. 4) Spese extra assegno: i genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità” approvate dalla Corte d'appello di Milano, dal Tribunale di Milano e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 10 giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede 8universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Per ogni singolo capitolo di spesa da suddividersi al 50% superiore ad euro 500,00, le parti dovranno mettere a disposizione ciascuno la propria quota, pari al 50% almeno 10 giorni prima dell'esborso.
5) Indipendenza economica delle parti: le parti provvederanno ciascuna autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra, ad eccezione del prestito personale Compass Banca S.p.A. regolato separatamente tra le parti.
6) Quanto alle necessarie autorizzazioni: le parti si autorizzano sin da ora al consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di . Pt_2 7) Spese della presente procedura: le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Roberta Quagliuolo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2
Nato a Bari il 22.01.1989 CodiceFiscale_2
Cittadino: ITALIANO Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Valerio Maselli presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza
, nata a [...] il [...], (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_3
Cittadina CP_1
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Affido della figlia minore: la figlia minore , nata a [...] il Parte_2
29.09.2018, (C.F. ), sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento CodiceFiscale_3 prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare, presso l'abitazione sita in Pioltello (MI), Via Roma n. 15. 2) Modalità di visita padre-figlia: il padre, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé : Pt_2
-a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17,30 sino alla domenica sera, quando il padre provvederà a riaccompagnarla a casa nella fascia oraria tra le ore 21,00 e le 22,00 oltre un giorno infrasettimanale (quando il weekend è di competenza paterna) sempre nella fascia oraria tra le ore 21,00 e le 22,00 quando il padre provvederà a riaccompagnarla presso l'abitazione materna. Il giorno infrasettimanale di spettanza (indicativamente il martedì) verrà comunicato dal padre con congruo preavviso e in ogni caso almeno 7 giorni prima;
-nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna, due giorni infrasettimanali con gli stessi orari e modalità di accompagnamento qui sopra indicati. I giorni infrasettimanali di spettanza (indicativamente martedì e giovedì) verranno comunicati dal padre con congruo preavviso e in ogni caso almeno 7 giorni prima. Durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre almeno n. 2 settimane, anche non Pt_2 consecutive. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare il periodo prescelto per la villeggiatura, nonché il luogo, entro e non oltre il giorno 31 maggio di ogni anno. Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso da in misura paritaria alternativamente di Pt_2 anno in anno con il padre o con la madre dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche. Le vacanze pasquali saranno alternate di anno in anno tra i genitori (Pasqua 2026 con la madre). Tuttavia i giorni di Pasqua e Pasquetta verranno alternati ogni anno tra i genitori. 3) Mantenimento della figlia: verserà a titolo di contributo al mantenimento Controparte_2 della figlia la somma di € 250,00 mensili, somma che sarà versata alla Signora Pt_2
anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di Parte_1 ottobre 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat a partire dal mese di ottobre 2026. Le parti concordano che il contributo al mantenimento sarà aumentato all'importo di € 300,00 mensili quando non sarà più prevista per la mensa scolastica (es. scuola secondaria di primo grado Pt_2 ovvero di secondo grado). Anche tale ultima somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. L'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla madre: in particolare le parti danno già atto che a decorrere dal mese di agosto 2025 il controvalore dell'assegno è stato corrisposto interamente alla madre. 4) Spese extra assegno: i genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità” approvate dalla Corte d'appello di Milano, dal Tribunale di Milano e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 10 giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede 8universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Per ogni singolo capitolo di spesa da suddividersi al 50% superiore ad euro 500,00, le parti dovranno mettere a disposizione ciascuno la propria quota, pari al 50% almeno 10 giorni prima dell'esborso.
5) Indipendenza economica delle parti: le parti provvederanno ciascuna autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra, ad eccezione del prestito personale Compass Banca S.p.A. regolato separatamente tra le parti.
6) Quanto alle necessarie autorizzazioni: le parti si autorizzano sin da ora al consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di . Pt_2 7) Spese della presente procedura: le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato