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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/06/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott. Aldo De Luca Presidente rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al RGNR. 2961/2023, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Giuseppe Albanese, giusta procura in Parte_1
atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] ad [...] (avv.ti Giovanni Pratola e Giovanna CP_1
Moschella, giusta procura in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, che richiamano ogni istanza e richiesta già formulata in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Parte ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio in AN RP (AV) in data
18/2/2012, che dalla loro unione il sono nati i gemelli e (n. il 9/7/2015) e che in data Per_1 Per_2
14/10/2019 il tribunale omologava l'accordo di separazione consensuale. In detto accordo venivano concordemente pattuite le seguenti condizioni: affido condiviso dei figli con collocazione prevalente alla madre, cui è stata assegnata la casa coniugale;
assegno di mantenimento mensile
p. 1/4 dei figli minori a carico di nella misura complessiva di €.500 (€.250 in favore di Parte_1
ciascun figlio), oltre contribuzione al 50% delle spese straordinarie in favore di questi ultimi. Nulla
veniva stabilito in merito alla percezione dell'assegno familiare, di modo che il relativo importo deve intendere a favore delle parti nella misura del 50% ciascuno. Su tali premesse e sull'assunto dell'impossibilità di una riconciliazione e sulla avvenuta decorrenza dei termini di legge, parte istante ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle statuizioni di cui all'accordo di separazione ad eccezione dell'assegno di mantenimento dei figli, che ha chiesto ridursi nella misura di €.300 (€.150 ciascuno), oltre obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie. Parte resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, ma chiedendo la conferma delle condizioni di separazione anche in punto di assegno di mantenimento per i figli e chiedendo di percepire per intero l'assegno unico.
2. Ciò posto, la domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata ed è accolta. Entrambe le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato in atti, con ininterrotto decorso dei termini di legge. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) l. 898/1970
e deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in
AN RP (AV) il 18/2/2012 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
3. In merito al mantenimento dei figli deve osservarsi che è indubbia la spettanza del loro diritto al mantenimento. Sul punto, infatti, si rileva che per consolidata giurisprudenza, l'obbligo da parte dei genitori di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questo, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. Deve rilevarsi, altresì, che, ex art. 337 ter co. 4 c.c., ogni genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Ciò posto,
nel caso di specie i figli hanno da poco compiuto dieci anni di età, quindi è indubbio che sussiste l'obbligo di di contribuire al loro mantenimento. Tuttavia, parte ricorrente ha Parte_1
chiesto una riduzione del relativo mantenimento che ha indicato nella somma complessiva di €.300 mensili, in luogo di €.500 stabiliti in sede di separazione personale. Una tale riduzione non può
giustificarsi in ragione delle esigenze dei bambini, che non hanno neppure dieci anni e si trovano solo all'inizio del loro percorso formativo, sia scolastico, sia sociale e sportivo, di modo che la
p. 2/4 necessità di soddisfare le loro esigenze andrà vieppiù ad aumentare l'impegno anche economico in capo ad entrambi i genitori. La richiesta del ricorrente neppure trova giustificazione né in ragione delle attuali capacità patrimoniali dell'istante, non rilevando in una significativa riduzione delle relative capacità che possa giustificare tale richiesta, né la circostanza che ha avuto un figlio da un'altra donna, non potendo tale scelta andare a discapito degli altri figli. Su tali considerazioni, ritiene il Collegio di determinare l'assegno di mantenimento mensile a carico di parte ricorrente in
€.500 complessivi (€.250 per ciascun figlio), somma così già determinata in sede di separazione, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da corrispondere a entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese ed oltre contribuzione al 50% delle spese straordinarie. Per il resto sono confermate le condizioni di cui all'accordo di separazione, dunque, l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, che attualmente risiede in AN RP (AV), via
Madonna di Fatima nr. 56/D, la disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario, anche nel periodo delle vacanze estive, natalizie e pasquali, il quale, nei momenti che trascorrerà con i figli, curerà che gli stessi abbiano adeguati rapporti con i nonni paterni, in mancanza di ragioni ostative che parte resistente non ha dedotto.
4. È disattesa la richiesta di attribuzione per intero dell'assegno unico proposta dalla resistente, atteso che quest'ultima non allegato alcuno specifico elemento che legittimerebbe l'eventuale attribuzione per intero di tale componente economica.
5. Spese di lite compensate, in virtù della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o Parte_1
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AN
RP (AV) il 18/2/2012 tra e (atto nr. 1, parte 1, Parte_1 CP_1
anno 2012);
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di AN RP (AV);
- pone in capo a l'obbligo di corrispondere in favore dei figli, a titolo Parte_1
di mantenimento, la somma complessiva di €.500 mensili (€.250 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i criteri di cui al protocollo di intesa stipulato dal
p. 3/4 Tribunale di Benevento il 25/10/2021 e rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
- dispone che l'assegno unico sia percepito da entrambe le parti in ragione del 50%
ciascuno;
- conferma per il resto le condizioni di cui all'accordo di separazione, con particolare riferimento all'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, che attualmente risiede in AN RP (AV), via Madonna di Fatima nr. 56/D, al diritto di visita di , anche nel periodo delle vacanze estive, natalizie e Parte_1
pasquali, il quale, nei momenti che trascorrerà con i figli, curerà che gli stessi abbiano adeguati rapporti con i nonni paterni;
- compensa le spese di lite.
Benevento, 4 giugno 2025
Il Presidente rel. dott. Aldo De Luca
p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott. Aldo De Luca Presidente rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al RGNR. 2961/2023, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Giuseppe Albanese, giusta procura in Parte_1
atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] ad [...] (avv.ti Giovanni Pratola e Giovanna CP_1
Moschella, giusta procura in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, che richiamano ogni istanza e richiesta già formulata in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Parte ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio in AN RP (AV) in data
18/2/2012, che dalla loro unione il sono nati i gemelli e (n. il 9/7/2015) e che in data Per_1 Per_2
14/10/2019 il tribunale omologava l'accordo di separazione consensuale. In detto accordo venivano concordemente pattuite le seguenti condizioni: affido condiviso dei figli con collocazione prevalente alla madre, cui è stata assegnata la casa coniugale;
assegno di mantenimento mensile
p. 1/4 dei figli minori a carico di nella misura complessiva di €.500 (€.250 in favore di Parte_1
ciascun figlio), oltre contribuzione al 50% delle spese straordinarie in favore di questi ultimi. Nulla
veniva stabilito in merito alla percezione dell'assegno familiare, di modo che il relativo importo deve intendere a favore delle parti nella misura del 50% ciascuno. Su tali premesse e sull'assunto dell'impossibilità di una riconciliazione e sulla avvenuta decorrenza dei termini di legge, parte istante ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle statuizioni di cui all'accordo di separazione ad eccezione dell'assegno di mantenimento dei figli, che ha chiesto ridursi nella misura di €.300 (€.150 ciascuno), oltre obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie. Parte resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, ma chiedendo la conferma delle condizioni di separazione anche in punto di assegno di mantenimento per i figli e chiedendo di percepire per intero l'assegno unico.
2. Ciò posto, la domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata ed è accolta. Entrambe le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato in atti, con ininterrotto decorso dei termini di legge. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) l. 898/1970
e deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in
AN RP (AV) il 18/2/2012 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
3. In merito al mantenimento dei figli deve osservarsi che è indubbia la spettanza del loro diritto al mantenimento. Sul punto, infatti, si rileva che per consolidata giurisprudenza, l'obbligo da parte dei genitori di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questo, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. Deve rilevarsi, altresì, che, ex art. 337 ter co. 4 c.c., ogni genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Ciò posto,
nel caso di specie i figli hanno da poco compiuto dieci anni di età, quindi è indubbio che sussiste l'obbligo di di contribuire al loro mantenimento. Tuttavia, parte ricorrente ha Parte_1
chiesto una riduzione del relativo mantenimento che ha indicato nella somma complessiva di €.300 mensili, in luogo di €.500 stabiliti in sede di separazione personale. Una tale riduzione non può
giustificarsi in ragione delle esigenze dei bambini, che non hanno neppure dieci anni e si trovano solo all'inizio del loro percorso formativo, sia scolastico, sia sociale e sportivo, di modo che la
p. 2/4 necessità di soddisfare le loro esigenze andrà vieppiù ad aumentare l'impegno anche economico in capo ad entrambi i genitori. La richiesta del ricorrente neppure trova giustificazione né in ragione delle attuali capacità patrimoniali dell'istante, non rilevando in una significativa riduzione delle relative capacità che possa giustificare tale richiesta, né la circostanza che ha avuto un figlio da un'altra donna, non potendo tale scelta andare a discapito degli altri figli. Su tali considerazioni, ritiene il Collegio di determinare l'assegno di mantenimento mensile a carico di parte ricorrente in
€.500 complessivi (€.250 per ciascun figlio), somma così già determinata in sede di separazione, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da corrispondere a entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese ed oltre contribuzione al 50% delle spese straordinarie. Per il resto sono confermate le condizioni di cui all'accordo di separazione, dunque, l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, che attualmente risiede in AN RP (AV), via
Madonna di Fatima nr. 56/D, la disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario, anche nel periodo delle vacanze estive, natalizie e pasquali, il quale, nei momenti che trascorrerà con i figli, curerà che gli stessi abbiano adeguati rapporti con i nonni paterni, in mancanza di ragioni ostative che parte resistente non ha dedotto.
4. È disattesa la richiesta di attribuzione per intero dell'assegno unico proposta dalla resistente, atteso che quest'ultima non allegato alcuno specifico elemento che legittimerebbe l'eventuale attribuzione per intero di tale componente economica.
5. Spese di lite compensate, in virtù della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o Parte_1
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AN
RP (AV) il 18/2/2012 tra e (atto nr. 1, parte 1, Parte_1 CP_1
anno 2012);
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di AN RP (AV);
- pone in capo a l'obbligo di corrispondere in favore dei figli, a titolo Parte_1
di mantenimento, la somma complessiva di €.500 mensili (€.250 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i criteri di cui al protocollo di intesa stipulato dal
p. 3/4 Tribunale di Benevento il 25/10/2021 e rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
- dispone che l'assegno unico sia percepito da entrambe le parti in ragione del 50%
ciascuno;
- conferma per il resto le condizioni di cui all'accordo di separazione, con particolare riferimento all'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, che attualmente risiede in AN RP (AV), via Madonna di Fatima nr. 56/D, al diritto di visita di , anche nel periodo delle vacanze estive, natalizie e Parte_1
pasquali, il quale, nei momenti che trascorrerà con i figli, curerà che gli stessi abbiano adeguati rapporti con i nonni paterni;
- compensa le spese di lite.
Benevento, 4 giugno 2025
Il Presidente rel. dott. Aldo De Luca
p. 4/4