CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 4.2.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1681/22 r.g.
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Parte_12 Parte_13
Foglia
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Augusto CP_1
Zingaropoli e Giuseppe Cerrato
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2
Carlo De Angelis, Maurizio De Angelis, Giovanni Finelli
APPELLATI
CARICO E n persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
APPELLATO contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 12.7.22 le parti appellanti di cui in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 498/22 del 16.2.22 emessa dal UN di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, a seguito del ricorso con il quale domandavano differenze retributive in via solidale ex art. 29 dl.vo 276/03 per un periodo tra febbraio ed aprile del 2017 (alcuni dal 7, altri dal 14.2.17, sino al 14.4.17) quali “facchini” inquadrati al livello primo del ccnl terziario, distribuzione e servizi con contratto a termine, in part time per 20 ore settimanali all'interno dei depositi della società nell'ambito dell'appalto stipulato tra quest'ultima ed il CP_1 Controparte_2
[...
, con subappalto alla cooperativa CA e SC, rivendicando somme per retribuzione ordinaria non corrisposta, per lavoro straordinario (allegando maggior orario su tre turni di lavoro dal lunedì al venerdì e 6,00-14,00 il sabato), ratei di 13ma e 14ma e tfr.
Il UN riteneva dimostrato il rapporto in subordinazione con la cooperativa ed indicava i periodi contrattuali per ciascun ricorrente ma rigettava la domanda di straordinario su cui erano stati sentiti due testi. Rigettava la domanda di ferie perché del tutto generica;
accoglieva la domanda di pagamento della retribuzione ordinaria maturata e non percepita, ratei di mensilità aggiuntive e tfr ma sulla base di calcoli d'ufficio in quanto i conteggi allegati ai ricorsi tenevano conto delle voci poi non riconosciute;
quanto alla domanda ex art. 29, premettendo che il credito è rivendicabile anche a carico di appaltante/committente ove ne sia provata quantomeno la relazione con l'appalto dedotto, Co infine ritenendo che non vi fosse prova documentale alcuna di appalto da al consorzio easy;
CP_1 circa i rapporti tra quest'ultimo e la cooperativa datrice di lavoro rilevava la tardività della produzione documentale della seconda e, comunque, la inutilità della stessa, trattandosi di un verbale assembleare del consorzio di affido lavori e di due fatture emesse dalla cooperativa senza alcuna indicazione di luoghi di esecuzione.
Le parti appellanti lamentano una errata e/o parziale valutazione del compendio testimoniale;
ed in particolare che il teste -che dichiara su orario di fatto e su presenza nei locali della Tes_1 CP_1
non sia stato considerato;
comunque, un malgoverno della prova orale. Lamentano la erroneità delle conclusioni del primo Giudice circa l'applicabilità dell'art. 29 dlvo 276/03, la mancata nomina di un consulente d'ufficio per la determinazione delle spettanze effettuata autonomamente dal giudicante.
Si sono costituite anche nel presente grado le presunte parti committente e appaltatrice, entrambe per il rigetto del gravame.
Pur a fronte di regolare notifica non si è costituita la cooperativa datrice di lavoro dei ricorrenti.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo infondato e va, pertanto, rigettato, seppur a mezzo, anche, delle integrazioni di motivazione che questa Corte effettua come di seguito.
Le lamentazioni dei ricorrenti non risultano, infatti, idonee a giungere ad un esito di giudizio diverso da quello a cui approda la sentenza impugnata. Il primo Giudice emette un giudizio di inattendibilità per i testi e ritenuti tali per Pt_10 Tes_2 interesse comune ma anche per ciascuno di essi per uno specifico dato (“…..teste abbia Pt_10
finanche dichiarato (con ciò confermando l'assoluta non attendibilità delle proprie dichiarazioni) che ai lavoratori non venivano consegnate le buste paga, circostanza chiaramente contraddetta dal fatto che i cedolini sono stati regolarmente allegati da ciascun lavoratore al proprio libello introduttivo. Nemmeno possono trarsi spunti utili dalle dichiarazioni del teste , Testimone_3
indifferente alla causa, che ha confusamente riferito, prima, che i ricorrenti lavoravano presso il deposito , poi, presso quello TT. Circa l'orario di lavoro, ad ogni modo, ha saputo solo Pt_14
riferire la presenza degli odierni attori in un gruppo whatsapp instituito per comunicare i turni di lavoro, precisando, tuttavia, “non so dire se i ricorrenti venivano chiamati tutti i giorni”).
Quanto alla prova orale sul punto nodale della attività lavorativa presso i locali della presunta committente il primo Giudice indica i tre testi che hanno negato entrambe le circostanze CP_1
(appalto di e presenza lavoratori in quei luoghi di lavoro: capannoni;
il teste non CP_1 CP_1 Tes_1
utile perché le dichiarazioni si fermano a periodo anteriore a quello di causa;
ritiene del tutto generico e impreciso l'unico teste, già giudicato inattendibile, che evoca confusamente la presenza dei Tes_2
ricorrenti nei capannoni della asserita appaltante;
restando poi il già citato cita anche tale Pt_10
. Su tale ultimo teste il giudizio di inattendibilità si può in questa sede saldare con la Pt_2
equivocità /insufficienza delle sue dichiarazioni;
particolarmente quando afferma di avere lavorato anche presso altri committenti (“…Poteva, però, capitare che fossimo mandati anche presso altre società ….”) , il che rende assai dubbia la relazione necessaria tra rivendica retributiva e appalto allegato.
A fronte di ciò valgano le seguenti considerazioni.
Che il teste non sia stato considerato dal primo Giudice non è esattamente corrispondente al Tes_1
vero; il UN ritiene di non potere tenere conto delle dichiarazioni del teste perché Tes_1
riferisce solo fino a periodo minimamente interferente con quello di causa. A tale rilievo va aggiunto, comunque, un giudizio di sua inattendibilità quale soggetto che si assume aver svolto l'equivoco ruolo di “coordinatore” e poi per il rilievo del contemporaneo rapporto di lavoro quale collaboratore scolastico a tempo pieno riferito dal teste medesimo.
I ricorrenti lamentano che la riunione dei fascicoli abbia leso il diritto di difesa perché tutti si sono trovati nello stesso giudizio (“Sul punto, seppur sussista una valutazione in capo al Giudice di merito,
è evidente che l'aver considerato inattendibile la dichiarazione resa dai testi sul solo presupposto della riunione dei procedimenti ha comportato un pregiudizio al diritto di difesa dei ricorrenti. “).
Si tratta di difesa sterile e inconferente perché il UN ha precisamente ancorato al dato, oggettivo, della comunanza di interessi il vaglio di attendibilità; vaglio per il quale il primo Giudice ha indicato per il teste l'ulteriore dato della dichiarazione sulla mancata consegna delle buste Pt_10
paga, sconfessata dalla presenza delle stesse in atti per allegazione degli stessi ricorrenti e su cui la censura effettuata appare non comprensibile (” laddove detti documenti sono stati in realtà acquisiti dallo scrivente avvocato in fase stragiudiziale ed ai fini di un componimento bonario della vicenda!!
”). Quanto al teste i ricorrenti intendono dolersi della genericità/confusione delle Tes_2
dichiarazioni; va sottolineato al riguardo come il giudizio di inattendibilità del teste formulato Tes_2
dal UN non risulta particolarmente affrontato dall'appello.
Pertanto, la pretesa di accoglimento, anche, in base alle risultanze della prova orale non supera i motivati rilievi di inattendibilità e/o di differente periodo temporale oggetto di testimonianza già effettuati dal primo Giudice. Sul punto, ancora, si vorrebbero trarre dalle tre testimonianze evocate dal UN , e elementi a favore della tesi attorea. Tes_4 Tes_5 Tes_6
Ma che il teste indicato da easyjob evochi la cooperativa datrice dei ricorrenti è Testimone_7
una dichiarazione attinente -del tutto verosimilmente- un periodo anteriore a quello di causa : il teste parla della conoscenza di fattura esay job ma a gennaio 2017 e quindi per prestazioni antecedenti (“ per quanto di mia conoscenza fino a tempi recenti, la ditta che lavorava presso l'interporto di Nola curando i servizi di facchinaggio per era diversa da CA e SC. Si trattava, per quanto CP_1
sapevo io, di società consorziate al consorzio . Solo nel gennaio 2017, vedendo una fattura CP_2 esibitami, appresi che la società che effettuava le operazioni di facchinaggio era CA e SC.”).
Comunque, emerge dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali il coinvolgimento della datrice cooperativa in più affidamenti e dunque la impossibilità di legare con certezza le prestazioni richieste ai ricorrenti con le attività ed i luoghi di interesse degli altri soggetti coinvolti nel giudizio (ancora il teste :.”so che i facchini che lavoravano per le cooperative venivano spostati anche presso Tes_4 altri cantieri, specie nei pressi dell'interporto. Le cooperative del svolgevano servizi di CP_2
facchinaggio anche per altri committenti con cui il aveva contratti. Tra tali committenti CP_2 ricordo , . Non ricordo altri nomi anche perché si tratta di sigle”). Pt_14 Parte_15
Emerge, inoltre, il preciso riferimento a diverso soggetto quale incaricato del facchinaggio indicato dal teste (“dal 2015 tutta l'attività logistica svolta da è stata esternalizzata a Tes_8 CP_1
MoviDA Srl, ed XPO che sono società logistiche che operano in altri siti diversi dall'interporto di
Nola. Quindi nel 2017 svolgeva presso l'interporto solo piccola attività di stoccaggio per il CP_1 rientro dei resi….confermo che non è mai stato appaltato nulla alla cooperativa CA e SC che io nemmeno conosco”) e dal teste (“Non mi risulta che CA e SC abbia Tes_9 mai effettuato un servizio di facchinaggio in favore della C'erano dei rapporti di appalto allo CP_1 scopo, con altre società quali UO DA ed altre di cui non ricordo i nomi…… non conosco la società CA e SC. Nel 2017 c'era la società UO DA ed altre che effettuavano servizi di facchinaggio per i capi TT e GU all'interno dell'interporto di Nola…..”).
Circa la quantificazione d'ufficio gli appellanti lamentano la mancata nomina di un ctu (“non ha considerato che il quantum della domanda subordinata fosse stata formulata sul parametro contrattuale, ritenendo invece attendibili i contestati cedolini paga ove sono state contabilizzate fittizie giornate/ore di lavoro . Si ritiene, quindi, che il mancato conferimento dell'incarico al CTU, così come la mancata motivazione in sentenza del rigetto della istanza istruttoria, oltre che rappresentare una superficialità in termini istruttori, costituisce una vera e propria violazione di diritto e la sentenza emessa in difetto di motivazione. ”). Come è agevole rilevare non risulta mossa alcuna contestazione specifica circa la eventuale erroneità del calcolo d'ufficio operato dal primo
Giudice, emergendo, al contrario, un mancato confronto con il motivo posto dal UN circa la necessità di ricalcolo delle spettanze basato su retribuzione ordinaria, essendo inutilizzabili quelli di parte basati su un maggior orario rimasto non provato.
Parimenti recessiva la censura circa la mancata applicazione del meccanismo solidale ex art. 29 per avere dato il UN rilevanza alla tesi avversa dell'assenza di dati contrattuali allorquando era sufficiente la prova dello svolgimento in “esecuzione di appalto”, prova desumibile dai documenti della cooperativa ingiustamente oggetto di un rilievo di tardività della relativa produzione.
Ma vi è che la lettura delle motivazioni fa affermare chiaramente come il UN abbia dato peso ad entrambe le circostanze negative: ha rilevato l'assenza di traccia documentale su appalto e subappalto e l'assenza di prova -sulla relazione tra attività lavorativa alle dipendenze della cooperativa e l' appalto allegato- non è frutto diretto del mancato ingresso di prova documentale in primo grado, il UN ne ha precisamente e correttamente ipotizzato l'eventuale rilievo probatorio escludendolo motivatamente. A fronte di ciò gli appellanti non fanno altro che affermare senza supporto una contraria valutazione (” Gli atti prodotti da CA e SC, segnatamente al Verbale di assemblea con affido lavori del e le fatture relative al servizio in appalto, Controparte_2 appaiono evidenziare l'effettiva sussistenza di un rapporto negoziale tra le resistenti. ”).
Ancora, l'assunto circa la sede di lavoro indicata dalla cooperativa per i ricorrenti prova decisamente
“troppo” perché la indicazione al riguardo di “interporto ….Nola” nulla vale in concreto stante la notoria eccezionalità delle dimensioni di quel sito di logistica e della compresenza di numerosi e diversi operatori nello stesso. In argomento, ancora, lamentano l'omesso esame di ulteriore documentazione (“Inoltre, sempre in tema di elementi probatori di matrice documentale, si porta all'attenzione della Corte, su cui il Giudice nulla ha riferito, la corrispondenza pec intercosa tra le società resistenti già depositata all'udienza del 27.06.2018 (tenuta innanzi al dr. Paolo
Scognamiglio) depositate in udienza e successivamente in via telematica. In esse, oltre ad avere conferma del rapporto commerciale tra e Cooperativa, emerge in modo inconfutabile che CP_2
la cooperativa operasse per conto del presso il cantiere della documentazione di CP_2 CP_1
cui la scrivente difesa ne ha avuto possesso in occasione dello scambio epistolare con il collega che ha assistito il nella fase stragiudiziale.). Trattasi di scarno indizio documentale CP_2
rappresentato dalla stampa di un messaggio. Le stesse affermazioni difensive sul punto risultano considerare che tale documentazione si è resa disponibile prima della introduzione del giudizio di primo grado e /o comunque alcuna allegazione è effettuata circa la mancata tempestiva introduzione della stessa;
pertanto, il suo tardivo ingresso agli atti non è ammissibile , in una sorta di progressione di acquisizione del materiale probatorio che si troverebbe in assoluto contrasto con lo spirito e la struttura del rito del lavoro.
Ove se ne volesse tenere conto, ne residuerebbe un apporto di giudizio del tutto labile: si tratta di una comunicazione avvenuta il 6.4.17 ovvero a pochissimi giorni prima dallo spirare del termine dei rapporti allegati e nulla ci può dire della eventuale ampiezza temporale pregressa del rapporto contrattuale ivi evocato tale da poter verificare la coincidenza con le circostanze di tempo e luogo addotte dai ricorrenti.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate definitivamente come da dispositivo, previa compensazione tra le parti per la metà in ragione delle integrazioni di motivazione effettuate da questa Corte rispetto a quelle del giudizio di primo grado, a carico delle sole parti costituite;
carico solidale in ragione della identità di posizione processuale e delle difese assunte, secondo lo scaglione di valore di riferimento e nell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate definitivamente, previa compensazione per la metà, in euro 900,00 oltre accessori di legge con attribuzione in solido tra loro ai procuratori delle parti appellate costituitesi, dichiaratisi anticipatari.
3. Nulla per le spese di lite tra parti appellanti e cooperativa appellata contumace.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 4.2.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 4.2.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1681/22 r.g.
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Parte_12 Parte_13
Foglia
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Augusto CP_1
Zingaropoli e Giuseppe Cerrato
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2
Carlo De Angelis, Maurizio De Angelis, Giovanni Finelli
APPELLATI
CARICO E n persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
APPELLATO contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 12.7.22 le parti appellanti di cui in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 498/22 del 16.2.22 emessa dal UN di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, a seguito del ricorso con il quale domandavano differenze retributive in via solidale ex art. 29 dl.vo 276/03 per un periodo tra febbraio ed aprile del 2017 (alcuni dal 7, altri dal 14.2.17, sino al 14.4.17) quali “facchini” inquadrati al livello primo del ccnl terziario, distribuzione e servizi con contratto a termine, in part time per 20 ore settimanali all'interno dei depositi della società nell'ambito dell'appalto stipulato tra quest'ultima ed il CP_1 Controparte_2
[...
, con subappalto alla cooperativa CA e SC, rivendicando somme per retribuzione ordinaria non corrisposta, per lavoro straordinario (allegando maggior orario su tre turni di lavoro dal lunedì al venerdì e 6,00-14,00 il sabato), ratei di 13ma e 14ma e tfr.
Il UN riteneva dimostrato il rapporto in subordinazione con la cooperativa ed indicava i periodi contrattuali per ciascun ricorrente ma rigettava la domanda di straordinario su cui erano stati sentiti due testi. Rigettava la domanda di ferie perché del tutto generica;
accoglieva la domanda di pagamento della retribuzione ordinaria maturata e non percepita, ratei di mensilità aggiuntive e tfr ma sulla base di calcoli d'ufficio in quanto i conteggi allegati ai ricorsi tenevano conto delle voci poi non riconosciute;
quanto alla domanda ex art. 29, premettendo che il credito è rivendicabile anche a carico di appaltante/committente ove ne sia provata quantomeno la relazione con l'appalto dedotto, Co infine ritenendo che non vi fosse prova documentale alcuna di appalto da al consorzio easy;
CP_1 circa i rapporti tra quest'ultimo e la cooperativa datrice di lavoro rilevava la tardività della produzione documentale della seconda e, comunque, la inutilità della stessa, trattandosi di un verbale assembleare del consorzio di affido lavori e di due fatture emesse dalla cooperativa senza alcuna indicazione di luoghi di esecuzione.
Le parti appellanti lamentano una errata e/o parziale valutazione del compendio testimoniale;
ed in particolare che il teste -che dichiara su orario di fatto e su presenza nei locali della Tes_1 CP_1
non sia stato considerato;
comunque, un malgoverno della prova orale. Lamentano la erroneità delle conclusioni del primo Giudice circa l'applicabilità dell'art. 29 dlvo 276/03, la mancata nomina di un consulente d'ufficio per la determinazione delle spettanze effettuata autonomamente dal giudicante.
Si sono costituite anche nel presente grado le presunte parti committente e appaltatrice, entrambe per il rigetto del gravame.
Pur a fronte di regolare notifica non si è costituita la cooperativa datrice di lavoro dei ricorrenti.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo infondato e va, pertanto, rigettato, seppur a mezzo, anche, delle integrazioni di motivazione che questa Corte effettua come di seguito.
Le lamentazioni dei ricorrenti non risultano, infatti, idonee a giungere ad un esito di giudizio diverso da quello a cui approda la sentenza impugnata. Il primo Giudice emette un giudizio di inattendibilità per i testi e ritenuti tali per Pt_10 Tes_2 interesse comune ma anche per ciascuno di essi per uno specifico dato (“…..teste abbia Pt_10
finanche dichiarato (con ciò confermando l'assoluta non attendibilità delle proprie dichiarazioni) che ai lavoratori non venivano consegnate le buste paga, circostanza chiaramente contraddetta dal fatto che i cedolini sono stati regolarmente allegati da ciascun lavoratore al proprio libello introduttivo. Nemmeno possono trarsi spunti utili dalle dichiarazioni del teste , Testimone_3
indifferente alla causa, che ha confusamente riferito, prima, che i ricorrenti lavoravano presso il deposito , poi, presso quello TT. Circa l'orario di lavoro, ad ogni modo, ha saputo solo Pt_14
riferire la presenza degli odierni attori in un gruppo whatsapp instituito per comunicare i turni di lavoro, precisando, tuttavia, “non so dire se i ricorrenti venivano chiamati tutti i giorni”).
Quanto alla prova orale sul punto nodale della attività lavorativa presso i locali della presunta committente il primo Giudice indica i tre testi che hanno negato entrambe le circostanze CP_1
(appalto di e presenza lavoratori in quei luoghi di lavoro: capannoni;
il teste non CP_1 CP_1 Tes_1
utile perché le dichiarazioni si fermano a periodo anteriore a quello di causa;
ritiene del tutto generico e impreciso l'unico teste, già giudicato inattendibile, che evoca confusamente la presenza dei Tes_2
ricorrenti nei capannoni della asserita appaltante;
restando poi il già citato cita anche tale Pt_10
. Su tale ultimo teste il giudizio di inattendibilità si può in questa sede saldare con la Pt_2
equivocità /insufficienza delle sue dichiarazioni;
particolarmente quando afferma di avere lavorato anche presso altri committenti (“…Poteva, però, capitare che fossimo mandati anche presso altre società ….”) , il che rende assai dubbia la relazione necessaria tra rivendica retributiva e appalto allegato.
A fronte di ciò valgano le seguenti considerazioni.
Che il teste non sia stato considerato dal primo Giudice non è esattamente corrispondente al Tes_1
vero; il UN ritiene di non potere tenere conto delle dichiarazioni del teste perché Tes_1
riferisce solo fino a periodo minimamente interferente con quello di causa. A tale rilievo va aggiunto, comunque, un giudizio di sua inattendibilità quale soggetto che si assume aver svolto l'equivoco ruolo di “coordinatore” e poi per il rilievo del contemporaneo rapporto di lavoro quale collaboratore scolastico a tempo pieno riferito dal teste medesimo.
I ricorrenti lamentano che la riunione dei fascicoli abbia leso il diritto di difesa perché tutti si sono trovati nello stesso giudizio (“Sul punto, seppur sussista una valutazione in capo al Giudice di merito,
è evidente che l'aver considerato inattendibile la dichiarazione resa dai testi sul solo presupposto della riunione dei procedimenti ha comportato un pregiudizio al diritto di difesa dei ricorrenti. “).
Si tratta di difesa sterile e inconferente perché il UN ha precisamente ancorato al dato, oggettivo, della comunanza di interessi il vaglio di attendibilità; vaglio per il quale il primo Giudice ha indicato per il teste l'ulteriore dato della dichiarazione sulla mancata consegna delle buste Pt_10
paga, sconfessata dalla presenza delle stesse in atti per allegazione degli stessi ricorrenti e su cui la censura effettuata appare non comprensibile (” laddove detti documenti sono stati in realtà acquisiti dallo scrivente avvocato in fase stragiudiziale ed ai fini di un componimento bonario della vicenda!!
”). Quanto al teste i ricorrenti intendono dolersi della genericità/confusione delle Tes_2
dichiarazioni; va sottolineato al riguardo come il giudizio di inattendibilità del teste formulato Tes_2
dal UN non risulta particolarmente affrontato dall'appello.
Pertanto, la pretesa di accoglimento, anche, in base alle risultanze della prova orale non supera i motivati rilievi di inattendibilità e/o di differente periodo temporale oggetto di testimonianza già effettuati dal primo Giudice. Sul punto, ancora, si vorrebbero trarre dalle tre testimonianze evocate dal UN , e elementi a favore della tesi attorea. Tes_4 Tes_5 Tes_6
Ma che il teste indicato da easyjob evochi la cooperativa datrice dei ricorrenti è Testimone_7
una dichiarazione attinente -del tutto verosimilmente- un periodo anteriore a quello di causa : il teste parla della conoscenza di fattura esay job ma a gennaio 2017 e quindi per prestazioni antecedenti (“ per quanto di mia conoscenza fino a tempi recenti, la ditta che lavorava presso l'interporto di Nola curando i servizi di facchinaggio per era diversa da CA e SC. Si trattava, per quanto CP_1
sapevo io, di società consorziate al consorzio . Solo nel gennaio 2017, vedendo una fattura CP_2 esibitami, appresi che la società che effettuava le operazioni di facchinaggio era CA e SC.”).
Comunque, emerge dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali il coinvolgimento della datrice cooperativa in più affidamenti e dunque la impossibilità di legare con certezza le prestazioni richieste ai ricorrenti con le attività ed i luoghi di interesse degli altri soggetti coinvolti nel giudizio (ancora il teste :.”so che i facchini che lavoravano per le cooperative venivano spostati anche presso Tes_4 altri cantieri, specie nei pressi dell'interporto. Le cooperative del svolgevano servizi di CP_2
facchinaggio anche per altri committenti con cui il aveva contratti. Tra tali committenti CP_2 ricordo , . Non ricordo altri nomi anche perché si tratta di sigle”). Pt_14 Parte_15
Emerge, inoltre, il preciso riferimento a diverso soggetto quale incaricato del facchinaggio indicato dal teste (“dal 2015 tutta l'attività logistica svolta da è stata esternalizzata a Tes_8 CP_1
MoviDA Srl, ed XPO che sono società logistiche che operano in altri siti diversi dall'interporto di
Nola. Quindi nel 2017 svolgeva presso l'interporto solo piccola attività di stoccaggio per il CP_1 rientro dei resi….confermo che non è mai stato appaltato nulla alla cooperativa CA e SC che io nemmeno conosco”) e dal teste (“Non mi risulta che CA e SC abbia Tes_9 mai effettuato un servizio di facchinaggio in favore della C'erano dei rapporti di appalto allo CP_1 scopo, con altre società quali UO DA ed altre di cui non ricordo i nomi…… non conosco la società CA e SC. Nel 2017 c'era la società UO DA ed altre che effettuavano servizi di facchinaggio per i capi TT e GU all'interno dell'interporto di Nola…..”).
Circa la quantificazione d'ufficio gli appellanti lamentano la mancata nomina di un ctu (“non ha considerato che il quantum della domanda subordinata fosse stata formulata sul parametro contrattuale, ritenendo invece attendibili i contestati cedolini paga ove sono state contabilizzate fittizie giornate/ore di lavoro . Si ritiene, quindi, che il mancato conferimento dell'incarico al CTU, così come la mancata motivazione in sentenza del rigetto della istanza istruttoria, oltre che rappresentare una superficialità in termini istruttori, costituisce una vera e propria violazione di diritto e la sentenza emessa in difetto di motivazione. ”). Come è agevole rilevare non risulta mossa alcuna contestazione specifica circa la eventuale erroneità del calcolo d'ufficio operato dal primo
Giudice, emergendo, al contrario, un mancato confronto con il motivo posto dal UN circa la necessità di ricalcolo delle spettanze basato su retribuzione ordinaria, essendo inutilizzabili quelli di parte basati su un maggior orario rimasto non provato.
Parimenti recessiva la censura circa la mancata applicazione del meccanismo solidale ex art. 29 per avere dato il UN rilevanza alla tesi avversa dell'assenza di dati contrattuali allorquando era sufficiente la prova dello svolgimento in “esecuzione di appalto”, prova desumibile dai documenti della cooperativa ingiustamente oggetto di un rilievo di tardività della relativa produzione.
Ma vi è che la lettura delle motivazioni fa affermare chiaramente come il UN abbia dato peso ad entrambe le circostanze negative: ha rilevato l'assenza di traccia documentale su appalto e subappalto e l'assenza di prova -sulla relazione tra attività lavorativa alle dipendenze della cooperativa e l' appalto allegato- non è frutto diretto del mancato ingresso di prova documentale in primo grado, il UN ne ha precisamente e correttamente ipotizzato l'eventuale rilievo probatorio escludendolo motivatamente. A fronte di ciò gli appellanti non fanno altro che affermare senza supporto una contraria valutazione (” Gli atti prodotti da CA e SC, segnatamente al Verbale di assemblea con affido lavori del e le fatture relative al servizio in appalto, Controparte_2 appaiono evidenziare l'effettiva sussistenza di un rapporto negoziale tra le resistenti. ”).
Ancora, l'assunto circa la sede di lavoro indicata dalla cooperativa per i ricorrenti prova decisamente
“troppo” perché la indicazione al riguardo di “interporto ….Nola” nulla vale in concreto stante la notoria eccezionalità delle dimensioni di quel sito di logistica e della compresenza di numerosi e diversi operatori nello stesso. In argomento, ancora, lamentano l'omesso esame di ulteriore documentazione (“Inoltre, sempre in tema di elementi probatori di matrice documentale, si porta all'attenzione della Corte, su cui il Giudice nulla ha riferito, la corrispondenza pec intercosa tra le società resistenti già depositata all'udienza del 27.06.2018 (tenuta innanzi al dr. Paolo
Scognamiglio) depositate in udienza e successivamente in via telematica. In esse, oltre ad avere conferma del rapporto commerciale tra e Cooperativa, emerge in modo inconfutabile che CP_2
la cooperativa operasse per conto del presso il cantiere della documentazione di CP_2 CP_1
cui la scrivente difesa ne ha avuto possesso in occasione dello scambio epistolare con il collega che ha assistito il nella fase stragiudiziale.). Trattasi di scarno indizio documentale CP_2
rappresentato dalla stampa di un messaggio. Le stesse affermazioni difensive sul punto risultano considerare che tale documentazione si è resa disponibile prima della introduzione del giudizio di primo grado e /o comunque alcuna allegazione è effettuata circa la mancata tempestiva introduzione della stessa;
pertanto, il suo tardivo ingresso agli atti non è ammissibile , in una sorta di progressione di acquisizione del materiale probatorio che si troverebbe in assoluto contrasto con lo spirito e la struttura del rito del lavoro.
Ove se ne volesse tenere conto, ne residuerebbe un apporto di giudizio del tutto labile: si tratta di una comunicazione avvenuta il 6.4.17 ovvero a pochissimi giorni prima dallo spirare del termine dei rapporti allegati e nulla ci può dire della eventuale ampiezza temporale pregressa del rapporto contrattuale ivi evocato tale da poter verificare la coincidenza con le circostanze di tempo e luogo addotte dai ricorrenti.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate definitivamente come da dispositivo, previa compensazione tra le parti per la metà in ragione delle integrazioni di motivazione effettuate da questa Corte rispetto a quelle del giudizio di primo grado, a carico delle sole parti costituite;
carico solidale in ragione della identità di posizione processuale e delle difese assunte, secondo lo scaglione di valore di riferimento e nell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate definitivamente, previa compensazione per la metà, in euro 900,00 oltre accessori di legge con attribuzione in solido tra loro ai procuratori delle parti appellate costituitesi, dichiaratisi anticipatari.
3. Nulla per le spese di lite tra parti appellanti e cooperativa appellata contumace.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 4.2.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone