Articolo 11 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 10Articolo 12
Versione
27 settembre 1941
Art. 11.

L'iscrizione alla Cassa non e' obbligatoria per i salariati di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 5 iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni gia' vigenti rispettivamente al 1° luglio 1924-II, ed al 22 aprile 1925-III, oppure entrati in vigore anteriormente al 7 maggio 1926-IV, finche' tali regolamenti o convenzioni non siano abrogati, fatta eccezione per i salariati delle Aziende dei servizi municipalizzati.

Sono anche considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni i salariati di cui al comma precedente iscritti o assicurati, col concorso dell'Ente, a Casse, Istituti o Fondi speciali che provvedono al trattamento di quiescenza e che abbiano sede nei territori indicati alle lettere suindicate.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941